Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 49541
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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Massime1

In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" (consistente nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede alla relativa operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 49541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49541
Data del deposito : 26 novembre 2009

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