Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 ottobre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 ottobre 2003 |
Commentari • 47
- 1. La clausola compromissoria ex art. 30 statuto F.I.G.C. e il suo risvolto pratico nella giurisprudenzahttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Per potere essere autonomo e sufficiente, l'ordinamento sportivo necessita di uno spazio entro il quale il Giudice speciale ha una cognizione piena ed illimitata della materia, al fine di evitare una indebita sovrapposizione cognitiva che potrebbe ingenerare idealmente dei conflitti di competenza. L'autonomia disciplinata in modo solenne dall'art. 1, co. 2, Legge 17 ottobre 2003, n. 280[1] trova la sua più grande epifania nell'istituto della clausola compromissoria. Traendo le basi dal diritto civile, essa non è altro che un negozio giuridico autonomo rispetto alla fonte in cui è contenuta, che consente alle parti aderenti una deroga alla ordinaria competenza del giudice, rimettendo …
Leggi di più… - 2. legge sulla Giustizia Sportiva – IUS In ItinerePaola Verduni · https://www.iusinitinere.it/
E' entrato in vigore lo scorso 7 ottobre il Decreto-legge n. 115/2018 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”. Così come si evince dal preambolo del Decreto-legge , la finalità perseguita dal Consiglio dei Ministri è quella di ‹‹migliorare l'efficienza e la funzionalita' della giustizia amministrativa, nonche' della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od …
Leggi di più… - 3. Giustizia sportiva e giurisdizione statale nell’ambito dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento stataleAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 22 luglio 2024
- 4. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 giugno 2019, n. 160 Di LAURA LA ROSA La tutela reale in caso di sanzioni disciplinari sportive: profili di giurisdizione Premessa. La questione sottoposta al vaglio costituzionale della Consulta, che si è espressa con la pronuncia in commento, trae origine dall'ampio dibattito, sviluppatosi nel corso degli anni in dottrina ed in giurisprudenza, sulla natura di “ordinamento”, con i conseguenti caratteri di autonomia, del sistema sportivo e del suo rapporto con l'ordinamento statale. Il tema in esame, la cui attualità emerge dal recentissimo arresto interpretativo fornito dal Giudice delle leggi, il cui intervento si è, ancora una volta, sentito …
Leggi di più… - 5. La sanzione disciplinare sportiva tra autonomia ordinamentale e garanzie del giusto processo (attendendo la Corte di Giustizia nelle cause riunite cAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 21 novembre 2025
Giurisprudenza • 329
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2023, n. 19103Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 25533-2020 proposto da: UC RI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PAGANICA, 13, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO CELOTTO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 19103 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 06/07/2023 Ric. 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CORRIAS LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO ABBAMONTE; - …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/02/2022, n. 3101Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 31421-2020 proposto da: C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo STUDIO LEGALE CHIOMENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO AN e GI CI; Civile Sent. Sez. U Num. 3101 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 02/02/2022 - ricorrente - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, Ente Pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/09/2019, n. 23551Provvedimento: pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13352-2017 proposto da: U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende; F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 , recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Allegato della Legge 17 ottobre 2003, n. 280ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, n. 220
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "tra gli ordinamenti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica" e la parola: "effettiva" e' soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive";
al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all' articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall' articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ".
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale" sono inserite le seguenti: "del Lazio";
al comma 4, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale del Lazio" sono inserite le seguenti: "con sede in Roma" e le parole:
"ai sensi del comma 3" sono soppresse;
il comma 5 e' soppresso.