Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2005, n. 3615
CASS
Sentenza 20 dicembre 2005

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In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale.

La truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, e quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno. (La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi della normativa del D.Lgs. n. 231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un "mutuo allo scopo" concesso con D.M. precedente).

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'applicazione delle sanzioni interdittive, secondo l'art. 13 D.Lgs. n. 231 del 2001, ha un presupposto necessario nel conseguimento di un profitto di rilevante entità, che, in caso di truffa ai danni dello Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, si realizza già con l'accreditamento delle somme erogate, rilevando come condotta di "post factum", incapace di elidere il dato storico del profitto, l'eventuale immediato storno delle somme sui conti personali del soggetto agente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2005, n. 3615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3615
Data del deposito : 20 dicembre 2005

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