Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2014, n. 3221
CASS
Sentenza 7 gennaio 2014

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In tema di competenza, la mancata proposizione del conflitto da parte del giudice, che sia investito della questione, non legittima la parte che l'abbia dedotto a presentare ricorso per cassazione contro l'omessa pronuncia. (In motivazione, la Corte ha osservato che il potere della parte interessata, in presenza di una situazione riconducibile alle previsioni dell'art. 28 cod. proc. pen., si esaurisce nel sollecitare al giudice l'elevazione del conflitto di competenza, salva la facoltà di proporre l'eccezione di incompetenza territoriale).

Nel giudizio di cassazione, qualora il reato sia già prescritto, non è rilevabile la nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata riflettendosi sulla validità delle statuizioni civili (Fattispecie, nella quale la Corte, rilevate l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado e l'estinzione del reato per prescrizione, annullava senza rinvio la sentenza impugnata ed eliminava le corrispondenti statuizioni civili).

Il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la concretizzazione del vantaggio patrimoniale dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da assegni circolari, il reato si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria, in quanto è in tale luogo che avviene l'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2014, n. 3221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3221
Data del deposito : 7 gennaio 2014

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