Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" (consistente nella sintesi delle conversazioni eseguita dalla polizia giudiziaria che procede alla relativa operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 49541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49541 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.1
M
49541 /09
Sentenza sezione VI: 2033 Registro Generale n.: 29781/09 Udienza camera 26 novembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta dai Signori:
Presidente Giovanni de ER
Saverio Felice Mannino Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
Consigliere NN AR Fazio
Consigliere Carlo Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da GA RE, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza 15 giugno
2009 del Tribunale del riesame di Catania che ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Catania in data 21.1.2009 di custodia cautelare in carcere per i reati ex artt. 73 e 74 D.P.R.
309/90.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Carlo Di Casola che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv.ssa Orecchio che ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso stesso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Salvatore SANTAGATI ricorre, personalmente, contro l'ordinanza 15 giugno 2009 del Tribunale del riesame di Catania, che ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data
21.1.2009 di custodia cautelare in carcere, per i reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90.
1.) l'ordinanza del Tribunale del riesame
impugnata. Con l'impugnata ordinanza, l'indagato veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto gli era contestato di essersi associato, tra gli altri, con RD SA, EL RE,
OI NN AR, FR AE ER ed altri, al fine di commettere delitti di acquisto, trasporto,
commercio, vendita cessione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre al compimento di una ulteriore serie di reati fine.
Gli elementi indiziari, posti a fondamento dell'applicazione della misura cautelare, sono stati desunti, essenzialmente, dalla notevole mole di intercettazioni telefoniche, autorizzate in sede di indagini preliminari.
Da esse sarebbe emersa la ricorrenza, a livello gravemente indiziario proprio di detta fase, di una stabile Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.3
struttura associativa, finalizzata alla realizzazione di reati aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di rilevanti quantitativi di cocaina, in uno schema operativo-
organizzativo tipico della contestata associazione.
2.) il ricorso dell'indagato e la decisione della
Corte.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera b) C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 309 comma 1 n.5 C.P.P. per sopravvenuta e non rilevata inefficacia dell'ordinanza, derivata dall'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei brogliacci di ascolto delle conversazioni che hanno fondato il provvedimento restrittivo.
Inoltre si deduce: a) difetto di certa individuazione del parlante, indicato con tre differenti nomi (LV, UC e TU), essendo invece l'appellativo corrente e familiare soltanto quello di
UC; b) erronea lettura del tenore delle intercettazioni con attribuzione di un inverosimile ruolo apicale sconfessato dalla logica dei fatti;
c) mancata risposta alle deduzioni difensive;
d) la congetturalità della sussistenza dei gravi indizi attesa la mancanza di dati sulla circostanza di una stabile dedizione al traffico di stupefacenti e sulla circostanza dell'avvenuta ricezione di droga al fine dello spaccio;
e) l'assenza di atti di indagine mirati
(perquisizioni e sequestri); f) l'assenza della certezza che le conversazioni avessero ad oggetto sostanze stupefacenti per lo spaccio o non invece per uso personale;
g) l'ulteriore assenza degli elementi soggettivi ed esecutivi del delitto associativo (gruppo legato da un pactum sceleris di natura permanente;
stabilità dell'organizzazione; programma criminoso con le finalità proprie di una struttura delinquenziale cui consapevolmente aderiscono i sodali per il mantenimento della funzionalità del sodalizio); h) la Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.4
carenza di motivazione sul ruolo concreto assunto dall'indagato.
Il tutto -per il ricorrente- senza la considerazione della presenza di "numerosi elementi che postulano interpretazioni più verosimili e indubbiamente più favorevoli all'indagato".
Le doglianze sono in parte palesemente infondate ed in parte palesemente inammissibili.
che, sulSono innanzitutto inammissibili le critiche presupposto di una "lettura frettolosa, priva di riscontri certi e frutto di suggestione, derivante dalla mole sia degli atti di indagine, sia delle conversazioni captate", prospettano una diversa ed alternativa interpretazione del materiale processuale, senza considerare che gli indizi -richiesti nella fase delle indagini preliminari per la emissione di provvedimenti cautelari- ancorché gravi, non possono essere equiparati a quelli postulati per una sentenza di condanna, nè essere corredati di certezza, giacché per essi è sufficiente la consistente probabilità che la persona incolpata,
e non altri, sia legata da nesso di causalità efficiente, produttivo di un evento penalmente sanzionato e configurato, e della cui realtà sussista pari probabilità.
In ordine alla valutazione effettuata a tal fine, il compito del giudice della legittimità è limitato alla verifica della sussistenza e logicità della motivazione, la cui carenza o manifesto vizio risultino dal testo del provvedimento impugnato, considerato che il requisito della "gravità" va affermato ogni qual volta -come nella vicenda- i detti indizi rivelino un consistente "fumus" di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinati ad essere verificati in prosieguo (Cass. pen. sez. I, 466/1993 Rv.
193311 Lipari).
In ogni caso ed in conclusione, il ricorso soffre di un vizio di impostazione, in quanto finisce con il proporre una sua antipodica ricostruzione della vicenda, omettendo di considerare che non può Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.5
integrare il dedotto vizio di legittimità una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Cass. Penale sez. II, 15077/2007, ricorso Toffolo),
e che il vizio di mancanza della motivazione (sul tema degli indizi) dell'ordinanza del riesame non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando esso non risulti “prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea alla Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Cass. Pen. sez. IV, sent. 28110/2007, Zunnino).
Quanto alla deduzione di inefficacia dell'ordinanza ex art.309 comma 5 C.P.P., va rilevato, in primo luogo, e come precisato dal
Tribunale del riesame, che i brogliacci -relativi alla posizione del
GA- non risultano trasmessi al G.I.P., ma l'esame del ponderoso provvedimento consente di rilevare che, in particolare, da pag. 134 a pag.165, risultano puntualmente trascritte le captazioni rilevanti per l'indagato con la specifica e puntuale disamina del loro contenuto e valore, in termini di risposta cautelare.
In secondo luogo, va ribadito che in tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito dal cosidetto "brogliaccio"
(documento consistente nella sintesi delle conversazioni procedeintercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime.
L'inutilizzabilità quindi -e non è questo il caso di specie- deriva soltanto dalla mancanza dei verbali e non dei brogliacci
(Sez. 4, 16890/2004 Rv. 228040, Casali Massime precedenti Vedi:
N. 8437 del 2001 Rv. 218971).
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'inussistenza delle esigenze cautelari in relazione all'art. 274 comma 1 lettera c)
C.P.P., trattandosi di fatti risalenti all'anno 2005 e non essendo in Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.6
termini sufficienti i richiamati meri precedenti penali del GA, in assenza di denunce recenti e valendo invece a suo favore la presenza di una documentata attività di lavoro subordinato, necessario per il sostentamento dei cinque figli.
Il motivo inerente alle insussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare applicata è del tutto generico, e non costituisce neppure una comprensibile censura alla ampia motivazione dell'ordinanza del
Tribunale del riesame, che ha ritenuto la pericolosità sociale dell'indagato (art. 274 c.p.p., lett. c) in base: a) alle modalità ed alle circostanze dei fatti;
b) al ruolo rilevante rivestito dall'indagato all'interno della associazione;
c) al collegamento con altri soggetti di particolare rilievo e spessore criminale quali IO e ZZ;
d) ai precedenti penali dell'indagato (furto e rapina), dati tutti che correttamente sono stati considerati espressione di una elevata e specifica pericolosità sociale, la quale richiede controlli rigorosi e continui, realizzabili solo con la custodia in carcere.
Realtà queste ritenute non neutralizzate dalla condizione familiare dell'indagato e dal mero decorso del tempo.
Il ricorso è dunque, inammissibile anche per manifesta infondatezza e, a norma dell'art. 616 C.P.P. il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento,
a versare una somma, che si ritiene equo determinare in euro
1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94.1 ter disp.att.C.P.P., la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.7
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2009
Il cons. est.
Luigi Lanza of
Il Presidente
Giovanni de ER
r ell DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Seale