Sentenza 18 gennaio 2013
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato che deduca unicamente di non essere titolare del bene sottoposto a sequestro preventivo; ai fini dell'impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo è, infatti, necessario che l'indagato prospetti una relazione con il bene sequestrato che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2013, n. 10205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10205 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 18/01/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 95
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - rel. Consigliere - N. 42718/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IO N. IL 25/01/1949;
avverso l'ordinanza n. 73/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 20/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Gaeta Piero, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. NO UL propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo - emesso dal gip presso il tribunale di Reggio Calabria - relativamente ad un terreno ed al soprastante fabbricato, intestato a Caracciolo Italia.
2. Lamenta il ricorrente che tali immobili siano stati erroneamente ritenuti riconducibili in capo a lui e pertanto sequestrati su questo erroneo presupposto, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, posto che l'imputato ricorre contro un provvedimento di sequestro di un bene che assume essere in proprietà di terzi. Egli non ha dunque alcun interesse ad ottenere la revoca di tale sequestro.
2. Si vedano Sez. 3^, n. 10977 del 27/01/2010, Ambrosetti, Rv. 246344: "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame" e soprattutto Sez. 1^, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554: "Perché sia configurabile un interesse all'impugnazione in caso di sequestro preventivo, occorre che l'indagato o imputato prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo. (Nella specie, in cui si era dedotto unicamente che il bene sequestrato era nella proprietà e disponibilità di terzo, e quindi l'unica posizione alla quale era riconducibile l'interesse non faceva capo al ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile)".
3. In ogni caso si ricorda che ai sensi dell'art. 325 c.p.p., contro i provvedimenti che applicano misure cautelari reali non può essere dedotto il vizio di motivazione.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013