Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 2
I risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, non sono utilizzabili in riferimento ad altro reato per il quale non sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni. (Nella specie, le intercettazioni disposte originariamente per un reato associativo poi archiviato, erano state illegittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di frode sportiva).
Il delitto di frode sportiva (art. 1, comma primo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta. (Fattispecie in tema di competenza per territorio nella quale la Corte ha precisato che tale soluzione si giustifica per la natura di reato di pericolo che esclude anche la configurabilità del tentativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2010, n. 12562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12562 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 407
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 20378/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Vemazza Andrea e Mascia Maurizio, difensori di fiducia di PR IC, n. a Avellino il 18.2.1948, dagli Avv. Passeggi Riccardo e Rossetti Mariano difensori di fiducia di AL CI CO, n. a Vittorio Veneto il 24.9.1943, nonché personalmente dallo stesso AL CI, dall'Avv. Crippa Lorenzo difensore di fiducia di ZU TE, n. a Roma l'1.1.1955, e di PR TT, n. a Milano l'11.6.1978;
avverso la sentenza in data 27.11.2008 della Corte di Appello di Genova, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Genova in data 2.3.2007, vennero condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quali colpevoli PR IC, ZU TE e PR TT del reato: a) di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, commi 1 e 3;
AL CI CO del reato: b) di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, comma 2;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori di PR IC, Avv. Vemazza Andrea e Mascia Maurizio, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Uditi i difensori di AL CI CO, Avv. Passeggi Riccardo e Rossetti Mariano, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Udito il difensore di ZU TE e PR TT, Avv. Crippa Lorenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di PR IC, ZU TE e PR TT in ordine al reato: a) di cui alla L. n.401 del 1989, art. 1, commi 1 e 3, nonché di AL CI CO e
LI SE, imputato non ricorrente, in ordine al reato: b) di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, comma 2. Detti reati erano ascritti agli imputati PR IC, quale presidente del Genoa Calcio, PR TT, quale prossimo congiunto e collaboratore del presidente, e ZU, quale direttore sportivo della predetta società, per avere offerto, in occasione dell'incontro di campionato Genoa-Venezia dell'11.6.2005, la somma di Euro 250.000,00 ai dirigenti della società Venezia Calcio, nonché un imprecisato vantaggio o altra utilità ai giocatori della medesima società, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione ed in particolare ottenere la promessa che l'incontro sarebbe terminato con la vittoria del Genoa, evento realmente verificatosi;
al AL CI CO, quale amministratore unico del Venezia Calcio, ed al LI, quale dirigente della predetta società, era ascritta la fattispecie di cui all'art. 1 cit., comma 2, per avere accettato tale somma di danaro.
La sentenza della Corte territoriale, dopo avere riportato quasi integralmente la pronuncia di primo grado, in sintesi, ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano eccepito l'incompetenza territoriale della magistratura genovese;
la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte per l'accertamento di un reato associativo ipotizzato a carico di altri soggetti, reato per il quale era stato poi pronunciato decreto di archiviazione;
dedotto la insussistenza del fatto ovvero dell'elemento psicologico del reato;
contestato, il AL CI, la propria partecipazione alla vicenda e chiesto, il PR IC, ritenersi l'esimente di cui all'art. 52 c.p.; eccepito, tutti gli appellanti, la irritualità della costituzione di parte civile della F.I.G.C., intervenuta nel giudizio di primo grado dopo la prima udienza e rimessa in termine per costituirsi. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti nei vari motivi di gravame hanno sostanzialmente riproposto le eccezioni e deduzioni già sottoposte all'esame della corte territoriale ed è, pertanto, necessario, per ragioni di economia espositiva, raggrupparle ed esaminarle congiuntamente in relazione all'oggetto: 1) Incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria genovese, essendo competenti i giudici di Milano. Si osserva, in sintesi, che il giudice di primo grado aveva superato tale eccezione, affermando che la consumazione del reato doveva ritenersi verificata in Genova;
che la corte territoriale, per superare le censure formulate avverso tale assunto, ha affermato che vi è incertezza assoluta nella identificazione del luogo in cui è avvenuta la commissione del reato ovvero solo parte dell'azione e, per l'effetto, ha ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3. Tale ultima argomentazione viene respinta dai ricorrenti, deducendosi che nella specie vi è, invece, un elemento certo per identificare il luogo in cui è avvenuta la commissione del reato, costituito dal perfezionamento dell'accordo criminoso e dalla dazione del denaro avvenuta in Milano l'8.6.2005, con la conseguente applicabilità dell'art. 8 c.p.p., comma 1. 2) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto. Si osserva che le intercettazioni telefoniche erano state originariamente disposte nei confronti di altri indagati in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla clonazione di carte di credito o bancomat;
che le intercettazioni erano poi proseguite, sulla base di decreti del G.I.P. che le ha autorizzate, fondati su motivazioni meramente ripetitive di quella originaria, in relazione ad un presunto traffico di anabolizzanti, nonché ad ipotesi di frode sportiva ed, infine, si sono concentrate sull'unica fattispecie di reato di cui all'attuale imputazione, nei confronti di altri indagati rispetto a quelli originari;
fattispecie di reato in relazione alla quale le intercettazioni non sono consentite ai sensi dell'art. 266 c.p.p.; che le indagini relative all'ipotesi di reato di cui all'art. 416 c.p. hanno formato successivamente oggetto di archiviazione.
Si deduce, quindi, che in ogni caso le intercettazioni non potevano essere disposte, non sussistendo i sufficienti indizi richiesti dal D.L. n. 152 del 1991, art. 13, convertito in L. n. 203 del 1991, per i reati di criminalità organizzata, in considerazione del numero dei soggetti indagati e degli elementi fattuali, nonché la loro nullità per sostanziale carenza di motivazione dei decreti del G.I.P. con i quali sono state autorizzate. Si contesta, poi, che dette intercettazioni, seppure originariamente legittime, possano essere utilizzate nell'ambito di un procedimento penale per il quale non sono consentite. Sul punto si chiede l'eventuale rimessione della questione alle sezioni unite, stante l'esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di questa Corte. 3) Carenza ed illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'accertamento di fatto con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato.
Premesso che l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie criminosa è costituito dal dolo specifico di alterare il risultato di una competizione sportiva, si deduce la contraddittorietà della motivazione con la quale la sentenza ne ha ritenuto la sussistenza. Si osserva, in estrema sintesi, che i giudici di merito hanno ritenuto possibile che la dazione di danaro di cui alla contestazione dovesse riferirsi all'acquisto di un giocatore del Venezia da parte del Genova;
che inoltre fossero in atto manovre della squadra del Torino per indurre ad un particolare impegno i giocatori del Venezia nell'incontro di calcio che avrebbero disputato con il Genoa mediante la promessa di un cosiddetto "premio a vincere". Si deduce, quindi, che tali elementi di fatto contrastano con l'accertamento della fattispecie della frode sportiva e soprattutto con la ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma. 4) Sussistenza dell'esimente di cui all'art. 52 c.p. nei confronti del PR IC.
Con il motivo di gravame viene sviluppata la tematica fattuale relativa alla esistenza di manovre illecite poste in essere dai dirigenti della squadra di calcio del Torino, peraltro legati da cointeressenze con quelli del Venezia, finalizzate a condizionare l'esito dell'incontro di calcio di quest'ultima squadra con il Genoa, per inferirne l'esistenza, sia pure sul piano putativo, dell'esimente invocata.
Si aggiunge che la sentenza impugnata ne ha erroneamente escluso la configurabilità in base al rilievo che la condotta posta in essere costituisce in ogni caso reato, in quanto la scriminante opera proprio con riferimento a condotte costituenti reato, e si censura in genere la motivazione adottata per escluderne l'applicabilità. 5) Violazione di legge, nonché carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stato affermato il concorso di AL CI CO nella commissione del reato.
Si deduce, in sintesi, che le emergenze processuali da cui è stata desunta, secondo la motivazione della sentenza, la partecipazione dell'imputato alla frode sportiva sono assolutamente prive di qualsiasi valore probatorio o indiziario in ordine all'accertamento del concorso dello stesso con il LI nella commissione di detto reato. Si lamenta inoltre la omessa valutazione di alcune intercettazioni telefoniche, le cui risultanze si affermano favorevoli alla posizione del AL CI, e si deduce, infine, che al ricorrente ed al LI non poteva essere attribuita la qualità di partecipante ad una competizione sportiva.
6) Carenza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena inflitta agli imputati ZU e PR TT con particolare riferimento al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante. 7) Inammissibilità della costituzione di parte civile della F.I.G.C..
Premesso che nei confronti della predetta Federazione non era stato notificato, quale persona offesa dal reato, il decreto di citazione per il giudizio, si deduce che il giudice di primo grado, accertata l'omissione a seguito della comparizione della F.I.G.C. successivamente alla prima udienza, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della citazione a giudizio, disponendo la rinotifica del decreto a tutte le parti e non disporre la rimessione in termini della Federazione per consentirle di costituirsi;
che tale riammissione in termini si palesa lesiva dei diritti di difesa degli imputati anche con riferimento alla possibilità di scelta di riti alternativi.
I ricorrenti ZU e PR TT denunciano altresì carenza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione dell'ammontare della provvisionale attribuita alla parte civile. Con motivi aggiunti depositati il 9.11.2009 la difesa del ZU e del PR ha ribadito le deduzioni sopra riportate in punto di eccezione di incompetenza per territorio.
Con atto depositato il 22.2.2010 la parte civile, F.I.G.C., a mezzo di procuratore speciale ha revocato la propria costituzione. I ricorsi sono fondati per le ragioni e nei limiti che di seguito vengono precisati. La principale questione giuridica, rilevante non solo ai fini dell'accertamento della colpevolezza degli imputati, ma altresì, per quanto si osserverà in seguito, ai fini dell'esame della pregiudiziale questione di incompetenza per territorio, è costituita dalla dedotta inutilizzabilità, nel presente procedimento, delle intercettazioni telefoniche disposte ed eseguite nel corso delle indagini afferenti all'accertamento di un reato diverso da quello per il quale è stato poi disposto il rinvio a giudizio degli imputati;
reato quest'ultimo per il quale tali intercettazioni non erano consentite ai sensi dell'art. 266 c.p.p.. Sul punto è stata citata dai ricorrenti e, peraltro, è stata tenuta presente dagli stessi giudici della corte territoriale, che hanno ritenuto di seguire un diverso orientamento interpretativo, la pronuncia di questa Suprema Corte, secondo la quale "In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a diverso procedimento risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati dall'art. 270 c.p.p., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 c.p.p." (sez. 6, 200404942, Kolakowska Bozena, RV 229999).
L'indirizzo interpretativo di cui alla massima sopra riportata è stato ritenuto superato dai giudici di merito da quello successivo e diverso di cui alla pronuncia della sezione 4 di questa Suprema Corte, sentenza n. 47331 del 2005, Cornetto ed altri, RV 232777, nonché da altre massime, antecedenti o successive a detta sentenza. Orbene, deve essere in primo luogo rilevato che non sussiste il ritenuto contrasto interpretativo tra le pronunce citate nella impugnata sentenza con riferimento alla specifica questione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel caso di cui ci si occupa, e, cioè, all'ipotesi delle intercettazione disposte per l'accertamento di un reato diverso da quello per il quale si procede in giudizio;
ipotesi che sostanzialmente rispecchia la situazione esaminata nella sentenza Kolakowska.
Con la sentenza n. 47331 del 2005, invero, questa Suprema Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p., comma 2, concernente l'esecuzione delle intercettazioni nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., questione sulla quale peraltro si era già pronunciato il giudice delle leggi (ord. n. 251 del 2004; più di recente sent. n. 149 del 2008), mentre in concreto ha affrontato la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali in un procedimento diverso da quello per il quale erano state disposte, nella sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 270 c.p.p. (intercettazioni disposte per l'accertamento dei reati di associazione a delinquere e rapine ed utilizzate nel diverso procedimento afferente alle fattispecie del traffico ovvero detenzione e spaccio di stupefacenti). Altre pronunce di questa Corte, citate dai giudici di merito, o che comunque si sono occupate della questione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali si riferiscono sempre o alla individuazione dei limiti di applicabilità del disposto di cui all'art. 270 c.p.p., concernente l'utilizzazione delle intercettazioni in un procedimento diverso, che nel caso in esame, come affermato nelle impugnate sentenze, non ricorre (sez. 2, 200409579, Amato, RV 228384; conf. 199904007, RV 213587; 199914595, RV 216206; 199701972, RV 210044), ovvero all'ipotesi in cui le intercettazioni telefoniche o ambientali sono state utilizzate legittimamente per l'accertamento di una fattispecie criminosa per la quale erano consentite e successivamente venga mutata la qualificazione giuridica del fatto con la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di reato diversa, che non avrebbe consentito le intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p. (cfr. sez. 3, 28.2.1994 n. 5331, Roccia ed altri, RV 197616; sez. 6, 200533751, Beliate ed altri, RV 232046; sez. 1, 20.2.2009 n. 19852, Gioffrè, RV 243780).
Diverso è ovviamente il caso in cui, disposte le intercettazioni per l'accertamento di un reato per il quale siano consentite o per il titolo della fattispecie criminosa ovvero per l'entità della pena comminata, non emergano elementi di prova di detto reato, bensì solo quelli di una diversa fattispecie, in relazione alla quale le intercettazioni non sono consentite ai sensi dell'art. 266 c.p.p.. Con riferimento all'ipotesi così precisata e di cui in concreto si tratta, questa Corte ritiene di non doversi discostare dall'indirizzo interpretativo espresso nella sentenza n. 4942 del 2004, che ha affermato la inutilizzabilità delle intercettazioni, e che, per quanto osservato, non risulta puntualmente contrastato da un'interpretazione contraria.
Giova ricordare a sostegno della interpretazione della norma nei sensi indicati che con reiterate pronunce la Corte Costituzionale, nell'affermare la infondatezza della questione di legittimità dell'art. 266 c.p.p., ha osservato che nell'art. 15 Cost. "trovano protezione due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall'art. 2 Cost., e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale". Ha osservato, poi, il giudice delle leggi che gli art. 266 c.p.p. e seguenti, nello stabilire i limiti di ammissibilità delle intercettazioni e in modo puntuale i provvedimenti con cui devono essere disposte, le modalità con le quali eseguite ed i limiti alla loro utilizzabilità, costituiscono una attuazione dei predetti interessi costituzionalmente protetti, nel giusto contemperamento che la loro applicazione necessariamente impone.
Ed, infatti, "Le speciali garanzie previste dalle norme appena ricordate a tutela della segretezza e della libertà di comunicazione telefonica rispondono all'esigenza costituzionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essenziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.)." (Corte Cost. n. 81 del 1993; n. 366 del 1991; 223 del 1987; n. 120 del 1975; n. 98 del 1976) Discende quale corollario logico dai citati principi che le norme del codice di rito in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali si pongono quale punto di equilibrio di interessi egualmente garantiti dalla Costituzione e devono, perciò, necessariamente formare oggetto di rigorosa interpretazione. È stato reiteratamente affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 81 del 1993; n. 34 del 1973), con riferimento alle intercettazioni, a conferma dell'esigenza di un particolare rigore interpretativo in detta materia, che non possono validamente ammettersi in giudizio mezzi di prova che siano stati acquisiti attraverso attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali poste a tutela dei fondamentali diritti dell'uomo o del cittadino.
Sicché, se il legislatore ha ritenuto che l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni debba incontrare un limite nella esigenza di reprimere la commissione di reati di particolare gravità, quali quelli individuati nell'art. 266 c.p.p., è evidente che tale limite non può essere modificato mediante la utilizzazione in sede processuale delle risultanze di intercettazioni, al fine di accertare reati per i quali tale mezzo di indagine, invasivo della libertà e segretezza delle comunicazioni private, non è consentito, anche se originariamente disposto per l'accertamento di una diversa fattispecie criminosa, rivelatasi inesistente.
Diverso ovviamente è il caso in cui nell'ambito dello stesso procedimento vengano giudicati reati diversi, connessi tra loro, per alcuni dei quali le intercettazioni telefoniche o ambientali erano consentite, sicché ne risulti legittima l'utilizzazione. Si palesa opportuno osservare sul punto che i concetti di utilizzazione in altri procedimenti, contenuto nell'art. 270 c.p.p. e di inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p. appaiono identificativi dell'uso processuale del mezzo di prova (cfr. sent. Corte cost. n. 366 del 1991), sicché una volta che le intercettazioni telefoniche o ambientali sono legittimamente entrate a far parte del processo, sia nell'ipotesi in cui vengano utilizzate per l'accertamento di un reato connesso, indipendentemente dall'esito del relativo giudizio, sia nell'ipotesi in cui il reato per il quale erano state disposte successivamente venga diversamente qualificato, non possono essere dichiarate inutilizzabili con riferimento alla fattispecie per la quale non sarebbero state consentite. Va anche osservato che proprio attraverso la utilizzazione processuale il contenuto delle conversazioni telefoniche o ambientali diviene, o dovrebbe divenire, di pubblico dominio.
Va, infine, precisato che la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni afferenti a reati che non le consentano, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., non ne esclude la funzione di notizia di reato (cfr., tra le altre, la citata sent. n. 366 del 1991), come tale utilizzabile dalla pubblica accusa per l'espletamento delle necessarie indagini.
In conclusione deve essere affermata la inutilizzabilità, nel presente procedimento, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte per l'accertamento di una fattispecie criminosa associativa rivelatasi inesistente ed oggetto di un provvedimento di archiviazione nella fase delle indagini preliminari. L'accoglimento del secondo mezzo di annullamento, per le esposte ragioni, si palesa assorbente non solo delle ulteriori eccezioni di nullità delle intercettazioni di cui al predetto motivo di gravame, ma altresì dei successivi mezzi di annullamento sul punto della responsabilità penale degli imputati, in quanto tutti si riferiscono ad un accertamento in punto di fatto che deve formare oggetto di riesame da parte dei giudici di merito alla luce delle risultanze processuali diverse da quelle dichiarate inutilizzabili. Deve essere, invece, ancora affrontata l'eccezione di incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria genovese, rilevante ai fini della individuazione del giudice di rinvio del procedimento. Tale eccezione non è fondata.
Nel pervenire alla affermazione della propria competenza i giudici di merito sono correttamente partiti dalla disamina della natura dei reati di cui alla contestazione, al fine di individuarne il momento consumativo.
Sul punto è stato esattamente osservato nelle impugnate sentenze che il reato di frode sportiva di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1, comma 1, appartiene alla categoria dei reati di attentato, a consumazione anticipata ovvero di pura condotta, in cui il bene tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche (relazione parlamentare al d.d.l. n. 1888 presentato il 14.11.1987).
Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo specifico consistente nel fine di alterare il risultato derivante dal corretto svolgimento dell'incontro.
La fattispecie delittuosa è stata configurata dal legislatore non solo mediante la individuazione di due condotte tipiche, quali la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito, ma anche mediante la indicazione di ogni altra condotta fraudolenta finalizzata al medesimo fine dell'alterazione del risultato, e, quindi mediante la introduzione, accanto alle condotte tipiche descritte nella prima parte del comma, di una fattispecie a condotta libera, al fine di coprire ogni possibile comportamento volto alla alterazione delle regole di una corretta competizione agonistica.
La fattispecie criminosa è, pertanto, integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, analogamente a quanto previsto nella fattispecie di cui all'art. 322 c.p. con riferimento all'offerta di danaro o altra utilità.
Nel caso della frode in competizioni sportive, però, è irrilevante l'accettazione della promessa o offerta da parte del destinatario, in quanto quest'ultima, a differenza di quanto previsto per le fattispecie di corruzione, non modifica il titolo del reato, ma costituisce a sua volta un'autonoma condotta criminosa. Si tratta, pertanto, di reati di pericolo per i quali non è ipotizzatale la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.
Ai fini dell'individuazione del momento consumativo del reato è, pertanto, irrilevante l'accertamento del momento in cui le parti, nel l'incrociarsi di offerta e accettazione, anche della sola promessa (condotta alternativamente prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 1, comma 2) hanno raggiunto l'accordo fraudolento e ancor meno rilevante si palesa il momento della dazione del danaro o altra utilità. Alla luce dei citati principi di diritto si palesa, pertanto, assolutamente corretta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale il pagamento della somma di Euro 250.000,00, verificatosi l'8/6/2005, deve qualificarsi esclusivamente come post factum posto in essere allorché la consumazione dei reati si era già verificata.
La conseguenza desunta da tale rilievo dai giudici di merito e, cioè, che è rimasto ignoto il momento ed il luogo in cui effettivamente i reati a consumazione anticipata ed a condotta libera sono stati commessi, si palesa, perciò, immune da vizi logici, sicché è stata correttamente radicata la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 2, costituendo, per quanto già rilevato, in ogni caso, l'esito delle intercettazioni telefoniche una notizia criminis idonea ai fini dell'applicazione della disposizione citata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo accertamento di fatto, in cui si terrà conto della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e, ai fini delle statuizioni consequenziali, della intervenuta revoca della costituzione della parte civile.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 25 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010