Massima: Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale, prospettati in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.
Massima: Deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Carena-Impresa di Costruzioni spa e Giugliano Costruzioni Metalliche srl nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010. La costituzione è intervenuta in data 12 aprile 2017, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 22 marzo 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016 ).
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