Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della preclusione derivante da identità del fatto con riguardo a procedimento relativo al reato di omicidio preterintenzionale instaurato a seguito della morte della persona offesa, sopravvenuta dopo che l'agente era stato già condannato in relazione alla medesima condotta per il reato di lesioni personali).
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- 1. Lesioni personali: non sussiste ne bis in idem con l'omicidio preterintenzionale sugli stessi fattiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 2. Stessa condotta, due condanne: non è bis in idem (Cass. 1363/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2022
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta. Non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2014, n. 52215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52215 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 3169
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1008/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
BO AU N. IL 08/05/1973;
inoltre:
BO AU N. IL 08/05/1973;
avverso la sentenza n. 16/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA, del 09/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Assise d'appello di Bologna, con sentenza del 9 maggio 2013, in totale riforma di quella assolutoria emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato GN IZ, con attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di anni cinque di reclusione per l'omicidio preterintenzionale di ED IN, deceduto a seguito di una spinta datagli dall'imputato dopo una lite verbale.
Non essendo contestata la dinamica del fatto, la Corte d'Assise d'appello si è cimentata sulla questione del ne bis in idem - sollevata dal difensore e imposta dalla soluzione data al caso dal Giudice dell'udienza preliminare - e sull'esame dell'elemento psicologico del reato. Sotto il primo aspetto, ha escluso che la condanna per lesioni personali - inflitta nell'immediatezza all'imputato a seguito di giudizio direttissimo - fosse di preclusione alla celebrazione di un nuovo giudizio per il reato di omicidio, dal momento che l'evento morte, estraneo al reato di lesioni, conduce verso un diverso "fatto", con conseguente inoperatività dell'art. 649 c.p.p.; sotto il secondo profilo, ha dedotto che la volontarietà della spinta fosse sufficiente alla configurazione dell'elemento soggettivo richiesto nella specie.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Marco Ferretti con due motivi. Col primo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., in quanto - sostiene - il nuovo giudizio era precluso dal divieto del ne bis in idem. Sulla falsariga della pronuncia di primo grado e di una parte della dottrina, sostiene che il "medesimo fatto" di cui all'art. 649 c.p.p., è da intendersi come "medesima condotta", per cui, non essendo stata contestata una nuova o diversa azione lesiva, il nuovo giudizio era precluso dal precedente giudicato. Col secondo lamenta mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Deduce che la stessa Corte d'appello ha ritenuto credibile il GN allorché ha parlato di spinta data alla vittima "perché si sentiva minacciato" ed ha escluso, tuttavia, la legittima difesa.
3. Ha presentato altresì ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna con tre motivi, tutti incentrati sul trattamento sanzionatorio, che, a suo giudizio, è stato determinato in maniera illogica e contraddittoria. Col primo si duole dell'applicazione della pena nel minimo edittale, senza considerazione della personalità dell'imputato, gravato di precedenti penali e soggetto di cattiva condotta;
col secondo critica il percorso argomentativo seguito per la concessione delle attenuanti generiche, fondato - secondo i giudici di merito - sulla "non particolare" carica violenta della condotta;
col terzo critica, per gli stessi motivi, la misura della riduzione di pena disposta per le attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono infondati.
1. È d'uopo esaminare preliminarmente quello di GN IZ, che richiede l'esame di una fondamentale problematica di diritto e la valutazione della motivazione relativa all'elemento psicologico del reato.
1.1. Secondo le indicazioni provenienti in modo assolutamente univoco dalla giurisprudenza di legittimità - che conferma quella formatasi all'epoca del codice CO - in merito alla locuzione "medesimo fatto" contenuta nell'art. 649 c.p.p., il divieto agisce allorché vi sia una coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi: condotta, evento, nesso causale (C, Sez. 2, 18.1.2005, Rv 230791; C, Sez. 3, n. 11603 del 11.11.1993, Rv 196068. Nel vigore del vecchio codice: Cass., n. 11561 del 7/5/1982, Rv 156448). Specificamente, è stato rilevato che la locuzione "medesimo fatto" va intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, onde tale espressione fa riferimento alla "identità storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona" (C, S.U., 28.6.2005, Rv, 231799; C, Sez. 5, 1.7.2010, Rv 247895; C, Sez. 2, n. 26251 del 27.5.2010; C, Sez. 5, 11.12.2008, Rv 243330). Tale giurisprudenza è pienamente condivisa dal Collegio, dal momento che il principio del ne bis in idem, consacrato nell'art. 649 c.p.p.. - e già presente nell'art. 90 abrogato - svolge la duplice funzione di assicurare la certezza del diritto, conferendo stabilità alle pronunce penali definitive, e proteggere l'individuo dal rischio di essere indefinitamente perseguito per lo "stesso fatto". Esso ha la funzione, pertanto, avvertita in tutti i regimi liberal-democratici, di non esporre l'individuo ad iniziative di punizione oltre i limiti strettamente necessari al ristabilimento del diritto obbiettivo. Ne consegue che non può essergli attribuita l'ulteriore funzione di sollevare l'individuo dalle conseguenze delle sue azioni, quando si manifestino nel tempo e siano più gravi di quelle accertate in una precedente pronuncia di condanna, sicché vanno evitate impostazioni che condurrebbero ad affermazioni paradossali e chiaramente contrastanti con la finalità della previsione normativa e col sentimento di giustizia. Non è discutibile, invero che anche le "conseguenze" della condotta rientrano nel "fatto" umano da sottoporre a giudizio, sicché, ove quelle conseguenze (nel linguaggio del codice, "evento") non abbiano concorso - nel giudizio pregresso - alla identificazione della fattispecie normativa - perché non ancora verificatesi o non conosciute dal giudice -, non contrasta con la ratio della disposizione la loro separata valutazione.
Contrariamente all'assunto difensivo - che riproduce, sul punto, il ragionamento del giudice dell'udienza preliminare e di una parte della dottrina -, questa interpretazione non collide con la formulazione letterale dell'art. 649 - secondo cui l'identità sussiste anche nell'ipotesi in cui il fatto di reato venga "diversamente considerato ... per il grado" - giacché la locuzione si riferisce al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, facendo rimando al grado della colpevolezza e non alle conseguenze dell'illecito. Nè contrasta con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia (in particolare, quelli derivanti dalla Convenzione di Strasburgo del 1950), giacché anche la Corte E.D.U., dovendo dare interpretazione all'art. 4 del protocollo aggiuntivo n. 7, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. 9 aprile 1990, n. 98 - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è stato assolto o condannato" - dopo aver oscillato, per lungo tempo, tra diverse soluzioni ermeneutiche, ha letto il principio come divieto di giudicare un individuo per una seconda "infrazione", qualora questa scaturisca "dagli stessi fatti o da fatti che siano sostanzialmente identici" (CEDU, GC, Zolotoukhine c. Russia, 10/2/2009, 81- 82). La Corte E.D.U. non fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla "identità del fatto" (suo scopo essendo quello di escludere - con la citata sentenza - una lettura formalistica della norma, prima intesa come identità di "qualificazione giuridica"); tuttavia, in precedenza, commentando, nel corpo della stessa sentenza, gli orientamenti della Corte di giustizia CE e della Corte Interamericana dei diritti dell'uomo, aveva rilevato come, nel panorama internazionale, nell'interpretazione dell'idem fosse dominante l'approccio - che la stessa Corte mostra di apprezzare - più favorevole all'individuo e che, al di là delle differenti espressioni linguistiche, fosse valorizzata l'identità dei fatti materiali intesi come insieme di fatti indissolubilmente legati nel tempo, nello spazio e nell'oggetto (ensemble de faits indissociablement lies dans le temps, dans l'espace ainsi que par leur objet): p. 27. È evidente, quindi, come, anche secondo la Corte E.D.U., lo stesso fatto non può essere ridotto alla "medesima condotta", ma postula, altresì, l'apprezzamento degli effetti che da questa sono derivati.
A conferma che l'approccio alla tematica dell'idem factum da parte della Convenzione - come interpretata dalla Corte E.D.U. - non sia dominato da preoccupazioni esclusivamente garantiste sta la previsione del secondo paragrafo dell'art. 4, che consente la "riapertura del processo" in casi eccezionali, quali la presenza di nuove prove o il riscontro di un vizio procedurale tale da inficiare la sentenza emessa (C. eur. 2.7.2002, Goktan c. Francia;
C. eur. 30.5.2002, W.F. c. Austria). E ciò anche nell'ipotesi che la riapertura del processo comporti l'applicazione di una diversa e più grave sanzione a carico dell'accusato. Facendo applicazione di tali principi al caso concreto non può revocarsi in dubbio che la morte sopravvenuta del ED, in conseguenza della condotta dell'imputato, rappresenti un "fatto nuovo" rispetto alla lesione dell'integrità fisica, importando la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello già preso in considerazione nel precedente giudizio, per cui non può ritenersi operante, nella specie, la preclusione dell'art. 649 c.p.p.. 1.2. Manifestamente infondato, invece, è il secondo motivo di ricorso del GN, con cui si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa. Questa presuppone, com'è noto, la necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Elemento essenziale è, quindi, una situazione di pericolo attuale, alla quale l'agente non possa sottrarsi con un comodus discessus. Nessuna censura è possibile muovere, perciò, alla sentenza impugnata, cha ha ritenuto inesistente il pericolo per l'imputato, giacché questi "aveva la concreta opportunità di allontanarsi, anche piuttosto agevolmente, dal luogo, e desistere da ogni contatto, anche verbale, col il ED". E ciò anche prescindendo dalla considerazione - pure fatta dai giudici di merito - che i contributi istruttori disponibili deponevano "per una iniziativa aggressiva (forse) riconducibile alla parte offesa, ma complessivamente, di una litigiosità reciproca", e che GN aveva 37 anni, mentre ED ne aveva 82 ed era pure obeso: circostanze che escludevano in radice la possibilità, per l'imputato, di soggiacere - ove non avesse preso iniziative aggressive - ad un'offesa ingiusta, così come escludevano la riconducibilità della lite alla responsabilità del solo ED. Tali ovvie considerazioni non sono minimamente intaccate dalle deduzioni difensive, che si fondono su una libera interpretazione del contenuto della sentenza (da nessuna parte la Corte d'appello ha recepito l'imput difensivo, secondo cui GN "si sentiva minacciato") e non tengono conto dell'articolata ricostruzione operata dai giudici del merito, i quali hanno concordemente affermato che GN contribuì ad alimentare la lite ed hanno escluso, per la molteplicità di motivi sopra passati in rassegna, che corse mai pericolo per la sua incolumità fisica.
2. Infondato è pure il ricorso del Pubblico Ministero. Ed invero, la concreta modulazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice del merito e, ove, congruamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie, la Corte d'appello ha applicato la pena nel minimo edittale in considerazione dell'estemporaneità della lite e del fatto che la reazione aggressiva dell'imputato si risolse in una spinta data all'antagonista, mentre le attenuanti generiche sono state riconosciute in considerazione della reciprocità delle offese e del buon comportamento processuale (il GN si presentò spontaneamente alle Autorità e diede una versione complessivamente veritiera dell'accaduto). Tale motivazione deve ritenersi congrua e logica, in quanto, sebbene ometta di fare espressi riferimenti ai precedenti penali dell'imputato, ha mostrato di apprezzare adeguatamente la sua personalità, attraverso l'esame del comportamento tenuto nella concreta vicenda.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna GN IZ al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014