Sentenza 17 aprile 2008
Massime • 1
Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone parzialmente la motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva liquidato un importo pari ad una annualità di stipendio in favore della vedova di una vittima della criminalità organizzata, la quale si era vista riconoscere con un anno di ritardo il beneficio dell'assunzione in una P.A., riconosciutole dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302).
Commentari • 2
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Il Tribunale di Pavia ribadisce che la mancata esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore legittima la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto, ma il risarcimento della perdita del Superbonus 110% richiede la prova rigorosa del nesso causale e del danno patrimoniale effettivo. Il CASO Un committente stipula un contratto di appalto per l'esecuzione di importanti lavori di ristrutturazione edilizia, finalizzati a beneficiare del Superbonus 110%. Dopo il versamento di un acconto, l'appaltatore, pur avendo allestito il cantiere, non esegue i lavori pattuiti, nonostante diffide e solleciti. Il committente agisce quindi in giudizio chiedendo: A) la risoluzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 10111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10111 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2008 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA 10 1 1 1/08 -2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto родошливо SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10366/04Presid Dott. Luigi Francesco DI NANNI ente 14583/04Consigliere Dott. Alberto TALEVI AMATUCCI - Consigliere Cron. 19111 Dott. Alfonso Consigliere Rep. Dott. Giancarlo URBAN TRAVAGLINO Rel. Consigliere Ud. 24/01/08 Dott. Giacomo ha pronunciato la seguente NON-SOGGETTA A REGISTRAZIONE A DESITO S EN T EN ZA ESENTE DA BOLLI E DIRITIT sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
EI NG vedova UG, OR MARIA SIMONA;
- intimate e sul 2° ricorso n° 14583/04 proposto da: EI NG in proprio e quale genitore esercente la 2008 potestà sulle figlie minori UG NA 179 Alessand ra e UG UN Dorotea, OR MARIA SIMONA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SALONIA, che le difende unitamente agli avvocati AMALIA DE PAOLA, DOMENICO MALARA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 2125/03 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 14/02/03, depositata il 5/05/03, R.G.5053/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/08 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato Raffaele TAMIOZZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco LO VOI, che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale. IN FATTO EL EI, nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il ministero dell'interno, ne chiese la condanna al pagamento della maggior somma (a titolo di rivalutazione e interessi moratori) a lei spettanti a seguito del riconoscimento, in favore delle figlie e ا ل ك 2 di sé medesima, dell'indennizzo previsto dalla legge 302/1990 a seguito del decesso del marito, RU Fortu- gno, per fatti di criminalità organizzata, nonché alla ulteriore condanna al risarcimento del danno conseguen- te alla ritardata attuazione del diritto di assunzione presso pubbliche amministrazioni pur previsto dalla ci- tata normativa. Il giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, disposta CTU ai fini della determinazione della maggiorazione dell'indennizzo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, accolse la domanda, condannan- do il ministero al pagamento dell'ulteriore somma di L. 14.000.000 a titolo di rivalutazione, e di L. 70.000.000 a titolo di perdita di chance lavorativa. La sentenza venne impugnata dal ministero dell'interno e dalla stessa EI dinanzi alla corte di appello di Roma, la quale, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, affermò, per quanto ancora rile- va nel presente giudizio di legittimità: 1) che il danno da perdita di chance, indiscu- tibile nella sua configurazione materiale atteso il ri- tardo con il quale venne riconosciuto il diritto dell'EI ad accedere ai benefici della legge 302/1990 (diritto cristallizzato nel dictum del giudice amministrativo calabrese cui ella si era rivolta al fi- 3 ne di ottenere l'annullamento del provvedimento di ri- getto della propria istanza), doveva altresì ritenersi casualmente connesso alla condotta colposa dell'amministrazione, sì che appariva “del tutto palese la sussistenza di un valido nesso causale tra tale con- dotta colposa e l'evento, costituito dal risultato spe- rato (assunzione obbligatoria presso le pubbliche ammi - nistrazioni)"; 2) che la decorrenza iniziale del fatto dannoso andava collocata al momento dell'acquiescenza manife- stata dal ministero alla sentenza del giudice ammini- strativo, mentre il relativo dies ad quem era identifi- cabile nella data di iscrizione dell'appellante inci- dentale nelle liste agevolate, per un complessivo pe- riodo di un anno;
3) che l'entità del danno subito, rapportabile alla retribuzione in busta paga poi concretamente per- cepita dall'EI, era pertanto quantificabile nella minor somma di L. 34.000.000; 4) che sulla somma così liquidata andavano al- tresì riconosciuti gli interessi moratori erroneamente negati in primo grado, atteso che la legge 302/1990, nel prevedere l'adeguamento annuale dell'indennizzo, non vietava espressamente il riconoscimento di ulterio- ri maggiorazioni dovute in base alla normativa generale 4 TOOPERיייזזן (come viceversa disposto in tema di appalti per le ope- re pubbliche). La sentenza della corte di appello è stata impugna- ta dal ministero dell'interno con ricorso per cassazio- ne sorretto da 2 motivi di gravame. L'intimata si è costituito con controricorso conte- nente altresì ricorso incidentale (a sua volta fondato su 3 motivi di impugnazione, oltre ad un quarto concer- ne le spese). Le parti non hanno depositato memorie. IN DIRITTO I ricorsi, principale e incidentali, devono essere riuniti poiché proposti avverso la medesima sentenza. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso principale sollevata in limine dalla resistente per violazione dell'art. 366 I comma n. 3 c.p.c. Si sostiene, nell'illustrazione della stessa, che requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di il causa non sarebbe stato, nella specie, in nulla soddi- sfatto dall'espediente escogitato dalla difesa del mi- nistero di allegare nella parte iniziale del ricorso (quella, appunto, dedicata all'esposizione del fatto"), sic et simpliciter una copia integrale e informe della sentenza d'appello, così impedendo a questa corte la 5 esatta conoscenza del fatto storico per il quale è pro- cesso. La doglianza non può essere accolta. A prescindere, difatti, da considerazioni di carat- tere deontologico (la mera fotocopiatura della sentenza di merito spacciata per esposizione del fatto essendo, all'evidenza, sintomo di indiscutibile negligenza pro- fessionale), non può convenirsi con l'assunto difensivo circa la pretesa impossibilità di conoscere "il fatto storico in modo analitico e particolareggiato come sa- rebbe invece opportuno e anzi necessario", poiché la conoscenza di tale fatto è consentita proprio dalla lettura della parte narrativa della sentenza impugnata. Il ricorso principale è comunque infondato. Con il primo motivo, si denuncia con esso un dupli- ce vizio, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043, 2056, 2697 c.c. ), e di motiva- zione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Il motivo è privo di pregio. La questione oggi nuovamente sollevata dinanzi a questa corte di legittimità in ordine alla pretesa non qualificabilità in termini di colpevolezza (oltre che di mera illegittimità) del comportamento della P.A. ri- sulta, difatti, ampiamente esaminata e correttamente 6 disattesa dal giudice dell'appello (che aveva indivi- duato nell'insufficienza dell'indagine amministrativa la causa della colpevole esclusione della vedova Fortu- gno dai benefici spettategli ex lege), con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che va, in questa sede, integralmente confermata. Non meritevole di miglior sorte appare la doglianza relativa ad una pretesa, erronea qualificazione della chance perduta che, secondo il ricorrente, per poter "essere apprezzata giuridicamente, deve risultare con- creta e attuale, e non meramente ipotetica”. Il danno da perdita di chance, difatti, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass. 4400/2004; Cas. 21619/07) va rettamente inteso non come mancato conse- guimento di un risultato probabile, ma come mera perdi- ta della possibilità di conseguirlo, secondo una valu- tazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al mo- mento in cui il comportamento illecito (e il conseguen- te evento di danno) ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (in tal senso dovendosi correggere, in parte qua, la motivazione del- la sentenza d'appello). Tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo cri- teri indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella 7 specie considerate dal giudice del merito in ordine al tempo trascorso prima dell'assunzione e all'entità del- lo stipendio concretamente corrisposto) che, se motiva- te secondo un iter argomentativo scevro da vizi logico- giuridici (quale quello indiscutibilmente seguito nel caso di specie) si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimità (nel rigetto del motivo in esame deve ritenersi assorbito lo speculare rigetto del III motivo di quello incidentale, rubricato nell'atto di impugnazione al n. 7). Con il secondo motivo, si denuncia un ulteriore vi- zio di violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto (artt. 1223, 1282, 1282 c.c.), nonché di motiva- zione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia in relazione ad una pretesa erroneità di cumulo della rivalutazione con gli interessi moratori sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento. La doglianza non ha pregio. La decisione della corte di appello, correttamente motivata anche con riferimento alla peculiare vicenda che vede debitrice una pubblica amministrazione, risul- ta del tutto conforme al disposto dell'art. 1224 c.c. e alla giurisprudenza di questa stessa corte, a mente della quale la richiesta di interessi moratori e quella 8 TTI di risarcimento per il maggior danno trovano comune origine e presupposto dell'inadempimento colpevole del debitore (Cass. 11712/02; 3187/03, ex multis). Con il primo motivo del ricorso incidentale, si de- nuncia violazione e falsa applicazione di norme di di- ritto (artt. 342 c.p.c.); motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Il motivo non ha fondamento. Viene con esso riproposta la questione della pre- inammissibilità dell'appello del ministero per sunta mancata specificazione dei relativi motivi, questione affrontata e (del tutto correttamente) risolta dal giu- dice del merito nell'incipit della motivazione della sua sentenza ove si dà conto che, pur nella stringatez- za contenutistica del gravame, le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado emergevano chia- ramente, sia in ordine ad una presunta mancanza di pro- va in ordine alla perdita di chance, sia alla pretesa inconfigurabilità di una condotta colposa in capo al ministero. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1219; DPR 364/1994); motivazione omessa, e/o insufficiente. La doglianza non può essere accolta. Il dies a quo della decorrenza degli interessi mo- 9 ratori è stato correttamente individuato dal giudice d'appello al momento della costituzione in mora dell'ente con atto stragiudiziale di diffida, ritenendo così di interpretare, sul piano del fatto come tale non censurabile in questa sede - tale comportamento del creditore come funzionale soltanto da quella data ad ottenere gli interessi richiesti (non potendosi all'uopo invocare la norma di cui all'art. 1219 com ma II lett. b, afferente alla diversa fattispecie dell'illecito contrattuale). Il motivo inerente alla spese processuali è infine inammissibile, avendo il giudice del merito fatto buon- governo dei poteri discrezionali all'uopo riconosciuti- gli dalla legge. Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto rigettati. La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Spese compensate. A I Così deciso in Roma, li 24.1.2008 - R 8 E 0 L 0 L a 2 1 t E s IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE i C C t R t N E a P My Num A B R A C o E I z N 7 L I n L e 1 O c E T o C A n T n N I I 10 IL CANCELLIER C1 A S O C Innocenzo Be ver P l L I E g D g O