Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Perché sia configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che l'indagato o imputato prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo. (Nella specie, in cui si era dedotto unicamente che il bene sequestrato era nella proprietà e disponibilità di terzo, e quindi l'unica posizione alla quale era riconducibile l'interesse non faceva capo al ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31276 Anno 2013 Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: IZZO FAUSTO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. VENTRONE Lazzaro, n. a Maddaloni il 7\6\1969 2. DOMIZIO Marco Nicola, n. a Bergamo il 7\8\1974 3. CAVALLARI Pier Paolo, n. a Comacchio il 6\10\1966 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10\4\201.2 (n. 4009\2011); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ; udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; Data Udienza: 05/04/2013 1. Con sentenza del 10\4\2012 la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., condannava con la …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 13037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13037 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 663
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 39746/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG ER, nata il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 11.4.2008-16.9.2008 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Tindari Baglione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per la ricorrente l'avvocato Furfaro Sandro, in sostituzione dell'avvocato Bartolo Adriana, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 324 c.p.p. dalla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di ER RG confermava il decreto 28.2.2008 del Giudice delle indagini preliminari che aveva disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. con L. n. 356 del 1992, il sequestro preventivo dei beni della predetta nonché di quelli dei coimputati. Il provvedimento che disponeva il sequestro era stato preso nell'ambito di procedimento che vedeva ER RG indagata, assieme ad altri appartenenti alla sua famiglia naturale, alla cosca mafiosa Pelle-TA, e riguardava, per quanto interessa in questa sede: - la "impresa individuale" di RG ER;
- la polizza assicurativa (vita) a suo favore;
- l'autovettura VW Golf a lei intestata;
- un appartamento adibito a casa coniugale della ricorrente, facente parte di un fabbricato intestato a TA CA, madre di TO TA, considerato uno dei capi della cosca e marito della RG.
1.1. Osservava il Tribunale che la difesa aveva avanzato richiesta di dissequestro dei beni riconducibili alla RG e tali erano l'impresa individuale, che tuttavia si assumeva non avesse mai operato, la polizza assicurativa e la vettura.
Ai fini della sussistenza del presupposti della confiscabilità dei beni ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, evidenziava quindi che era necessario esaminare unitariamente la situazione patrimoniale dei coniugi ER RG e TO TA, entrambi indiziati nel procedimento in esame. Ma, pur sommati, i redditi dichiarati dai due negli anni 1998 - 2005 apparivano "ai limiti della sopravvivenza" (dal 1988 al 1977 non risultavano redditi;
nel 1998 il reddito complessivo era di L. 61.000; nel 1999 di L. 101.000; nel 2000 di L. 305.000; nel 2001 di L. 10.106.000; nel 2002 di nessun reddito;
nel 2003 di Euro 7.532,00; nel 2004 di Euro 5.107; nel 2005 di Euro 7.424,00) e non giustificavano sicuramente la stipulazione di una polizza vita avente premio annuale di Euro 5.000,00, tanto più che detta polizza faceva parte di un gruppo di contratti stipulati da TO TA i cui premi annui ammontavano a Euro 602,00; ancor meno giustificabile appariva l'acquisto nel 2006 di una VW Golf nuova al prezzo di Euro 10.000,00. Quanto alle prospettazioni difensive, l'affermata attività di supplenza presso una scuola materna non risultava documentata;
le somme percepite dall'Inps era state già valutate;
la corresponsione di un risarcimento del danno percepito nel 2004 non valeva ancora a giustificare l'acquisto dell'autovettura nuova nel 2006, attesa la sproporzione tra redditi percepiti e bisogni quotidiani.
2. Ha proposto ricorso il difensore della RG, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
Premette che alla RG, ora imputata, durante la fase delle indagini era stato notificato il decreto di sequestro preventivo con il quale, "nel prendere in considerazione la posizione di TA TO, coniuge della ... ricorrente", si sottoponeva a sequestro:
1. la impresa individuale della RG, che mai era stata attiva;
2. la casa coniugale, facente parte del fabbricato intestato a CA TA, suocera della RG;
3. una polizza assicurativa a favore della RG;
4. l'autovettura della RG.
Precisa che con memoria difensiva s'era rappresentato, con riferimento in particolare alla casa al punto 2), che l'immobile era intestato a CA TA, era stato costruito negli anni '80 in economia ed era rimasto al rustico sin tanto che, in prossimita' del matrimonio, la porzione costituita dall'appartamento al secondo piano fuori terra, destinata a casa coniugale, era stata ristrutturata e rifinita a spese di RU RG, padre della ricorrente. Ora, soltanto con riferimento ai beni appartenenti effettivamente all'indagato e al coniuge, ovvero nella loro effettiva disponibilità, poteva trovare applicazione la presunzione di provenienza illecita in presenza di una sproporzione tra il reddito lecito e il valore dei beni;
mentre con riferimento ai beni intestati a terzi o ai prossimi congiunti dell'indagato, o nella loro disponibilità, spettava all'accusa provare compiutamente la fittizietà della intestazione o della disponibilità. Di conseguenza, il Tribunale del riesame non poteva pedissequamente confermare il sequestro dell'appartamento al secondo piano presumendo una insussistente e non dimostrata disponibilità in capo ai due coniugi indagati e la illecita acquisizione di bene del quale era legittima proprietaria CA TA, bracciante agricola e produttrice di reddito (suocera della ricorrente) e alla cui ristrutturazione aveva contribuito RU RG (padre della ricorrente).
2.1. Denunzia quindi violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento alla mancata considerazione e valutazione della documentazione e delle deduzioni difensive sopra ricordate, rimarcando:
- che il concetto giuridico di disponibilità, rilevante nella materia, equivale a quello di signoria sulla cosa;
- che l'accusa non aveva provato la illegittima acquisizione dei beni e il Tribunale non aveva considerata l'epoca, vuoi di acquisizione, vuoi di realizzazione (anni '80) del fabbricato, ne' il fatto che lo stesso fosse stato tutto destinato ad abitazione (provvisoria) dei figli della proprietaria che ancora non aveva deciso sulla sua destinazione;
- che i coniugi TA - RG avevano dimostrato di avere prodotto risorse economiche compatibili con il valore di tutti gli altri beni, di modesto valore, sequestrati, e che non era sostenibile che avessero la disponibilità del bene di CA TA perché sullo stesso non avevano autonoma signoria (non potevano disporre a loro piacimento);
- che gli introiti dei coniugi erano tali da consentire agli stessi sia l'acquisto dell'automobile che l'esiguo ammontare "del saldo dei rapporti assicurativi".
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall'art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in indicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali però da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua;
S.U., n. 5 del 26/02/1991, RU, secondo cui la sola mancanza assoluta di motivazione, pur essendo espressamente prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed essendo dunque deducibile come motivo di ricorso esclusivamente ai sensi di tale previsione, costituendo altresì violazione di legge può essere addotta come motivo di ricorso nei casi in cui questo sia espressamente limitato a detta violazione).
2. Ora, le censure che riguardano il sequestro dei beni intestati alla RG (automobile e polizza) sono del tutto generiche, mentre il provvedimento impugnato non è affatto (come risulta dalla esposizione in fatto) immotivato e le ragioni che lo sostengono sono anzi oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta.
3. Quanto alle doglianze che si rivolgono al sequestro dell'appartamento, osserva il Collegio che il fatto che il bene sequestrato sia di "un terzo" è utilizzato come argomento fondamentale e sostanzialmente unico (sotto diverse articolazioni) nel ricorso: protestandosi in esso che ne' la RG ne' il marito (entrambi imputati d'associazione per delinquere di stampo mafioso) avevano una disponibilità iure proprio, giuridicamente rilevante sull'appartamento sito al secondo piano del fabbricato di proprietà di ER TA.
Sicché va ribadito il principio che - a differenza del sequestro probatorio (in relazione al quale può essere affermato l'interesse dell'indagato, che pure non rivendichi la proprietà o un diritto di godimento sulla cosa sequestrata, a impugnare il provvedimento, in quanto attraverso l'annullamento di esso egli tende a impedire che della cosa in sequestro si faccia una utilizzazione probatoria a suo carico) - nel caso del sequestro preventivo, che non ha finalità probatorie, ma solo cautelari, per proporre impugnazione l'indagato o imputato deve reclamare una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (Sez. 6, Sentenza n. 12499 del 4.12.2007, dep. 2008, La Ferrara;
Cass., sez. 1, n. 36083 del 21.9.2005, Kibak;
Sez. 5, n. 44036 del 21/10/2008, Sperlonga). Ove invece, come nel caso in esame, la sola prospettazione che sorregge il gravame è che il bene è di proprietà e nella disponibilità di altri, l'unica posizione cui viene ricollegato, espressis verbis, l'interesse, non è quella del ricorrente ma dell'altro - ovverosia del soggetto cui viene attribuita ogni signoria sulla cosa - che è dunque colui che, unicamente, può fare valere detto interesse spendendo simile prospettazione.
Di conseguenza, non risultando in alcun modo prospettata dall'indagata l'esistenza di un interesse collegabile all'appartamento in virtù di una situazione giuridica autonomamente e direttamente tutelata, facente capo alla ricorrente stessa, i motivi di ricorso della RG riferiti al sequestro dell'immobile che si sostiene di proprietà e nella disponibilità di TA CA, sono inammissibili.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009