Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2011, n. 9117
CASS
Sentenza 16 dicembre 2011

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L'associazione a delinquere può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti. (Fattispecie in cui la struttura associativa si era formata attraverso la cooptazione, da parte di un assessore regionale alla sanità e del suo più stretto collaboratore, di una serie di soggetti che, nominati in posti strategici dell'organizzazione sanitaria, provvedevano a loro volta a nominare funzionari e primari con l'obiettivo finale di controllare illegittimamente appalti e forniture delle ASL regionali).

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo.

Ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro la P.A. finalizzati al controllo illecito dell'assegnazione di appalti e forniture, non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, né occorre il notevole protrarsi del rapporto nel tempo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il delitto associativo per avere l'organizzazione utilizzato, per commettere una pluralità di reati contro la p.a. nel settore sanitario, la struttura organizzativa di una USL, occupando con uomini di propria fiducia la pianta organica della stessa e piegandola ai fini illeciti grazie all'opera di soggetti collegati dal comune progetto criminoso).

Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il "periculum in mora" in quanto l'indagato, pur avendo dismesso la carica di assessore regionale alla sanità nell'ambito della quale aveva commesso i presunti delitti, aveva assunto quella di senatore che gli consentiva di intrattenere relazioni e rapporti con burocrati rimasti nell'amministrazione sanitaria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2011, n. 9117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9117
Data del deposito : 16 dicembre 2011

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