Sentenza 9 settembre 2014
Massime • 1
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione. (Fattispecie relativa alla mancata menzione nel dispositivo dell'assoluzione dell'imputato in relazione ad un segmento della condotta nonostante che la motivazione evidenziasse la chiara ed univoca volontà dei giudici di ritenerlo colpevole solo in relazione ad altra parte addebitatagli nell'ambito di un'unitaria contestazione di calunnia).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/09/2014, n. 47576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47576 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 09/09/2014
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 160
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 31803/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SE N. IL 28/04/1949;
avverso la sentenza n. 424/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 27/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile l'Avv. Alfonzi G. che in sost. dell'avv. Secchioni che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte;
Udito il difensore Avv. Squanfecchia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'11 maggio 2012 il Tribunale di Pescara dichiarava NI RG colpevole del delitto di calunnia e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile ER UC.
2. Il 27 settembre 2013 la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado appellata dall'imputato, concedeva il beneficio della non menzione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
3. All'imputato si contesta di avere falsamente accusato l'agente della Polizia municipale ER UC - che lo aveva sottoposto a controllo e gli aveva contestato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza in violazione dell'art. 712 C.d.S. - di avere attestato circostanze non veritiere nel verbale da lei redatto in merito all'utilizzo della suddetta cintura e di averlo ingiuriato. I giudici ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e dai testi CI NA, ON IO.
La sentenza di secondo grado, peraltro, riteneva provata la calunnia solo con riferimento alla falsa accusa di redazione di un verbale attestante circostanze non corrispondenti al vero e non con riguardo alle ingiurie.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta nullità del decreto di citazione per il giudizio drappello, recante l'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato (27 giugno 1970 anziché 28 aprile 1949) con conseguente incertezza sull'identità dell'imputato. La nullità non è stata sanata dalla notifica del decreto al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, essendo l'imputato rimasto contumace.
Deduce violazione di legge con riferimento alla discrasia tra la motivazione della sentenza, che da atto dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato solo per un profilo della condotta, e il dispositivo che non reca traccia di tale statuizione. Eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa, prive di credibilità intrinseca, non assistite da riscontri obiettivi ed anzi smentite dalle risultanze delle investigazioni difensive, nonché contraddittorietà della motivazione, essendo state le medesime dichiarazioni della parte offesa ritenute provate solo per una parte del racconto.
Da ultimo denuncia carenza assoluta della motivazione circa la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato per intero e in via definitiva, nonostante l'intervenuta esclusione di una parte dell'addebito.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La prima censura è manifestamente priva di pregio, vertendosi in un caso di evidente errore materiale contenuto nel decreto di citazione per il giudizio d'appello in relazione all'indicazione della data di nascita dell'imputato (27 giugno 1970 anziché 28 aprile 1949). L'intero svolgimento del processo, nel corso del quale NI, assistito da un difensore di fiducia, non ha mai contestato la sua identificazione e ha pienamente esercitato il suo diritto di difesa in rapporto all'addebito formulato nei suoi confronti senza contestare la sua presenza nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo d'imputazione, rendono incontestabile la sussistenza di un mero lapsus calami riconducibile alla previsione di cui all'art. 130 c.p.p.. 2.Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso. Il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, stante la diversità dei contrasti che possono sussistere tra dispositivo e motivazione.
Il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, consente, invero, di affermare che non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo al fine di individuare l'errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 2, n. 3186 del 28 novembre 2013; Sez. 1, n. 4055 del 4 dicembre 2012; Sez. 4, n. 27976 del 24 giugno 2008;
Sez. 4, n. 7643 del 13 dicembre 2004). Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. Alla luce di tali principi, la lettura congiunta del dispositivo e della motivazione della sentenza in esame (cfr. in particolare pag. 11 e ss. della sentenza di secondo grado) evidenzia la chiara e univoca volontà dei giudici di ritenere NI RG colpevole soltanto di una parte della condotta contestata nell'ambito della unitaria contestazione di calunnia formulata nei suoi confronti - ossia quella concernente l'accusa rivolta a ER UC di avere falsamente attestato nel verbale di contravvenzione che egli, alla guida, non utilizzava la cintura di sicurezza - e di assolverlo dall'altro profilo dell'addebito per non essere "configurabile con certezza la calunnia" (cfr. testualmente in tal senso pag. 11 della sentenza impugnata).
3. Anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento. Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28 maggio 2003, rie. Pellegrino;
Sez. 1, 9 novembre 2004, rie. Santapaola).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2 non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio (deposizioni della parte offesa, motivatamente ritenuta intrinsecamente attendibile e avvalorata dalle testimonianze di ER UC, CI NA, ON IO, nonché dalla trascrizione della registrazione fatta da NI) indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di accusare, sapendola innocente, ER UC di avere attestato, nel verbale contenente la contestazione dell'infrazione prevista dall'ari. 172 C.d.S., una circostanza non corrispondente al vero, quale il mancato utilizzo da parte di NI della cintura di sicurezza. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha altresì spiegato le ragioni per le quali, in tale contesto probatorio, le plurime e discordanti versioni dei fatti fornite dall'imputato non appaiono credibili e il narrato dei due testi a difesa è inidoneo a contraddire le altre risultanze, riferendosi ad un momento antecedente al fatto oggetto del presente processo.
4. L'ultimo motivo di ricorso è precluso ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 - atteso che la liquidazione del danno in favore della parte civile per l'intero e in via fa. definitiva non aveva formato oggetto di specifici motivi d'appello.
5. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che, tenuto conto del numero e della tipologia delle questioni trattate, dell' entità delle prestazioni difensive, nonché dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense (Sez. U., n. 40288 del 14 luglio 2011), si stima di liquidare in euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014