Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, mentre nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, l'indispensabilità e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
Commentari • 5
- 1. Il regime della “circolazione” delle intercettazioni dopo la riformaGaetano De Amicis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2012, n. 49745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49745 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
49745 /12 49445 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente N. Dott. NICOLA MILO 1392 FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 16070/2012 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) RR RE AGATINO N. IL 04/02/1959 avverso la sentenza n. 738/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 23/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello che ha concluso per l'au lamento sector rinvioperil delitto Ai favoreppiamento perché il fatto non sussiske, rivevio se findice Rifatto he merito pa la rideterminatione della feua nel resto - Udito, per la parte civile, l'Avv Vecceto fer l'accoglimento Udit i difensor Avv. Arico in sort. Napoli del ricorso Σ 16070/12 RG 1 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nei confronti del presidente della sezione distaccata del Tar di Reggio Calabria erano in corso indagini per il reato di cui all'art. 319 ter in relazione all'art. 319 c.p.. A seguito di un infruttuoso tentativo notturno di apporre una microspia sull'autovettura dell'indagato (curato da appartenenti all'Arma dei carabinieri), tentativo che allertava il magistrato e la moglie, determinandoli ad attivarsi per comprendere l'effettiva valenza dell'episodio (se riconducibile a intenti di furto o ad altro), avvenivano contatti tra la donna e il comandante provinciale della Guardia di finanza di Catania, Agatino RR RE (già in rapporti di frequentazione amicale con i coniugi), con successive condotte che davano luogo all'odierno processo a carico di quest'ultimo, la cui posizione è stata trattata separatamente da quella del magistrato amministrativo e della moglie di questi. Rimasta autonoma la contestazione ex artt. 319 ter e 319 c.p. per il magistrato amministrativo, le originarie imputazioni rivolte al RR RE erano di concorso con i due coimputati separati nei reati: . di cui agli artt. 48, 61 n. 2, 110, 615 ter.1, .2 n.1, .3 c.p. (per interrogazioni operate da addetti alle centrali operative di Carabinieri e Questura per verificare l'appartenenza dell'autovettura civile sulla quale avevano operato i carabinieri in borghese: capo C); di cui agli artt. 110, 61 n.2 c.p. e 12 legge 121/81 (per la comunicazione alla moglie del magistrato dell'esito degli accertamenti su quell'autovettura, risultata non inclusa negli archivi informatici e in uso a organi di polizia: capo D); di favoreggiamento del magistrato amministrativo, oggetto di indagini in corso (capo E). La consumazione era indicata al 25.10.2005 per il capo C ed al 26 ottobre per i capi D ed E. In data 9.12.2010 il GUP di Reggio Calabria condannava l'imputato per i tre reati. -Con sentenza del 23.11.11 6.2.2012 la Corte d'appello di Reggio Calabria assolveva RR RE dal reato sub C (giudicando non raggiunta la prova certa che quegli accessi fossero stati sollecitati proprio dall'odierno imputato), riqualificava il capo D nel reato di cui all'art. 326 c.p. (che sentenza e ricorso +1 A106887 ETROWEVIRPEE 16070/12 RG 2 riferiscono originariamente ascritto nel medesimo procedimento), confermava l'affermazione di responsabilità per il favoreggiamento del capo E e rideterminava la pena nei termini di giustizia.
2. Il ricorso proposto dai difensori nell'interesse del RR RE enuncia sette motivi di "violazione ex art. 606 lett. B ed E c.p.p.", in relazione agli artt.: 1-, 270, 191 c.p.p., 15 Cost. e 6.1 Cedu. Secondo il ricorrente, gli elementi a suo carico sarebbero quasi esclusivamente' ricavati dagli esiti delle intercettazioni telefoniche disposte originariamente nel procedimento contro ignoti 4612/05 RGNR DDA confluite in quello 6452/05. Il primo avrebbe avuto ad oggetto indagini per la cattura del latitante CE CA;
in quel contesto sarebbero emersi elementi su vicende di giudizi amministrativi, in relazione alle quali il 14.10.05 sarebbe stato aperto il procedimento 6452/05 per i reati ex artt. 319 ter e 321 c.p.p., nel quale erano state richieste ed autorizzate le intercettazioni afferenti anche il magistrato amministrativo e la moglie;
il 10.4.2007 la posizione del RR RE era oggetto di autonoma iscrizione nel procedimento 1605/07 RGNR. Secondo il ricorrente, in questo procedimento, quindi, le intercettazioni non avrebbero potuto essere utilizzate, nessuna delle ipotesi di reato ascritte al RR RE rientrando in quelle considerate dall'art. 380 c.p.p.. "Madornale errore" sarebbe stato l'avere i Giudici d'appello ritenuto che le captazioni fossero state disposte nel procedimento 6452 (a p. 9 il ricorso indica 6352 ma pare errore materiale), essendo le stesse state invece disposte per la cattura del latitante;
"aggiramento dell'ostacolo" sarebbe stato aver riferito le intercettazioni al procedimento 6452; "meramente congetturale e ipotetico" il percorso per affermare la inesistente connessione tra i procedimenti 6452 e odierno, del tutto autonomo;
in definitiva, il modus procedendi sarebbe stato legittimato muovendo da dati "inventati" e non corrispondenti agli atti, senza alcuna argomentazione sulle ragioni della ritenuta connessione soggettiva ed oggettiva tra le indagini per la cattura di un latitante e la posizione del RR RE.
2-. artt. 335, 267, 271, 406, 407 c.p.p., 24 e 111 Cost.. L'iscrizione del ricorrente avrebbe dovuto avvenire già in esito alla telefonata del 25.10.2005 ore 21.46 tra lui e la moglie del magistrato amministrativo, sicché sarebbero inutilizzabili "tutti gli atti compiuti successivamente all'iscrizione del nuovo procedimento con il n. 1605/2007"; sul punto la Corte distrettuale non avrebbe risposto alle censure dell'atto d'appello. 3- 441.5, 192.1 e .2, 533, 546 lett. E c.p.p.. 16070/12 RG 3 Secondo il ricorrente, attivata dal GIP (con l'ordinanza del 21.10.2010) la procedura ex art.441.5 c.p.p. e risultato invece non rilevante l'esito delle prove assunte (deposizioni appartenenti alla polizia giudiziaria SCUDERI, RACITI, CUGLIANDRO e impossibile acquisizione dei tabulati relativi all'utenza personale della moglie del magistrato amministrativo) per dirimere le ragioni che le avevano sollecitate (l'idoneità dell'interrogazione del sistema informatico a ricondurre al veicolo utilizzato;
la riconducibilità al col. RR RE dell'iniziativa di tale interrogazione), i Giudici del merito non avrebbero potuto rivalutare la sufficienza del preesistente materiale probatorio per la decisione di condanna, giudicando così positivamente provata l'attivazione dell'imputato per ottenere le informazioni richieste dai coniugi. 4-. (erroneamente indicato in ricorso con il n. 5, p.34) 178 lett. C e 179, 521 e 522 c.p.p.. Il ritorno, dopo il secondo grado, all'originaria qualificazione ex art. 326 c.p., abbandonata per la ritenuta configurazione dell'art. 12 legge 121/81, con pretermissione del diritto di difesa. 5-. (erroneamente indicato con il n. 1 a pag. 34 del ricorso) 125.3, 179, 546 lett. E c.p.p., 24 e 111 Cost.. Le prime 43 pagine delle 69 dell'intera sentenza d'appello sarebbero mera copia e trascrizione della motivazione di primo grado e tale "clamoroso copia- incolla" comporrebbe "in massima parte l'apparato argomentativo", con conseguente mancanza di motivazione. 6-. 192 e 546 lett. E c.p.p.. "Non esisterebbe un solo elemento" da cui desumere l'attribuzione dei fatti al ricorrente, e l'assoluzione dal capo C, a seguito della riconosciuta incertezza sull'attribuzione al RR RE degli accertamenti al terminale, sarebbe insuperabilmente contraddittoria con la ritenuta condotta di favoreggiamento, che quell'accertamento avrebbe necessariamente presupposto. Il ricorrente riporta innanzitutto parte del corrispondente motivo d'appello, che argomentava sulla mancanza di prova dell'incontro tra RR RE e la moglie del magistrato amministrativo il 26 ottobre (quando secondo l'ipotesi accusatoria vi era stato il concreto passaggio dell'informazione riservata) e sull'intrinseca illogicità dell'imputazione sub D (atteso che era certo che gli occupanti dell'autovettura citroen in borghese si erano già qualificati essi stessi come carabinieri e che - - l'attivazione del RR RE sarebbe avvenuta in relazione alla targa di quella stessa autovettura), lamentando poi l'omessa risposta alle censure difensive e l'apoditticità del percorso logico seguito dalla sentenza d'appello che, avendo ammesso la possibilità che gli accessi ai terminali fossero stati eseguiti da altri 16070/12 RG 4 soggetti attivati dal magistrato amministrativo, avrebbe posto le premesse logiche di una necessaria assoluzione anche per gli altri reati. 7-, 192 c.p.p., 42, 43 e 378 c.p.. Secondo il ricorrente, quand'anche RR RE avesse fornito le informazioni su quell'autovettura, mancherebbe prova in ordine alla sua consapevolezza, in quel momento, della pendenza di indagini a carico del magistrato amministrativo. Sul punto, la sentenza d'appello non avrebbe risposto alle deduzioni difensive, che vengono riportate (mancanza di prove sulla conoscenza delle indagini in corso e su condotte del RR RE e del magistrato amministrativo volte ad eludere le investigazioni;
previa conoscenza da parte del magistrato amministrativo del dato dell'intestazione dell'autovettura 'coperta'), introducendo oltretutto la ricordata incoerenza con l'assoluzione dalla condotta del capo C. Da tale assoluzione avrebbe infatti dovuto ritenersi la mancata conoscenza dell'appartenenza della citroen a corpo di polizia, senza che potesse valorizzarsi la peculiarità dell'accertamento notturno con il tentativo di apposizione di una microspia, al più idonea a fondare una sorta di 'favoreggiamento colposo' originato da mere congetture degli interessati.
3. Sono necessarie tre premesse.
3.1 La prima attiene all'ammissibilità del ricorso. Tutti i motivi sono introdotti dalla locuzione "violazione dell'art. 606 lett. B ed E c.p.p.", con la successiva indicazione di specifiche norme di legge. La locuzione, per sé, destinerebbe la singola censura all'inammissibilità. L'art. 606 primo comma, infatti, non contiene nelle diverse lettere che lo compongono precetti suscettibili di violazione, ma indica i casi nei quali il ricorso per cassazione può essere proposto: l'unica violazione dell'art. 606.1 c.p.p. ipotizzabile è infatti proprio la proposizione del ricorso per un caso lì non contemplato. Paradossalmente, l'unico senso sistematico che la locuzione letterale di "vlolazione dell'art. 606 lett. B ed E c.p.p." può avere è quello di prendere atto che il ricorso è stato proposto senza che ricorressero le condizioni di cui alle lettere B ed E. L'osservazione rileva in particolare per il vizio di motivazione previsto dalla lettera E del primo comma. Tale vizio rileva nelle sole tassative forme della motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, che per la loro radicale diversità e peculiarità debbono essere oggetto di denuncia specifica e non cumulativa o indifferenziata. Poiché tuttavia nel testo dei motivi risultano poi sufficientemente delineati anche i vizi logici in concreto lamentati, tutti i motivi vanno giudicati ammissibili.
3.2 La seconda attiene ai limiti della cognizione della Corte di cassazione. r 16070/12 RG 5 Secondo il costante insegnamento di questa Corte suprema (per tutte, S.U. Sent.6402 del 30.4 - 2.7.1997, Dessimone e altri), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai poteri della Corte di cassazione esula quindi ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, Sent. 4842 del 2.12.2003-6.2.2004). Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, sent. 37006 del 27.09-9.11.2006). Decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l'immediata 'contaminazione' del rilievo in termini di preclusa censura di merito. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' 9 16070/12 RG 6 illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera E del primo comma dell'art. 606 c.p.p.. Questo significa, ad esempio, che la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett E) c.p.p., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (S.U. Sent. 47289 del 24.09 -10.12.2003, Petrella). Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle tassativamente e solo previste dalla lettera E) sono, a titolo esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva, insufficiente o insoddisfacente. Si tratta infatti di 'difetti' e vizi che, ancorché in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità, che non possono pertanto efficacemente introdurre, perché propri dell'apprezzamento di stretto merito.
3.3 La terza attiene all'ambito devolutivo del concreto motivo di ricorso. E' stato autorevolmente evidenziato il diverso contenuto dell'art. 597.1 c.p.p., secondo cui L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai 'punti della decisione' ai quali si riferiscono i motivi proposti >> rispetto all'art. 609.1 c.p.p., per il quale Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai 'motivi proposti'>>. Si tratta di differenza essenziale, congrua e conforme alla radicale diversità dei due processi, in appello con la piena cognizione di merito (che si confronta innanzitutto con il contenuto del fascicolo processuale e l'adeguatezza del dispositivo della prima decisione ad esso), in cassazione con il ristretto e peculiare limite di legittimità. Tale differenza strutturale comporta che il giudice di cassazione è tenuto a confrontarsi con quanto concretamente e solo dedotto nel motivo (tra l'altro non rilevando gli 'apprezzamenti e commenti di mero disvalore', per sé estranei al concetto stesso di 'argomentazione'), quale fonte e delimitazione del confronto con la sentenza d'appello (e quella di primo grado se conforme). Rimane ferma ogni autonomia del giudice di legittimità sull'interpretazione del contenuto del motivo, sulle questioni rilevabili d'ufficio e sulle questioni di diritto.
4.1 Venendo all'esame dei singoli motivi, è infondato il primo, per il vero anche ai limiti dell'ammissibilità in ragione di alcune delle deduzioni svolte quale presupposto della propria censura, che, esse, travisano il senso ricostruttivo dell'articolata e puntuale risposta della Corte d'appello (p. 48-50). 16070/12 RG 7 Su questo punto della decisione, il ricorso ripropone la questione di diritto dell'utilizzabilità delle intercettazioni, ritualmente disposte per reato che le consente, anche per la cognizione di altro reato che, per sé, non le consentirebbe (in quanto il relativo titolo non rientra tra quelli indicati dall'art. 380 c.p.p.), quando questo secondo reato emerga proprio dalle pendenti legittime intercettazioni e finisca per l'essere trattato in procedimento autonomo, a seguito di separazione da quello originario, in cui le intercettazioni erano state legittimamente eseguite. Nella specie, in particolare, il ricorrente pare voler collegare l'intercettazione delle utenze del magistrato amministrativo e della moglie (e, in relazione a quest'ultima, le conversazioni con il col. RR RE dalle quali sono emersi gli estremi dei reati contestati a lui ed ai coniugi, in concorso tra loro, e del favoreggiamento personale contestato al solo RR RE) sempre (e solo?) all'originaria procedura per la cattura del latitante CE CA (lamentando tra l'altro la mancata motivazione del punto della 'connessione' tra quello e questo a carico di RR RE). Ma all'evidenza il ricorrente nuovamente svalorizza, semplicemente negandolo, il dato, invece essenziale e chiaramente precisato dalla Corte d'appello, che da quella originaria procedura era stato tratto un diverso e del tutto autonomo procedimento per il reato di corruzione in atti giudiziari, inizialmente a carico di ignoti e poi addebitato al magistrato amministrativo, nel corso del quale, in piena acquisita autonomia dalla precedente procedura per la latitanza, con originari distinti decreti erano state autorizzate intercettazioni del tutto differenti da quelle solo volte alla cattura del latitante. Tutte le conversazioni che costituiscono l'attuale materiale probatorio di questo processo risultano pertanto disposte nel contesto di un procedimento del tutto autonomo (e non solo formalmente tale) relativo a fatti del tutto differenti dalla ricerca del latitante. Il collegamento con le intercettazioni per vincere la latitanza del CA, quindi, costituiscono solo il precedente storico, nessun rilievo giuridico svolgendo invece sull'efficacia probatoria delle conversazioni, la cui intercettazione è stata autorizzata e si è concretizzata nell'ambito di successivo diverso ed autonomo procedimento, costituendo per sé fonte altrettanto autonoma e legittima di prova : sicché appare francamente poco comprensibile in diritto l'affermazione del ricorso secondo cui "le intercettazioni erano state disposte in un contesto ben più risalente e comunque diverso (non solo quello che oggi ci occupa ma, a monte) dallo stesso procedimento 6452/2005 RGNR". Il ricorrente pare poi dedurre che il procedimento a carico del RR RE (esito di separazione rispetto a quello originario, proseguito a carico del magistrato amministrativo e della moglie) sarebbe del tutto diverso e privo di alcuna 16070/12 RG 8 connessione soggettiva o oggettiva con quello a carico dei coniugi (oltreché, come visto, a carico del latitante CA). Così non è. La posizione di RR RE viene all'attenzione dell'autorità giudiziaria mentre sono in corso le indagini sul magistrato amministrativo e proprio a seguito delle intercettazioni (disposte nel nuovo e distinto procedimento) anche delle utenze in uso a lui ed alla moglie. I reati che emergono, secondo ła prospettazione accusatoria, a carico del RR RE sono, come argomentato specificamente dalla Corte distrettuale, strettamente connessi all'altra indagine, tant'è che, da un lato, influiscono sullo svolgimento delle relative indagini e, dall'altro, vedono per uno di essi addirittura la contestazione di concorso anche del magistrato amministrativo (oltre che della moglie). E la successiva separazione del procedimento a carico del RR RE, dopo la legittima acquisizione della prova, è, rispetto al tema dell'utilizzabilità, del tutto irrilevante (Sez.6, sent. 35060/2010). Ed allora, correttamente la Corte reggina ha giudicato utilizzabili quelle intercettazioni, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte suprema sul punto, secondo la quale "quando l'intercettazione è già ritualmente autorizzata nell'ambito di un procedimento, i suoi esiti possono essere utilizzati anche per i reati diversi ma soggettivamente ed oggettivamente connessi o collegati, che siano emersi dalla medesima attività di intercettazione, anche quando il loro titolo o il loro trattamento sanzionatorio non avrebbero consentito un autonomo provvedimento autorizzativo" (Sez.6, sent. 34735/2011; Sez.3, sent. 39761/2010; Sez. 3, sent. 794/1996). In particolare, in motivazione la sentenza 34735/2011, dopo aver spiegato perché l'assunto è confermato anche dalla sentenza Sez.3, sent. 12562/2010 (pur massimata quale contrasto), ricorda che i concetti di 'utilizzazione in altri procedimenti', contenuto nell'art. 270 c.p.p. e di 'inutilizzabilità di cui all'art. 271 c.p.p.' appaiono identificativi dell'uso processuale del mezzo di prova (cfr. sent. Corte cost. n. 366 del 1991), sicché, una volta che le intercettazioni telefoniche o ambientali sono legittimamente entrate a far parte del processo, sia nell'ipotesi in cui vengano utilizzate per l'accertamento di un reato connesso (indipendentemente dall'esito del relativo giudizio), sia nell'ipotesi in cui il reato per il quale erano state disposte successivamente venga diversamente qualificato, non possono essere dichiarate inutilizzabili con riferimento alla fattispecie per la quale non sarebbero state consentite. Ed in effetti la giurisprudenza di questa Corte ha espressamente valorizzato l'indicazione normativa fornita dall'art. 271 c.p.p. che, collegando la sanzione dell'inutilizzabilità dei risultati all'evenienza che le intercettazioni siano state eseguite fuori del casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni } 16070/12 RG 9 di cui agli artt. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, la pone in relazione a vizi del momento genetico dell'attività di intercettazione (Sez. 6, sentenze 50072/2009 e 24966/2011). Si tratta di situazione del tutto diversa rispetto a quella in cui dall'intercettazione emerga occasionalmente il fatto autonomo del terzo estraneo (deciso da Sez. 6, 24966/2011). La conclusione viene confortata anche dall'osservazione che la lettera stessa degli artt. 266 e 270 c.p.p. non presenta indicazioni opposte o incompatibili, anzi da essa potendosi ricavare almeno due spunti coerenti con la medesima. Infatti, da un lato l'art. 266 c.p.p. non disciplina espressamente l'ipotesi del concorso di reati nel medesimo procedimento, per escludere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazione per i reati diversi da quelli positivamente lì indicati;
e ciò, pur essendo l'ipotesi di concorso di reati fenomeno del procedimento del tutto usuale e frequente. La locuzione "nei procedimenti relativi ai seguenti reati" deve allora, per esigenze di intrinseca coerenza sistematica (in definitiva l'esigenza di valutazione unitaria, coerente e complessiva del materiale probatorio acquisito legittimamente al processo), essere interpretata nel senso della sufficienza della presenza di uno dei reati di cui all'art. 266 c.p.p. all'interno del procedimento. Del resto, sarebbe paradossale dover invece pervenire alla conclusione che l'art. 266 c.p.p. disciplini esclusivamente i casi in cui il singolo procedimento tratta uno solo, o più, dei reati che soli indica. Dall'altro, l'art. 270 c.p.p., quando deve individuare i parametri per legittimare l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, non richiama l'elencazione tassativa dell'art. 266 c.p.p., ma ne indica una nuova e diversa (l'indispensabilità per l'accertamento e che si proceda per delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), certamente non sovrapponibile né coincidente con la clausola generale di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. A). In definitiva, sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli artt. 266 e 270 c.p.p. dimostrano che il legislatore si è posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell'art. 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell'utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilità di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell'art. 266 c.p.p.. Ma, nuovamente, paradossale sarebbe interpretare le due norme nel senso che, avendo il legislatore evitato di dare esplicita disciplina per i reati diversi da quelli ex art. 266, ma interni al medesimo procedimento, per essi mai sarebbero utilizzabili gli esiti delle intercettazioni, addirittura neppure nei casi in cui essi lo sarebbero invece in un procedimento diverso. 16070/12 RG 10 Lettera e contesto sistematico di tali due norme, allora, impongono l'interpretazione per la quale quando l'intercettazione è legittimamente autorizzata all'interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex art. 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna;
mentre, quando si tratta di reati oggetto di un originariamente diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dell'articolato parametro indicato espressamente dall'art. 270 c.p.p. (indispensabilità e obbligatorietà dell'arresto in flagranza) (così Sez. 6, sent. 34735/2011 richiamata).
4.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con l'attuale insegnamento sul punto di SU sent. 40538/2009, puntualmente richiamato dalla sentenza d'appello (p.51), non introducendo così ragioni per disattendere quel condiviso orientamento.
4.3 Il terzo motivo è infondato, ed ai limiti dell'ammissibilità per un profilo di genericità di cui si darà conto. Il ricorrente pare affermare (e comunque sollecitare) l'esistenza di una regola di giudizio per la quale, a fronte dell'avvenuto esercizio dei poteri d'integrazione probatoria d'ufficio (da parte del singolo giudice che quel potere abbia esercitato), ove l'esito dell'ulteriore accertamento non modifichi il quadro probatorio significativamente l'unica decisione consentita sarebbe quella del proscioglimento, quantomeno in applicazione del capoverso dell'art. 530 c.p.p., perché la valutazione in termini di sufficienza indiziaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 192 c.p.p., sarebbe di fatto intrinsecamente contraddittoria con la precedente deliberazione di sussistenza delle condizioni di assunzione di altri elementi, in ragione della ritenuta non possibilità di decidere allo stato degli atti.
4.3.1 Una tale regola non può tuttavia essere affermata esistente, sia per quanto riguarda la disciplina codicistica positiva (che non la prevede, anzi risultando significativa, sia pure in ambito apprezzabilmente diverso, la sorte infausta dell'automatismo introdotto dal nuovo comma 1 bis dell'art. 405 c.p.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza 121/2009), sia per l'assenza di univoche indicazioni sistematiche. Basterebbero due considerazioni per questo secondo aspetto. In primo luogo, è solo il momento della deliberazione conclusiva l'ambito proprio di esercizio ed adempimento del potere-dovere di decidere, ed è solo la motivazione della deliberazione conclusiva il dato, autonomo ed autosufficiente, sottoposto al vaglio del controllo di adeguatezza della legittimità della decisione e della adeguatezza della motivazione ai tre canoni della esistenza di una motivazione 1 16070/12 RG 11 non apparente, della sua non manifesta illogicità e della sua non intrinseca contraddittorietà). Il punto risulta efficacemente trattato dalla sentenza d'appello alle pagine 52, 53, 58 ultimo paragrafo e 59 (con plurime articolate argomentazioni, non tutte oggetto del confronto argomentativo del ricorrente). La Corte reggina ha in particolare evidenziato come il Giudice mantenga comunque ogni potere di valutazione autonoma e rinnovata del complessivo materiale probatorio, al momento della deliberazione conclusiva ovviamente (ed il punto è stato perfettamente colto dalla Corte di Reggio ed adeguatamente valorizzato, p. 52 penultimo capoverso) proprio il ricorso a iniziative di integrazione probatoria che presuppongono, quando siano attivate nel rispetto anche dello spirito, oltre che della lettera, della disciplina codicistica, un' "iniziale esitazione del giudice a sciogliere i principali nodi interpretativi posti dalla vicenda", che deve decidere, impone un controllo particolarmente stringente sul "processo motivatorio” poi attivato. In secondo luogo, è comunque evidente che il sistema come attualmente vigente nella disciplina delle impugnazioni non tollererebbe (in termini anche di - sola coerenza costituzionale) l'impossibilità successiva di mettere in discussione l'intrinseca adeguatezza del giudizio di non poter decidere allo stato degli atti, da parte del singolo decidente (ove, naturalmente, si ritenesse sussistente l'automatica preclusione 'logica' propugnata dal ricorrente). E' utile evidenziare come tale giudizio intervenga infatti prima della conclusione dell'istruttoria dibattimentale e prima che le parti abbiano svolto e argomentato le rispettive conclusioni, certamente anche da sole ben idonee, quale massima espressione del contraddittorio sull'intero patrimonio probatorio acquisito, ad influenzare ogni possibile rivisitazione di quel precedente apprezzamento incidentale (altrimenti dovrebbe affermarsene l'inutilità, riducendo la presentazione delle conclusioni a mero formalismo rituale).
4.3.2 Ma, nel caso di specie (ed è il prima anticipato ed annunciato profilo di genericità del motivo di ricorso), la Corte distrettuale ha anche evidenziato di non condividere l'approccio del GUP sulla decisività degli accessi abusivi al sistema isve, giudicando invece determinante (in modo autonomo rispetto a quel diverso tema valorizzato dal GUP) quanto accaduto la mattina seguente quegli accertamenti (p. 53). Si tratta di apprezzamento che, da un lato, conferma la possibilità del tutto fisiologica di diverse letture di merito del medesimo materiale probatorio (utilizzando in questo caso la locuzione non in termini di ricostruzione alternativa dei fatti, quanto, proprio, di giudizio tecnico sulla valenza probatoria dei diversi elementi), ostativa ad ogni normativamente prevista insuperabile preclusione. 16070/12 RG 12 Dall'altro evidenzia i limiti del motivo che, quanto al punto specifico che 'attacca' (la violazione degli artt. 441.5 e 530 c.p.p.), non si confronta adeguatamente con l'esclusa rilevanza determinante (che il motivo ripropone in termini assertivi).
4.4 Il quarto motivo è al tempo stesso manifestamente infondato e generico. Risulta dall'intestazione e dal testo della sentenza impugnata, nonché dallo stesso incipit della deduzione del motivo di ricorso, che quella ex art. 326 c.p. era l'originaria qualificazione del reato sub D. Il GUP aveva ritenuto il reato ex art. 12 legge 121/1981 e la Corte distrettuale ha nuovamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 326 c.p.. Ciò impone di escludere in radice che la riqualificazione operata dalla Corte d'appello possa costituire, anche solo in astratto, 'atto a sorpresa' idoneo a ledere, per sé, il diritto dell'imputato anche al contraddittorio sulla qualificazione giuridica. Il ricorrente, poi, nulla deduce in concreto sull'eventuale pregiudizio in fatto che, nella propria difesa, tale riqualificazione avrebbe comportato.
4.5 Il quinto motivo è manifestamente infondato e, al tempo stesso, generico. E' vero che le prime 43 pagine della sentenza d'appello riproducono la prima parte della sentenza di primo grado. Ma si tratta della parte che riassume e descrive solo in fatto le risultanze processuali e il Giudice distrettuale, con scelta del tutto opportuna attesa la peculiarità proprio in fatto della vicenda, con trasparenza ha dichiarato espressamente di richiamare tale descrizione come fatto processuale accertato sul quale poi operare, in piena autonomia di valutazione, il proprio rinnovato originale apprezzamento di merito, nel confronto dialettico con le deduzioni d'appello (p.1 sent. app.). Ed in effetti, dopo l'esposizione in fatto così realizzata, da pag. 43 la Corte d'appello ha prima dato conto delle conclusioni e delle argomentazioni del GUP, quindi (da pag. 47) ha dato conto delle censure d'appello e delle proprie risposte. L'assunto del ricorrente secondo cui la trascrizione della sentenza di primo grado costituirebbe pertanto "in massima parte l'apparato argomentativo” è del tutto infondata (e generica perché solo apodittica, priva di confronto effettivo con la reale struttura della motivazione della sentenza impugnata, struttura che all'evidenza smentisce l'assunto difensivo).
4.6 Sesto e settimo motivo vanno trattati insieme, emergendo dalla comune constatazione che in realtà il ricorrente non si è confrontato con l'effettivo contenuto dell'articolata motivazione della Corte distrettuale, innanzitutto in relazione all'essenziale e determinante apprezzamento di stretto merito, sostanzialmente invece ignorato nel ricorso, che finisce con il solo riproporre le 16070/12 RG 13 doglianze del precedente grado di giudizio, in realtà esaminate dal Giudice d'appello e superate con tale apprezzamento, esso, appunto, non oggetto di specifico e originale confronto argomentativo;
il che consegna i due motivi ad una infondatezza che rasenta la stessa inammissibilità per genericità. In particolare, la motivazione della Corte reggina ruota su un punto di fatto, giudicato, con apprezzamento tutt'altro che incongruo ai dati probatori richiamati con estrema puntualità e non considerati dal ricorrente, essenziale: la Corte d'appello spiega perché gli atti impongano di giudicare 'assolutamente certo', ed 'oltre ogni ragionevole dubbio', che la moglie del magistrato amministrativo ha parlato con l'ufficiale della Guardia di finanza nella prima mattina del 26 ottobre (dopo che la sera aveva richiesto il suo intervento informativo: pagg. 59-61, anche con specifiche risposte alle deduzioni d'appello sul punto) e che [in considerazione dell'inequivoco tenore del ripetuto e costante contenuto e comportamento nella relazione telefonica, intercorsa dopo, nella giornata del medesimo 26 ottobre, con il marito (che è a Roma e 'non capisce')], deve escludersi con altrettanta certezza che la donna abbia avuto dal RR RE una mera interpretazione o un mero commento dei dati che lei stessa gli aveva in precedenza fornito, trovando tale contenuto e tale comportamento, per il ripetutamente e specificamente suo commentato rilievo logico singolo e complessivo, spiegazione logica unica nella ricezione, dall'ufficiale, dell'informazione puntuale del contesto specifico nel quale si inseriva l'abortito tentativo dell'installazione di microspia all'interno dell'autovettura di famiglia (p. 62, 63, 64, 65 e 66, anche in relazione alle richiamate p. 22, 23, 26, 30). La Corte distrettuale ha altresì specificamente argomentato che proprio la natura ed il contenuto di quanto riferito dal RR RE (nei termini di certezza logica prima ricordati) ha spinto la donna a dissuadere il marito dal parlare ancora della questione di quell'episodio notturno con il cellulare effettivamente oggetto dell'intercettazione (p. 65). La Corte d'appello, nel medesimo contesto, ha altresì spiegato perché dovesse escludersi che la moglie del magistrato amministrativo potesse aver tratto la propria, nuova e originale, certezza da altre fonti (p. 67), evidenziando altresì come, invece, il marito pur dopo le verifiche al PRA fosse rimasto nella piena incertezza (p. 64). Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, articolato, attento alle specifiche risultanze del contenuto delle varie conversazioni della donna (riportate nel loro testo, non contrastato dalla difesa), valorizzato e interpretato in modo coerente e rispettoso dei tempi e della successione logica, anche logicamente immune dai vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà o contrasto evidente ed irresolubile con il senso comune delle parole (del resto in ricorso neppure 16070/12 RG 14 adombrato); in definitiva una motivazione tutt'altro che apparente, sostanzialmente ignorata nei suoi concreti passaggi e nei suoi continui richiami alle fonti probatorie pertinenti - dal ricorrente. In sintesi estrema, la Corte di Reggio Calabria muove dal dato oggettivo (argomentato nei termini prima commentati) che prima dell'incontro mattutino con RR RE la donna ed il marito hanno comuni incertezze sul significato effettivo di quell'episodio notturno, ed anche sull'effettiva sua riconducibilità alla polizia giudiziaria piuttosto che ad altri soggetti. Dopo quell'incontro, il marito (che pur ha svolto accertamenti routinari sulla targa dell'auto, i cui occupanti hanno fermato il figlio, qualificandosi come carabinieri, ma che era stata pure vista dal figlio in prossimità dell'auto di famiglia mentre era in corso l'operazione notata dal figlio affacciatosi, p. 15, 54) continua ad essere nell'incertezza, mentre la moglie ha acquisito l'assoluta certezza della riferibilità dell'intervento ad indagini in corso e assume una condotta risolutamente conseguente, tentando di dissuadere in ogni modo il marito dal perseverare nell'incertezza e specialmente imponendogli di non parlare apertamente della vicenda con quel telefono. Da qui la conclusione logica, argomentata dalla Corte d'appello, che RR RE ha non solo fornito, a voce, le informazioni richiestegli, ma ciò ha pure fatto in termini di contenuto tali da escludere ogni ulteriore ragione di perplessità o dubbio. Argomenta poi la Corte distrettuale che l'assoluzione contestuale dal capo C (relativo all'unica modalità di accesso alle banche dati riservate) è irrilevante, perché a fronte del dato di fatto certo che per le ragioni spiegate la condotta della donna attesta che ella ha ricevuto informazioni inequivoche la posizione lavorativa del RR RE, in atto e precedente, anche alla luce della certa diffusione, all'interno dei canali di polizia (e pertanto come notizia mai 'pubblica' ma sempre 'riservata'), delle notizie su quanto accaduto, rendono del tutto compatibili e fisiologiche fonti di conoscenza, diverse dall'input diretto e personale per la verifica nelle banche dati, alternative, ma tutte compatibili (p. 67). Si tratta di ulteriore apprezzamento di stretto merito, sorretto da motivazione non apparente, non manifestamente illogica, non intrinsecamente contraddittoria. Correttamente la Corte distrettuale ha, infine e sulla base di tali articolate ricostruzioni in fatto, ritenuto la sussistenza sia del delitto di cui all'art. 326 c.p. che di quello ex art. 378 c.p. (Sez. 6, sent. 737/2010; Sez.6, sent. 5947/1998). Quanto a quest'ultimo, in particolare, la Corte d'appello ha motivato specificamente sui presupposti della consapevolezza dell'ufficiale sia delle indagini in corso (in relazione all'acquisita notizia della riconducibilità del tentativo di apposizione di microspia ad indagini di polizia giudiziaria) che dell'esito che la comunicazione 16070/12 RG 15 dell'informazione avrebbe avuto sulle stesse (come comprovato dal radicale cambiamento dell'uso del mezzo telefonico da parte della moglie del magistrato, con sollecitazione insistita al marito a fare altrettanto, alla fine compresa ed accolta: p. 63 ultimo paragrafo, in relazione a p. 34 e 47): Sez.6, sent. 24035/2011; Sez.6, sent. 709/2004; Sez.1, sent. 8786/1999. 5. Il ricorso va pertanto giudicato infondato. Conseguente al suo rigetto è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4.10.2012 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Nicola Milo Carlo Citterio спиский DEPOSITATO IN CANCELLERIA. རྒྱུན་དུང་བ་ལ་འབྱ 20 DIC 2012 words