Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/1995, n. 930
CASS
Sentenza 13 dicembre 1995

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Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono munite dell'efficacia "erga omnes" propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente e non sono vincolanti per il giudice, al quale è consentito discostarsi dall'interpretazione da esse fornita e sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'identica disposizione, per le medesime ragioni già disattese. Nel giudizio "a quo", tuttavia, la sentenza interpretativa di rigetto determina il sorgere di una preclusione endoprocessuale derivante dal carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e dall'imprescindibile nesso di necessaria pregiudizialità che lo lega a quello principale: ne consegue che la medesima questione non può essere riproposta ne' nel medesimo grado ne' in quelli successivi dello stesso processo e che il giudice remittente non può attribuire alla disposizione di legge denunciata la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur se resta libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza, non collidano con norme e principi costituzionali.

La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.

L'assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen..

Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l'acquisizione di prove ammesse "ex officio" non fa perdere all'imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.).

In tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/12/1995, n. 930
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 930
Data del deposito : 13 dicembre 1995

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