Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 2
La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale.
In tema di sospensione della prescrizione, sono cause della stessa la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa), nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare; in tale ultimo caso l'effetto sospensivo si verifica indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. (Fattispecie in tema di impedimento del difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria).
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
Leggi di più… - 2. Avvocato, astensione collettiva, diritto costituzionale, bilanciamento, fontiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2004, n. 16022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16022 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/03/2004
Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 428
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 42120/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL NA, n. a Giugliano il 4 agosto 1950;
avverso la sentenza emessa il 28 maggio 2003 dalla Corte d'appello di Napoli;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero Dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
UL NA è ricorrente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente le statuizioni del giudice di primo grado, che l'aveva condannato alle pene ritenute di legge per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 349 c.p., accertato in Giugliano il 23 settembre 1994 ed il 9 febbraio
1995. Deduce il NA che dalla data dell'ultimo fatto contestatogli (il 9 febbraio 1995, appunto) alla pronuncia della sentenza d'appello erano trascorsi più di otto anni, periodo sufficiente a consumare la prescrizione del reato ascrittogli. Doveva essere applicata pertanto la relativa causa estintiva, ingiustamente negata dalla Corte territoriale senza alcuna adeguata spiegazione della scelta decisoria. In realtà - afferma il ricorrente - si doveva riconoscere che la prescrizione, nel caso in esame, si era compiutamente maturata anche tenendo conto delle sospensioni intervenute nel corso del processo. Il decorso del termine doveva essere infatti calcolato - assume il NA - nel rispetto dell'art. 159 c.p., che stabilisce il principio secondo il quale "la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione". Ne conseguirebbe che, in caso di sospensione determinata dall'astensione degli avvocati dalle attività d'udienza, il calcolo deve essere effettuato con riferimento alla durata dell'astensione stessa e non al tempo del rinvio disposto dal giudice secondo valutazioni del tutto discrezionali. Analoga regola dovrebbe valere per il rinvio disposto in caso d'impedimento dell'imputato. Del resto, il richiamo del cit. art. 159 alla disciplina della sospensione dei termini della custodia cautelare vale solo ad indicare le cause che determinano l'effetto sospensivo, ma non pure per individuarne la durata.
L'impugnata sentenza conseguentemente - ad avviso del ricorrente - deve essere annullata sia perché ha disapplicato le pertinenti regole di giudizio, sia perché ha del tutto omesso ogni motivazione sulla questione dedotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei termini di prescrizione ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Cass. pen. SS.UU., 11 gennaio 2002 n 1021, Cremonese;
e più recentemente: Sez. 3^, 26 marzo 2003, ric. Garnero, e - alla stessa data - ric. D'Angiola).
Nè, a sistema vigente, rileva - come diversamente potrebbe nel quadro di una più accentuata tutela della garanzia difensiva - il profilo teleologico del fattore genetico della sospensione, che collega invece il relativo effetto (sospensivo) ad un mero automatismo (l'impedimento o la richiesta dell'imputato o del suo difensore) indipendente dalla natura degli interessi azionati, temperato appena da situazioni eccettuative (esigenze di acquisizione della prova, riconoscimento di un termine a difesa) tassativamente descritte.
In tale prospettiva, il richiamo alla sospensione dei termini di custodia cautelare, contenuto nell'art. 159 c.p. (come modificato dall'art. 15 secondo comma della L. 8 agosto 1995, n. 332) ha la precipua ed esclusiva funzione non già di allineare la disciplina dei due distinti istituti, bensì di estendere il catalogo delle cause di sospensione della prescrizione anche a quelle che determinano la sospensione dei termini della custodia cautelare. Ne consegue che in presenza dei presupposti di queste ultime si determina anche l'effetto sospensivo della prescrizione, indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. Si tratta di principio di ordine generale, che riguarda indistintamente tutti i procedimenti, come può ricavarsi dall'interpretazione letterale e storica della norma di interpolazione, che si prefiggeva preminentemente lo scopo di scoraggiare comportamenti finalizzati a ritardare strumentalmente la celebrazione dei processi (Cass. pen. sez. fer. 17 agosto 2001, Fantini). E ciò anche in adesione all'auspicio espresso già da epoca risalente dallo stesso Giudice delle Leggi, che aveva sottolineato la necessità d'interventi normativi per elidere il rischio di paralisi dell'attività giudiziaria per effetto dell'esercizio del diritto dei difensori di astenersi collettivamente dalle udienze (C. cost., 31 marzo 1994, n. 114). "Regola di sistema", dunque, applicabile in via generale, come è reso evidente anche da altra e più recente pronuncia della stessa Corte Costituzionale, la quale - nel dichiarare inammissibile questione di legittimità del cit. art. 159, sollevata con riferimento agli art. 3 e 25 Cost. proprio per una pretesa disparità della durata della prescrizione in ragione dello stato detentivo o meno dell'imputato - ha significativamente chiarito che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità solo quando risulti impossibile seguire un'interpretazione costituzionalmente corretta (C. cost., 22 giugno 2000, ord. n. 233). Ciò premesso in via di esegesi dei principi che disciplinano la materia, va rilevato che il criterio di computo suggerito dal ricorrente - secondo il quale, in caso di astensione degli avvocati dalle attività d'udienza, la sospensione dovrebbe essere commisurata all'effettiva durata della stessa e non a quella del rinvio disposto dal giudice - non ha ospitalità nell'attuale dato normativo. Una volta riconosciuto il diritto della parte all'esercizio dei suoi diritti fondamentali - e quindi alla sospensione od al rinvio del processo in presenza di un legittimo impedimento - non è la durata di questo che può misurare la sospensione del corso della prescrizione, ma il tempo necessario agli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso di giustizia. Il processo oggi vive prevalentemente delle iniziative non solo istruttorie delle parti anche private, che hanno il potere di contribuire autonomamente a determinare tempi, modalità e contenuti delle attività processuali. Le parti non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'ordinato andamento del processo. E debbono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri, in un corretto bilanciamento delle esigenze della garanzia difensiva con quelle della funzionalità del processo. Al rigetto del ricorso segue l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004