Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/1998, n. 12756
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Sentenza 22 ottobre 1998

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Il differimento della udienza dibattimentale dovuto ad astensione conseguente a deliberazione assunta dagli organi rappresentativi degli avvocati o ad altro impedimento del difensore non determina la sospensione del corso della prescrizione se non nei casi in cui, essendo stata applicata una misura cautelare personale, siano sospesi i termini di durata della custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.. Qualora i termini di prescrizione siano prossimi a maturare è invece legittima la nomina di un difensore di ufficio, sussistendo in tal caso un motivo di urgenza ostativo del differimento dell'udienza. (Vedi Corte cost., sent. n. 178 del 1991; sent. n. 114 del 1994; sent. n. 171 del 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/1998, n. 12756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12756
    Data del deposito : 22 ottobre 1998

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