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4 aprile 2024
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7 gennaio 2025
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Art. 676. Altre competenze 1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.
(231) ((328)) ------------- AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica". ------------- AGGIORNAMENTO (328)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perche' la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".
In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
3-bis. Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.
(231) ((328)) ------------- AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. , nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica". ------------- AGGIORNAMENTO (328)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre - 19 dicembre 2024, n. 208 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2024, n. 52), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perche' la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici".
Commentari • 194
- 1. Le Sezioni unite sulla ricorribilità da parte del PM della sentenza che abbia omesso l'applicazione di una pena accessoriahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 262.47852
[…] P.G. c/Galdini (informazione provvisoria) Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all'esito della pubblica udienza del 29 settembre 2022, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all'esito di giudizio ordinario, abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.». […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8977Provvedimento: […] in considerazione della natura abnorme del provvedimento di confisca emesso con la procedura di correzione dell'errore materiale. Il giudice, afferma, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e non attraverso la correzione dell'errore materiale. 2.11 ricorso è infondato. 3.Con sentenza del 21/05/2019 (irr. il 13/01/2021), il Tribunale di Salerno aveva condannato l'odierno ricorrente siccome ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. […]Leggi di più...
- art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000·
- opposizione confisca·
- correzione errore materiale·
- giudice dell'esecuzione·
- confisca obbligatoria·
- art. 676 cod. proc. pen.·
- irrevocabilità sentenza