Cass. civ., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 10111
CASS
Sentenza 17 aprile 2008

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Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone parzialmente la motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva liquidato un importo pari ad una annualità di stipendio in favore della vedova di una vittima della criminalità organizzata, la quale si era vista riconoscere con un anno di ritardo il beneficio dell'assunzione in una P.A., riconosciutole dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/04/2008, n. 10111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10111
Data del deposito : 17 aprile 2008

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