Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
In materia di sequestro preventivo, perchè sia legittimato a proporre impugnazione, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la legittimazione dell'indagato ad impugnare un provvedimento di sequestro di beni a lui ritenuti riferibili dall'A.G. procedente, ma dei quali egli negava la titolarità e la disponibilità).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2014, n. 15998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15998 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/02/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO M. - rel. Consigliere - N. 706
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 44301/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RI N. IL 13/10/1973
avverso l'ordinanza n. 1385/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 11/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio V. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'11 settembre 2013 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, la richiesta di riesame presentata da SC MA - indagato in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p., D.L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies avverso il decreto di sequestro preventivo disposto il 6
giugno 2013, ai sensi del D.L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies dal giudice per le indagini preliminari e avente ad oggetto beni mobili e immobili ritenuti fiduciariamente intestati ai genitori, SC UN e IC RM.
Osservava che, in materia di misure cautelari reali, soggetti legittimati all'impugnazione son il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e il soggetto che abbia il possesso o la detenzione qualificati. Nella specie, il provvedimento di sequestro preventivo era stato adottato nei confronti del genitore del ricorrente, ipotizzandosi che costoro non fossero proprietari effettivi, ma meri intestatari fiduciari dei beni. SC, invece, ricorre per sostenere che i propri congiunti non sarebbero semplici prestanome, bensì i veri proprietari dei beni.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, SC MA, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, atteso che l'indagato il quale riceva la notifica di un decreto di sequestro preventivo di beni che, seppure formalmente intestati a terzi, sono, secondo l'assunto accusatorio, nella sua disponibilità reale, ha tutto l'interesse ad ottenere una pronuncia favorevole, attivando la procedura di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 325 c.p.p. attribuisce la legittimazione a ricorrere in cassazione avverso il decreto di sequestro preventivo, al soggetto al quale le cose sono state sequestrate, a colui che avrebbe diritto alla loro restituzione, all'imputato (e dunque anche all'indagato). Il tenore letterale dell'art. 325 c.p.p. deve essere, peraltro, interpretato alla luce del principio generale dettato, in materia di impugnazioni, dall'art. 568 c.p.p., comma 4, in base al quale deve sempre sussistere l'interesse in capo all'impugnante. In tale contesto, pertanto, la persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni va individuata in colui che ha una posizione giuridica autonoma suscettibile di tutela e coincidente, quindi, con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso). Ciò si desume dal tenore letterale dell'art. 325 c.p.p. che parla espressamente di diritto alla restituzione, nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall'art. 324 c.p.p., comma 8 (Sez. 6, n. 3775 del 04 ottobre 1994). Di conseguenza l'indagato (o imputato) che non sia titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo, in tanto può impugnare, in quanto il provvedimento del giudice sia idoneo a produrre una lesione della sua sfera giuridica, sicché la riforma del provvedimento in questione deve render possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole.
A differenza di quanto accade per il sequestro probatorio - in relazione al quale può essere affermato l'interesse dell'indagato, che pure non rivendichi la proprietà o un diritto di godimento sulla cosa sequestrata, a impugnare il provvedimento, in quanto l'eventuale annullamento è funzionale ad impedire che della cosa in sequestro si faccia una utilizzazione probatoria a suo carico - nel caso del sequestro preventivo, che non ha finalità probatorie ma solo cautelari, per proporre impugnazione l'indagato o imputato deve reclamare una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (Sez. 1, n. 5039 del 18 settembre 1997; Sez. 6, n. 2158 del 15 giugno 1998; Sez. 5, n. 365 del 21 gennaio 1983;
8.3.1999; Sez. 1, n. 36038 del 21 settembre 2005; Sez. 6, n. 12499 del 4 dicembre 2007; Sez. 5, n. 44036 del 21 ottobre 2008; Sez. 1, n. 13037 del 18 febbraio 2009; Sez. 3, n. 10977 del 27 gennaio 2010). Qualora invece, come nel caso in esame, la sola prospettazione che sorregge il gravame è che il bene è di proprietà e nella disponibilità di altri, l'unica posizione cui viene espressamente ricollegato il concreto e attuale interesse, non è quella del ricorrente ma del soggetto cui viene attribuita ogni signoria sulla cosa, che è, dunque, l'unica persona che può fare valere detto interesse spendendo tali allegazioni.
2. Il Collegio è consapevole che a tale orientamento esegetico se ne contrappone uno di segno contrario, in base al quale all'indagato deve essere sempre riconosciuto interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi (Sez. 3, n. 1052 del 6 marzo 1996; Sez. 4, n. 21724 del 20 aprile 2005; Sez. 3, n. 10049 dell'1 febbraio 2005). Il Collegio ritiene che questo indirizzo interpretativo non possa essere condiviso, in quanto esso omette di confrontarsi con i principi generali in tema d' impugnazione in base quali il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivi di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante.
Non è, quindi, consentita un'impugnazione volta semplicemente ad ottenere l'astratta affermazione di un principio di diritto oppure ad ottenere un vantaggio di terzi, sia pure legati da particolari rapporti con l'impugnante.
Infine, confligge con la ratio e la funzione della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo l'affermazione (contenuta nel ricorso) che, mediante l'impugnazione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare reale riguardante beni di terzi, l'indagato persegue la verifica della sussistenza del fumus del delitto a lui contestato.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2014