Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2015, n. 13017
CASS
Sentenza 22 gennaio 2015

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Massime1

L'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio, dall'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato. (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente del profitto derivante da una pluralità di truffe aggravate).

Commentario1

  • 1Alle Sezioni unite la questione della confisca di somme di danaro,
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È stata depositata il 26 marzo scorso l'ordinanza - tempestivamente resa nota da questa Rivista all'indomani della sua deliberazione - con la quale la sesta Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il 19 novembre dello scorso anno un ricorso in cui si pongono due importanti questioni in tema di possibilità di disporre la confisca a fronte di reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In particolare, la questione specifica oggetto del processo concerne la confisca di una somma di denaro, sequestrata su conti correnti degli imputati e costituente il prezzo del reato di corruzione, dichiarato prescritto. 1.1. Per meglio chiarire il senso delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2015, n. 13017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13017
Data del deposito : 22 gennaio 2015

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