Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8526 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 49
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 27699/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE PESCARA - CONFLITTO N. IL;
1) GUP TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 3082/2011 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del 12/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Gup del Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata l'11 febbraio 2011 il GUP del Tribunale di Napoli, investito della cognizione del procedimento promosso nei confronti di AR IO e di altre ventiquattro persone, imputate di una pluralità di delitti (tutti, tranne PI IN, di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ed in particolare di furti in abitazione ed in luoghi di culto;
gli altri Imputati, singolarmente, di furti consumati o tentati e di ricettazione) dichiarava la propria incompetenza territoriale nei confronti di tutti gli imputati, ritenendo che la competenza appartenesse, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, al Tribunale di L'Aquila quale giudice competente per quello (capo B) più grave tra tutti i reati contestati (furto in abitazione, commesso in Bussi sul Tirino, per primo, rispetto agli altri) e connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b), u.p.. 2. Il GUP del Tribunale di Pescara, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, in quanto giudice effettivamente competente per territorio relativamente al furto in abitazione di cui al capo B rispetto a quello aquilano, all'udienza preliminare del 12 aprile 2012 sollevava conflitto negativo di competenza, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'imputato PI IN, osservando che: a) la connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b), ultima parte non riguardava tutti gli imputati, in quanto il reato di furto in abitazione di cui al capo B risultava contestato al solo imputato VA LI;
b) che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti f compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008 - dep. 07/10/2008, Confl., comp. in proc. Schiavone e altri, Rv. 241143), con la conseguenza che la competenza di esso giudice sussisteva solo relativamente ai reati ascritti a VA LI ed a SP AU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
2. Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del GUP del Tribunale di Napoli.
Occorre preliminarmente rilevare che quale luogo di consumazione del reato associativo previsto dall'art. 416 c.p. è indicato il territorio di Napoli, della provincia e delle zone limitrofe e che tale profilo non è oggetto di contestazione da parte del Tribunale di Napoli, che si è dichiarato incompetente avendo riguardo al luogo di commissione del primo fra i reati fine, ritenuti connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b). In proposito, però, il Collegio osserva che non a tutti gli imputati è contestato il concorso nei medesimi reati fine e che non è possibile sottrarre al giudice naturale, come ha erroneamente fatto il Tribunale di Napoli, la posizione di colui (nel caso di specie PI IN, non concorrente nel reato descritto al capo B) che è imputato del solo reato di ricettazione (capo S), accertato in Frattamaggiore, il 12 agosto 2009.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la connessione oggettiva ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) fondata sulla astratta configurabilltà del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.p., comma 2 fra distinte fattispecie di reato, è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi;
diversamente esso produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena ex art. 671 c.p.p., perché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Cass., Sez. 1, 10 gennaio 1996, n. 84, Amonti, rv. 205124;
Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Bragagnolo, rv. 205313; Cass., Sez. 1, 17 aprile 1998, Apreda, rv. 210417; Cass., Sez. 1, 26 giugno 1998, Sama, rv. 210881; Cass., Sez. 6, 2 ottobre 2003, P.M. in proc. Gramendola, rv. 226940; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2004, LP. rv. 229533).
Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Napoli, cui gli atti devono essere trasmessi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013