Sentenza 18 marzo 2011
Massime • 2
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare.
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.
Commentario • 1
- 1. Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2011, n. 31845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31845 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2011
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 369
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 42396/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.A. , nato a (omesso) ;
C.G. , nato a (omesso) ;
CI.An. , nato a (omesso) ;
O.G. , nato a (omesso) ;
A.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 2 aprile 2010 della Corte di appello di Catanzaro;
Con la costituzione come parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore e del Ministero DEInterno in persona del Ministro pro tempore;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
rilevato che il difensore delle parti civili, avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro, non è comparso;
udito il difensore, avvocato Colacino Luigi del foro di Crotone, il quale ha concluso, nell'interesse degli imputati, D.A. , C.G. , Ci.An. e O.G. , per l'accoglimento dei motivi del ricorso;
udito il difensore, avvocato Sergio Rotundo del foro di Catanzaro, il quale ha concluso, nell'interesse DEimputato A.G. , per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2 aprile 2010, depositata il successivo 16 giugno, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone, in data 20 febbraio 2009, di condanna di D.A. e A.G. , rispettivamente, alla pena di anni
9 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa (il primo) ed anni 10 e mesi 8 di reclusione ed Euro 4.400,00 di multa (il secondo) per i reati, unificati col vincolo della continuazione, di partecipazione ad associazione di tipo mafioso capo S), in Cutro e Reggio Emilia dall'ottobre 2003 all'ottobre 2005 e di estorsioni pluriaggravate, anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n.203 del 1991 cinque episodi, di cui due consumati e tre tentati, a carico del D. : capi I), L), M), O) e P) della rubrica;
e sei episodi, di cui quattro tentati e due consumati, a carico DEA. : capi G), H), X), L), M) ed N), di cui i capi I), L) ed M) in concorso col D. , commessi in Reggio Emilia e Cutro tra il febbraio e il maggio del 2004.
La medesima sentenza ha, altresì, confermato la condanna di C.G. , Ci.An. e O.G. per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso capo 5), in Cutro e Reggio Emilia dall'ottobre 2003 fino all'ottobre 2005, riducendo ad anni quattro di reclusione la maggiore pena di anni quattro e mesi sei inflitta, in primo grado, al solo C.G. , ferma quella di anni quattro già irrogata agli altri due imputati e salve le ulteriori statuizioni: applicazione delle pene accessorie DEinterdizione perpetua e di quella legale al D. e all'A. ; DEinterdizione temporanea agli altri imputati;
della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno, con obbligo di soggiorno e altre prescrizioni, a tutti gli imputati;
e condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero DEInterno da liquidarsi in separato giudizio. La Corte d'appello ha, innanzitutto, affrontato e superato, in termini del tutto conformi a quelli ritenuti dal Tribunale, una serie di questioni preliminari, che, nell'economia DEattuale impugnazione, giova ricordare come segue:
a) riaffermata competenza territoriale del Tribunale di Crotone, sulla base del luogo città di Cutro in provincia di Crotone in cui si sarebbe ricostituita e avrebbe ripreso ad operare l'associazione per delinquere di tipo mafioso, diretta da Dr.An. (detto To. ), classe 1943, storico capo di ndrangheta, il quale, secondo la contestazione associativa, ritornato in libertà il 4 novembre 2003 dopo una lunga detenzione, prima di essere assassinato in Cutro il 10 maggio 2004, riunì intorno a sè un gruppo di fedelissimi, tra cui gli attuali imputati dei quali alcuni a lui legati da stretti vincoli di parentela (il nipote omonimo, D.A. , nato nel XXXX, e i nipoti da parte di figlia, C.G. e Ci.An. , nati,
rispettivamente, nel 1982 e nel 1987), per riaffermare il proprio potere criminale e contrastare l'ascesa del gruppo secessionista ed antagonista, capeggiato da G.A.N. , già affiliato all'associazione di cui il Dr. era stato il capo indiscusso dagli anni ottanta fino alla metà degli anni novanta;
conseguente esclusione, da parte dei giudici di merito, della competenza territoriale del Tribunale di Bologna, sostenuta invece dalla difesa degli imputati per essere in Bologna la sede della Procura distrettuale antimafia da cui partirono le indagini, consistite principalmente in intercettazioni telefoniche e ambientali nei riguardi dei presunti autori e vittime dei contestati episodi di estorsione, tutti commessi, secondo le imputazioni, in danno di imprenditori edili di origine cutrese, operanti in Reggio Emilia e provincia;
b) rigetto DEeccezione di indeterminatezza e genericità dei capi di imputazione, indicanti come luoghi dei commessi reati (delitto associativo e fatti estorsivi) sia Cutro che Reggio Emilia, donde la denunciata impossibilità di localizzare la sede delle contestate attività illecite e di predisporre adeguate difese, ritenuta infondata dai giudici di merito;
c) reiezione DEeccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario a favore del Tribunale per i minorenni con riguardo alla posizione di Ci.An. , nato il (omesso) , e, pertanto,
divenuto maggiorenne il 25 maggio 2005, dopo l'inizio del fatto associativo, integrante l'unico reato contestatogli nel presente processo, a partire dall'ottobre 2003 fino all'ottobre 2005, con condotta protrattasi, secondo l'imputazione, anche oltre il raggiungimento della maggiore età;
d) riconosciuta legittimità DEacquisizione, ai sensi DEart.500 c.p.p., commi 4 e 5, in rif. all'art. 210, comma 5, stesso codice, delle dichiarazioni rese al Pubblico ministero, il 31 ottobre 2007, dall'imputato in procedimento connesso, S.A. , avvalsosi della facoltà di non rispondere in sede dibattimentale dopo aver manifestato, già nella sua audizione da parte del Pubblico ministero, i timori per l'incolumità propria e dei familiari a causa della nota ferocia della cosca ON, ciò che era idoneo a dimostrare unitamente ad altri elementi, pure indicati dai giudici di merito, la pesante intimidazione alla quale il dichiarante era stato esposto, e, quindi, a legittimare la deroga prevista dal predetto art. 500, commi 4 e 5, del codice di rito, al principio DEoralità della prova e della sua formazione nel contraddicono delle parti;
e) rigetto DEeccezione di nullità DEavviso di conclusione delle indagini preliminari a norma DEart. 415 bis c.p.p., in riferimento all'art. 268, commi 4 e 5, stesso codice, e conseguente esclusione delle derivate nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispose il giudizio, per ritenuta insussistenza della denunciata violazione del diritto di difesa conseguente al rigetto DEistanza di proroga del termine, coincidente con quello previsto dal citato art. 415 bis c.p.p., già concesso ai difensori per l'ascolto delle conversazioni registrate;
e rigetto DEulteriore eccezione di nullità dei predetti atti processuali (avviso di conclusione delle indagini, richiesta e decreto di rinvio a giudizio) per omessa evasione della richiesta difensiva di ottenere la duplicazione delle bobine contenenti le conversazioni registrate prima DEemissione del decreto di cui all'art. 429 c.p.p., al fine di poter effettuare, con piena cognizione dei risultati delle intercettazioni, le proprie scelte difensive;
f) reiezione, infine, DEeccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza intestata a S.A. , con decreto del Pubblico ministero in data 31 ottobre 2003, poiché, ad avviso del Tribunale, l'Autorità giudiziaria procedente aveva motivato in modo adeguato il ricorso per l'esecuzione delle registrazioni ad impianti esterni alla Procura della Repubblica, attesa l'indisponibilità di postazioni presso la sala intercettazione del medesimo ufficio, valorizzando le eccezionali ragioni di urgenza, per la gravità dei reati commessi e la necessità di procedere alla tempestiva identificazione dei responsabili, che non consentivano il differimento delle operazioni. Nel merito, la Corte territoriale ha respinto gli appelli e confermato la penale responsabilità degli imputati, A.G. e D.A. (classe 1986), per tutti gli episodi di estorsione già ritenuti provati nella sentenza del Tribunale, sulla base dei seguenti elementi:
- contenuto delle comunicazioni telefoniche ed ambientali intercettate;
- dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Co.An.Sa. ;
- comportamento acquiescente e sottomesso degli imprenditori estorti e reticente contegno processuale degli stessi per timore delle reazioni della cosca, con l'eccezione del solo Ru.Gi. , legale rappresentante DEomonima impresa di costruzioni, il quale aveva ammesso di avere ricevuto dall'A. la richiesta di consegnargli la somma di Euro 15.000,00, da lui non accolta;
- elementi logici corroboranti l'interpretazione in chiave estorsiva degli altri dati probatori;
- contesto ambientale contraddistinto dalla ritenuta provata esistenza DEassociazione per delinquere di tipo mafioso facente capo a Dr.An. (classe 1943), con l'emersa necessità della stessa, una volta ritornato in libertà il vecchio boss dopo undici anni di detenzione, di reperire fondi per riaffermare il proprio potere criminale e sostenere la guerra di mafia contro l'opposta cosca capeggiata dal menzionato G.A. ;
- ruolo determinante, nel descritto contesto, svolto dall'imputato A.G. , nipote DEanziano Dr. e subentrato al germano Ar.Sa. , morto ammazzato il (omesso) 2003, nella gestione DEimpresa Artedile s.r.l., operante in Reggio Emilia:
quest'ultimo, unitamente al giovane nipote del capo, D.A. , classe 1986, divenuto socio DEArtedile, sotto le direttive DEanziano To..Dr. , e, in alcuni casi, con la diretta partecipazione di quest'ultimo, avrebbe imposto agli imprenditori di origine cutrese, a loro volta titolari di attività edilizie in Reggio Emilia e provincia, la dazione di denaro, il subappalto di lavori a favore della Artedile, l'esclusiva della fornitura di materiali o macchinari da parte della stessa Artedile o di imprese ad essa vicine, avvalendosi della forza intimidatrice suscitata, nella comunità imprenditoriale di origine cutrese, anche dalla sola evocazione del nome di To..Dr. , per la sua fama criminale in quel contesto ambientale, senza la necessità, dunque, di ricorrere ad esplicite minacce o ad atti di violenza (danneggiamene o attentati), come riferito dal collaboratore Co. e dimostrato dalle costanti modalità implicite delle pressioni estorsive e dall'immediata acquiescenza degli imprenditori alle richieste DEA. e del D. , emissari del capo cosca.
Sulla base della predetta ricostruzione dei fatti la Corte di merito ha ritenuto provata la ricorrenza del metodo mafioso, e del fine di agevolare l'associazione criminale evocata, in tutti i fatti di estorsione (tentati e consumati) oggetto di contestazione, unitamente all'ulteriore aggravante, non incompatibile con quella ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, convertito in L. n. 203 del 1991, di avere l'A. e il D. agito quali membri del sodalizio ndranghetistico a norma DEart. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamato dall'art. 629, comma 2, stesso codice.
Quanto all'associazione di tipo mafioso, diretta fino al 10 maggio 2004 da Dr.An. (classe 1943) ma rimasta operativa, a termini di contestazione, anche dopo la sua morte e fino all'ottobre 2005, la prova della sua esistenza è stata ravvisata dalla sentenza d'appello, in totale adesione anche su questo punto alla decisione del Tribunale:
- negli accertati reati fine di natura estorsiva;
- nelle propalazioni dei collaboratori di giustizia: i menzionati Co.An.Sa. e S.A. , ed altri;
- nel contenuto delle sentenze irrevocabili e nella documentazione delle prove raccolte nel parallelo processo, svoltosi davanti alla Corte di Assise di Catanzaro, avente per oggetto due omicidi di rilievo strategico nella guerra di mafia riapertasi, in Cutro, dopo la scarcerazione di To..Dr. (quello di B.S. ,
affiliato di rango della cosca capeggiata dal G.A. , commesso il 22 marzo 2004, e l'omicidio dello stesso Dr.To. , commesso il (omesso) 2004), utili a delineare la geografia criminale nella provincia di Cotrone e il ruolo eminente in essa rivendicato dalla cosca diretta dall'anziano Dr. , già duramente colpita dall'opposto gruppo mafioso del G.A. durante la detenzione ultradecennale del suo capo (omicidio di D.R. , figlio di To. , il (omesso) 1999, e di altri eminenti componenti del medesimo sodalizio, M.A. , S.R. e Ar.Sa. ,
quest'ultimo fratello DEattuale imputato, A.G. ), e, perciò, promotrice di un programma di vendetta contro l'avverso sodalizio, che comprese il già ricordato omicidio di B.S. , il (omesso) 2004, pochi mesi dopo la scarcerazione del D. , del quale sono stati gli attuali imputati: Ci.An. (all'epoca minorenne e, quindi, separatamente giudicato), C.G. , D.A. (classe 1986) e O.G. .
Per quest'ultimo omicidio la Corte di assise di Catanzaro, con sentenza del 31 luglio 2008, ha condannato C.G. e D.A. alla pena di anni 23 e mesi 6 di reclusione, e O.G. alla pena di anni 21 e mesi 6.
In particolare, la prova specifica della partecipazione al sodalizio mafioso di ciascuno degli imputati è principalmente tratta, nella decisione impugnata, dalla commissione dei reati fine con riguardo all'A. e al D. (classe 1986), e dal coinvolgimento di quest'ultimo e degli altri imputati, i fratelli C. e l'O. , nella strategia criminale DEassociazione ricostituita come autori DEomicidio di B.S. e investiti di ulteriori compiti di accompagnamento e assistenza del capo cosca nonché di mantenimento dei contatti con i gruppi criminali alleati.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati: A.G. tramite i difensori, avvocati Giancarlo Pittelli e Sergio Rotundo;
D.A. , C.G.
, Ci.An. e O.G. tramite il loro comune difensore, avvocato Luigi Colacino.
2.1. Con il primo motivo, comune a tutti i ricorrenti, i difensori DEA. denunciano la violazione di norma processuale art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 25 Cost. e agli artt. 8 c.p.p. e ss. e ripropongono l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone, già dibattuta nella fase introduttiva dei due gradi del giudizio e risolta, in entrambe le sedi, a favore del predetto Tribunale in contrasto con la tesi difensiva.
Il ricorrente sostiene la competenza del Tribunale di Bologna poiché in Reggio Emilia, e non a Cutro, sarebbe iniziata la consumazione del reato associativo contestato a tutti gli imputati a partire dall'ottobre 2003 fino all'ottobre 2005, e, coerentemente, l'attività investigativa alla base del presente processo fu interamente svolta dalla Procura distrettuale antimafia (PNA) di Bologna, la quale, solo dopo aver rinvenuto elementi di connessione con le indagini relative ai due omicidi di B.S. e D.A.
, commessi in Cutro, trasmise gli atti (consistenti in attività captative di comunicazioni telefoniche e conversazioni tra presenti) all'omologo ufficio di Catanzaro.
Non solo. I delitti fine di estorsione aggravata per connessione ad attività mafiosa risultano tutti commessi nella città e nella provincia di Reggio Emilia, come da contestazioni, e nel medesimo territorio avevano stabile radicamento sia i soci, A. e D. (classe 1986), della presunta impresa di derivazione mafiosa, l'Artedile, sia gli imprenditori di origine cutrese indicati come persone offese dei fatti estorsivi.
Fedeltà storica alla manifestazione DEassociazione criminale, così come contestata, e rispetto del fondamentale principio per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, previsto dall'art. 25 Cost. non solo in funzione DEagevolazione DEattività investigativa ma soprattutto a garanzia DEeffettività del diritto di difesa, imporrebbero, dunque, il riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale di Bologna, a norma DEart. 8 c.p.p., comma 3, erroneamente applicato nel giudizio di merito.
2.2. Con il secondo motivo l'A. denuncia violazione di norme penali sostanziali e processuali e vizio di motivazione, ai sensi DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 192 195 stesso codice e artt. 110, 112, 81, 1^ cpv., 56, 629 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991.
2.2.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione delle regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, nella valutazione delle dichiarazioni del chiamante in reità, Co.An.Sa. , il quale avrebbe riferito fatti appresi da altre persone senza che le sue propalazioni siano state sottoposte al rigoroso vaglio previsto per le dichiarazioni de relato, e, inoltre, senza una specifica analisi di attendibilità intrinseca ed estrinseca della fonte informativa, donde l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Co. come prova della responsabilità DEA. .
2.2.2. All'analisi critica dei singoli reati estorsivi per cui è stato condannato, l'A. premette che il Giudice per le indagini preliminari respinse per ben due volte altrettante richieste di emissione della misura della custodia cautelare in carcere a suo carico, avanzate dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, cui gli atti erano pervenuti per competenza dall'omologo ufficio di Bologna, ritenendo il compendio indiziario non connotato dalla gravità richiesta per la limitazione della libertà personale. Secondo il ricorrente il giudizio cautelare, di cui riporta ampi stralci tratti dalle ordinanze di rigetto della misura custodiale, pur non essendo vincolante nel successivo giudizio di merito, sarebbe tuttora utile ad evidenziare le vistose carenze probatorie e le illogicità motivazionali della sentenza che ha affermato la sua penale responsabilità.
Dopo aver contestato la stessa esistenza di indizi qualificabili come "certi", requisito imprescindibile e preliminare alla valutazione della loro gravità, precisione e concordanza, tali non essendo i contenuti ambigui delle conversazioni captate e, tanto meno, le dichiarazioni delle persone offese che hanno escluso di aver subito intimidazioni da parte DEA. finalizzate al conseguimento di vantaggi economici, passando all'esame analitico dei singoli reati (tutti originariamente contestati in concorso con Dr.An. , classe 1943, morto ammazzato il (omesso) 2004), e cominciando dal delitto di estorsione contrattuale consumata di cui al capo G), commessa in danno di R.C. , legale rappresentante della R. S.p.A., il quale sarebbe stato costretto a cedere in subappalto all'impresa Artedile s.r.l., rappresentata dall'A. , agente in questo come negli altri casi sotto la direzione di Dr.To. , le opere di urbanizzazione in un lotto edificabile sito nel Comune di Novellata (provincia di Reggio Emilia), il ricorrente denuncia la mancanza di gravi indizi rilevata fin dalla fase cautelare (esplicito rinvio a brani delle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari n. 35/2005 e n. 234/05 di rigetto della richiesta applicazione della misura custodiale); il carattere congetturale e solo apparente della motivazione a sostegno della sua condanna;
l'incompatibilità tra il comportamento della presunta persona offesa (la quale richiese a tale F.G. , neppure menzionato nella sentenza impugnata, informazioni circa l'affidabilità DEArtedile, propostasi per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione) e la pretesa intimidazione di carattere mafioso che il R. avrebbe subito da parte del ricorrente.
2.2.3. Con riguardo al delitto di estorsione consumata di cui al capo M), che l'A. avrebbe commesso in concorso con D.A.
(classe 1986) in danno di P.G. , amministratore del'impresa edile Edil P. s.r.l., al quale avrebbe imposto l'acquisto di materiale inerte dall'Artedile e di diversi quantitativi di mattonelle dalla Caripal, società facente capo a Ce.En. e V.A. , l'A. denuncia la radicale carenza probatoria, riportando, con riguardo alla specifica contestazione, le motivazioni del doppio rigetto della richiesta di misura custodiale in sede cautelare.
2.2.4. In merito al reato di tentata estorsione contrattuale di cui al capo N), che l'A. avrebbe commesso, nel maggio 2004, in danno DEimprenditore T.V. , al quale avrebbe tentato di imporre la fornitura di materiali e il noleggio di mezzi (escavatori ed altro) forniti dalla Artedile, il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione che rasenterebbe l'assurdo, per avere omesso di considerare che la presunta persona offesa liberamente non aderì alla richiesta DEA. e per avere ipotizzato che la mancata consumazione del fatto estorsivo fosse dipesa dal sopravvenuto arresto per altra causa dello stesso A. , ciò che contrasta vistosamente con la logica DEorganizzazione criminale di tipo mafioso cui avrebbe partecipato l'imputato, la cui operatività non è certo impedita dall'arresto di uno dei suoi componenti.
2.2.5. In relazione al delitto di tentata estorsione della somma di denaro di Euro 15.000,00 che l'A. avrebbe preteso dall'imprenditore edile, Ru.Gi. , senza conseguire l'ingiusto profitto per la resistenza della persona offesa, oggetto di contestazione nel capo H), il ricorrente osserva l'irrilevanza penale della sua condotta (egli si limitò a fare una telefonata all'imprenditore, peraltro già contattato allo stesso fine da altra persona dello stesso presunto clan ON, tale Ci.Sa. , a sua volta mandato da Pa.Al. su incarico dello stesso To..Dr. , indicato come costante regista di tutte le attività estorsive in territorio reggiano, oggetto del presente processo); l'A. lamenta, inoltre, che non sarebbe stata considerata la sua volontaria desistenza dalla presunta attività illecita.
2.2.6. Riguardo al delitto di tentata estorsione di cui al capo I), contestato all'A. in danno di G.A. , legale rappresentante della Ediltetti s.r.l., dal quale il ricorrente, insieme a To..Dr. e al suo giovane omonimo nipote, avrebbe preteso la somma di Euro 15.000,00 da mandare subito a Cutro per far fronte alle urgenti esigenze economiche della cosca, impegnata in quel territorio nella guerra di mafia di cui si è detto contro il gruppo secessionista del G.A. , il ricorrente sottolinea che dai contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali su cui si fonda la contestazione emergerebbe con chiarezza, in contrasto insanabile con la motivazione posta a fondamento della sua condanna, che egli svolse, nella vicenda, un ruolo di gratuita mediazione nel precipuo interesse proprio della presunta persona offesa ovvero del G. , suo primo cugino, il quale si trovava in una congiuntura economica molto sfavorevole ed era, perciò, impossibilitato ad aderire alla pressante richiesta di denaro, al punto che lo stesso G. , d'accordo con l'A. , si impegnò a fare ottenere a quest'ultimo un fido bancario così da disporre subito del denaro da inviare al D. .
2.2.7. In merito al delitto di tentata estorsione in danno di Ce.En. , socio accomandatario della Idrotek s.a.s., e anche socio con V.A. DEimpresa Caripal, avente ad oggetto la vendita di prodotti ceramici e simili per pavimenti e rivestimenti, oggetto di contestazione al capo L), per avere l'A. , in concorso col giovane D. e ubbidendo alle direttive di Dr.To. , preteso dai detti imprenditori, con condotta minacciosa, una non meglio precisata somma di denaro, comunicando loro che tutti gli imprenditori cutresi, operanti in Reggio Emilia, si erano messi a disposizione, il ricorrente deduce la totale irrilevanza penale del comportamento imputatogli, risoltosi nella mera cessione a Dr.To. del proprio telefono cellulare per comunicare col Ce. , al quale, nell'occasione, la richiesta di aiuto economico per acquistare non meglio individuate attrezzature sarebbe stata rivolta direttamente dal presunto capo cosca.
2.3. Con il terzo motivo, l'A. denuncia violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, a norma DEart.606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e, in relazione agli artt. 111 Cost., artt. 192 e 195 c.p.p. e art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, nonché
in relazione all'art. 416 bis c.p.. 2.3.1. Il ricorrente censura, innanzitutto, la decisione del Tribunale di Crotone, confermata dalla Corte di appello, di acquisire le dichiarazioni DEimputato in procedimento connesso, S.A. , rese al Pubblico ministero, a seguito della manifestata volontà dello stesso S. , in sede dibattimentale, di avvalersi della facoltà di non rispondere.
I giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni acquisitive previste dall'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5, sulla base del mero comportamento processuale del S. , il quale aveva esercitato la facoltà riconosciutagli dalla legge di non rispondere, senza fuggire contrariamente a quanto si legge in sentenza dall'aula del tribunale (circostanza, quest'ultima, di cui non esisterebbe alcuna documentazione in atti), erroneamente valorizzando il decidente altri elementi non rilevanti, ovvero il presunto comportamento reticente di tutte le persone offese (peraltro non segnalate, all'esito del dibattimento, come probabili autrici di falsa testimonianza) e le dichiarazioni rese dallo stesso S. al Pubblico ministero circa i timori nutriti per l'incolumità sua e della propria famiglia, a causa della caratura criminale di Dr.To. e dei suoi accoliti, che non determinò, come avrebbe dovuto, la richiesta del Pubblico ministero di esame del collaboratore con ricorso all'incidente probatorio al fine di prevenire il rischio di inquinamento della prova.
In ogni caso, non avrebbero potuto essere utilizzate nei confronti DEA. le dichiarazioni rese dal S. nel diverso processo davanti alla Corte di assise di Catanzaro, relativo agli omicidi di B.S. e To..Dr. , cui il ricorrente è stato estraneo, dichiarazioni peraltro di contenuto ritrattatorio rispetto a quelle inizialmente rese al Pubblico ministero, oggetto della censurata acquisizione.
2.3.2. Nell'ambito del medesimo motivo il ricorrente contesta la sua condanna per presunta partecipazione all'associazione di tipo mafioso, di cui al capo S): denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, Co. e S. , addotte a fondamento della ritenuta sua appartenenza al sodalizio criminale, e rileva, comunque, la vaghezza delle dichiarazioni accusatorie del Co. , il quale si sarebbe limitato ad attribuirgli genericamente il ruolo di continuatore DEattività del fratello, S. , vittima di omicidio, nell'attività estorsiva in danno degli imprenditori di Reggio Emilia;
richiama, inoltre, la testimonianza del Ru. (l'unico tra gli imprenditori persone offese che ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta di denaro dall'A. ), da cui si ricaverebbe l'assenza di alcuna modalità intimidatrice nella condotta a lui attribuita.
Aggiunge che non vi sarebbero elementi tali da giustificare la sua dichiarata appartenenza all'associazione mafiosa dei D. , avendo posto in essere le presunte attività estorsive in circoscritto lasso temporale dal febbraio al maggio 2004, come da contestazioni, e non potendo comunque ricavarsi dal suo lontano rapporto di parentela e frequentazione con il D. l'arbitraria deduzione del suo stabile inserimento nel presunto sodalizio criminale.
2.4. Con un ultimo gruppo di motivi l'A. censura, in via subordinata, la sentenza ai sensi DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 62 bis, 114, 132 e 133 c.p., per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificate dalla sua incensuratezza e dal corretto comportamento processuale;
per l'omesso riconoscimento DEattenuante di cui all'art. 114 c.p., posto che nel fatto assunto come reato più grave ai fini della determinazione della pena base del delitto continuato (estorsione consumata di cui al capo M), egli si sarebbe limitato ad un contatto telefonico con la presunta persona offesa, dal quale non emergerebbe alcuna richiesta illecita o comportamento minaccioso o violento;
per l'eccessiva entità della pena inflitta.
3. Passando al ricorso proposto dall'avvocato Luigi Colacino nell'interesse degli imputati, D.A. , C.G. ,
Ci.An. ed O.G. , sono dedotti tredici motivi.
3.1. Il primo denuncia il vizio di omessa motivazione ex art. 606 c.p.p., comma l, lett. e), perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a fare propria la motivazione del giudice di primo grado, senza esaminare le specifiche censure proposte in appello dagli attuali ricorrenti.
3.2. Il secondo motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione agli artt. 8, 21 e 24 c.p.p. e art. 51, comma 3 bis, stesso codice è comune a quello già sopra esposto con riguardo alla denunciata incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone a favore di quello di Bologna.
3.3. Il terzo motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e, in relazione agli artt. 417, 423 e 178 stesso codice ripropone l'eccezione di indeterminatezza e genericità dei capi di imputazione, che difetterebbero della puntuale indicazione delle coordinate spazio temporali delle presunte attività estorsive con la conseguente violazione del diritto di difesa in riferimento, in particolare, alla ostacolata selezione della lista testimoniale.
3.4. Il quarto motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione al D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 3 e 12 ribadisce l'eccezione di incompetenza funzionale con riguardo alla posizione DEimputato Ci.An. , maggiorenne dal (omesso) 2005, dopo l'esaurimento dei contestati reati estorsivi, che avrebbero manifestato all'esterno l'associazione mafiosa dei D. , della quale si assume apoditticamente la permanenza fino all'ottobre del 2005, mancando alcuna prova che il presunto comportamento antigiuridico del Ci. sia continuato oltre il raggiungimento della maggiore età, donde l'incongruenza del richiamo giurisprudenziale effettuato nella sentenza impugnata a sostegno della ritenuta competenza del giudice ordinario e l'ingiusta privazione subita dal Ci. DEassistenza prevista dal D.P.R. n.448 del 1988, art. 12 a favore delle persone minorenni sottoposte a procedimento penale, e ciò fin dalla fase cautelare del presente procedimento, allorché fu richiesta a suo carico la misura custodiale, respinta dal Giudice per le indagini preliminari.
3.5. Il quinto motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione all'art. 500, commi 4 e 5, stesso codice ripropone la censura di illegittima acquisizione, nel corso del dibattimento di primo grado, delle dichiarazioni rese da S.A. in data 31 ottobre 2007, non essendo fondati gli elementi addotti dai giudici di merito per giustificare la disposta acquisizione (comportamento reticente di tutti gli imprenditori, forza di intimidazione del sodalizio, condotta processuale del S. "fuggito" dal Tribunale, totale divergenza tra le dichiarazioni rese dallo stesso in fase di indagine nel presente procedimento e quelle rese in altro procedimento), con conseguente violazione DEart. 111 Cost.. 3.6. Il sesto motivo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), ed e), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 415 bis e 268 stesso codice reitera l'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente conforme decreto, per non avere il Giudice DEudienza preliminare provveduto sull'istanza di proroga del termine di ascolto delle conversazioni registrate concesso ai difensori a partire dall'11 agosto 2006, previo avviso del deposito delle intercettazioni, ai sensi DEart. 268 c.p.p., contestuale a quello, in data 31 luglio 2006, di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Nell'udienza preliminare DE11 ottobre 2006, invano i difensori avrebbero chiesto la proroga del termine di ascolto scaduto il precedente 9 ottobre, avendo peraltro il Pubblico ministero già avanzato richiesta di rinvio a giudizio nel periodo in cui la difesa esercitava il suo diritto di ascolto, così privando quest'ultima di conoscere tutto il contenuto delle conversazioni intercettate prima della medesima richiesta e di esercitare, con piena cognizione di causa, le facoltà previste dall'art. 415 bis c.p.p., comma 3. Ulteriore violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa discenderebbe, secondo i ricorrenti, dal mancato rilascio di copia delle bobine contenenti le comunicazioni e le conversazioni registrate, nonostante la tempestiva richiesta dei difensori.
3.7. Il settimo motivo violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali autorizzate con decreto del 31 ottobre 2003, con riguardo all'utenza n. (omesso) intestata a S.A. , perché emesso in violazione DEart. 268 c.p.p., comma 3, avendo il Pubblico ministero disposto che le operazioni di intercettazione fossero effettuate presso i locali della Questura, sebbene vi fosse la disponibilità di una postazione presso la Procura della Repubblica.
Il Pubblico ministero non avrebbe fornito alcuna motivazione, neppure per relationem, della inidoneità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura.
3.8. L'ottavo motivo denuncia violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riguardo alla posizione di D.A.
(classe 1986) nella commissione dei reati fine contestatigli.
3.8.1 Con riguardo alla tentata estorsione in danno di I.S. capo O) il ricorrente osserva che dal contenuto delle intercettazioni non emergerebbe alcuna minaccia e, comunque, se anche fosse stata formulata da altri, il D. non ne avrebbe avuto consapevolezza, come rivelato dal tenore della sua conversazione col geometra della Artedile, N.U. .
3.8.2. Con riguardo all'estorsione in danno di D'.Sa. capo P), la motivazione della Corte territoriale sarebbe completamente illogica: le due conversazioni richiamate dal giudice di merito non avrebbero avuto come interlocutore il D. e il loro oggetto sarebbe estraneo al fatto contestato (consegna della somma di Euro 1.000,00 da parte della presunta parte offesa).
3.8.3. In merito alla tentata estorsione in danno di G.A. capo I), legale rappresentante della Ediltetti s.r.l., la motivazione della Corte sarebbe solo apparente, posto che il G. , nel colloquio captato, afferma apertamente di non avere soldi e di non poter effettuare alcun pagamento, ciò che escluderebbe in radice la pretesa forza di intimidazione dei presunti estorsori. Insieme alla minaccia mancherebbe anche un altro elemento costitutivo del delitto di estorsione costituito dall'altrui danno, non avendo il G. subito alcun pregiudizio economico, come emergerebbe dal suo richiamo, nella medesima conversazione, a false fatture emesse nel passato e dalla proposta di fare ottenere un fido bancario all'A. col quale provvedere al pagamento a favore DEanziano Dr. .
3.8.4 Parimenti carente sarebbe la motivazione relativa alla tentata estorsione in danno di Ce.En. e V.A. capo L), non essendo emerso alcun elemento idoneo a suffragare la consapevolezza nel giovane D. della presunta attività estorsiva posta in essere dal nonno.
Nelle conversazioni captate, inoltre, si farebbe riferimento a false fatturazioni che rimandano ad attività illecite delle stesse presunte persone offese, sulle quali non sarebbe stata svolta alcuna indagine e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto silente sul punto.
3.8.5. Priva di giustificazione sarebbe anche la condanna del D. per l'estorsione in danno di P.G. capo M), essendosi l'imputato limitato a corrispondere all'invito DEA. di recarsi sul cantiere del P. , comunicando al capo cantiere che, da quel momento in poi, l'Artedile sarebbe stata l'unica impresa ad effettuare i lavori di cui avevano bisogno, fornendo anche tutto il materiale occorrente.
Tutto questo in esecuzione di un accordo già preso da To..Dr. con il P. , scevro da qualsiasi violenza o minaccia e dal conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno. In conclusione, per nessuno dei fatti estorsivi addebitati al D. , sussisterebbero non solo prove sufficienti ma neppure gravi indizi di colpevolezza, come riconosciuto anche dal Giudice per le indagini preliminari, il quale, con ordinanza DE8 novembre 2005, sulla base dei medesimi elementi considerati in sede dibattimentale, aveva escluso l'esistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente.
3.9. Il nono motivo di ricorso denuncia violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 bis c.p.
capo S).
La ritenuta esistenza DEassociazione di tipo mafioso non sarebbe motivata, perché mancherebbero gli elementi essenziali di essa con riguardo al contestato periodo di operatività dall'ottobre 2003 all'ottobre 2005, e, in ogni caso, essa non sarebbe riferibile ai giovani ricorrenti D. , C.G. e Ci.An. , e
O.G. , non attinti dalle precedenti sentenze irrevocabili sulla cosca ON e coinvolti soltanto nell'omicidio di B.S. , per il quale non sono stati ancora giudicati con sentenza irrevocabile.
In ogni caso, se anche fosse provata la loro partecipazione al suddetto omicidio, solo da essa non potrebbe discendere l'appartenenza all'ipotizzata associazione di tipo mafioso, considerato altresì che i collaboratori di giustizia, esaminati nel corso del processo, non hanno indicato i ricorrenti tra gli affiliati al sodalizio criminale.
Il legame di parentela tra il giovane D. e i fratelli C. , da un lato, e il comune nonno, To..Dr. , dall'altro, non è idoneo a giustificare il riconosciuto vincolo criminale e le conversazioni captate non consentirebbero di trarre alcun argomento a sostegno della presunta appartenenza degli imputati ad associazione ndranghetistica.
L'affiancamento, in particolare, del giovane D. all'A. sarebbe contraddetto dal rilievo criminale attribuito a quest'ultimo, a sua volta legato da vincoli familiari all'anziano Dr. , e, perciò, in grado di rappresentarlo da solo nel territorio di Reggio Emilia.
La captata conversazione nel carcere di Sollicciano tra C.G. e Dr.An. (classe 1943) è stata dichiarata nulla e, perciò, non utilizzata dalla Corte d'appello a carico del ricorrente e, tuttavia, la stessa Corte avrebbe apoditticamente ritenuto sufficienti gli altri elementi raccolti per affermare la partecipazione DEimputato all'associazione mafiosa. Riguardo a Ci.An. , il fatto che egli fosse col nonno al momento DEomicidio DEascendente non ne proverebbe l'affiliazione, che, al contrario, sarebbe esclusa dalla circostanza che egli fu deliberatamente risparmiato dai sicari. Infine, la partecipazione di O.G. alla cosca sarebbe illegittimamente fondata sul solo suo presunto concorso nell'omicidio di B.S. .
3.10. Il decimo motivo violazione DEart. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5, denuncia l'assoluto vuoto probatorio in merito alla contestata circostanza DEessere l'associazione di tipo mafioso armata, non essendo sufficiente il solo omicidio B. a dimostrare la disponibilità costante di armi da parte degli associati e la consapevolezza della loro esistenza negli imputati.
3.11. L'undicesimo motivo contesta l'apparente motivazione sulla ricorrenza della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ravvisata in tutti i fatti estorsi vi contestati.
3.12. Il dodicesimo motivo lamenta l'illogicità della motivazione con riguardo alla negata attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Sarebbe stata contraddittoriamente disconosciuta l'influenza esercitata sugli imputati, giovani ed incensurati, in funzione della loro presunta scelta criminale, dal capo storico della cosca e loro nonno, To..Dr. , ciò che avrebbe invece imposto l'applicazione della predetta circostanza attenuante.
3.13. Il tredicesimo ed ultimo motivo censura la motivazione illogica e contraddittoria che ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti, benché ad essi risultassero già applicate dalla Corte di assise che li ha condannati per concorso nell'omicidio di B.S. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Nell'esame dei plurimi motivi di ricorso si procederà alla trattazione unitaria di quelli comuni a tutti i ricorrenti e delle censure in tema di incompetenza, nullità e inutilizzabilità fino alle doglianze in punto di motivazione.
4.1. Carattere radicalmente preliminare assume l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice ordinario a conoscere la posizione di Ci.An. , maggiorenne dal (omesso) 2005, dovendo procedere, secondo il ricorrente, l'Autorità giudiziaria specializzata con riguardo all'unico reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ascritto all'imputato capo S). Il motivo è fondato, poiché dal testo della stessa sentenza impugnata non emerge la partecipazione di Ci.An. al contestato sodalizio criminale oltre il raggiungimento della maggiore età, atteso che i giudici di merito adducono a fondamento di essa il concorso DEimputato nell'omicidio di B.S. , commesso il (omesso) 2004, e la sua attività di sostegno e accompagnamento del nonno, Dr.An. (classe 1943), fino all'assassinio di quest'ultimo, avvenuto il (omesso) 2004, mentre si trovava insieme allo stesso nipote.
Non ricavandosi, dunque, dalla motivazione della decisione censurata altri elementi concretamente sintomatici di appartenenza DEimputato all'associazione oltre la data del 24 maggio 2005, atteso che la permanenza del delitto associativo risulta contestata a tutti gli imputati indistintamente come protrattasi fino all'ottobre 2005 senza giustificare l'assunto in generale e con riguardo alle singole posizioni, va esclusa l'esigenza di non scindere la cognizione del reato tra giudice specializzato e giudice ordinario, come ritenuto dai giudici del doppio grado del processo in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (citata Sez. 1^, n. 7057 del 13/01/2006, dep. 24/02/2006, Frizziero, Rv. 234067). Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, della decisione di primo grado e del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Ci.An. per incompetenza funzionale del giudice ordinario, e la trasmissione degli atti al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, ai sensi DEart. 21 c.p.p., comma 1, in relazione al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 3. 4.2. L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Crotone, sollevata da tutti gli imputati (motivo n. 1 del ricorso degli avvocati Pittelli e Rotundo e motivo n. 2 del ricorso DEavvocato Colacino), già respinta dai giudici di merito, pur fondata, è tuttavia intempestiva.
I delitti oggetto del presente processo rientrano, tutti, nel catalogo dei reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, essendo contestati all'A. e al D. plurimi fatti di estorsione (consumata e tentata), aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, e a tutti gli imputati la partecipazione ad associazione armata di tipo mafioso, con la conseguenza che non sussistono, nella fattispecie, le condizioni per attribuire alla competenza relativa al delitto associativo, previsto dall'art. 416 bis c.p., forza attrattiva della competenza per gli altri reati.
Il delitto più grave tra quelli contestati è l'estorsione consumata pluriaggravata ai sensi DEart. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, stesso codice, e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991, cit., punita con la reclusione da 6 a 20 anni più l'aumento da 1/3 alla metà per l'aggravante ad effetto speciale di cui al predetto art. 7; mentre il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5, è punito per i partecipanti con la reclusione da 9 a 15 anni.
I contestati fatti (consumati e tentati) di estorsione pluriaggravata risultano, tutti, commessi nel circondario di Reggio Emilia, cosicché la competenza per connessione con riguardo sia al reato mezzo, sia ai reati fine sarebbe stata, a norma DEart. 16 c.p.p., comma 1, del Tribunale di Reggio Emilia per il giudizio, e della
Procura distrettuale antimafia di Bologna per le indagini, che, in effetti, furono avviate e svolte proprio da quell'ufficio di Procura e consistettero, prevalentemente, in attività di intercettazione di comunicazioni telefoniche e conversazioni tra presenti. Poiché, tuttavia, la relativa eccezione di incompetenza è stata sollevata dai difensori degli imputati, per la prima volta, nel corso degli atti preliminari al dibattimento di primo grado, e, pertanto, dopo la conclusione DEudienza preliminare, celebratasi davanti al giudice di Catanzaro a partire dal 14 ottobre 2006, si è verificata la decadenza dal diritto di farla valere, a norma DEart. 21 c.p.p., commi 2 e 3, coerentemente alla giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale, nei procedimenti con udienza preliminare, la questione DEincompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta DEaccertamento della costituzione delle parti in dibattimento, "a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice DEudienza preliminare" (c.f.r., ex plurimis, Sez. 6^, n. 34472 del 14/06/2007, dep. 12/09/2007, Apreda, Rv. 237548), ciò che, nella fattispecie, non si è verificato.
Non resta, dunque, che prendere atto DEintervenuta decadenza dei ricorrenti dalla proposta eccezione di incompetenza territoriale. 4.3. È infondata, come già ritenuto dai giudici di merito, l'eccezione preliminare (motivo n. 3 del ricorso DEavvocato Colacino) di genericità e indeterminatezza dei capi di imputazione con conseguente violazione del diritto di difesa.
La censura si fonda sul fatto che, in relazione ai reati di estorsione e allo stesso delitto associativo, sarebbero indicati più luoghi (Reggio Emilia e Cutro) e date di consumazione dei fatti, col risultato di rendere la contestazione incerta e, correlativamente, di inibire la predisposizione di una coerente linea difensiva. La doglianza è priva di pregio, posto che l'analitica indicazione di luoghi e tempi in cui si sarebbe dipanata la complessa attività criminosa di tipo estorsivo e associativo, accompagnata, in tutti i capi di imputazione, dalla descrizione del procedere della condotta illecita nelle sue articolate scansioni operative, temporali e locali, lungi dal mortificare la conoscenza da parte degli imputati degli elementi di accusa, l'ha piuttosto esaltata portando alla loro cognizione in modo diffuso l'impianto accusatorio senza ingenerare alcuna ambiguità, atteso che la pluralità di condotte, tempi e luoghi indicati non è sintomatica di perplessità, ma piuttosto di puntualità ricostruttiva delle vicende evocate.
4.4. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità DEavviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), e, conseguentemente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio (motivo n. 6 del ricorso DEavvocato Colacino), per l'omessa concessione ai difensori di un congruo termine per l'ascolto delle conversazioni intercettate e per il mancato rilascio delle bobine contenenti la riproduzione delle conversazioni registrate prima della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero nei confronti degli attuali ricorrenti.
L'eccezione di nullità DEavviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti derivati si fonda sul rilievo che il tempo fissato per l'ascolto delle registrazioni a norma DEart. 268 c.p.p., commi 4, 5 e 6, è coinciso, nella fattispecie, con quello di venti giorni previsto dall'art. 415 bis c.p.p., comma 3, per l'esame, da parte dei difensori, della documentazione relativa alle indagini espletate con facoltà di estrarne copia ai sensi del comma 2 dello stesso art. 415 bis.
L'incongruità del detto termine e il diniego di proroga del medesimo da parte del Giudice per le indagini preliminari avrebbero determinato un'ingiusta compressione del diritto di difesa da sanzionare, secondo i ricorrenti, con la nullità DEavviso ex art.415 bis c.p.p. e degli atti conseguenti fino al decreto che ha disposto il giudizio.
Premesso che, in tema di intercettazioni telefoniche, ove il Pubblico ministero sia stato autorizzato a ritardare fino alla conclusione delle indagini preliminari il deposito delle trascrizioni, delle registrazioni e dei relativi decreti autorizzativi, il termine di cui all'art. 268 c.p.p., comma 5, può legittimamente coincidere con quello di cui all'art. 415 bis stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art. 268, comma 6, del codice di rito (conforme: Sez. 5^, n. 22957 del 11/04/2003, dep. 26/05/2003, Gualtieri, Rv. 224837), i ricorrenti in effetti si dolgono della mancata proroga del detto termine, pur ammettendo che, essendo stato applicato dall'11 agosto al 14 settembre 2006, essi non ne richiesero al Giudice, ex art. 268 c.p.p., comma 6, entro la data di scadenza, il prolungamento per continuare l'ascolto delle registrazioni, ma avanzarono formale istanza di proroga solo in sede di udienza preliminare iniziata il successivo 14 ottobre.
Il mancato esercizio di un possibile diritto difensivo entro lo spazio processuale previsto ha prodotto acquiescenza per l'anzidetta specifica fase processuale delle indagini preliminari e da ciò consegue che nessuna nullità come correttamente rilevato da entrambe le Corti di merito si è prodotta in ordine all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed agli atti derivati, così come nessun rilevabile vizio si è determinato a causa del sostanziale diniego di un ulteriore termine da parte del Giudice DEudienza preliminare, posto che si tratta di atto discrezionale ben esercitato in relazione al fatto che, al momento della medesima udienza, risultava che gli ascolti avevano comunque avuto la possibilità di essere esercitati entro il termine previsto dall'art. 415 bis c.p.p., comma 3, e anche oltre, fino al 10 ottobre 2006, come si evince dalla lettura degli atti del procedimento allegati al ricorso, in relazione all'art. 268, commi 5 e 6, stesso codice (si veda, al riguardo, Sez. 6^, n. 29235 del 18/05/2010, dep. 26/07/2010, Amato, Rv. 248206, che ha negato la stessa prorogabilità, non prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 6, del termine in questione).
È, altresì, infondata la questione proposta in relazione al mancato accoglimento della richiesta difensiva di copie delle bobine contenenti le comunicazioni registrate.
Anche sul punto le decisioni dei giudici di merito sono state del tutto corrette. Va rilevato, innanzitutto, che il diritto di ottenere copia delle suddette bobine è previsto in via generale (v. art. 268 c.p.p., comma 8) solo dopo la trascrizione delle stesse, anche per foca lizza re quelle aventi attinenza con le indagini, mentre la richiesta delle parti si riferiva a momento processuale in cui le trascrizioni non erano state ancora disposte. Va, poi, ancora rilevato come il diritto di ottenere copia immediata delle bobine, anche se non trascritte, è stato sancito dalla sentenza n. 336 del 2008 della Corte Costituzionale, ora invocata dal difensore, solo in relazione alla fase cautelare e si giustifica in tale prospettiva per le specifiche esigenze che non consentono dilazioni, non essendo riferibile a principio generale.
Si tratta, comunque, di sentenza c.d. interpretativa additiva, di tal che non opera per il passato. Al momento della richiesta in questione la predetta sentenza del Giudice delle leggi non era stata ancora emessa, cosicché vertendosi in materia processuale non può non valere il principio tempus regit actum. Successivamente, come è altrettanto pacifico, le trascrizioni sono state effettuate e le difese hanno avuto soddisfatti, nei tempi processuali previsti, i loro diritti. Infine, e conclusivamente, deve anche rilevarsi come da tutto quanto dedotto non discenderebbe, comunque, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che è prevista solo in un regime processuale improntato alla tassatività delle nullità nei casi (che qui non ricorrono) DEomesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. e DEomesso invito a comparire, ove l'indagato lo richieda (c.f.r., sul punto, Sez. 5^, n. 4976 del 01/10/2009, dep. 08/02/2010, Mancuso, Rv. 246061 e 246062).
4.5. Infondata è anche la riproposta denuncia di illegittimità del decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, in data 31 ottobre 2003, R. Int. n. 253/03, relativo all'utenza n. (omesso) , intestata a S.A. , con il quale, in via derogatoria, è stato disposto il compimento delle operazioni di intercettazioni telefoniche a mezzo di impianti in dotazione della polizia giudiziaria.
I giudici di merito, con motivazione aderente agli indicati atti del procedimento, hanno evidenziato il Tribunale di Crotone nell'ordinanza DE8 ottobre 2007 e la Corte d'appello di Catanzaro a pagg. 10/11 della sentenza impugnata che il Pubblico ministero assolse il suo obbligo motivazionale poiché, nel predetto decreto del 31 ottobre 2003, indicò la causa del ricorso ad impianti esterni nella "indisponibilità di postazioni presso la sala intercettazioni della Procura" e, contemporaneamente, nell'esistenza di "eccezionali ragioni di urgenza determinate dalla gravità del reato commesso e dalla necessità di procedere alla tempestiva identificazione dei responsabili", espressamente richiamando gli atti del fascicolo e l'autorizzazione in data 23 ottobre 2003 del Giudice per le indagini preliminari che ripercorreva, in dettaglio, alla luce degli atti di indagine e della richiesta dello stesso Pubblico ministero, il contesto estorsivo in cui si inquadravano gli attentati incendiari di origine dolosa di alcune macchine per movimento terra e la mancanza di fonti probatorie (testimoniali o di altro genere) utili alle indagini, ciò che rendeva assolutamente necessaria ed urgente l'intercettazione come unico mezzo investigativo in grado di consentire l'identificazione dei responsabili.
La Corte d'appello ha inoltre precisato che, tra gli atti del fascicolo richiamati dal Pubblico ministero nel decreto ex art. 268 c.p.p., comma 3, era inclusa la nota della Squadra mobile della
Questura che sottolineava la necessità di due postazioni di ascolto per procedere alle intercettazioni, mentre presso la sala ascolto della Procura della Repubblica era presente un'unica postazione. La censura difensiva non contraddice il contenuto, come sopra testualmente riportato, del decreto autorizzativo e degli atti da esso richiamati, limitandosi a ritenerne insufficiente la motivazione in punto di indisponibilità di postazioni di ascolto, essendo comunque libera l'unica postazione esistente presso la Procura della Repubblica.
La giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, ha chiarito che, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inidoneità DEimpianto che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali DEimpianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Sez. 1^, n. 1033 del 14/11/2005, dep. 12/01/2006, Cherchi, Rv. 233382), postulante, nella fattispecie, l'urgente necessità di procedere contemporaneamente con due postazioni di ascolto, che, al tempo del decreto esecutivo, erano pacificamente indisponibili presso gli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, come riconosciuto dallo stesso difensore, restando pertanto giustificato il ricorso agli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Trattasi, comunque, di questione del tutto sterile, posto che non risulta ne' i ricorrenti l'hanno specificato, onde il ricorso è, sul punto, anche affetto da genericità che i risultati di tali intercettazioni a carico di S.A. siano stati utilizzati nel complesso costrutto motivazionale DEimpugnata sentenza.
4.6. Ulteriore doglianza preliminare è quella attinente alla censurata utilizzabilità delle dichiarazioni rese da S.A. al Pubblico ministero in data 31 ottobre 2007, che, secondo i ricorrenti (motivo n. 5 del ricorso DEavvocato Colacino e motivo n. 3, prima parte, del ricorso degli avvocati Pittelli e Rotundo), sarebbero state illegittimamente acquisite nell'udienza dibattimentale del 16 gennaio 2008, ai sensi DEart. 500 c.p.p., comma 4, sulla base del (solo) legittimo esercizio, da parte del
Silipo, citato ai sensi DEart. 210 c.p.p., della facoltà di non rispondere, con l'ulteriore profilo di illegittimità, relativo specificamente all'imputato A. , di essere state acquisite al fascicolo dibattimentale, su successiva produzione del Pubblico ministero, anche le dichiarazioni rese dal S. davanti alla Corte di assise del Tribunale di Catanzaro, il 31 marzo 2008, nel diverso processo nei confronti, tra gli altri, di D.A. (classe 1986), C.G. e O.G. , imputati di concorso nell'omicidio di B.S. , processo al quale l'A. rimase estraneo.
Le censure sono infondate e, comunque, pertinenti a prova non decisiva nel complessivo apparato motivazionale che sorregge la condanna degli imputati, e segnatamente DEA. , come emergerà dal successivo esame dei motivi di ricorso che censurano la motivazione della sentenza d'appello.
Va detto, innanzitutto, che l'ordinanza dibattimentale del Tribunale di Catanzaro, in data 16 gennaio 2008, disponente il recupero probatorio delle dichiarazioni precedentemente rese dal S. al Pubblico ministero il 31 ottobre 2007, e il successivo provvedimento dello stesso Tribunale di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal S. in diverso processo davanti alla Corte di assise, nell'udienza del 31 marzo 2008, non poggiano, come lamentato dai difensori, sul solo fatto che il S. si avvalse di una sua prerogativa difensiva ovvero della facoltà di non rispondere all'esame del 16 gennaio 2008 nell'ambito del presente processo. I giudici del merito, con motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, come tale non sindacabile in questa sede, hanno addotto, a sostegno della ritenuta intimidazione subita dal dichiarante per eludere l'esame, una serie di elementi convergenti così indicati:
a) contegno di tutti gli imprenditori persone offese dei contestati delitti di estorsione, escussi in dibattimento, i quali hanno negato ciò che, invece, risultava chiaramente dai dialoghi intercettati, attribuendo ad una libera scelta le loro decisioni economico imprenditoriali adottate, invece, per compiacere il sodalizio criminale facente capo al D. , di cui subivano la forza di intimidazione;
b) comportamento processuale tenuto dallo stesso S. nel corso DEudienza del 16 gennaio 2008, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, essendo improvvisamente fuggito dall'aula del Tribunale senza fornire alcuna plausibile spiegazione;
c) totale divergenza tra le dichiarazioni rese dal S. il 31/10/2007 al Pubblico ministero, nell'ambito del presente procedimento, e quelle consegnate alla Corte di assise di Catanzaro nell'udienza del 31 marzo 2008, nel diverso processo per l'omicidio di B.S. , acquisite dal Tribunale nel corso della discussione finale della presente causa, ex art. 523 c.p.p., comma 6, al solo fine di verificare l'intimidazione subita dal dichiarante, giunto ad un punto tale di paura per le possibili ritorsioni dei componenti della cosca ON nei suoi confronti e contro i propri figli (timori già apertamente manifestati al Pubblico ministero il 31 ottobre 2007) da denigrare, in quel diverso processo, addirittura se stesso per avvalorare la pretesa falsità delle sue precedenti dichiarazioni accusatorie, definendosi "ignorante, malato di mente e stupido".
Va richiamata, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, "ai fini della legittimità del ricorso al meccanismo di recupero probatorio DEart. 500 c.p.p., comma 4, riferito alle dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle DEimputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell'art. 210, commi 5 e 6, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non è richiesta una prova ai di là di ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sintomatico DEintimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettività e significatività" (Sez. 1^, n. 17704 del 20/04/2010, dep. 10/05/2010, Verde, Rv. 247064); con la rilevante precisazione, per fugare l'obiezione del difensore DEA. circa il vulnus inferto ai principi del giusto processo e della formazione della prova nel contraddicono delle parti, riconosciuto al massimo livello normativo dall'art. 111 Cost., comma 4, che "il meccanismo di recupero DEart. 500 c.p.p., comma 4, sanziona una violazione ben più radicale e invasiva dei principi del giusto processo e del contraddittorio per e sulla prova: quella a monte attuata mediante l'intimidazione o la corruzione del teste, che costituisce la ragione del suo rifiuto a rispondere o della falsità delle sue risposte e che rappresenta la vera causa della sottrazione della prova alla sua formazione, genuina, nel contraddittorio dibattimentale. Ed è principio generale che non è legittimata ad evocare la garanzia di una regola la parte che l'ha violata o ha fatto sì che non potesse operare" (Sez. 1^, n. 17704 del 2010, cit.).
Segue l'infondatezza anche di quest'ultimo motivo come di tutti gli altri motivi attinenti alle questioni preliminari, che sono state correttamente risolte dai giudici territoriali.
5. Passando ai motivi di merito relativi alle singole contestazioni criminose, e, segnatamente, agli otto reati di estorsione pluriaggravata, di cui tre episodi consumati capi G), M), P) e cinque tentati capi H), I), L), N), O), e al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso capo S), i ricorsi proposti da A.G. tramite gli avvocati Pittelli e Rotundo, e da D.A. , C.G. , e O.G. , tramite l'avvocato Colacino, prospettano censure, in ampia parte, inammissibili poiché generiche o miranti ad una rivalutazione, in fatto, preclusa in sede di legittimità, degli elementi già apprezzati nelle conformi sentenze di merito con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici;
e, in altra parte, infondate.
Nella disamina che segue saranno, innanzitutto, affrontate alcune doglianze di rilievo metodologico di cui alcune comuni ai due ricorsi e, di seguito, i motivi pertinenti ai reati di cui rispondono, in concorso tra loro, l'A. e il D. (classe 1986), per poi passare all'esame delle censure relative al reati di cui sono imputati il solo A. (in concorso col defunto Dr. , classe 1943) e il solo giovane D. (a sua volta già in concorso con l'omonimo congiunto), fino all'analisi dei motivi di gravame attinenti al reato associativo, di cui rispondono tutti i ricorrenti, e delle ulteriori censure proposte.
5.1. Una prima doglianza, contenuta nel solo ricorso proposto dall'avvocato Colacino (motivo n. 1), lamenta il mancato esame da parte della Corte d'appello dei motivi di impugnazione, essendosi quella Corte limitata alla conferma delle valutazioni del Tribunale con formule vaghe e stereotipe del tipo "è inconferente" ovvero "è impropria e priva di fondamento" riferite alle censure difensive. Trattasi di motivo inammissibile per la sua palese genericità, non avendo il ricorrente specificato il contenuto dei suoi rilievi che non avrebbero ricevuto risposta dal giudice d'appello, oltre ad essere manifestamente infondato se appena confrontato con il diffuso apparato motivazionale della sentenza d'appello che espone e analizza, con riferimento ai singoli reati contestati, tutti e ciascun motivo di impugnazione.
5.2. Una seconda censura, sempre di carattere generale perché attinente ad elemento probatorio richiamato nelle sentenze di merito a sostegno della riconosciuta responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti, attiene alla fonte informativa rappresentata dal chiamante in reità e correità, Co.An.Sa. , già
affiliato alla cosca capeggiata dall'anziano Dr. e passato, durante la lunga detenzione del boss, al gruppo secessionista diretto dal G.A. , senza rompere peraltro i contatti col D. , il quale, una volta scarcerato, si adoperò per riportarlo in seno all'originaria compagine.
Gli avvocati Pittelli e Rotundo (motivo n. 2, prima parte, del loro ricorso) denunciano, nella valutazione delle dichiarazioni del predetto chiamante, la violazione della regola di giudizio posta dall'art. 192 c.p.p., comma 3, per avere la Corte territoriale omesso la verifica DEaffidabilità intrinseca del dichiarante e, anche, DEattendibilità delle ulteriori fonti informative richiamate dallo stesso Co. con riguardo alle riferite notizie apprese da terzi.
Il motivo è infondato, sia perché la sentenza impugnata, nel rinviare alla puntuale verifica di credibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante, effettuata nella sentenza di primo grado (c.f.r. pag. 29 della decisione d'appello con espresso richiamo delle pagg. 246 257 della prima decisione), assolve l'onere motivazionale sul punto, senza che il ricorrente abbia mosso alcuna specifica censura ai contenuti della compiuta verifica di attendibilità di cui ai predetti diffusi riferimenti motivazionali;
sia perché anche le altre fonti informative richiamate dal Co. sono state sottoposte ad analoga puntuale ricognizione di affidabilità intrinseca i cui contenuti, ancora una volta, non hanno formato oggetto di specifica censura difensiva (si rimanda, in proposito, a tutta l'ampia motivazione della sentenza di primo grado, espressamente fatta propria dalla conforme decisione d'appello, relativa ai singoli collaboratori di giustizia, tra cui, oltre al Co. , il già ricordato S.A. : pp. da 228 a 262 della sentenza del Tribunale); sia perché molte delle notizie riferite dal Co. circa l'organigramma DEassociazione ndranghetistica ON, le sue strategie e il sanguinoso conflitto apertosi contro il gruppo secessionista diretto dal G.A. , sono state ritenute dalla Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, non alla stregua di conoscenze "de relato", ma come oggetto di un patrimonio conoscitivo comune agli affiliati di apprezzabile rango criminale, quale era il Co. (c.f.r., ex multis, Sez. 1^, n. 23242 del 06/05/2010, dep. 16/06/2010, Ribisi, Rv. 247585, sulla non assimilabilità, in tema di chiamata di correo, a pure e semplici affermazioni "de relato" delle dichiarazioni con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti oggetto di un patrimonio conoscitivo comune implicato dalla stessa appartenenza al sodalizio, in merito ad associati ed attività della cosca mafiosa).
5.3. Un'ulteriore censura che riguarda tutte le fattispecie estorsive contestate ed è comune ad entrambi i ricorsi nell'interesse DEA. e del D. , ripropone, con ampie citazioni testuali, le motivazioni dei provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro di rigetto delle richieste del Pubblico ministero della Procura distrettuale antimafia di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere con riguardo ai medesimi autori e fatti ritenuti, invece, raggiunti da sufficiente prova di penale responsabilità dalle Corti di merito all'esito dei giudizi di primo e secondo grado.
La censura come sopra formulata per contrasto tra le motivazioni dei giudici del merito e quelle del giudice della cautela, dove l'illogicità delle prime è desunta dalla pretesa coerenza delle seconde, è inammissibile per l'assoluta autonomia tra giudizio cautelare e giudizio di merito, con la conseguente impossibilità di ricavare il preteso vizio motivazionale della sentenza di merito da una contradeittorietà o manifesta illogicità non emergente dal testo della medesima decisione impugnata ovvero da altri atti del processo specificamente indicati, bensì dal solo contenuto di un'autonoma decisione appartenente ad altra fase del procedimento, quale è quella del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura custodiale agli indagati (c.f.r., ex multis, Sez. 5^, n. 16285 del 16/03/2010, dep. 26/04/2010, Baldissin, sul potere dovere del giudice del dibattimento di autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive, rispetto a qualsiasi decisione adottata in sede cautelare).
5.4. Venendo all'esame dei motivi di entrambi i ricorsi denunciati il vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità penale di A.G. e D.A. per i delitti loro contestati in concorso e, segnatamente, per l'estorsione consumata di cui al capo M) in danno di P.G. e per i tentativi di estorsione di cui ai capi I) ed L) in danno, rispettivamente, di G.A. e Ce.En. e V.A. , sono inammissibili perché
generiche le censure pertinenti ai delitti sub L) ed M), che si limitano a richiamare le motivazioni delle ordinanze del Giudice per le indagini preliminari di rigetto delle richieste misure custodiali ovvero a contestare gli elementi (materiale e psicologico) dei medesimi reati, senza evidenziare specifici vizi del diffuso e coerente corredo motivazionale delle conformi sentenze di merito c.f.r., per il reato sub L), le pagg. 145 164 della sentenza di 1^ grado e 26-30 della sentenza di secondo grado, e per il reato sub M) le pagg. 164 184 della prima sentenza e 30-33 della seconda. Sono, invece, infondate le censure alla motivazione di condanna DEA. e del D. per il delitto di cui al capo I) (pagg. 93 145 della sentenza di primo grado e 22-26 di quella di secondo grado), non sussistendo la denunciata contraddizione tra la pressione intimidatoria cui i giudici di merito, sulla base dei contenuti delle intercettazioni, delle dichiarazioni del collaboratore Co. e di altri elementi puntualmente esaminati, hanno ritenuto sia stato sottoposto G.A. , titolare DEimpresa Ediltetti s.r.l. e cugino di primo grado DEA. , su intervento congiunto DEanziano Dr. , del suo omonimo nipote e dello stesso A. , perché versasse immediatamente la somma di Euro 15.000,00 all'anziano capo cosca, al fine di consentire all'associazione di fronteggiare le spese necessarie a sostenere il sanguinoso conflitto apertosi contro il gruppo secessionista del G.A. , da un lato;
e la proposta rivolta dal G. all'A. di farsi rilasciare, quale titolare DEArtedile, un fido bancario col quale provvedere egli stesso all'immediato invio della somma pretesa dal capo, dall'altro lato, proposta accompagnata dall'impegno del G. di rifondere l'intera somma che sarebbe stata solo anticipata dall'A. , una volta superate le sue contingenti difficoltà economiche, donde la motivata e coerente convinzione dei giudici di merito della soggezione del G. all'ingiusta pretesa di denaro per la forza di intimidazione promanante dall'associazione criminale e dal suo indomito capo, esercitata sia direttamente da To..Dr. , sia dall'A. affiancato dal nipote del boss.
In conclusione, secondo la logica e non contraddittoria argomentazione dei giudici di merito, l'A. non agì
nell'interesse del cugino, G. , e neppure come neutrale intermediario tra lo stesso e l'anziano Dr. , ma come emissario del capo cosca secondo il collaudato modello operativo, già seguito dal proprio fratello ucciso, Ar.Sa. , e costantemente applicato dall'imputato in tutti i fatti di estorsione a lui contestati in questo processo (c.f.r. Sez. 2^, n. 26837 del 19/06/2008, dep. il 03/07/2008, Alfiero, Rv. 240701, sul ruolo del mediatore nel delitto estorsivo che esime da responsabilità solo se l'autore abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima, ciò che è da escludere nella fattispecie).
Quanto alla denunciata inidoneità delle minacce e alla carenza di pregiudizio economico a carico del G. , la motivazione delle sentenze dei giudici di merito da ampia ragione DEefficacia intimidatoria della sola evocazione della cosca ON e del suo conosciuto e temutissimo capo nell'enclave degli imprenditori edili di origine cutrese, operanti in Reggio Emilia e provincia, come il G. , mentre la stessa entità della somma ingiustamente pretesa la cui debenza non fu contestata dall'imprenditore soccombente, essendone stato solo rinviato il pagamento, esclude l'inesistenza dei danno economico, compatibilmente con la struttura del delitto contestato nella forma del tentativo.
5.5. Le censure motivazionali che riguardano l'affermata responsabilità DEA. per i delitti di cui ai capi G) (estorsione consumata in danno di R.C. ), H) (tentativo di estorsione in danno di Ru.Gi. ) ed N) (tentata estorsione contrattuale in danno di T.V. ), tutti reati dei quali l'A. era stato chiamato a rispondere in concorso con Dr.An. (classe 1943), sono inammissibili perché propongono una diversa valutazione in fatto, preclusa in questa sede, del compendio probatorio diffusamente e coerentemente esaminato dai giudici di merito nella doppia conforme sentenza di condanna si richiamano, al riguardo, le pagg. 33-56 della prima sentenza e 11-13 della seconda per il reato sub G); le pagg. 56-93 e 14-16, rispettivamente, della prima e seconda decisione per il reato sub H); e le pagg. 184-209 della prima decisione e 16-18 della seconda per il reato sub N). In particolare, quanto al delitto sub G), il ricorrente impropriamente ripropone, a confutazione della motivazione della doppia sentenza di condanna, gli argomenti DEordinanza del giudice per le indagini preliminari di reiezione della misura custodiale nei confronti DEA. con riguardo al medesimo fatto, contestando la minaccia larvata cui sarebbe stato sottoposto l'imprenditore di origine cutrese, R. , da parte DEimputato, mentre le sentenze impugnate coerentemente la fondano sul contenuto testualmente riportato delle comunicazioni intercettate, laddove l'A. fa riferimento alla comune origine "cutrese", porta i saluti di un "cristianu" (con chiara allusione all'anziano boss), e si presenta come il fratello di "T. " per rafforzare il proprio ruolo di esattore nell'interesse della cosca, già esercitato dal fratello ammazzato, Ar.Sa. detto "T. "; anche il richiamo della persona offesa alle referenze sulla serietà DEImpresa Artedile, ottenute da un parente dello stesso R. , F.G. , è
coerentemente valutato dai giudici di merito nel contesto ambientale connotato dalla forza intimidatrice della cosca ON e dal tentativo degli imprenditori sottoposti di negarla per non esporsi alle temute ritorsioni (pag. 52 della prima sentenza richiamata dalla decisione della Corte d'appello).
Quanto al delitto sub H) la circostanza che l'imprenditore Ru. , al quale l'A. rivolse la richiesta di Euro 15.000,00, anche a lui presentandosi come il fratello di Tu. , non solo non abbia versato la somma pretesa ma sia stato l'unico tra gli imprenditori contattati dagli uomini della cosca a riconoscere, anche in dibattimento, la pressione estorsiva subita, non esclude, evidentemente, che essa ci sia stata ne' accredita all'A. una desistenza dal reato, che certamente non fu volontaria ma determinata dalla ferma resistenza della persona offesa all'esercitata intimidazione, come correttamente motivato dalle Corti di merito.
La condanna del ricorrente per l'estorsione cosiddetta contrattuale di cui al capo N) risulta, a sua volta, compiutamente motivata e le censure di illogicità della motivazione sono manifestamente infondate, posto che l'idoneità della condotta intimidatoria non si misura sull'effettiva soggezione ad essa della persona offesa ne' è illogico ritenere, secondo l'infondata denuncia del ricorrente, che l'azione criminosa si sia arrestata in conseguenza degli eventi avversi subiti dalla cosca (omicidio del capo, Dr.An. , e successivo arresto DEA. ), che ne allentarono oggettivamente la presa criminale sugli imprenditori di origine cutrese, operanti in territorio reggiano, già costretti a sostenerla economicamente nella guerra di mafia in corso.
5.6. Parimenti inammissibile per assoluta genericità è la censura della condanna di D.A. (classe 1986) per il delitto di tentata estorsione (in concorso col defunto ascendente), in danno DEimprenditore I.S. capo O), limitandosi il ricorrente a denunciare la mancanza di una minaccia esplicita nella condotta DEimputato e il difetto DEelemento psicologico del reato, eludendo l'esame della diffusa e coerente motivazione sullo specifico fatto, di cui alla sentenza di primo grado (pagg. 209-215) e a quella conforme d'appello (pagg. 18-20).
Altrettanto inammissibile per genericità e perché postulante una rivalutazione in fatto delle prove acquisite, incompatibile col giudizio di legittimità, è la censura della condanna dello stesso imputato (sempre in concorso con l'omonimo nonno) per l'estorsione consumata in danno DEimprenditore D'.Sa. capo P), al quale avrebbe estorto la somma di Euro 1.000,00, ancora una volta omettendo il ricorrente di confutare le diffuse e coerenti motivazioni dei giudici di merito con riguardo alla dichiarata responsabilità penale del D. per il medesimo reato (c.f.r. la sentenza di primo grado, pagg. 215-223, e la sentenza di secondo grado, pagg. 20-22).
In conclusione, la decisione impugnata è immune da vizi motivazionali nella disamina di tutti i fatti estorsivi contestati e ha dato puntuale risposta alle censure difensive, motivatamente aderendo alle considerazioni svolte dal primo giudice e facendo corretta applicazione delle norme penali in subiecta materia e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delitto di estorsione, secondo la quale, "ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo;
in particolare, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice DEagente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo" (c.f.r., ex multis, Sez. 6^, n. 3298 del 26/01/1999, dep. 12/03/1999, Savian D., Rv. 212945).
6. Entrambi i ricorsi censurano la motivazione della sentenza impugnata anche in punto di dichiarata responsabilità degli imputati per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere armata di tipo mafioso capo S).
6.1. Le doglianze dei difensori DEA. alla motivazione della sentenza sul punto, definita vulnerabile sia sul piano logico sia su quello giuridico, sono inammissibili per manifesta infondatezza. Le prove utilizzate dalle Corti di merito per affermare la penale responsabilità DEA. come appartenente all'associazione mafiosa, denominata cosca ON, non sono inutilizzabili e, in particolare, tali non sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Co. , e, neppure, del S. , ritualmente acquisite a norma DEart. 500 c.p.p., commi 4 e 5, per le anzidette ragioni. Neppure irrilevanti sono le prove costituite dai contenuti delle numerose comunicazioni telefoniche e conversazioni tra presenti captate, che registrano tra i loro principali e più costanti interlocutori proprio l'A. , impegnato nella tutela degli interessi della cosca e, in particolare, nel reperimento delle fonti di finanziamento del sodalizio attraverso i contestati fatti estorsivi, di cui sopra;
altrettanto significative, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata e solo genericamente contestato dal ricorrente, sono le dichiarazioni DEimprenditore Ru. , contattato proprio dall'A. per conto DEassociazione Criminale, al fine di costringerlo a versare un contributo di Euro 15.000,00, che il Ru. rifiutò di consegnare a colui che si presentò come il "fratello di Tu. ".
Tali essendo le solide basi probatorie della dichiarata responsabilità DEA. come appartenente al sodalizio ON (c.f.r., sulla specifica posizione di interesse, le pagine 46-48 della sentenza impugnata), sono del tutto privi di pregio anche gli ulteriori rilievi difensivi con riguardo alla brevità della pretesa partecipazione DEimputato all'associazione, circoscritta nel limitato arco di tempo tra il febbraio e il maggio 2004 delle contestate condotte estorsive, non essendo necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (in senso conforme: Sez. 6^, n. 3685 del 17/11/1998, dep. 11/12/1998, Cortes J., Rv. 212682); e con riguardo al vincolo di parentela tra l'A. e l'anziano Dr. , non costituendo esso, nell'ambito DEarticolato compendio probatorio di cui danno conto i giudici di merito, l'unico e neppure il prevalente motivo della ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale.
6.2. Parimenti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, siccome postulanti un rinnovato giudizio di merito sulle singole posizioni in tema di ritenuta responsabilità del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., sono le censure proposte dall'avvocato Colacino nell'interesse degli imputati D. , C.G. e O.G. .
Contrariamente alla generica doglianza difensiva, i giudici di merito ancorano, con motivazione adeguata e coerente, la ritenuta partecipazione all'associazione criminale sulla già riconosciuta responsabilità degli stessi D. , C. e O. come concorrenti nell'omicidio di B.S. , costituente rilevante manifestazione della strategia della cosca perché diretto all'eliminazione di uno dei suoi principali antagonisti, giusta sentenza di condanna recentemente divenuta irrevocabile. Priva di pregio è la circostanza che i ricorrenti non siano menzionati nelle precedenti decisioni passate in cosa giudicata relative all'esistenza e ai componenti della cosca ON, considerata la loro giovane età che li accredita come affiliati di ultima generazione al medesimo sodalizio;
parimenti del tutto inidonea a scalfire la coerenza della motivazione censurata è la pretesa brevità della loro militanza criminale che sarebbe cessata con l'uccisione del boss, Dr.An. , detto To. , rinviandosi in proposito alle ragioni già esposte a confutazione DEanalogo argomento addotto dal difensore DEA. .
In conclusione la motivazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado anche in punto di ritenuta partecipazione di tutti gli imputati all'associazione mafiosa, non merita alcuna censura rilevante in questa sede di legittimità, essendo puntuale, coerente ed immune da qualsiasi vizio logico e/o giuridico.
7. Restano da esaminare gli ultimi motivi proposti in entrambi i ricorsi, che riguardano la denunciata violazione di legge ovvero il vizio di motivazione in punto di riconosciuta circostanza aggravante dei reati di estorsione, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991, di mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 c.p., e di diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché di eccessiva entità della pena inflitta.
Trattasi di censure, tutte, inammissibili per manifesta infondatezza e/o genericità.
La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, cit., non è contraddetta dal contemporaneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, richiamato dall'art. 629, comma 2, stesso codice, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U. n. 10 del 28/03/2001, dep. 27/04/2001, Cinalli, Rv. 218378, e, più recentemente, Sez. 6^, n. 27040 del 22/01/2008, dep. 03/07/2008, Aparo, Rv. 241008).
La ricorrenza della detta aggravante nei fatti di estorsione, come sopra contestati agli imputati A. e D. , è adeguatamente e coerentemente motivata nella sentenza impugnata conforme a quella di primo grado, e le censure proposte al riguardo dai difensori ricorrenti sono del tutto generiche.
Manifestamente infondata è anche la doglianza sul mancato riconoscimento ai prevenuti DEattenuante prevista dall'art. 114 c.p., comma 1, cod. pen., esclusa con argomentazioni puntuali e coerenti dal giudice d'appello.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia all'A. che ai più giovani imputati, D. , C. e O. , è stato ineccepibilmente motivato dalla Corte di merito sulla base della "concreta entità e gravità dei fatti, posti in essere in contesto associativo e qualificati da elevatissimo allarme sociale", tale da costituire "preminente ed assorbente elemento ostativo" alle medesime attenuanti, nonostante la formale incensuratezza degli imputati e la giovane età dei predetti D. , C. e O. (c.f.r. pag. 51
della sentenza impugnata).
Tanto è sufficiente a rendere insindacabile il motivato e coerente giudizio della Corte territoriale, posto che, come ricorda lo stesso difensore ricorrente, avvocato Colacino, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., che ritiene prevalente o atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, cosicché anche uno solo dei suddetti elementi può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse (c.f.r., ex multis, Sez. 6^, n. 34364 del 16/06/2010, dep. 23/09/2010, Giovane, Rv. 248244, e Sez. 2^, n. 2285 del 11/10/2004, dep. 25/01/2005, Alba, Rv. 230691). Manifestamente infondato è, infine, il motivo inerente all'eccessiva entità della pena inflitta, applicata all'A. e al D. nel minimo edittale per il ritenuto più grave delitto di estorsione continuata pluriaggravata, di cui al capo M); e sempre nel minimo edittale al C. e all'O. per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4 e 5, nel testo vigente al tempo del commesso reato.
8. Da tutto quanto precede, salvo l'annullamento senza rinvio per incompetenza funzionale del giudice ordinario a conoscere i reati ascritti al minorenne Ci.An. , segue il rigetto dei ricorsi di A.G. , D.A. , C.G. e O.G.
e la condanna dei ricorrenti, a norma DEart. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di Ci.An. senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado e il decreto che dispone il giudizio, e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro. Rigetta i ricorsi di D.A. , C.G. , O.G.
e A.G. e condanna i suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2011