Sentenza 14 aprile 2004
Massime • 2
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), integrano gli artifici e raggiri, idonei ad indurre in inganno l'ente erogatore, le false dichiarazioni del privato - che richieda alla Regione un contributo straordinario per l'abbattimento di tutti i bovini della sua stalla, affetti da brucellosi - in ordine all'intervenuto abbattimento di tutti gli animali presenti nella stalla, mentre in realtà alcuni erano stati tenuti in vita e occultati alla visita degli ispettori.
Integra gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.), la condotta del privato che - avendo chiesto alla Regione l'erogazione di un contributo straordinario per l'abbattimento di tutti i bovini affetti da brucellosi - ne occulti alcuni alla visita degli ispettori, cosi da ottenere dal veterinario ufficiale la certificazione contenente l'attestazione che l'intero allevamento era indenne da tubercolosi e brucellosi, fondata sulla falsa premessa che tutti gli animali erano stati visitati e quelli infetti abbattuti.
Commentari • 2
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
Leggi di più… - 2. Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 20 marzo 2017
di Giovanni Tringali - La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è punita dall'art. 640-bis c.p. La dottrina maggioritaria, ma anche parte della giurisprudenza, considera la norma de qua non come una figura autonoma di reato, bensì una semplice "circostanza aggravante" della truffa semplice. D'altra parte, è di tutta evidenza che il legislatore si è limitato ad un richiamo per relationem all'art. 640 c.p., evitando l'indicazione espressa degli elementi costitutivi della norma che devono quindi considerarsi quelli propri della truffa semplice (artifici e raggiri, induzione in errore e connessa disposizione patrimoniale, ingiusto profitto dell'agente o di terzi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2004, n. 21083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21083 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/04/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 619
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 14629/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES AR, n. a San Maurizio Canavese il 4 marzo 1960;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 4 febbraio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CESQUI Elisabetta che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di AR ES in ordine ai reati di tentata truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) e falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, avendo accertato che l'imputato aveva richiesto alla Regione Piemonte l'erogazione di un contributo straordinario per l'abbattimento di tutti i bovini della sua stalla affetti da brucellosi, mentre in realtà ne aveva nascosti sei, e aveva così ottenuto dal veterinario ufficiale tre certificati con la falsa attestazione che l'intero suo allevamento era indenne da tubercolosi e brucellosi.
Ricorre per Cassazione l'imputato, che propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità per la tentata truffa, lamentando che i giudici del merito abbiano dedotto solo dalla clandestinità dei sei bovini nascosti la conclusione della loro nascita dagli animali infetti della sua stalla già abbattuti. La mancata registrazione degli animali non escludeva infatti che essi provenissero da altri allevamenti;
ne' la loro età, calcolata dagli esperti in otto o undici mesi, autorizzava a ritenere che essi fossero nella disponibilità del ricorrente da almeno otto mesi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 640 c.p., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano considerato un comportamento meramente omissivo, il suo silenzio sull'esistenza dei vitelli, come artificio o raggiro idoneo a integrare la truffa.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al dolo del reato di truffa, rilevando come la nascita dei sei vitelli fosse sopravvenuta alla presentazione della sua domanda di contributo;
e quindi non era prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 48 e 479 c.p., sostenendo che le certificazioni rilasciate dal veterinario ufficiale seguì a un diretto accertamento delle condizioni sanitarie dei bovini esistenti nella stalla e non mutò in seguito alla scoperta dei sei bovini nascosti.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una valutazione plausibilmente fondata sulla clandestinità e sull'età dei sei vitelli occultati, che induceva ragionevolmente a individuarli come nati dagli animali poi abbattuti per malattia.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, perché, come risulta dalla sentenza impugnata, i giudici del merito individuarono gli artifici e i raggiri propri della truffa non in una condotta negativa di mero silenzio, bensì nella falsa dichiarazione di intervenuto abbattimento di tutti gli animali presenti nella stalla, mentre in realtà sei erano stati tenuti in vita, e nell'occultamento dei sei animali clandestini alla visita degli ispettori. E su queste ragionevoli basi qualificarono come dolosa la condotta dell'imputato. Il quarto motivo è infondato.
Come hanno chiarito i giudici del merito, invero, l'attestazione che l'allevamento di AR ES era indenne da tubercolosi e brucellosi era fondata sulla premessa della visita di tutti gli animali in esso presenti e sull'abbattimento di quelli infetti, dovendo escludersi l'eventualità di portatori sani. Sicché ciò che rileva ai fini dell'imputazione non è la falsità dell'enunciato conclusivo dell'attestazione, bensì la falsità della premessa relativa alla visita di tutti gli animali;
e tale falsità fu certamente indotta dall'inganno perpetrato dal ricorrente con la falsa dichiarazione di abbattimento integrale degli animali e con l'occultamento dei sei vitelli clandestini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004