Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2009, n. 34059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34059 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/07/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 3320
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 14788/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ PE n. Messina il 12 agosto 1948;
avverso la sentenza emessa in data 18 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CAMMINO Matilde;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost proc. gen. Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto "l'annullamento con rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, l'inammissibilità per il resto".
OSSERVA
Con sentenza in data 18 dicembre 2006 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa il 21 febbraio 2005 dal Tribunale di Messina con la quale AR PE era stato dichiarato colpevole del reato di truffa continuata accertato in Messina il 27 luglio, 30 luglio, 23 luglio e 4 agosto 1999 ed era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa nonché al risarcimento del danno, con la clausola di provvisoria esecuzione, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile SS AL.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo:
1) la violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 2 perché la sentenza impugnata era sottoscritta dal presidente e dall'estensore solo all'ultima pagina;
2) la mancata valutazione nella motivazione del ruolo delle persone offese, al fine di valutare se l'errore in cui le stesse erano incorse fosse inevitabile;
l'inganno nel caso di specie sarebbe stato determinato non dall'imputato ma da tale FO AL, amico della persona offesa padre SS AL;
il contatto con l'SS e l'altra persona offesa TO sarebbe avvenuto, alla presenza del FO, nella comunità per tossicodipendenti in cui il AR, affidato ai servizi sociali, svolgeva attività di volontariato in adempimento del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Messina, quale misura alternativa alla detenzione;
le proposte commerciali fatte dall'imputato sarebbero state comunque inverosimili e inidonee all'induzione in errore;
3) la violazione dell'art. 533 c.p.p. e la mancanza di motivazione in quanto la Corte di appello non aveva colmato le lacune della motivazione della sentenza di primo grado in ordine ai criteri per la determinazione della pena anche in continuazione.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato ascritto al ricorrente è estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi (secondo la disciplina della prescrizione antecedente a quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005, essendo la sentenza di primo grado anteriore all'entrata in vigore di detta legge ed essendo comunque meno favorevole il termine ordinario di prescrizione di sei anni applicabile al reato di truffa secondo la nuova normativa) decorrente dalla data di cessazione del reato continuato di truffa (4 agosto 1999).
Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Va peraltro rilevato che - prevedendo l'art. 578 c.p.p. che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili - al fine di tale decisione si impone la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale e quindi il compiuto esame dei relativi motivi di impugnazione proposti dall'imputato (Cass. sez. 1^, 27 settembre 2007 n. 40197, Formis;
sez. 6^ 8 giugno 2004 n. 31464, De Sapio;
sez. 6^ 9 marzo 2004 n. 21102, Zaccheo;
sez. 4^ 8 ottobre 2003 n. 1484, Corinaldesi). Il primo motivo è infondato in quanto la sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), l'apposizione della firma del giudice estensore e, qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente in calce all'ultima pagina della sentenza, mentre la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina alcuna nullità, configurando al più una mera irregolarità (Cass. sez. 5^ 18 dicembre 2003, Mazzoferro;
sez. 5^ 5 novembre 2003, Anghelone). Il secondo motivo è del pari infondato poiché nella sentenza impugnata è stata data adeguata e coerente risposta ai rilievi difensivi circa l'idoneità della condotta del ricorrente a trarre in inganno le persone offese. Con un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici la Corte territoriale ha posto in evidenza la serie di artifizi, emersa dalle dichiarazioni dei testi esaminati in primo grado, che l'imputato aveva posto in essere per rendersi credibile nell'asserita qualità di agente finanziario, incaricato del recupero di crediti e avente a disposizione vetture pignorate da vendere a prezzi di favore. In particolare nella sentenza impugnata si è evidenziato che il AR forniva false credenziali, indicando quale suo datore di lavoro una società di leasing esistente, esibiva elenchi di autovetture da vendere facendoli apparire come elenchi a lui trasmessi tramite fax dalle agenzie di recupero crediti, offriva a garanzia propri assegni risultati privi di copertura, mostrava un tesserino poi risultato falso per dimostrare che effettivamente lavorava nel settore del recupero crediti. Sull'idoneità di tali artifizi a trarre in inganno le persone offese il giudice di appello ha fatto puntuali richiami alla giurisprudenza di questa Corte sulla sufficienza a concretizzare l'attività ingannatoria di qualsiasi simulazione o dissimulazione o di qualsiasi espediente finalizzato all'induzione in errore e sull'irrilevanza dell'eventuale mancanza di controllo o di verifica del truffato. Va osservato che tale orientamento giurisprudenziale - secondo il quale la mancanza di diligenza della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa - è rimasto immutato nel tempo (Cass. sez. 2^ 17 marzo 1993 n. 4011, Marcaccio;
sez. 2^ 9 febbraio 1988 n. 12152, Fois;
sez. 6^ 3 dicembre 1988 n. 17202, Tucci;
sez. 5^ 27 marzo 1999 n. 11441, Longarini) e che, comunque, la questione dell'idoneità astratta dell'artificio o del raggiro a sorprendere l'altrui buona fede può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore perché in tal caso l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e non può escludersi anche se sia provato che il soggetto indotto in errore sospettò il raggiro o l'artificio (Cass. sez. 5^ 17 gennaio 1978 n. 3494, Anselmi;
sez. 2^ 6 febbraio 1984 n. 4474, Paparo;
sez. 2^ 1 marzo 1986 n. 10698, Rapisarda;
sez. 2^ 23 giugno 1987 n. 1233, Agostini;
sez. 2^ 14 novembre 1989 n. 297, Scarcelli;
sez. 6^ 25 febbraio 2003 n. 13624, Di Rosa). Quanto alle ulteriori doglianze difensive (ruolo svolto dal FO), si tratta di censure di merito inammissibili in questa sede non essendo compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione del compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti che propongano una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
L'esame del terzo motivo risulta superfluo, stante l'intervenuta causa estintiva, in quanto concerne il trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente. All'infondatezza delle censure riguardanti l'affermazione della responsabilità penale, consegue che le statuizioni civili della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., devono essere mantenute ferme.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009