Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2010, n. 12562
CASS
Sentenza 25 febbraio 2010

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I risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, non sono utilizzabili in riferimento ad altro reato per il quale non sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni. (Nella specie, le intercettazioni disposte originariamente per un reato associativo poi archiviato, erano state illegittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di frode sportiva).

Il delitto di frode sportiva (art. 1, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta. (Fattispecie in tema di competenza per territorio nella quale la Corte ha precisato che tale soluzione si giustifica per la natura di reato di pericolo che esclude anche la configurabilità del tentativo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2010, n. 12562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12562
Data del deposito : 25 febbraio 2010

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