Articolo 6 del Codice civile
Articolo 5Articolo 7
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19 aprile 1942
Art. 6.

(Diritto al nome).

Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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