Sentenza 16 dicembre 2011
Massime • 4
L'associazione a delinquere può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti. (Fattispecie in cui la struttura associativa si era formata attraverso la cooptazione, da parte di un assessore regionale alla sanità e del suo più stretto collaboratore, di una serie di soggetti che, nominati in posti strategici dell'organizzazione sanitaria, provvedevano a loro volta a nominare funzionari e primari con l'obiettivo finale di controllare illegittimamente appalti e forniture delle ASL regionali).
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo.
Ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, il cui programma criminoso preveda un numero indeterminato di delitti contro la P.A. finalizzati al controllo illecito dell'assegnazione di appalti e forniture, non si richiede l'apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita, né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, né occorre il notevole protrarsi del rapporto nel tempo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il delitto associativo per avere l'organizzazione utilizzato, per commettere una pluralità di reati contro la p.a. nel settore sanitario, la struttura organizzativa di una USL, occupando con uomini di propria fiducia la pianta organica della stessa e piegandola ai fini illeciti grazie all'opera di soggetti collegati dal comune progetto criminoso).
Nei reati contro la P.A., il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il "periculum in mora" in quanto l'indagato, pur avendo dismesso la carica di assessore regionale alla sanità nell'ambito della quale aveva commesso i presunti delitti, aveva assunto quella di senatore che gli consentiva di intrattenere relazioni e rapporti con burocrati rimasti nell'amministrazione sanitaria).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2011, n. 9117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9117 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/12/2011
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1978
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 34691/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE BE, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del 18 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto Procuratore Generale, Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avvocato Botti Claudio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari in sede, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di BE TE, all'epoca dei fatti assessore regionale alla sanità e oggi Senatore della Repubblica, in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, ha disposto nei confronti dell'imputato la misura degli arresti domiciliari, con divieto di colloqui fonici e visivi con persone diverse da familiari, sanitari e difensori, nonché con disattivazione delle utenze fisse e dei cellulari.
Nei confronti di TE BE il G.i.p. aveva emesso la misura cautelare per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, riconoscendo l'esistenza di un collaudato sistema criminale radicato nei vertici politico-amministrativi della sanità pugliese, incentrato sulla rigorosa applicazione di logiche affaristiche e clientelari, tuttavia aveva escluso la sussistenza dell'associazione a delinquere, ritenendo che mancasse in capo agli associati il requisito della c.d. affectio societatis e che non fosse dimostrata l'esistenza di una autonoma struttura organizzativa, funzionale alla realizzazione dei reati-fine.
Questa impostazione è stata criticata dal Tribunale investito dell'appello, che invece ha sostenuto l'esistenza di un contesto associativo che vede molti degli indagati nel procedimento in questione legati "in un vincolo di reciproca e mutua assistenza, finalizzato all'occupazione sistematica del potere, attraverso l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione e del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti, ovvero per procurare voti a sè e ad altri in occasione delle competizioni elettorali".
Per quanto concerne le esigenze cautelari, il Tribunale le ha ritenute sussistenti in considerazione della gravità dei fatti e del radicamento capillare del sodalizio promosso dal TE all'interno degli uffici pubblici pugliesi.
La misura è rimasta sospesa in attesa, una volta divenuta esecutiva, della eventuale concessione dell'autorizzazione del Senato della Repubblica.
2. - L'avvocato Claudio Botti, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per l'erronea qualificazione giuridica del reato di associazione, nonché per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e per l'illogicità della motivazione. La tesi del ricorrente è che nella vicenda in esame non sia configurabile il reato associativo per la mancanza di una autonoma struttura organizzativa, che non può certo essere identificata con gli uffici della pubblica amministrazione, nonché per l'assenza di un condiviso programma criminoso e per la mancata individuazione dei contributi che i singoli associati avrebbero dato sul piano causale all'esistenza o al rafforzamento dell'organizzazione criminale. In particolare, richiamando la motivazione del provvedimento negativo del G.i.p., si sottolinea come la vicenda si inserisce in un consolidato sistema di malaffare sviluppatosi nell'ambito della sanità pugliese, gestito in prima persona dal TE a cui facevano capo tutti i soggetti in qualche modo coinvolti nel settore sanitario per ottenere e ricevere favori, ma senza alcun collegamento associativo, difettando ogni forma di affectio societatis, in quanto ognuno - soprattutto gli imprenditori - mirava a realizzare i propri interessi personali. Non si tratterebbe, quindi, di un'associazione per delinquere, ma di un sistema di lottizzazione politica nella gestione della sanità, in cui i vari protagonisti non hanno avuto un comune programma criminoso, avendo perseguito esclusivamente scopi personali. Con il secondo motivo censura l'ordinanza per avere ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, sebbene il TE non rivesta più alcun ruolo nella sanità pugliese.
Il difensore dell'indagato ha poi depositato motivi nuovi con cui ha eccepito l'inutilizzabilità della conversazione intercettata il 21.1.2009 all'interno della sala prive dell'Hotel de Russie in Roma, perché acquisita in violazione dell'art. 270 c.p.p., comma 2 trattandosi di registrazioni disposte in altro procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
3.1. - Con il primo motivo il ricorrente ripropone, sostanzialmente, le ragioni alla base del provvedimento con cui il G.i.p. ha respinto l'originaria richiesta di misura cautelare in ordine al reato associativo.
Va precisato che lo stesso G.i.p. ha riconosciuto l'esistenza, "comprovata dalle indagini", di un "gruppo" - di cui facevano parte molti degli indagati, tra cui anche TE - impegnato a gestire la sanità pugliese con logiche di lottizzazione politica e di malaffare, arrivando a commettere reati contro la pubblica amministrazione, ma ha escluso che tale "gruppo" avesse le caratteristiche di un'associazione per delinquere, in mancanza degli elementi essenziali per la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 c.p.. In particolare, si è sostenuto che il gruppo non avesse una struttura organizzativa autonoma, per il perseguimento dei suoi fini illeciti;
che l'accentramento delle scelte strategiche in capo al TE e la conseguente mancanza di autonomia decisionale dei soggetti diversi dal ricorrente, dimostrerebbero l'inesistenza all'affectio societatis per la mancanza di una partecipazione totalitaria e per l'assenza di fungibilità nei ruoli, nonché per la mancata conoscenza tra i soggetti intranei all'organizzazione, che tra l'altro, non condividendo alcun programma criminoso, avrebbero coltivato i loro interessi, consistenti nell'ottenere la stabilizzazione all'interno della struttura pubblica (i dirigenti ASL) ovvero nell'acquisire commesse e appalti (imprenditori); che non vi sarebbe stato l'apporto individuale, apprezzabile e non episodico, che i singoli associati avrebbero dovuto offrire per il rafforzamento dell'organizzazione criminale. Per questa ragione si è escluso che i singoli reati fossero stati realizzati nell'ambito di un programma criminoso comune e si è sostenuto che rientravano nel sistema di malaffare creato dal TE e dal suo braccio destro, NG RI, configurando ipotesi concorsuali, ma non certo associative. A dimostrazione della mancanza dell'affectio societatis scelerum tra i vari autori dei singoli reati fine si è evidenziato che questi, prima che TE arrivasse al vertice della struttura amministrativa sanitaria regionale e prima che i suoi uomini di fiducia venissero nominati nei posti chiave, non condividevano alcun programma comune, anzi "nessuno di essi poteva avere in animo di commettere una qualsiasi tipologia di reato".
Quest'ultima affermazione, contenuta nel provvedimento del G.i.p. e ripresa nel ricorso in esame, dimostra che l'originaria esclusione dell'esistenza dell'associazione si è basata su un'incomprensione dei tempi e delle modalità della sua "costituzione". Invero, l'ordinanza del Tribunale individua il momento di nascita del sodalizio criminoso con la nomina di TE ad assessore regionale alle politiche della salute e nella progressiva costruzione di una vera e propria rete costituita dai vari direttori generali delle ASL pugliesi e dai vertici amministrativi e tecnici degli ospedali, spesso nominati attraverso pressioni indebite e comunque legati all'assessore regionale e ai suoi più vicini collaboratori, rete attraverso cui sarebbe stato realizzato il programma criminoso, che vedeva come partecipi anche gli imprenditori interessati ad ottenere appalti e servizi collegati alla gestione del sistema sanitario. In sostanza, è con l'avvento del TE all'assessorato regionale che ha inizio quella occupazione lottizzatoria dell'organizzazione sanitaria pugliese cui ha fatto riferimento il G.i.p. ed è solo da quel momento che vengono poste le condizioni perché si sviluppi un'associazione finalizzata alla realizzazione di reati ai danni della pubblica amministrazione. Da quanto emerge dall'ordinanza impugnata il sodalizio criminoso si è formato progressivamente, mano a mano che TE è riuscito a "piazzare" i suoi uomini nei posti strategici dell'organizzazione sanitaria regionale: prima le nomine dei vertici nell'ambito della burocrazia regionale (primo livello), che a loro volta nominano i direttori amministrativi e sanitari (secondo livello), quasi sempre d'intesa con l'assessore e i suoi fidati collaboratori, fino alla nomina dei primari (terzo livello), comunque graditi a TE. È in questo modo che viene costruita la "rete" in grado di controllare le forniture e le gare di appalto della sanità pugliese, spesso pilotate verso società con a capo imprenditori collegati a TE da comuni interessi economici e che lo ripagavano garantendogli il necessario supporto elettorale e finanziario. È lo stesso G.i.p. a riconoscere che dalle indagini è emerso un "collaudato sistema criminale", basato su logiche affaristiche e clientelari in cui è individuabile l'equazione "nomina del dirigente amico - ricambio dei favori da parte del dirigente stesso", il tutto funzionale alla spartizione illecita degli appalti a favore degli imprenditori amici e alle nomine dei primari ospedalieri, operazioni rese possibili anche attraverso abusi d'ufficio, concussioni e turbative d'asta, "in un circolo vizioso ed impenetrabile i cui partecipi prosperavano a tutto discapito dell'efficienza, trasparenza e buona organizzazione del servizio sanitario pubblico".
Sulla base di questa ricostruzione, che come si è visto ammette l'esistenza del gruppo e della "rete", deve ritenersi che l'accordo tra gli associati si sia progressivamente formato per adesione successiva, mentre la rete si veniva completando ed ampliando. In altri termini, si è trattato di un accordo a struttura aperta, intervenuto inizialmente tra un gruppo ristretto di persone, tra cui TE, a cui successivamente se ne sono aggiunte altre, che hanno aderito al programma criminoso, dando luogo alla fattispecie associativa. D'altra parte, la Cassazione da tempo riconosce che in tema di associazione per delinquere il numero minimo di persone - almeno tre - può raggiungersi anche per successiva adesione di altri ad un vincolo originario tra due sole persone (Sez. 1, 4 maggio 1987, n. 8958, Lombardo;
Sez. 1, 18 dicembre 1970, Amoroso). Nella specie, la formazione della rete è avvenuta attraverso una sorta di cooptazione di persone da parte del TE - e del suo stretto collaboratore NG - che, come si è detto, nominava in posti strategici dell'organizzazione sanitaria persone che a loro volta provvedevano a nominare funzionali e primari in grado di rispondere alle pretese del vertice dell'amministrazione regionale della sanità, il cui obiettivo era il raggiungimento del controllo sugli appalti e sulle forniture. L'inserimento nella "rete" comportava una piena adesione al programma criminoso, che poteva essere attuato solo attraverso il contributo concreto da parte dei vari direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari delle Asl e primari ospedalieri, quali funzionari fedeli al TE, che assicuravano gli appalti e le forniture agli imprenditori amici.
Per questa ragione il Tribunale ha efficacemente definito l'accordo tra gli associati come una sorta di "adesione in progress", sottolineando come l'ingresso nella "rete" presupponeva la condivisione di un "comune progetto criminale". In altri termini, può dirsi che gli associati entravano a far parte dell'organizzazione criminosa attraverso un accordo plurilaterale aperto all'adesione sul progetto comune, finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti contro il buon andamento della pubblica amministrazione. L'ingresso nella "rete" significava condivisione di un sistema, in cui la nomina ad un ufficio era determinata il più delle volte da interessi personali e da collegamenti politici, senza alcuna seria comparazione tra i candidati e, quindi, omettendo la considerazione del pubblico interesse, sicché per il prescelto a quel certo ufficio questo significava accettare tutte le ulteriori regole del gruppo, relative al controllo degli appalti e delle forniture nonché al condizionamento delle scelte sulle future nomine dei funzionari. Il Tribunale ha evidenziato come l'accettazione dell'incarico dirigenziale, illecitamente ottenuto, comportasse la necessità di assicurare la disponibilità della gestione della cosa pubblica "in violazione di legge, secondo gli ordini dell'assessore, rinunciando alla propria autonomia di giudizio, così in sostanza aderendo alla rete e al generico programma criminoso".
Del resto è una peculiarità dell'accordo associativo quello di essere tendenzialmente aperto all'adesione da parte di terzi, carattere questo che costituisce anche un sintomo della stabilità della stessa organizzazione che presuppone necessariamente possibili variazioni degli associati, senza che per questo l'associazione muti. 3.2. - Il ricorrente, prendendo spunto da quanto sostenuto nell'ordinanza del G.i.p,, contesta la sussistenza dell'associazione anche sotto il diverso profilo della mancanza di un'organizzazione autonoma, ritenendo che questa non possa identificarsi con gli uffici dell'amministrazione regionale.
Su questo aspetto specifico il Tribunale ha offerto una motivazione del tutto coerente, individuando nella preesistente organizzazione amministrativa delle ASL la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere. In particolare, ha ritenuto che la struttura organizzativa del sodalizio si è sovrapposta alla struttura amministrativa, anche con riferimento ai ruoli e alle funzioni attribuite a ciascuno degli indagati, precisando come non si sia trattato di una struttura statica", bensì di una vera e propria "rete", attraverso cui i diversi soggetti che partecipavano al comune programma criminale si relazionavano, rete che fungeva da "catalizzatore dell'affectio societatis", rete creata progressivamente da TE e dai suoi collaboratori attraverso la "sistematica occupazione" della pianta organica delle ASL della Regione Puglia, "piegandola a fini illeciti con uomini di sua fiducia", collegati dal comune progetto criminoso. Si tratta di una motivazione che si basa su una corretta applicazione delle norme penali ed infatti questa Corte ha avuto modo di affermare che ai fini della configurabilità di un'associazione a delinquere non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa, anche se dedita a finalità lecite, escludendo che sia necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, in quanto è sufficiente che esso non sia a priori circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, con la conseguenza che non si richiede un notevole protrarsi del rapporto nel tempo, bastando anche un'attività associativa che si svolga per un breve periodo (Sez. 5, 5 maggio 2009, n. 31149, Occioni;
Sez. 1, 3 ottobre 1989, n. 134, Pintacuda). 3.3. - Nel ricorso viene, inoltre, censurata l'ordinanza per avere ritenuto sussistente, a livello di gravi indizi, l'affectio societatis, senza che sia stato messo in evidenza il contributo dato dai singoli partecipi alla vita e al programma dell'associazione e trascurando la circostanza dell'assoluta mancanza di autonomia decisionale in capo a persone diverse dal TE.
Innanzitutto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, va evidenziato come la circostanza che il TE fosse colui che prendeva le decisioni più rilevanti per l'organizzazione non è argomento utilizzabile per escludere resistenza dell'associazione, in quanto, come ha correttamente messo in evidenza il Tribunale, la fungibilità dei ruoli non costituisce un elemento essenziale del reato associativo. Anzi, va detto che sono proprio i requisiti della "essenzialità e infungibilità", intesi come non facile intercambiabilità, a caratterizzare e a qualificare il ruolo di "capo" dell'associazione. Ed infatti al TE viene riconosciuto il ruolo di promotore e capo dell'organizzazione.
In relazione all'altra questione, si deve rilevare che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. L'affectio societatis scelerum è desumibile dalla realizzazione dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, che costituisce per lo meno un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa nel caso in cui, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri l'esistenza di rapporti con alcuni degli associati (in questo senso, la mancata conoscenza tra tutti i diversi partecipanti è elemento circostanziale che non assume alcuna rilevanza in ordine alla sussistenza dell'organizzazione criminale). Nella specie, sia a TE che agli altri indagati sono stati attribuiti una serie di illeciti contro la pubblica amministrazione, che nella ricostruzione del Tribunale costituiscono i reati-fine dell'associazione e che rappresentano un sintomo dell'esistenza dell'affectio societatis.
3.4. - L'ordinanza impugnata è giunta a ritenere l'esistenza dell'associazione attraverso l'esame di alcune intercettazioni dalle quali desume argomenti e indizi per ritenere che la nomina di persone fedeli nei posti chiave dell'amministrazione regionale della sanità è stata funzionale non solo ad una illegittima gestione clientelare del pubblico interesse e ad un ritorno elettorale, ma diretta anche alla attribuzione di appalti pubblici in favore di imprenditori appartenenti al gruppo.
Tra queste intercettazioni vi è quella ambientale del 21.11.2008, registrata all'interno dell'ufficio dell'assessore, tra TE ed un personaggio non identificato, in cui si teorizza sugli effetti politici della creazione della rete;
la conversazione intercettata il 21.1.2009 all'interno della sala prive dell'Hotel De Russie in Roma, in cui, secondo la lettura che ne fanno i giudici, emerge uno spaccato della gestione degli appalti secondo criteri di appartenenza e di lottizzazione;
l'intercettazione telefonica del 22.2.2008 tra NC LL e AR EO, moglie di TE, da cui risulterebbe l'interesse che alcuni imprenditori avevano per la riuscita dell'elezione al Senato della Repubblica del ricorrente, da cui sì aspettavano un ritorno per i loro affari.
Particolare rilievo viene attribuito a) alle conversazioni intercettate tra TE e NG, nonché a quelle che vedono coinvolti manager, imprenditori e dirigenti da cui emerge una frenetica ingerenza dello stesso TE nella gestione degli affari sanitari;
b) alle dichiarazioni di TO LL, il quale riferisce che "TE è un politico potente, io ero un dirigente, mi poteva fare di tutto, avevo paura"; c)
all'interrogatorio di VI LL, che riferisce dei toni a volte minacciosi usati dal principale collaboratore dell'indagato;
d) alle dichiarazioni di CA SA, direttore dell'ASL di Bari, che racconta del tentativo di TE, coadiuvato da DI DO e AL GR, di costringerlo, durante un concorso apicale presso il Presidio Ospedaliero di Terlizzi in cui era presidente della Commissione esaminatrice, a sottostare alle indicazioni per la nomina di ES MA, nonostante questi avesse meno titoli rispetto ad altri candidati;
e) alle conversazioni intercettate l'11.11.2008, in cui TE da indicazioni a DI sul concorso a primario di pronto soccorso presso il Policlinico di Bari;
f) all'episodio del trasferimento dell'infermiera AR LL;
g) alle dichiarazioni del 18.2.2010 rese da AO IN, che conferma l'esistenza di un sistema in cui i direttori amministrativi e sanitari delle ASL rappresentano "una testa di ponte nell'organizzazione sanitaria pugliese per le imprese amiche" e per la stessa famiglia di TE, che aveva interessi nel settore delle protesi ortopediche. A sostegno della tesi di una associazione per delinquere capeggiata da TE, il Tribunale cita anche una serie di episodi in cui si è provveduto a gestire le nomine nelle ASL e negli ospedali, mettendo in rilievo l'atteggiamento "obbediente" che il prescelto aveva nei confronti dell'assessore una volta nominato, pronto ad eseguire anche condotte illecite nella gestione della cosa pubblica e, in particolare, del governo del personale;
si tratta, soprattutto, di episodi contestati nei capi di imputazione relativi ai c.d. reati fine dell'associazione, tra cui le vicende delle nomine di AL e SC, la rimozione di sanapo, la gestione del contenzioso tra l'ASL di Lecce e la società VIRI, del gruppo Columella.
I giudici del riesame hanno dato un particolare rilievo alle parole di NR TI, un imprenditore che ha affermato "l'esistenza di un sodalizio creato e capeggiato da TE, formato da tutti gli uomini che in quegli anni l'assessore aveva collocato nei posti giusti della pubblica amministrazione", precisando che l'indagato avrebbe "(...) sistemato le persone in modo tale che lui determina molte probabilità", frase che viene interpretata come un ulteriore riscontro agli elementi indiziari che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione reticolare in cui vengono assicurate "ai suoi partecipi probabilità precluse ai normali cittadini ed ottenute in violazione alla legge".
3.5. - Per quanto riguarda l'eccezione di inutilizzabilità della conversazione intercettata il 21.1.2009 all'interno della sala, prive dell'Hotel de Russie in Roma, perché acquisita in violazione dell'art. 270 c.p.p., comma 2, si rileva, preliminarmente, che anche prescindendo da tale intercettazione non vengono meno i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che si fondano, come si è visto, su una serie di ulteriori elementi probatori. Se poi il ricorrente vuole dimostrare che, eliminate le conversazioni captate nell'Hotel de Russie, la motivazione del Tribunale non sia in grado di superare le obiezioni contenute nel provvedimento del G.i.p., che riteneva incomprensibile che nel sistema della sanità pugliese potessero convivere più associazioni per delinquere, si deve invece ribadire che non vi è alcuna contraddizione nel riconoscere che sullo stesso territorio si siano fronteggiate diversi "gruppi" criminali, in un complesso contesto di corruzione politico- amministrativa di natura sistemica in cui l'obiettivo era il controllo sui processi decisionali riguardanti il settore sanitario, per riuscire ad ottenere illecitamente appalti, commesse e forniture. Sotto un diverso profilo deve rilevarsi che le dichiarazioni di NT EA, relative all'esistenza di una sorta di "manuale Cencelli" per le nomine dei dirigenti, che seguivano le indicazioni provenienti dalla politica, e di un sistema di spartizione degli appalti tra imprenditori in ragione dei loro legami politici, non ricevono conferma e riscontro solo dalla conversazione intercettata il 29.1.2009.
3.6. - In conclusione, deve ritenersi che l'ordinanza abbia coerentemente motivato sui gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, dimostrando, allo stato, l'esistenza di un contesto associativo, capeggiato da TE, finalizzato all'acquisizione della gestione e del controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per la realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti, anche a favore di imprenditori utilizzati per sostenere la propria campagna elettorale.
3.7. - Per quanto riguarda le esigenze cautelari, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato di reati contro la pubblica amministrazione non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla "mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta" (Sez. 6, 28 gennaio 1997, n. 285, Ortolano;
Sez. 6, 16 dicembre 2009, n. 1963, Rotondo). In altri termini, si richiede in questi casi che la validità di tale principio sia rapportata al caso concreto, in cui il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una "permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiundiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso" (Sez. 6, 10 marzo 2004, n. 22377, Pierri).
Nella specie, il Tribunale si è puntualmente attenuto a questi principi, formulando al riguardo una coerente e logica motivazione, in cui si è messo in evidenza che la cessata carica di assessore alla sanità non ha fatto venire meno il pericolo di recidiva, dal momento che TE continua a mantenere relazioni e rapporti con burocrati e funzionali rimasti all'interno dell'amministrazione sanitaria grazie anche al suo rilevante ruolo politico di senatore della Repubblica;
ma, soprattutto, si è rilevato come il pericolo di reiterazione nei reati è rappresentato dai dimostrati collegamenti e interessi che l'indagato ha con la AESSE Hospital, società operante nel settore della sanità e facente capo alla famiglia TE.
Si tratta di una motivazione che appare congrua, logica, basata su un attento esame degli atti processuali e come tale non censurabile in questa sede.
4. - Il ricorso, quindi, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali.
A seguito della presente decisione l'ordinanza impugnata è divenuta esecutiva, per cui si dispone che la Cancelleria, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p., trasmetta il dispositivo di questa sentenza al Tribunale di Bari, anche per consentire di richiedere, ex art. 68 Cost. e L. n. 140 del 2003, art. 4, alla Camera competente la necessaria autorizzazione per l'esecuzione della misura cautelare nei confronti di TE BE, attualmente senatore della Repubblica italiana.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 28 reg. esec. c.p.p., nonché l'art. 68 Cost., L. n. 140 del 2003, artt. 4 e 5, dispone che la Cancelleria trasmetta immediatamente il dispositivo del presente provvedimento al Tribunale di Bari per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012