Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 ottobre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 ottobre 2003 |
Commentari • 62
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A cura di Lorenzo D'Ilario L'anno trascorso sarà ricordato per i numerosi cambiamenti all'interno dell'ordinamento sportivo italiano. Le innovazioni contenute nei commi 629-651 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (la Legge di Bilancio per il 2019), infatti, hanno apportato modifiche sostanziali sia nell'ambito della giustizia sportiva che dell'organizzazione dello sport nel nostro Paese. La precedente struttura organizzativa, delineata dalla legge 8 agosto 2002, n.178 , che aveva istituito la CONI Servizi S.p.A. ed affidato alla stessa la titolarità dei beni del CONI, concepiva il CONI nella duplice natura di ente di diritto pubblico e di società per azioni. Nella sua …
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- 5. I limiti dell’errore revocatorio: tra abbaglio dei sensi, giurisdizione domestica e denegata giustizia (nota a Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265)Giacomo Biasutti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giacomo Biasutti Sommario: 1. La vicenda processuale e la questione sottoposta al Consiglio di Stato nel giudizio rescindente; 2. La decisione: i parametri di riferimento dell'errore di fatto revocatorio; 3. La decisione della fase rescissoria; 4. Sui limiti di rilevanza revocatoria dell'errore processuale; 5. Difetto di pronuncia e denegata giustizia: sulla possibile concorrenza dei mezzi di censura; 6. Interazione tra pregiudiziale sportiva, errore revocatorio e denegata giustizia; 7. Conclusioni 1. La vicenda processuale e la questione sottoposta al Consiglio di Stato nel giudizio rescindente La vicenda sottoposta al Consiglio di Stato trae origine dalla giustizia domestica …
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Giurisprudenza • 330
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 , recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell' articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Allegato della Legge 17 ottobre 2003, n. 280ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, n. 220
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "tra gli ordinamenti di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica" e la parola: "effettiva" e' soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive";
al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all' articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall' articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ".
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale" sono inserite le seguenti: "del Lazio";
al comma 4, dopo le parole: "tribunale amministrativo regionale del Lazio" sono inserite le seguenti: "con sede in Roma" e le parole:
"ai sensi del comma 3" sono soppresse;
il comma 5 e' soppresso.