Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo occorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazioni attribuibili allo Stato estero, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia cautelare all'estero per effetto di un titolo cautelare ivi emesso. (Fattispecie relativa ad una consegna differita dalle autorità belghe, per consentire che la persona richiesta dall'Italia fosse sottoposta ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti in Belgio).
Commentario • 1
- 1. Mandato d'arresto esecutivo e fungibiltà della pena (Cass. 41659/1)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2010, n. 24583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24583 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 15/04/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 627
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33740/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AH DE N. IL 05/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 842/2009 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 02/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Gialanella che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
AH DE ricorre in cassazione avverso l'ordinanza, in data 2-4 settembre 2009, pronunciata dalla sezione feriale del Tribunale di Brescia con la quale veniva confermata l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare.
Il GIP presso il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 19 maggio 2008, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 e art. 80, comma 2. Il 5 giugno 2008 il GIP emetteva mandato di arresto europeo e, con decreto del 10.06.2008, dichiarava la latitanza del AH. Il 22 luglio 2008 il AH era raggiunto da autonoma e distinta ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice belga. Il successivo 5 agosto la camera di consiglio di Charleroi dichiarava doversi rendere esecutivo il mandato d'arresto europeo emesso dal giudice italiano, decisione confermata anche dalla corte di cassazione belga cui aveva fatto ricorso l'arrestato.
Il 10 agosto dello stesso anno il procuratore del Re di Charleroi ordinava che la consegna del Rabbah, prevista per il 13 settembre, pena la rimessione in libertà del predetto, venisse ritardata in attesa dell'esito del procedimento penale pendente nei suoi confronti in Belgio e per il quale egli si trovava ristretto in carcere. Solo il 29 dicembre il AH veniva consegnato alle autorità italiane. Con istanza 5 agosto 2009 la difesa ha chiesto dichiararsi l'inefficacia della misura per essere decorso un anno dall'applicazione senza che sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o altro atto equiparato con evidente riferimento all'art.303 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3.
Il GIP con l'ordinanza del 5 agosto ha rigettato l'istanza evidenziando che dal 10 settembre 2008 al 29 dicembre 2008 il AH è rimasto detenuto in forza unicamente dell'autonomo titolo belga e che quindi tale periodo non può essere computato nel calcolo dei termini di durata della misura.
Il Tribunale in sede di appello ha fatto propria la motivazione del GIP.
Il ricorrente denuncia violazione di legge.
Premesso che con l'atto di appello si era lamentato che la notizia di un titolo cautelare belga fosse indiretta ed incompleta (se ne faceva menzione negli atti relativi all'esecuzione del m.a.e., ma senza che di tale titolo esistesse copia), censura considerata del tutto pretestuosa, si evidenzia che non basta la permanente sussistenza di un autonomo titolo cautelare adottata dall'autorità dello Stato richiesto, ma deve emergere oltre che l'esistenza del titolo stesso anche la data di cessazione, nel caso di specie del tutto ignota. L'esistenza di un titolo di detenzione estero non sospende l'esecuzione di quello originato dal procedimento estradizionale il quale concorre a giustificare lo stato di detenzione dell'estradando fino alla data di consegna con l'autonomo titolo estero, tanto che l'autorità giudiziaria del paese richiesto, qualora revocasse il proprio titolo cautelare, non potrebbe rimettere in libertà l'estradando, ma dovrebbe mantenerlo in carcere fino alla consegna. Si aggiunge che la Corte Costituzionale in riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 33, ha sottolineato l'esigenza di evitare ingiustificate sperequazioni tra la condizione del soggetto attinto da m.a.e. e quella di chi sia attinti da titolo cautelare italiano, al quale si applica, in caso di concorso di altro titolo cautelare l'art. 297 c.p.p., comma 5, con conseguente simultanea decorrenza dei termini di durata massima di fase di entrambi i titoli. I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va rigettato. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Brescia deve ritenersi corretta.
Il decisivo rilievo afferente alla coeva coesistenza di un titolo cautelare interno dello Stato di consegna, determinante la sospensione o la stasi esecutiva della assentita procedura passiva di consegna da parte dell'autorità giudiziaria belga, non è frutto di invenzione del Tribunale di Brescia, la stessa impugnata ordinanza fa riferimento, così sgombrando il campo dall'inconferente assunto espresso nel ricorso in merito alla supposta esistenza di un autonomo titolo custodiale belga, alle missive del 23 luglio e 10 settembre 2008 a firma del Procuratore del Re di Charleroi, nonché al provvedimento di differimento della consegna emesso il 10 settembre 2008 dalla stessa autorità.
Nel caso del RABAH, invero, il suo stato di detenzione in Belgio in virtù di un titolo custodiale, che ha provocato la sospensione (o il differimento) della sua consegna all'Italia, non può ragionevolmente ascriversi a diretta "conseguenza" del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dal g.i.p. del Tribunale di Brescia. Conclusione interpretativa (quella del Tribunale) già messa a punto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dalla quale non ritiene di scostarsene l'odierno collegio decidente, proprio in tema di estradizione attiva e pur dopo l'intervenuta decisione della Corte Costituzionale n. 253/2004 in contesti processuali assolutamente assimilabili alla attuale situazione del ricorrente AH nell'ambito della procedura applicativa del mandato di arresto europeo. Decisione che non può dispiegare incidenza dirimente in tema di equivalenza tra detenzione cautelare all'estero in attesa di consegna allo Stato italiano effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia stata posta a disposizione della giurisdizione italiana", Cass. Sez. 6^, 5.2.2007 n. 16788, Shatmani, rv. 236580: "Ai sensi dell'art. 722 c.p.p., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero"). In definitiva, quindi, il periodo compreso tra la decisione dello Stato richiesto di dare corso al m.a.e. italiano - cioè di disporre la consegna del soggetto richiesto - e l'effettiva consegna, se sospesa o differita o comunque posposta o ritardata per fatti o determinazioni riconducibili allo Stato della consegna, non può essere calcolato a fini della decorrenza del termine (massimo o di fase) della custodia cautelare in Italia, se il consegnando sia rimasto in stato di custodia carceraria nel Paese comunitario estero per effetto di titolo custodiate emesso da quel Paese. Per altro l'indicato principio od esito interpretativo è avvalorato dalla valenza operativa della stessa disposizione generale di cui all'art.657 c.p.p., in tema di rungibilità della custodia cautelare.
Disposizione alla cui stregua si reputa possibile computare la detenzione cautelare sofferta in uno Stato estero soltanto se la stessa sia relativa ad un fatto reato per cui si è proceduto o si proceda in Italia (cfr. Cass. Sez. 1^, 11.5.2006 n. 31422, Moffa, rv. 234791). Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del AH al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 15 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010