Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 3
In tema di competenza, la mancata proposizione del conflitto da parte del giudice, che sia investito della questione, non legittima la parte che l'abbia dedotto a presentare ricorso per cassazione contro l'omessa pronuncia. (In motivazione, la Corte ha osservato che il potere della parte interessata, in presenza di una situazione riconducibile alle previsioni dell'art. 28 cod. proc. pen., si esaurisce nel sollecitare al giudice l'elevazione del conflitto di competenza, salva la facoltà di proporre l'eccezione di incompetenza territoriale).
Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili).
Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la concretizzazione del vantaggio patrimoniale dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, in quanto è in tale luogo che avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2014, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 07/01/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 10
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 31448/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RO n. il 6.8.1969;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Campobasso del 4.4.2013;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Antonio Prestipino;
Sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio Scardaccione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione MA RO, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 4.4.2013, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 25.1.2011, per i reati di truffa e appropriazione indebita in danno dell'Assomolise s.r.l. e di ES Antonio.
1.1. Secondo l'articolata descrizione dei fatti contenuta nelle imputazioni, il MA, sub-agente della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. di Campobasso e Bojano, avrebbe indotto fraudolentemente il ES a stipulare una polizza assicurativa denominata "Solidità", con il versamento in unica soluzione di un premio di Euro 24.000. In particolare, il ricorrentesi era fatto rilasciare dalla persona offesa un assegno di pari importo, richiedendone però l'intestazione non alla "Riunione Adriatica", ma alla Assimolise s.r.l., con l'impegno di utilizzare successivamente la somma a copertura della polizza;
aveva però poi distratto la somma a proprio vantaggio, per estinguere parte dei debiti vantati nei suoi confronti dalla Assomolise.
1.2. Oltre a tale condotta, inquadrata dall'accusa nell'ipotesi di truffa aggravata (capo A) della rubrica), il ricorrente si sarebbe reso responsabile di fatti di appropriazione indebita in danno del ES trattenendo a proprio personale vantaggio somme versategli dalla persona offesa per il pagamento dei ratei di premio di altre polizza assicurative (capo B) della rubrica).
2. La difesa deduce anzitutto, con riferimento al reato di truffa di cui al capo A), il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione alla mancata rilevazione del conflitto di competenza determinatosi per la contemporanea pendenza di altro procedimento per gli stessi fatti presso il Tribunale di Larino, e comunque in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Campobasso;
deduce inoltre il difetto di motivazione sugli estremi del delitto di truffa, anche in relazione al ritenuto disinteresse del principale teste d'accusa.
2.1. Con riferimento al reato di appropriazione indebita di cui al capo B), rileva il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, con la conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, venendo a mancare, con l'aggravante, la condizione per la procedibilità d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sulle questioni processuali relative alla competenza del giudice di primo grado si osserva anzitutto che la mancata sollevazione del conflitto di competenza da parte del giudice che sia investito della questione, non legittima la parte che l'abbia denunciato a proporre ricorso per cassazione contro l'omessa pronuncia, il potere della parte interessata, in presenza di una situazione riconducibile alle previsioni dell'art. 28 c.p.p., si esaurisce infatti nella facoltà di sollecitare al giudice l'elevazione del conflitto di competenza, salva ovviamente la facoltà della parte di proporre l'eccezione di incompetenza territoriale di uno dei giudici in conflitto (Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4895del 10/04/1996; vedi, anche, Cass. Sez. 3, Ordinanza n.l7085del07/04/2006 Imputato: Wei).
1.2 Sotto altro profilo, poi, la difesa nemmeno deduce esplicitamente l'attualità del contrasto tra il tribunale di Larino e il Tribunale di Campobasso sulla competenza territoriale in ordine ai reati attribuiti al ricorrente (Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 25/09/1992, in proc. Mosso ed altro, secondo cui la denuncia di conflitto ad iniziativa della parte presuppone l'attualità di contrasto tra due o più giudici reale ed effettivo), bastando rilevare, al riguardo, che il conflitto (positivo) di competenza può cessare in qualunque momento per la decisione negativa sulla propria competenza da parte di uno dei giudici interessati (cfr. art. 29 c.p.p.).
1.3. In definitiva, può essere condivisa l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'eventuale perdurare del conflitto, in quanto possa dar luogo a più sentenze sullo stesso fatto, in assenza di iniziative dei giudici interessati volte alla preventiva devoluzione della questione alla Corte di Cassazione, potrà dar luogo semmai ad altri rimedi processuali, come quello regolato dall'art. 649 c.p.p.. 2. Resta da esaminare la questione di competenza territoriale del Tribunale di Campobasso tempestivamente sollevata dalla difesa dell'imputato. Al riguardo si deve rilevare che a partire da Cass. Sez. U, Sentenza n.l8del21/06/2000 Cc. Imputato: NZ e altri, si è ormai affermato l'indirizzo giurisprudenziale, dal quale il collegio non ha motivo di discostarsi, citata nella sentenza impugnata, secondo cui, poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della "datio" di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.
2.1. Ma la Corte di merito non ha correttamente interpretato la giurisprudenza di legittimità pur correttamente richiamata, perché ha finito con il considerare invariabilmente come momento consumativo del reato di truffa eseguito con l'impiego di un assegno bancario, quello della presentazione del titolo per il pagamento, che può non coincidere con la verificazione del danno in pregiudizio della persona offesa, quando il pagamento non sia contestuale alla presentazione, come avviene nel caso di assegni riscossi presso istituti di credito diversi da quello trattario.
2.3. L'indirizzo espresso da Cass Sez. 2, Sentenza n. 45836 del 12/11/2009, Imputato Ruggiero, non contrasta affatto con i principi affermati da sez. un nr. 18/2000. La Corte, nell'affermare che il reato di truffa avente ad oggetto un assegno bancario di conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, o filiale di essa presso cui è acceso il conto, in quanto è in tale luogo che avviene l'effettiva perdita patrimoniale del traente leso mediante l'imputazione a debito nel conto corrente della provvista del titolo, non fa che individuare il momento della "deminutio patrimonii" della vittima, sottolineando peraltro che l'addebito dell'importo dell'assegno sul conto corrente dell'emittente è tanto più necessario per la consumazione della truffa in ragione della subordinazione dell'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante al buon fine dell'assegno stesso (Sez. Un. civ., n. 26617/2007, rv 601099; sez. 1A Civ., n. 11851/2006, rv 589399; sez. 3A civ., n. 6291/2008, rv 601983; vedi anche, Cass. n. 5428 del 2010).
2.4. La competenza territoriale in ordine al reato di truffa in esame, si era quindi radicata presso il Tribunale di Larino, nella circoscrizione del quale aveva pacificamente sede la banca trattaria dell'assegno emesso dal ES, presentato poi dalla Assomolise presso la filiale di Campobasso della banca Popolare Italiana.
2.5. Essendo però il reato ormai prescritto, deve essere senz'altro rilevata la causa estintiva (giurisprudenza pacifica), con la precisazione che il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata deve travolgere anche le statuizioni civili relative al medesimo reato di truffa, in quanto anch'esse adottate da giudice incompetente (cfr. Corte di Cassazione, nr. 26064 del 09/06/2005, SEZ. 5, che dopo avere ribadito il principio secondo cui allorché già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, fa salvo il caso in cui la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili).
3. Il ricorso è invece manifestamente infondato riguardo alle censure di legittimità proposte in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per i fatti di appropriazione indebita di cui al capo B), per i quali il termine prescrizionale non è ancora maturato. L'aggravante del rapporto di prestazione d'opera, e la conseguente procedibilità d'ufficio dei reati, sono contestate in ricorso sul rilievo che il rapporto tra cliente e assicuratore non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art.61 c.p., n. 11, ma non occorre indugiare sull'evidente erroneità di tale affermazione, che peraltro esaurisce l'ambito devolutivo del ricorso rispetto agli stessi fatti, non compresi nella questione di competenza territoriale (autonomamente proponibile, ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 3, in caso di competenza per connessione). Per le considerazioni che precedono, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al reato di truffa di cui al capo a) perché estinto per prescrizione, con l'eliminazione delle corrispondenti statuizioni civili;
va dichiarata nel resto l'inammissibilità del ricorso, e l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti di appropriazione indebita di cui al capo b), con rinvio alla Corte di Appello di per nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo a) perché estinto per prescrizione, ed elimina le corrispondenti statuizioni civili;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti di appropriazione indebita di cui al capo b), con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuova determinazione della pena.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014