Sentenza 22 ottobre 1998
Massime • 1
Il differimento della udienza dibattimentale dovuto ad astensione conseguente a deliberazione assunta dagli organi rappresentativi degli avvocati o ad altro impedimento del difensore non determina la sospensione del corso della prescrizione se non nei casi in cui, essendo stata applicata una misura cautelare personale, siano sospesi i termini di durata della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.. Qualora i termini di prescrizione siano prossimi a maturare è invece legittima la nomina di un difensore di ufficio, sussistendo in tal caso un motivo di urgenza ostativo del differimento dell'udienza. (Vedi Corte cost., sent. n. 178 del 1991; sent. n. 114 del 1994; sent. n. 171 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/1998, n. 12756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12756 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 22.10.98
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " IU FE " N. 1838
3. " ZI TI " REGISTRO GENERALE
4. " LO Di LO " N. 26736/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da HI VA, nata a [...] il I^ luglio 1944, e ES AO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 13 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr.Antonio Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito, per la parte civile, l'avv. Gennaro Arbia;
Udito il difensore degli imputati, avv.Pietro Carotti;
O S S E R V A
LI VA e DI AO ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato quella emessa il 6 maggio 1996 dal Pretore di Roma, con la quale sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81, 594 e 612 c.p. in relazione a fatti commessi ai danni di LL SI dal gennaio al settembre del 1990.
Sindacano in primo luogo i ricorrenti l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato in punto di valutazione delle prove a loro carico.
Con un secondo motivo deducono violazione degli artt.157 e 158 c.p. in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato continuato loro ascritto per intervenuta prescrizione. Rileva la Corte, con riguardo a tale seconda ma preliminare questione, che all'udienza del 16 giugno 1997, nel rinviare il dibattimento per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze deliberata dalla classe forense, il giudice a quo ritenne di disporre la sospensione dei termini della prescrizione sino alla prossima udienza, tenutasi poi il 23 dicembre 1997. Orbene, deve ritenersi che nessuna rilevanza possa attribuirsi ad un siffatto provvedimento.
Va qui ribadito che non ogni stasi del processo mette in essere una sospensione nel senso voluto dalla legge, ai fini della prescrizione, ma soltanto quelle legittime cause ostative del corso del procedimento indicate dall'art.159 c.p.. E fra dette cause non rientra certamente il mero differimento dell'udienza per astensione o altro impedimento del difensore, eventi che - anzi - legittimano la nomina all'imputato di un difensore di ufficio quando ricorra l'urgenza di celebrazione del processo a causa della prossimità della prescrizione;
salva l'ipotesi che l'astensione o l'impedimento di cui sopra non determinino la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art.304 c.I lett.B) c.p.p.: ipotesi (che qui non ricorre) introdotta - quale specifica ed ulteriore causa di sospensione del corso della prescrizione del reato - dal comma 2 dell'art.15 L.8 agosto 1995, n.332( che ha modificato, integrandolo,
il comma I dell'art.159 cit.), ma che non autorizza generalizzazioni di sorta, nel senso che l'astensione dalle udienze o altro impedimento del difensore possa considerarsi, ora, causa di sospensione del corso della prescrizione "in ogni caso", a prescindere cioè dalla applicazione o meno della misura cautelare. Ciò posto, va ritenuto che, risalendo nel caso concreto la data di cessazione della continuazione al mese di settembre del 1990, già a far tempo dal marzo 1998 si era verificata la estinzione del reato, quale conseguenza del decorso del termine massimo prescrizionale di 7 anni e 6 mesi.
E solo per completezza deve osservarsi che, ove anche - in ipotesi - a questo termine potesse aggiungersi il periodo di sospensione "disposto" dalla corte romana (di 190 giorni, quanti ne corrono dal 16 giugno al 23 dicembre 1997), alla data odierna il reato sarebbe comunque da considerare prescritto.
Per il resto, e per quanto attiene alle delibazioni ex art. 578 c.p.p., le censure esposte in ricorso, pur formalmente denunciando vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, prospettano tuttavia, nella sostanza, con proposizioni peraltro del tutto generiche e apodittiche, una diversa interpretazione e valutazione degli elementi e dei dati probatori sui quali la statuizione di colpevolezza si fonda.
Ne consegue che, agli effetti delle disposizioni e del capo della sentenza che concernono gli interessi civili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sono perciò da porre a carico dei ricorrenti, in solido, le ulteriori spese sostenute dalla parte civile, LL SI, che vanno liquidate in complessive L.1.550.000, di cui L.
1.500.000 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, dichiara inammissibile il ricorso agli effetti delle statuizioni civili e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in complessive L.1.550.000, di cui L.
1.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998