Articolo 581 del Codice penale
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1 luglio 1931
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24 settembre 2020
Art. 581.

(Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, ((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies),)) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Entrata in vigore il 24 settembre 2020
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