Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 2
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
In tema di intercettazioni, non dà luogo a nullità od inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni da parte dell'autorità giudiziaria poi dichiaratasi funzionalmente incompetente sia diverso da quello per il quale si sia poi proceduto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre il reato per il quale si è poi proceduto davanti all'A.G. competente è quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2014, n. 53418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53418 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/11/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 1643
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 22091/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OL TT N. IL 18/07/1967;
EN IO N. IL 01/06/1973;
AL RO N. IL 22/07/1984;
TE ND N. IL 30/08/1970;
avverso la sentenza n. 3072/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Lisconti Irene per il VI, De OL e OS per quest'ultimo in sost. avv Maraco Luca per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2008, il Tribunale di Milano ha condannato, unitamente ad altri imputati:
- De OL IO, alla pena di anni otto di reclusione, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6;
- VI ND, alla pena di anni cinque di reclusione quale aumento per la continuazione sulla pena inflitta con sentenza del Gip di Varese del 27 aprile 2005 (irrevocabile il 17/10/2005), per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6;
- TA ER, alla pena di un anno di reclusione e 600 Euro di multa, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e 6;
- OS NI, alla pena di un anno di reclusione e 600 Euro di multa, con sospensione condizionale, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e 6.
2. Con sentenza del 14 giugno 2013, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
2.1. Dopo avere preliminarmente dato conto delle motivazioni svolte dal giudice di primo grado e dei motivi d'appello, la Corte territoriale ha ritenuto infondate le questioni di natura processuale sollevate dagli appellanti per le seguenti ragioni:
- quanto alla eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti del fascicolo perché compiuti da Autorità Giudiziaria sin dall'origine incompetente, che - a norma del chiaro disposto dell'art. 54-bis c.p.p., comma 4, e art. 54-quater c.p.p., comma 5, - sono sempre utilizzabili gli atti espletati da un diverso ufficio di Procura rivelatosi in corso d'opera non legittimato alla trattazione del procedimento, e ciò anche qualora ciò dipenda dall'applicazione del disposto dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, così come anche chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità;
- quanto alla eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità, che l'eccezione non è deducibile trattandosi di sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato;
- quanto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, che, sotto un primo profilo, le intercettazioni risultano essere state attivate mediante linea ISDN attestata sulla linea 47 della sala ascolto del Tribunale di Varese, sicché le operazioni di registrazione sono state compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica e non con impianti esterni (citando a conforto la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 36359 del 2008); che i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni del Gip di Varese risultano correttamente motivati;
che non vi sono limiti all'utilizzazione delle intercettazioni regolarmente effettuate sia in relazione ai reati per cui si proceda nell'ambito di uno stesso procedimento e che rientrino nell'elenco di cui all'art. 266 c.p.p., sia nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale emergano elementi di responsabilità in quello stesso procedimento, risultando del tutto irrilevante il mutamento della qualificazione giuridica del fatto.
2.2. Nel merito, la Corte ha evidenziato:
quanto a OS, che dalle intercettazioni dell'11 febbraio 2005 nn. 966 e 967, si evince che OS si approvvigionava da LI EL di tre dosi di sostanza stupefacente, di cui soltanto una era destinata al proprio uso, e che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il reato di acquisto è consumato a prescindere dalla cessione materiale della sostanza;
quanto a De OL, che la difesa non ha posto in discussione la materialità delle risultanze delle captazioni poste a base delle imputazioni sub capi 3a) e 3p), censurate con motivi generici;
che l'imputazione sub capo 3b), è comprovata dallo scambio di sms nn. 183 e 184 dell'1/02/2005; che l'imputazione sub capo 3c) è dimostrata dalle intercettazioni nn. 520, 532 e 548 del 4/02/2005;
che l'imputazione 11b) si fonda sul contenuto delle intercettazioni, da cui emerge che si trattava dì un autentico "movimento", dunque di uno scambio e non di un "uso di gruppo";
quanto a VI soprannominato "TT", che l'imputazione sub capo 8a) è provata dalle intercettazioni del 25 gennaio 2005 n. 22 (dove si parla di ovuli e del prezzo di 60 Euro), dallo sms dello stesso giorno e dalle intercettazioni del 26 gennaio 2005 nn. 51 e 52, laddove il contenuto complessivo di tali scambi telefonici prova in modo pacifico che si trattava di approvvigionamento di sostanze destinate alla cessione a terzi;
che l'imputazione di cui al capo 8b) è dimostrata dalle captazioni del 27 gennaio 2005 nn. 111 ("uno due grammi"), 113 ("siamo in quattro"), 118 e 124; che l'imputazione di cui al capo 8c) è provata dalle intercettazioni telefoniche e sms del 1 febbraio 2005 nn. 335, 182, 183, 338, 200, 201, 375 e 378 del 2 febbraio nn. 421; che l'imputazione di cui al capo 8d) è comprovata dalla captazione n. 1370 del 19 febbraio 2005 delle ore 18.41; ad ulteriore conforto del quadro d'accusa, la Corte d'appello ha ricordato le dichiarazioni spontanee rese dal VI in occasione dell'arresto dell'8 marzo 2005, con le quali egli ha ammesso il rapporto di stabile fornitura da un soggetto soprannominato "Taco", di origine albanese, tramite l'intermediazione di LI EL, detto "Cello";
quanto a TA ER, che l'imputazione di cui al capo 13a) si fonda sulle captazioni del 14 febbraio 2005 nn. 1149, 1150 e 1152 nonché sul contenuto dell'interrogatorio del 22 febbraio 2006, nel quale TA ha ammesso di conoscere EQ ER, aggiungendo di ricordare che, la sera del 14 febbraio 2005, EQ era andato a casa sua ed aveva utilizzato il suo telefono, come in precedenti occasioni;
che - come ritenuto anche dal giudice di primo grado - tale circostanza implicitamente conferma che l'utenza in questione era in uso al ricorrente e dimostra come LI EL intendesse chiamare proprio TA;
che, nell'interrogatorio, quest'ultimo indagato confermava che davanti alla propria abitazione è situata una sala da bowling, ma il tenore delle telefonate esclude che gli interlocutori si riferissero a tale luogo come occasione di svago.
2.3. Con riguardo alla contestazione di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, la Corte, richiamata l'ampia motivazione svolta in primo grado, ha evidenziato che l'organizzazione disponeva certamente di almeno un appartamento (quello di MA VI), deputato a luogo di stoccaggio e di preparazione della sostanza stupefacente ed, in molti casi, anche di spaccio;
che l'organizzazione era fornita di alcune utenze radiomobili intestate a soggetti inconsapevoli o addirittura inesistenti;
che alcuni associati erano addetti all'attività di recupero del denaro;
che la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione da parte dei sodali era dimostrata dal colloquio di LI EL, il quale riferiva di avere "persone sue", e ancora dalla pronta attivazione del gruppo e dello stesso LI alla notizia che VI era "caduto", cioè era stato arrestato;
che oggetto del programma dell'associazione era esclusivamente lo spaccio di stupefacenti.
Con specifico riguardo a De OL, il giudice d'appello ha evidenziato che la partecipazione dell'appellante all'associazione è dimostrata dal suo stabile inserimento nel gruppo, dalla conoscenza di quasi tutti gli altri componenti, dal costante ausilio prestato rispetto all'attività di LI EL, dal coinvolgimento in un numero elevatissimo di episodi di cessione e dalla dimostrata consapevolezza dell'esistenza della struttura funzionalmente costituita per il traffico di stupefacenti.
Con riguardo a VI, la Corte ha rammentato che, secondo la giurisprudenza del giudice di legittimità (Cass. Sez. 6 n. 456 21/09/2012 Rv. 254225), la costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico costituisce condotta integrante la partecipazione alla societas sceleris, laddove lo stesso appellante ha ammesso - in sede di dichiarazioni spontanee - di acquistare con regolarità dal gruppo di LI cocaina destinata alla cessione ad una propria rete di clienti, in quantitativi, da ritenere - alla luce delle intercettazioni - rilevanti ed, in un caso, pari a 60 grammi. La Corte altresì valorizzato il rapporto particolarmente stretto di VI con LI, che accompagnava spesso dai fornitori.
2.4. In ultimo, la Corte ha evidenziato come il primo giudice abbia correttamente negato a De OL le circostanze attenuanti generiche (invece concesse a VI, OS e TA), in considerazione dei numerosi precedenti penali dell'appellante e del ruolo da egli svolto all'interno dell'organizzazione; come le pene irrogate dal giudice di primo grado siano congrue, in particolare quelle per i soggetti non partecipi all'associazione, in quanto commisurate già in misura molto prossima ai minimi edittali.
3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Luca Marsico, difensore di fiducia di OS NI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello posto a base della decisione atti compiuti da un'Autorità Giudiziaria non competente per materia ab origine - il pubblico ministero di Varese, in quanto, sin dalle prime battute, le investigazioni avevano riguardato il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come si evince dalla pagina 521 dell'annotazione di servizio dell'11 agosto 2005, nella quale la P.G. ipotizzava l'organigramma della presunta associazione.
3.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte posto a base della decisione intercettazioni telefoniche disposte e prorogate per un titolo di reato diverso da quello oggetto di indagine, segnatamente per rapina anziché per violazione della legge sugli stupefacenti;
per avere inoltre violato il disposto dell'art. 268 c.p.p., essendo stati utilizzati per le intercettazioni impianti collocati fuori dai locali della Procura della Repubblica in assenza di autorizzazione con decreto motivato.
3.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere la Corte confermato la condanna di primo grado nei confronti di OS in ordine ai reati di cui ai capi 17) e 17a) operando una sorta di inversione dell'onere probatorio ed, in particolare, ritenendo che le conversazioni intercettate abbiano ad oggetto sostanza stupefacente destinata ad un uso non personale, nonostante non siano mai sequestrati denaro o droga.
3.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere la Corte ritenuto che la sostanza in ipotesi oggetto di scambio avesse un effettivo effetto drogante, stante la mancanza di qualunque sequestro di sostanza stupefacente e, quindi, di un'analisi chimico tossicologica.
3.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., per avere la Corte determinato il trattamento sanzionatorio in termini eccessivamente gravosi, trascurando l'esiguità complessiva del materiale probatorio raccolto a carico del OS ed il coinvolgimento del tutto marginale del medesimo nei fatti oggetto di procedimento.
4. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Luca Marsico, difensore di fiducia di De OL IO, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello posto a base della decisione atti compiuti da un'Autorità Giudiziaria incompetente per materia ab origine - il pubblico ministero di Varese, in quanto, sin dagli inizi, le investigazioni avevano riguardato il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come si evince dalla pagina 521 dell'annotazione di servizio dell'11 agosto 2005, nella quale la P.G. ipotizzava l'organigramma della presunta associazione.
4.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere la Corte posto a base della decisione delle intercettazioni telefoniche disposte e prorogate per un titolo diverso di reato da quello oggetto di indagine, segnatamente per rapina anziché per violazione della legge sugli stupefacenti;
per avere, inoltre, violato il disposto dell'art. 268 c.p.p., essendo stati utilizzati per le intercettazioni impianti collocati fuori dai locali della Procura della Repubblica in assenza di autorizzazione con decreto motivato.
4.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere la Corte confermato la condanna di primo grado nei confronti di De OL in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata a commettere violazioni della legge sugli stupefacenti, sebbene dagli atti probatori assunti non emergano un'organizzazione di uomini e di mezzi ai fini dello svolgimento dell'attività di spaccio, ne' basi logistiche, ne' forme di copertura, ne' tanto meno una suddivisione di ruoli fra i presunti associati.
4.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere la Corte fondato il giudizio di responsabilità in ordine all'attività di smercio sulla sola base delle risultanze delle captazioni, senza che sia mai stata sequestrata sostanza stupefacente, ne' denaro.
4.5. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere la Corte ritenuto che la sostanza in ipotesi oggetto di scambio avesse un effettivo effetto drogante, stante la mancanza di qualunque sequestro di sostanza stupefacente e, quindi, di un'analisi chimico tossicologica.
4.6. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., per avere la Corte determinato il trattamento sanzionatorio in termini eccessivamente gravosi, trascurando l'esiguità complessiva del materiale probatorio raccolto a carico del De OL ed il coinvolgimento del tutto marginale del medesimo nei fatti oggetto di procedimento.
5. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Irene Visconti, difensore di fiducia di VI ND, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge processuale, per avere la Corte d'appello posto a base della decisione atti compiuti da un'Autorità Giudiziaria funzionalmente incompetente per materia ab origine, cioè la Procura di Varese, dovendo le indagini essere svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, in quanto riguardanti, sin dalla prima fase, il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In più, a seguito della trasmissione degli atti ai sensi del disposto dell'art. 54-bis c.p.p., comma 4 e art. 54-quater c.p.p., comma 5, il pubblico ministero di Milano aveva proceduto ad una nuova iscrizione della notizia di reato, con nuova decorrenza dei termini delle indagini, aveva dato un nuovo avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. ed aveva nominato nuovi difensori d'ufficio agli imputati,
così violando apertamente il principio di immutabilità della difesa. Il ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p., laddove per le intercettazioni venivano utilizzati impianti collocati fuori dai locali della Procura della Repubblica in assenza di un'autorizzazione con decreto motivato.
5.2. Vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistenti i presupposti del reato associativo in mancanza di prova circa l'esistenza di un patto associativo, di una fase ideativa di costituzione o di adesione al sodalizio criminoso e dell'accettazione dell'oggetto sociale, laddove l'assistito si limitava a svolgere, secondo contestazione, il ruolo di "cavallo" ed aveva rapporti unicamente con il coimputato LI EL, dal quale era solito acquistare sostanza stupefacente. Gli elementi emersi dal processo potrebbero tutt'al più integrare gli estremi del cd. uso di gruppo. Ancora, il ricorrente evidenzia come, nella specie, ci si trovi in presenza della cd. "droga parlata" e come le emergenze delle conversazioni captate non abbiano avuto alcun riscontro obbiettivo, essendovi stato un solo sequestro di sostanza stupefacente a carico di VI.
6. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Luca Cerignola, difensore di fiducia di TA ER, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo.
6.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., per avere la Corte d'appello confermato la sentenza di primo grado a carico di TA sulla base del contenuto delle captazioni del 14 febbraio 2005, sebbene non vi sia certezza che l'interlocutore di LI EL sia effettivamente TA, ne' che i due si siano mai incontrati, di tal che l'assistito si deve ritenere del tutto estraneo ai fatti al medesimo contestati.
7. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati, mentre le difese di De OL IO, VI ND e OS NI hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibile è il motivo di ricorso, proposto dalla difesa di VI, con il quale si è dedotta la violazione del diritto di difesa per avere il pubblico ministero di Milano, dopo avere ricevuto gli atti dall'A.G. di Varese ai sensi del disposto dell'art. 54-bis c.p.p., comma 4 e art. 54-quater c.p.p., comma 5, proceduto ad una nuova iscrizione della notitia criminis, con nuova decorrenza dei termini delle indagini, dato un nuovo avviso ai sensi dell'art. 415- bis c.p.p. e nominato nuovi difensori d'ufficio agli imputati.
L'eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa non è stata infatti dedotta in appello, di tal che il motivo risulta inammissibile in quanto, alla stregua del chiaro disposto normativo dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica, Rv. 255940).
D'altra parte, l'eccezione è manifestamente infondata, atteso che il procedimento aperto innanzi all'A.G. di Milano costituiva procedimento diverso ed autonomo da quello pendente avviato innanzi all'A.G. di Varese, di tal che le nomine fiduciarie compiute in quest'ultimo non potevano mantenere validità nel procedimento milanese. Ed invero, la nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato/indagato ai sensi dell'art. 96 c.p.p. ha validità nell'ambito del solo procedimento nel quale sia stata operata e, dunque, non può dispiegare effetti in un procedimento diverso, per di più - come nel caso di specie - instaurato dinanzi ad una Autorità Giudiziaria differente da quella presso la quale pendeva l'altro procedimento.
In ogni caso, l'eccezione è ampiamente sanata dall'accesso al rito abbreviato, nell'ambito del quale sono deducibili e rilevabili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, e non anche nullità, come quella di specie, a regime intermedio.
2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso, proposto dalle difese di OS, De OL e VI, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto disposte da un'Autorità Giudiziaria funzionalmente incompetente per materia ab origine, cioè dalla Procura di Varese, dovendo le indagini essere svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, in quanto riguardanti, sin dalla prima fase, il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 2.1. Secondo quanto si evince dagli atti del fascicolo processuale, le intercettazioni telefoniche venivano attivate nell'ambito del procedimento pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria di Varese a carico di PA EL in relazione al reato di rapina ed effettivamente, sin dalle prime battute delle captazioni, emergevano condotte rilevanti quali violazioni della legge sugli stupefacenti, di tal che il pubblico ministero varesotto disponeva l'iscrizione a modello 21 del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Concluse le indagini ed emesso avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., il pubblico ministero di Varese ipotizzava a carico di tutti gli imputati il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e, esercitata in tal senso l'azione penale, il giudice per l'udienza preliminare di Varese, con ordinanza del 6 ottobre 2006, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto formulata da Autorità carente di legittimazione ed indirizzata a giudice incompetente a procedere, e disponeva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria di Milano, competente ai sensi dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis in relazione alla fattispecie associativa.
2.2. Ritiene il OLlegio che del tutto ritualmente la Corte territoriale abbia rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte dall'A.G. di Varese. Ed invero, le intercettazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria di Varese risultano pienamente valide e legittime, atteso che, al momento in cui venivano autorizzate, sussistevano le condizioni per attivare le operazioni captative: il reato di cui all'art. 628 c.p., originariamente prospettato, rientra nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 266 c.p.p. ed il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ravvisato dall'inquirente poco dopo l'attivazione delle registrazioni con iscrizione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. nell'ambito del medesimo procedimento, legittima anch'esso lo svolgimento delle operazioni, in quanto ricompreso nella rosa dei delitti ex art. 266 c.p.p.. Deve dunque essere ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte, alla stregua del quale, in tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 c.p.p., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà
dell'arresto in flagranza (Cass. Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056).
2.3. Nè, d'altra parte, può ritenersi che gli atti assunti dall'A.G. di Varese siano travolti da nullità o inutilizzabilità per il fatto che l'inquirente, alla luce di una lettura compiuta all'esito delle investigazioni, abbia ritenuto ipotizzabile il reato associativo (appunto quello D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) ricompreso nel novero dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis e, pertanto, comportante una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza e tale da esercitare una vis actractiva rispetto ai delitti connessi anche se di maggiore gravità, con conseguente declaratoria di incompetenza del giudice varesotto e trasmissione degli atti all'A.G. distrettuale di Milano. Per un verso, deve essere rilevato come non dia luogo ad alcuna inutilizzabilità la circostanza che il reato ipotizzato al momento dell'attivazione delle intercettazioni sia diverso da quello per il quale il pubblico ministero eserciti l'azione penale, sempre che quest'ultimo rientri nella tipologia dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (Fattispecie relativa ad intercettazione disposta per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre il reato per cui si era proceduto era quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) (Cass. Sez. 6, n. 28622 del 02/07/2013, Di Giovine, Rv. 256176). In ogni caso, a norma dell'art. 270 c.p.p., comma 1 è sempre possibile l'utilizzazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte a condizioni che risultino indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, condizione pacificamente sussistente nel caso di specie nel quale si procede per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Per altro verso, va richiamato il condivisibile insegnamento di questa Corte, alla stregua del quale la violazione della norma dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis - che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo ai procedimenti per i reati in essa elencati - non determina nullità ne' costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, P.G., Bianco e altri, Rv. 252851; Sez. 3, n. 10068 del 12/12/2008, P.M. in proc. Derin, Rv. 243087).
2.4. L'eccezione di inutilizzabilita delle intercettazioni telefoniche è manifestamente infondata anche con riguardo alla dedotta esecuzione delle operazioni mediante impianti esterni alla Procura in assenza di decreto motivato di autorizzazione del P.M.. Ed invero, come ha chiarito dai giudici di merito, le intercettazioni risultano essere state attivate mediante linea ISDN attestata sulla linea 47 della sala ascolto del Tribunale di Varese, sicché le operazioni sono state compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica e non con impianti esterni.
Secondo i principi espressi da questa Corte, la cd. "remotizzazione" delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude la piena utilizzabilità dei risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la "registrazione" sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria (Cass. Sez. 1, n. 35643 del 04/07/2008, Di Nucci, Rv. 240988; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano ed altri, Rv. 260008).
Di recente, si è affermato che la previsione dell'art. 267 c.p.p. secondo cui "il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria", si riferisce unicamente alle operazioni previste dal precedente art. 266; ne consegue che la cosiddetta "masterizzazione" dei dati delle conversazioni registrate può legittimamente essere svolta da soggetti diversi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, trattandosi di operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui esecuzione da parte di personale civile non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali (Cass. Sez. 3, n. 11116 del 07/01/2014, P.M. in proc. Vita e altro, Rv. 259744). Non è dunque configurabile alcuna nullità ne' inutilizzabilita dei risultati delle intercettazioni in conseguenza di "masterizzazione" dei dati relativi alle conversazioni registrate, effettuata fuori dei locali della Procura della Repubblica dove sono state eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, e di omessa verbalizzazione di tale attività. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la "masterizzazione" siccome consistente nel trasferimento su supporti informatici di quanto registrato, è operazione diversa dalla "registrazione" e che i casi di divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto tassativi, non possono essere oggetto di applicazione analogica) (Cass. Sez. 3, n, 11116 del 07/01/2014, P.M. in proc. Vita e altro, Rv. 259743).
5. I ricorsi sono invece fondati con riguardo al denunciato difetto di motivazione del primigenio provvedimento autorizzativo delle intercettazioni telefoniche emesso dal Gip presso il Tribunale di Varese in data 19 gennaio 2005.
Secondo quanto si legge nell'atto (allegato al ricorso presentato da De OL IO), il Gip autorizzava le richieste operazioni di intercettazione telefonica sulla utenza mobile in uso a LI EL "esaminata la richiesta del P.M. relativa al procedimento n. 3815/04 R.G. N.R. in data 19 gennaio 2005 di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione" "ritenuto che l'intercettazione su detta utenza si ritiene indispensabile alla prosecuzione delle indagini per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi al fine di identificare gli autori della rapina".
5.1. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per essersi il giudice per indagini preliminari limitato a richiamare per relationem la richiesta del pubblico ministero.
Dal tenore del provvedimento autorizzativo sopra riportato, nel motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di rapina, il Gip ha fatto richiamo alla richiesta del P.M. (esordendo nell'incipit "esaminata la richiesta del P.M."), dunque all'atto d'impulso dell'inquirente, modalità di redazione e di argomentazione dell'atto di per sè non illegittima. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni vengono di norma disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi;
ne discende che la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione;
quando pertanto la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile (Cass. Sez. 5, n. 784 del 15/02/2000, Terracciano ed altro, Rv. 215731).
Per altro verso, questa Corte regolatrice, anche a Sezioni Unite, ha posto in luce che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima allorquando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali la S.C. ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa) (Cass. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).
Anche di recente, si è ribadito che la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è legittima quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Cass. Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio e altri, Rv. 259867;
Sez. 1, n. 20262 del 22/04/2010, Serafino Rv. 247209).
5.2. Tanto premesso in linea generale e passando al caso di specie, il OLlegio deve rilevare come la Corte territoriale, pur sollecitata con i motivi d'appello ad approfondire la questione concernente la motivazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche (vizio peraltro già dedotto innanzi al primo giudice, come si evince dalla lettura della pagina 25 della sentenza impugnata), si sia limitata ad escludere, del tutto assertivamente ed apoditticamente, l'insussistenza della denunciata nullità. In particolare, la Corte distrettuale non ha verificato se l'atto richiamato dal giudice per le indagini preliminari per relationem a sostegno del giudizio sui gravi indizi di reità in merito al reato di rapina - id est la richiesta del P.M. di autorizzazione a disporre le intercettazioni telefoniche - contenesse o meno una motivazione adeguata e congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento autorizzativo emesso ed ha, dunque, eluso l'obbligo di motivazione in relazione ad una questione processuale fondamentale ai fini della utilizzazione del dato conoscitivo.
5.3. Nè tale verifica potrebbe essere compiuta da questo giudice di legittimità - che pure potrebbe procedere all'esame diretto degli atti processuali trattandosi di ricorso in relazione ad un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), rispetto alla soluzione del quale questa Corte è giudice anche del fatto (Cass. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid Rv. 255304) -, dal momento che la richiesta dell'inquirente di autorizzazione ad attivare le operazioni captative - cui appunto rimanda il decreto autorizzativo di cui si discute - non è presente nel fascicolo degli atti inoltrati dal giudice a quo ne' è stato allegato al ricorso. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Milano affinché verifichi se il richiamo alla richiesta del P.M. possa ritenersi idoneo a fare fronte all'onere motivazionale richiesto dall'art. 267 c.p.p., commi 1 e 1-bis, nei termini sopra precisati.
6. Gli ulteriori motivi sono assorbiti, trattandosi di censure concernenti il merito del ricorso ed, in particolare, il contenuto e la pregnanza probatoria delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, la cui utilizzabilità dipende appunto dalla soluzione della questione rispetto alla quale la sentenza in verifica deve essere cassata.
Allo stesso modo, sono da ritenere assorbite le questioni che attengono alla integrazione dei reati contestati ed alla loro qualificazione giuridica nonché al trattamento sanzionatorio, che presuppongono l'utilizzazione come prova delle principali fonti, costituite - appunto - dalle captazioni.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014