Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 ottobre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 ottobre 2003 |
Commentari • 66
- 1. Autonomia sportiva e controllo pubblico. Intorno alla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive…Andrea Giordano · https://ratioiuris.it/archivio/ · 13 luglio 2026 · 1
Andrea Giordano – Consigliere della Corte dei Conti Abstract: Il contributo analizza l'introduzione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'art. 13-bis del d.lgs. n. 36 del 2021, quale nuovo strumento di controllo pubblico sul sistema dello sport professionistico. Muovendo dal recente riconoscimento costituzionale del valore dell'attività sportiva, l'autore esamina la natura, le funzioni e i poteri della Commissione, soffermandosi sul delicato rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e intervento dello Stato. Attraverso un'analisi della disciplina normativa e della …
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Giurisprudenza • 333
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2026, n. 12704Provvedimento: Numero registro generale 4283/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 5/2026 Numero di raccolta generale 12704/2026 Data pubblicazione 05/05/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIURISDIZIONE Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente - Dott. MARIA ACIERNO - Presidente Sez.- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente Sez.- Ud. 13/01/2026 – PU Dott. MAURO DI MARZIO - Presidente Sez. - R.G.N. 4283/2024 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente Sez. - Rep. Dott. ENZO VINCENTI - Presidente Sez. - Dott. IRENE TRICOMI - Presidente Sez. - Dott. EDUARDO …Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- sostegno didattico·
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- piano educativo individualizzato (PEI)·
- art. 19 D.L. 98/2011·
- art. 3 L. 67/2006·
- discriminazione indiretta·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 28 D.Lgs. 150/2011·
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- art. 2 L. 67/2000·
- art. 15 L. 104/1992·
- giurisdizione giudice ordinario·
- GLO
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 , recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Allegato della Legge 17 ottobre 2003, n. 280ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, n. 220
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "tra gli ordinamenti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica" e la parola: "effettiva" e' soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive";
al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all' articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall' articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ".
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale" sono inserite le seguenti: "del Lazio";
al comma 4, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale del Lazio" sono inserite le seguenti: "con sede in Roma" e le parole:
"ai sensi del comma 3" sono soppresse;
il comma 5 e' soppresso.