Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/1998, n. 809
CASS
Sentenza 18 dicembre 1998

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In tema di questioni preliminari, le espressioni "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti" e "sono decise immediatamente" di cui all'art. 491 cod. proc. pen. hanno il significato di imporre alle parti processuali interessate il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante cioè che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/1998, n. 809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 809
    Data del deposito : 18 dicembre 1998

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