Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2010, n. 24583
CASS
Sentenza 15 aprile 2010

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso. (Fattispecie relativa ad una consegna differita dalle autorità belghe, per consentire che la persona richiesta dall'Italia fosse sottoposta ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti in Belgio).

Commentario1

  • 1Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2010, n. 24583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24583
Data del deposito : 15 aprile 2010

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