Sentenza 13 dicembre 1995
Massime • 5
Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono munite dell'efficacia "erga omnes" propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente e non sono vincolanti per il giudice, al quale è consentito discostarsi dall'interpretazione da esse fornita e sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'identica disposizione, per le medesime ragioni già disattese. Nel giudizio "a quo", tuttavia, la sentenza interpretativa di rigetto determina il sorgere di una preclusione endoprocessuale derivante dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega a quello principale: ne consegue che la medesima questione non può essere riproposta ne' nel medesimo grado ne' in quelli successivi dello stesso processo e che il giudice remittente non può attribuire alla disposizione di legge denunciata la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur se resta libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza, non collidano con norme e principi costituzionali.
La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.
L'assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen..
Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l'acquisizione di prove ammesse "ex officio" non fa perdere all'imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.).
In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Commentari • 26
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/1995, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Piero CALLÀ Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Giorgio BUOGO Componente del 13/12/1995
2. " GI OL " SENTENZA N. 22
3. " VA D'UR " REG. GEN.
4. " OL LLNN " N. 9322/95
5. " TO RE "
6. " GI SE "
7. " VA RI (Rel.) "
8. " ER ON "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SE CL, nato a [...] il [...] ;
avverso la sentenza in data 9/12/1994 della Corte di Appello di Firenze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato a norma dell'art.247 delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale, il Tribunale di Firenze, con sentenza dei
28111/1989, assolveva con la formula "perché il fatto non sussiste", SE CL dal reato previsto dall'art.589, prima parte e primo capoverso cod. pen. contestatogli perché il 201 1111987, nel comune di Calenzano, località Marinella, mentre alla guida dell'autoarticolato Mercedes targato 880Y10 procedeva in direzione Nord, giunto al Km. 278,950 per imprudenza, negligenza, imperizia e con violazione delle norme della circolazione stradale (art. 125 cod. strad.) e comunque per colpa consistita, in particolare, nell'avere effettuato inversione di marcia, per di più in ora notturna e in curva, provocava la collisione con l'autocarro Fiat Ducato condotto da IM N'Barek, il quale decedeva poco dopo in Firenze a causa delle lesioni riportate.
Il P.M. proponeva appello.
Con ordinanza del 23/4/1991, la Corte d'Appello di Firenze sollevava, in riferimento agli artt.101, capv. e 111, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.247 disp. trans. cod. proc. pen. in relazione agli artt.442 e 443 dello stesso codice, sul rilievo che il divieto di procedere, nel giudizio abbreviato di appello, alla rinnovazione o all'assunzione di nuove prove menomerebbe il potere - dovere del giudice di secondo grado di conoscere e valutare tutti gli elementi necessari ai fini del decidere in conformità alla legge e avrebbe altresì negativa incidenza sull'obbligo di dare corretta motivazione delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 470 dei 19/12/1991, la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la questione osservando che nel giudizio abbreviato se non si può procedere al rinnovo di una fase, quella dibattimentale;
in tale rito insussistente, è, tuttavia, applicabile, almeno in parte, la disciplina posta dall'art.603 qualora il giudice di appello ritenga assolutamente necessario assumere d'ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti dei giudizio di primo grado.
La Corte d'Appello di Firenze provvedeva, quindi, all'assunzione di prove e, con sentenza dei 14/1/1993, dichiarava il CL colpevole dei delitto ascrittogli e lo condannava alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile, ritenendo sussistente il rapporto di causalità, escluso dal primo giudice, tra la condotta colposa dell'imputato e la morte dell'Helimi.
In data 21/6/1993 la Quarta Sezione di questa Corte annullava con rinvio la sentenza di appello perché pronunciata da un collegio diverso da quello che aveva compiuto l'istruzione dibattimentale. Con sentenza del 9/12/1994, altra sezione della stessa Corte di Firenze condannava nuovamente l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Nell'interesse dei CL veniva proposto ricorso per cassazione con cui era chiesto l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione dell'art.606 lett. b, c, d cod. proc. pen. per inosservanza degli artt.442 e 443 dello stesso codice, avendo la corte d'appello, in un giudizio celebrato con il rito abbreviato e quindi da trattare "allo stato degli atti", proceduto alla rinnovazione del dibattimento, assumendo testi, perito e verbalizzante;
b) violazione dell'art.606 lettera e) codice procedura penale per manifesta illogicità della motivazione, erronea valutazione delle circostanze di causa, travisamento dei fatti e delle prove sul rilievo che la ricostruzione effettuata dal giudice d'appello, secondo cui il veicolo della vittima fu agganciato dalla vettura investitrice e trascinato oltre il punto d'urto, non sarebbe confermata dalle dichiarazioni dei testi GL e IA, essendo stata trascurata. l'affermazione del IA, il quale aveva precisato che l'autofurgone dell'Helimi aveva tamponato l'autotreno: inoltre, ad avviso del ricorrente, sarebbe stata travisata la misurazione eseguita dai verbalizzanti e apoditticamente privilegiata quella contrapposta del perito ing. CU, mentre, in presenza di tale contrasto, il giudice avrebbe dovuto disporre un sopralluogo e specificare il punto esatto in cui era avvenuta la collisione;
c) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente dell'Helimi, avendo la Corte distrettuale omesso di valutare che costui viaggiava a velocità eccessiva sulla corsia di emergenza;
d) violazione di legge ed erronea valutazione delle emergenze processuali in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
e) violazione di legge nella determinazione dei periodo di sospensione della patente;
f) illegittima condanna dell'imputato e dei responsabili civili ai danni, nonostante che la materia del contendere fosse cessata in conseguenza dell'avvenuto risarcimento delle parti civili;
g) violazione di legge in relazione alla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, pur sussistendo una revoca tacita dipendente dall'assenza delle stesse parti civili nella fase conclusiva dei processo.
Il ricorso, assegnato alla Terza Sezione Penale di questa Corte, veniva rimesso alle Sezioni Unite a norma dell'art.618 cod. proc. pen. per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza vertente sulla questione relativa alla possibilità o meno di procedere all'assunzione di prove nel giudizio abbreviato in grado di appello. MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Il primo motivo riguarda la questione per la quale è stato richiesto l'intervento di queste Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto di giurisprudenza sull'esistenza o meno del potere di disporre l'acquisizione di elementi probatori nel giudizio abbreviato in grado di appello e, in caso di soluzione affermativa, sui limiti dell'attività di integrazione istruttoria. Il problema costituisce un riflesso della più ampia tematica relativa alla natura del procedimento speciale regolato dal titolo i dei libro Vi dei vigente codice e agli effetti dei negozio processuale che rappresenta il fondamento del rito abbreviato, le cui peculiarità di giudizio allo stato degli atti risiedono nella cristallizzazione delle risultanze probatorie esistenti nel momento in cui si è perfezionato l'accordo delle parti mediante una manifestazione di volontà di segno abdicativo con cui le stesse hanno rinunciato all'esercizio del diritto alla prova.
Nella giurisprudenza di questa Corte la preclusione derivante dalla scelta concordata del rito abbreviato è stata variamente configurata su basi interpretativi diversamente articolate e con una portata più o meno estesa a seconda delle differenti opzioni argomentative. Per quanto riguarda il giudizio di primo grado, l'indirizzo prevalente ha inteso nei termini più rigidi e assoluti la preclusione determinata dall'accordo delle parti, ritenendo che, al di fuori della specifica ipotesi di passaggio dal giudizio direttissimo al giudizio abbreviato. prevista dall'art.452, comma 2 cod. proc. pen., la ratio, i contenuti e le finalità del rito speciale siano di ostacolo a qualsiasi successiva acquisizione probatoria (Cass., Sez. 1, 3 maggio 1994, Filosa, m. 198118; Cass., Sez. 1, 16 marzo 1994, Di Stefano, m. 197436; Cass., Sez. 1, 1 febbraio 1994, P.G. in proc. Franzoni, m. 197432; Cass., Sez. II, 16 aprile 1993, Cresci, m. 194053; Cass., Sez. 1, 11 maggio 1992,P.G. in proc. Castaneda, m. 192151).
Non mancano, tuttavia, decisioni che temperano il rigore del divieto di assunzione di prove nel giudizio abbreviato ritenendo che possa procedersi all'interrogatorio dell'imputato (Cass., Sez. VI, 24 maggio 1993, Mercuri, m. 194612; Cass., Sez. VI, 28 settembre 1992, Guzzaffi, m. 192141) o che sia ammessa la prova documentale (Cass., Sez. li, 2 10 1992, Russo, m. 195013; Cass.,Sez. II, 2 dicembre 1991, Traditi, m. 189156), con la precisazione, contenuta in talune pronunce, che le acquisizioni probatorie sono consentite soltanto se riguardano punti diversi dalla ricostruzione storica del fatto e dall'attribuibilità del reato all'imputato (Cass., Sez. 1, 10 dicembre 1990, Ragno, m. 186845). Per il rito abbreviato in grado di appello, che rappresenta il tema della presente indagine, la divaricazione delle posizioni della giurisprudenza di legittimità risulta ancora più netta, essendosi formati due confliggenti orientamenti attorno alla linea segnata dalla pronuncia della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt.101, capv. e 111, comma lo Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.247 disp. trans. cod. proc. pen., in relazione agli artt.442 e 443 dello stesso codice, sul rilievo che la disciplina dettata dall'art.603 in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può operare, almeno in parte, nell'ambito del rito abbreviato qualora il giudice di appello ritenga assolutamente necessario, ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove già acquisite agli atti dei giudizio di primo grado (Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 470). Ad un primo indirizzo favorevole alla soluzione indicata dal giudice delle leggi nella decisione testé ricordata (Cass., Sez. VI, 2 maggio 1995, Benassi, m. 201523; Cass., Sez. VI, 26 gennaio 1994, P.M. in proc. Gesù, m. 197770; Cass., Sez., V, 18 gennaio 1994, Piccioni, m. 197573; Cass., Sez. VI, 24 novembre 1993, De Carolis, m. 197263), si è contrapposto un orientamento, altrettanto consistente, che, in esplicita critica alle indicazioni della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale, è rimasto fermo nell'affermare l'operatività del divieto assoluto di assunzione di prove nel giudizio abbreviato sia in primo grado sia in grado di appello (Cass., Sez. 1, 24 gennaio 1994, P.G. in proc. Pepe, m. 198630; Cass., Sez. 1, 16 marzo 1994, Di Stefano cit.;
Cass., Sez. 1, 1" febbraio 1994, P.G. in proc. Franzoni cit.; Cass., Sez. li, 16 aprile 1993, Cresci cit.; Cass., Sez. Il], 10 giugno 1993, Castelli, m. 195850).
2. Dopo la disamina delle diverse posizioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la delimitazione dell'indagine al thema decidendi relativo all'ammissibilità o meno di acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato di secondo grado impone di prendere le mosse dalla valutazione delle indicazioni interpretative contenute nella sentenza n. 470 dei 1991 con cui la Corte Costituzionale ha reputato che il rito speciale in grado di appello non sia incompatibile con l'assunzione di prove disposta ex officio ai sensi dell'art.603, comma 30 cod. proc. pen., tenendo presente che tale decisione è intervenuta nel corso del presente processo a seguito della questione di legittimità costituzionale dell'art.247 disp. trans. sollevata dalla Corte di Appello di Firenze, che, definito l'incidente di costituzionalità, ha poi provveduto ad acquisire nuove prove sulla base delle quali è stata pronunciata la sentenza di condanna impugnata dal CL col ricorso rimesso alla cognizione di queste Sezioni Unite.
Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non sono munite dell'efficacia erga omnes propria delle sentenze con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge ai sensi degli artt.136 Cost. e 30 della legge 11/3/1953, n.87, di talché non è posto in dubbio che le predette pronunce hanno valore di mero precedente e non vincolano il giudice, al quale è consentito discostarsi dall'interpretazione proposta dalla Corte Costituzionale e sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale della identica disposizione di legge per le medesime ragioni già disattese.
È, del pari, ampiamente accreditata l'opinione che attribuisce alla sentenza interpretativa di rigetto l'effetto di far sorgere nel giudizio a quo una preclusione endoprocessuale derivante dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega al processo principale", con la conseguenza che la medesima questione non può essere riproposta nello stesso giudizio (Corte Cost., ord.23 maggio 1990, n. 268), gli identici termini è orientata la giurisprudenza civile di questa Suprema Corte in cui è stato precisato che la questione già rigettata con una sentenza interpretativa non può essere risollevata nel corso dello stesso giudizio nell'ambito del quale al giudice è anche interdetta l'adesione all'interpretazione che rappresentava la base argomentativa dell'incidente di costituzionalità e che il giudice costituzionale ha giudicato non fondata, ritenendola, nel contempo, in modo esplicito o implicito, contrastante con principi e norme della Costituzione (Cass. civ., Sez. 1, 21 luglio 1995, n. 7950;
Cass., Sez. li, 21 marzo 1990, n. 2326). La forza preclusiva della sentenza interpretativa di rigetto è rispondente ad una precisa esigenza di coerenza interna del sistema e si traduce in un vincolo negativo di interpretazione per il giudice che aveva sollevato la questione giudicata non fondata, nel senso che quest'ultimo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte Costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali.
I precedenti rilievi, afferenti il sistema di rapporti tra giudice costituzionale e giudici ordinari, devono rappresentare i termini di riferimento dell'esame del primo motivo di ricorso, contenente la denuncia dell'illegittima acquisizione di prove nel rito abbreviato in grado di appello, atteso che la questione di legittimità costituzionale dell'art.247 disp. trans. è stata sollevata in questo stesso processo e la sentenza interpretativa di rigetto che ne è scaturita produce gli effetti preclusivi sopra esaminati non solo nello stesso grado del giudizio ma anche in quelli successivi (Cass. civ., Sez. 1, 25 ottobre 1986, n. 6260). 3.- Specificato l'ambito dell'indagine interpretativa, le Sezioni Unite ritengono che debba essere condiviso l'indirizzo favorevole all'ammissibilità di attività istruttorie disposte dal giudice di appello, nei limiti appresso determinati, in quanto la conclusione rappresenta il lineare e convincente risultato di una organica analisi ricostruttiva delle linee della disciplina del giudizio abbreviato, le cui effettive connotazioni possono essere individuate soltanto se non si abbandona la prospettiva segnata dai principi fondamentali sui quali poggia, nell'ordinamento vigente, l'impianto e la struttura del processo penale. Soltanto la corretta impostazione di una ricerca sistematica consente di superare le incongruenze e l'inadeguatezza esegetica riscontrabili nella sentenza n. 470/91 della Corte Costituzionale, che del dissenso, sono all'origine di un vasto settore della giurisprudenza di legittimità, permettendo di cogliere la reale solidità argomentativa dell'opzione che porta a riconoscere la parziale applicazione dell'art.603 cod. proc. pen. all'interno del rito abbreviato in grado di appello.
Nella motivazione della sentenza interpretativa del 1991 il collegamento tra l'art.247 disp. trans. e l'art.603 passa attraverso una serie di rinvii da una disposizione all'altra (dal citato art. 247 all'art.443 del codice e da questo all'art.599, il cui terzo comma richiama, a sua volta, l'art.603). Tuttavia, una siffatta linea argomentativa presta il fianco all'obiezione che la catena di rinvii presenta soluzione di continuità interrompendosi all'altezza dell'ultimo anello: infatti, se è vero che l'art.443 richiama l'art.599, è altrettanto certo che la prima disposizione si limita a rinviare alle "forme", ossia alle sole modalità di trattazione dell'appello secondo lo schema dell'udienza in camera di consiglio:
di talché il riferimento ai contenuti del giudizio di secondo grado e ai poteri del giudice può raggiungere un livello di sicura affidabilità ermeneutica non tanto utilizzando l'argomento testuale e formale della serie di richiami quanto enucleando i tratti di fondo del modello di processo penale accolto nell'ordinamento positivo e chiarendo, in tale ottica, le posizioni e i poteri delle parti e del giudice rispetto alla res iudicanda.
4. Non è dubbio che il legislatore ha delineato il vigente codice di rito penale in riferimento al modello accusatorio e che tale scelta ha avuto profonda incidenza sulla configurazione del ruolo attribuito al giudice e alle parti nello sviluppo dialettico del processo: da ciò traggono spunto le affermazioni ricorrenti in dottrina secondo cui l'attuale sistema processuale esalta i caratteri che sono propri di un "processo di parti" e, correlativamente, valorizza i poteri dispositivo dei quali esse sono investite, attribuendo al giudice una funzione che coincide, in buona sostanza, con quella di un arbitro chiamato a garantire la osservanza delle regole che governano lo svolgimento delle attività processuali. Tali proposizioni, rispondenti, a grandi linee, al disegno sotteso alla legge delega n. 81 dei 1987, risultano, tuttavia, fuorvianti se intese in una portata generalizzante e di indiscriminata assolutezza, posto che - come è stato lucidamente segnalato da queste stesse Sezioni Unite - l'individuazione dei caratteri fondamentali dell'ordinamento processuale non deve essere compiuta seguendo schemi e moduli astratti ma deve necessariamente avvenire sulla base della disciplina positiva risultante, oltre che dalle norme del codice, dai principi e dai criteri direttivi enunciati dalla legge delega nonché dai principi sanciti dalla Costituzione (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, m. 191606). La correttezza di tale metodo di ricerca è avvalorata dall'art.2 della legge 16/2/1987, n. 81, che, dopo avere stabilito che "il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione", precisa che "esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi e i criteri che seguono restando così confermato che le linee peculiari del sistema devono essere identificate sulla base delle concrete esplicazioni normative, senza aprioristiche generalizzazioni, nella consapevolezza che il modello accusatorio si conforma diversamente in relazione alle specifiche scelte del legislatore e al differente bilanciamento di interessi e di valori che ha determinato quelle scelte e non altre astrattamente possibili.
5. - Una delle più salienti espressioni della impronta accusatoria del processo è riscontrabile sul terreno della disciplina della prova. La direttiva n. 69 della legge delega prevede una "disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza": essa si è tradotta nell'art.190, comma 1° del codice, che, con la significativa rubrica di "diritto alla prova", dispone che "le prove sono ammesse a richiesta di parte", riconoscendo, in tal modo, l'esistenza di un generale potere dispositivo delle parti, alla cui iniziativa è rimessa l'acquisizione delle prove, e limitando il controllo del giudice alla verifica della inerenza dei mezzi probatori richiesti al thema decidendi e dell'assenza di divieti legali. Tuttavia, al comma immediatamente successivo dello stesso art. 190 è precisato che "la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio". Resta con ciò esplicitamente confermato che nel codice vigente il sistema accusatorio non è stato recepito sino alle estreme implicazioni, che avrebbero postulato l'eliminazione di ogni residua traccia del principio inquisitorio, e che, in materia probatoria, accanto alla generale disponibilità delle prove ad opera delle parti coesiste il potere del giudice di ammettere di ufficio le prove ritenute indispensabili per la decisione, sia pure non in via generale ma nelle sole ipotesi prefigurate dalla legge. La presenza del potere di iniziativa del giudice in materia probatoria trova il proprio referente in precisi principi costituzionali posti in luce nella giurisprudenza della Corte Costituzionale in cui è stato chiarito che la configurazione di un assoluto potere dispositivo delle parti, senza l'interferenza di poteri integrativi del giudice, non incide soltanto sul piano processuale dell'acquisizione delle prove ma finisce inevitabilmente per rendere disponibile la stessa tutela giurisdizionale, poiché "significherebbe, da un lato, recidere il legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi che quei principi intendono garantire, dall'altro, contraddire all'esigenza, ad essi correlata, che la responsabilità penale sia riconosciuta solo per i fatti realmente commessi, nonché al carattere indisponibile della libertà personale" (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 11) Nell'ambito della stessa impostazione interpretativa, è stato altresì precisato che il conferimento al giudice del potere di ammettere di ufficio prove necessarie ai fini della decisione è coessenziale all'esigenza della ricerca della verità che, affermata esplicitamente dalla direttiva n. 73 della legge delega, rappresenta un "fine primario ed ineludibile del processo penale" e comporta, come corollario di necessaria consequenzialità logica, l'attribuzione al giudice di poteri di iniziativa probatoria in modo da supplire all'eventuale inerzia delle parti e da rendere possibile l'accertamento dei fatti inclusi nel tema della decisione (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111; Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255, v. altresì Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 241).
6. Le precedenti riflessioni, direttamente attinenti alla struttura dei processo e al ruolo del giudice, contengono le premesse logiche e giuridiche per la corretta soluzione del problema relativo all'ammissibilità di acquisizioni probatorie nel rito abbreviato in grado di appello.
Dalla normativa che regola tale procedimento speciale emerge che il giudizio abbreviato trova fondamento giustificativo nella volontà delle parti che dà vita, attraverso la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero, ad un negozio processuale a mezzo del quale le parti stesse accettano che il giudizio sia definito, nell'udienza preliminare, allo stato degli atti già acquisiti, rinunciando a richiedere ulteriori mezzi di prova e consentendo ad attribuire agli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente privi nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento. L'operatività della determinazione volitiva delle parti, ricondotta durante i lavori preparatori nella figura dei "patteggiamento sul rito" per distinguerla dal "patteggiamento sulla pena", è subordinata alla sola condizione che il giudice verifichi la sussistenza del requisito della definibilità allo stato degli atti e rende possibile l'applicazione della diminuente prevista dall'art.442, comma 20 cod. proc. pen., la cui ratio "risponde a una esigenza utilitaristica di sollecita definizione dei giudizi, proponendo all'imputato uno sconto secco della pena, già determinata, come premio della scelta dei rito abbreviato contro la rinunzia alle maggiori garanzie del dibattimento "(Cass., Sez. Un., 31 maggio 1991, Volpe, m. 188523). Il negozio processuale che è alla base del giudizio abbreviato costituisce esercizio dei poteri dispositivo riconosciuti alle parti e rappresenta, in particolare, un modo in cui queste dispongono del diritto alla prova, nel senso che, con la scelta del rito abbreviato l'imputato e il pubblico ministero rinunciano ad avvalersi della facoltà di richiedere l'ammissione dei mezzi di prova ai sensi dell'art.190, comma 1" cod. proc. pen.- È ovvio, tuttavia, che tale negozio abdicativo può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati e che esso non può riguardare i poteri di iniziativa ex officio di cui il giudice è direttamente investito dalla legge in vista del superiore interesse della ricerca della verità: di talché la differenza, sul piano della estensione e delle connotazioni funzionali, tra poteri delle parti e poteri del giudice in ordine alle prove implica che l'inerzia e la rinuncia delle prime, restano prive di negativa incidenza sui poteri dei giudice (Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin, cit.), finalizzati, come sono, al conseguimento di una giusta decisione indipendentemente dalla condotta processuale delle parti (Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 111;Corte Cost., 3 giugno 1992, n. 255). Dalla trasposizione di tali principi alla tematica dei poteri del giudice di appello nel rito abbreviato si evince, in termini lineari e assolutamente consequenziali, che la rinuncia al diritto alla prova, insita nella richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., non produce preclusioni, ostacoli o impedimenti di sorta all'esercizio del potere di disporre di ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione secondo la previsione dell'art.603, comma 30 cod. proc. pen., considerato, non a caso, come precipua manifestazione dei poteri del giudice in materia probatoria (cfr. Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Martin cit.). Per contro, deve reputarsi operante una rigida preclusione all'attivazione dei poteri di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione di prove in grado di appello non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella dell'istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente (Corte Cost., 19 dicembre 1991, n. 470), ma anche, e soprattutto, per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il foro diritto alla prova allorché hanno consentito l'adozione del giudizio abbreviato: ond'é che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativa, dal rigido criterio della "assoluta necessità".
7. - La soluzione interpretativa, scaturita dall'indagine sin qui condotta, resiste ai rilievi critici dei fautori della tesi contraria, che hanno segnalato, anzitutto, la disarmonia di un sistema che, dopo avere ammesso l'applicazione di una diminuzione di pena al dichiarato scopo di realizzare finalità deflative e la sollecita definizione dei procedimenti, consente l'espletamento di attività istruttorie e, tramite esse, l'acquisizione di ulteriori elementi probatori. All'obiezione è facile replicare che non si tratta di aporie della normativa e che comunque, anche se così fosse, il conseguimento di un intento pratico non può mai risolversi, se non si vuole negare la ragion d'essere dei processo penale, nel sacrificio dell'esigenza primaria della ricerca della verità: con la precisazione, per giunta, che eventuali incongruenze dello sviluppo dei giudizio abbreviato sono addebitabili, allorché insorgono, non tanto ai contenuti della disciplina normativa e all'uso non corretto che ne abbiano fatto le parti quanto alla non ponderata valutazione dei giudice dell'udienza preliminare quando, senza la dovuta cautela, ha ritenuto definibile allo stato degli atti un procedimento che, invece, non lo era.
Non ha neppure pregio l'argomento con cui è stata posta in evidenza l'anomalia di un giudizio di appello che, con palese inversione delle normali caratteristiche dei due gradi dei giudizio ordinario, presenta possibilità di sviluppi probatori superiori a quelle dei processo dì primo grado. Ciò deriva direttamente dal modo in cui la legge ha strutturato il giudizio abbreviato di primo grado, la cui cognizione è affidata al giudice dell'udienza preliminare, il quale, al di fuori della specifica ipotesi di conversione dei rito direttissimo ex art. 452, comma 2 cod. proc. pen., non dispone di un potere di iniziativa probatoria nè al munito, in particolare, dei potere di ammettere di ufficio nuove prove ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen. contenente una norma che è specularmente corrispondente a quella di cui all'art.603, comma 3 . Il che consente di ritenere che l'argomento critico in esame trovato plausibile spiegazione nelle peculiari differenze di configurazione dei due gradi di merito nei quali si articola il giudizio abbreviato, tanto più che potrebbe dubitarsi, non senza ragione, della coerenza di una disciplina che riconoscesse al giudice dell'udienza preliminare la facoltà di dare impulso ad attività istruttorie nel momento stesso in cui lo stesso giudice reputa che il giudizio può essere definito allo stato degli atti. Del resto, la mancanza di un siffatto potere da parte dei giudice dell'udienza preliminare è stata segnalata in ripetuti interventi della Corte Costituzionale che, sia pure da una diversa ottica e in relazione a tematiche estranee alla presente decisione, ha dichiarato inammissibili varie questioni di legittimità costituzionale vertenti, direttamente o indirettamente, sui poteri del giudice di primo grado nel rito abbreviato: con tali decisioni il giudice delle leggi ha rilevato che dall'ordinamento vigente non possono ricavarsi idonei correttivi e che il rito speciale, quale "giudizio a prova contratta", postula l'introduzione di meccanismi di integrazione probatoria che valgano a ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionale, con la precisazione che la mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate impedisce l'emanazione di pronunce additive e rende necessario un intervento dei legislatore volto ad un complessivo ridisegno dei giudizio abbreviato, di talché come si legge in una delle più recenti decisioni "perdurando tale stato di inerzia, questa Corte, ove investita di ulteriori questioni di costituzionalità riguardanti lo specifico tema, non potrà esimersi dall'adottare le decisioni più appropriata ad evitare la più volte constatata distonia dell'istituto con i principi costituzionali" (c.d. sentenza-monito: Corte Cost., 23 dicembre 1994, n. 442; negli stessi termini v. Corte Cost., 16 febbraio 1993, n. 56; Corte Cost., 8 luglio 1992, n. 318; Corte Cost., 9 marzo 19 92, n. 92). Alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve conclusivamente riconoscersi che la Corte di merito ha legittimamente esercitato i poteri di iniziativa probatoria previsti dall'art.603, comma 30 cod. proc.. pen. dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che hanno reso assolutamente necessario lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie ad integrazione degli elementi probatori già raccolti. Devono essere, dunque, disattese le censure formulate col primo motivo di ricorso e, in particolare, deve ritenersi inconsistente la doglianza in ordine alla lesione dei diritti acquisiti con la scelta del rito abbreviato, dato che con la sentenza impugnata è stato esattamente riconosciuto che, da un canto, la scelta delle parti non si traduce in una preclusione all'esercizio dei poteri autonomamente spettanti al giudice di secondo grado in materia probatoria e che, dall'altro, l'acquisizione di prove ammesse ex officio non fa perdere all'imputato il beneficio della diminuzione di pena ai sensi dell'art.442, comma 2 cod. proc. pen. 8. - Non hanno fondamento il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali sono stati denunciati, sotto più profili, vizi logici della motivazione nella ricostruzione del sinistro stradale la cui verificazione è stata attribuita, sul piano della causalità materiale e psicologica, alla condotta colposa dei CL valutata quale fattore esclusivo della morte dell'IM.
Deve premettersi che gran parte delle censure si risolvono in mere deduzioni di fatto dirette a capovolgere le conclusioni accolte dalla Corte distrettuale e che, attraverso lo schema formate del travisamento, il ricorrente ha proposto, in realtà, una diversa interpretazione degli elementi probatori sollecitando un sindacato di merito che resta precluso nel giudizio di legittimità. Limitata la disamina alle sole censure afferenti la struttura logica della motivazione, va rilevato che le linee argomentative della sentenza impugnata resistono ai rilievi critici formulati con i due motivi di ricorso risultando immuni dai difetti prospettati dal ricorrente.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
L'applicazione di tali criteri al controllo della logicità della motivazione della sentenza impugnata rivela che il giudice di secondo grado ha compiuto una organica e coordinata disamina delle risultanze probatorie desunte dalla deposizione dei testi e dai rilievi del perito dando adeguata base giustificativa al proprio convincimento sulla dinamica del sinistro ricostruito q]la stregua di accertamenti, di piena plausibilità e congruenza, riguardanti l'individuazione del punto di urto tra i due automezzi e l'ubicazione dei danni provocati dalla collisione, di talché appare incensurabile in sede di legittimità l'opinione che ha portato a riconoscere che la causa esclusiva dell'incidente stradale da cui è derivata la morte dell'IM è identificabile nella spericolata manovra di inversione di marcia posta in essere dall'imputato in violazione dell'art.125 del codice stradale all'epoca vigente. g.- Deve essere disatteso il quarto motivo di ricorso concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato giustificato, con adeguata motivazione, in riferimento al macroscopico grado di gravità della colpa attribuita all'imputato e al comportamento dallo stesso tenuto nell'immediatezza del fatto con l'essersi allontanato dal luogo del sinistro prima dell'arrivo della polizia e con l'avere negato l'inversione del senso di marcia fino a quando non gli fu esibito il biglietto rilasciato all'ingresso dell'autostrada. Le medesime ragioni costituiscono idonea motivazione della determinazione del periodo di sospensione della patente di guida, la cui durata deve essere ragguagliata alla gravità dei fatto e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato (Cass., Sez. IV, 28 novembre 1988, Lo Faro): ond'é che risulta infondato anche il quinto motivo di ricorso.
10. - Non possono trovare accoglimento neppure il sesto e il settimo motivo di ricorso riguardanti - rispettivamente la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni e la liquidazione delle spese in favore della parte civile.
Riguardo al primo punto è da rilevare che la circostanza relativa all'avvenuto ristoro dei pregiudizi patrimoniali e morali patiti dai danneggiati forma oggetto di una mera allegazione di parte che, non trovando riscontro in alcuna risultanza processuale, non poteva esimere il giudice dall'osservanza del dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dalle parti civili nel giudizio di primo grado.
Non ha pregio neppure la doglianza concernente la intervenuta revoca tacita della costituzione di parte civile, posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di immanenza della costituzione di parte civile comporta che l'assenza nel procedimento di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile in alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art.82, comma 211 cod. proc. pen. (Cass., Sez. IV, 2 dicembre 1994, Prestigiacomo, m.
201502; Cass., Sez. 1, 6 maggio 1991, Fresi, m. 187394; Cass., Sez. V, 15 giugno 1990, Calderoni, m. 185129). Ne consegue che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale, rettamente ha provveduto ad emettere le statuizioni relative agli interessi civili e, nonostante la mancata comparizione nel giudizio di appello, ha liquidato le spese di rappresentanza sostenute dalla parte civile nel giudizio di primo grado. 1 l. - In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13 dicembre 1995.