Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di reato associativo (nella specie: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali.
Commentario • 1
- 1. Traffico di sostanze stupefacenti: parla la leggePietro D'Urso · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Una breve disamina del reato di traffico di sostanze stupefacenti Il quadro normativo italiano in materia di stupefacenti trova la sua prima concretizzazione storica all'inizio del ventesimo secolo, nello specifico nella Legge n. 396 del 1923 mirante a sanzionare il commercio non autorizzato di sostanze velenose aventi effetto stupefacente. Da allora, sino alle più recenti novelle, il sistema italiano si è evoluto. La disciplina penale italiana in materia di stupefacenti è contenuta nel Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30), al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 45168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45168 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
45 1 6 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA CAMERA SESTA SEZIONE PENALE DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 1905 Dott. CARLO CITTERIO - Presidente - -Rel. Consigliere - REGISTRO Dott. STEFANO MOGINI GENERALE - Consigliere - N. 34413/15 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO BR, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 915/2015 emessa dal Tribunale del Riesame di Catania il 18.6.2015; letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. ID UN ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Catania che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di aver partecipato, in veste di promotore e dirigente, ad una associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti di tipo cocaina e marijuana (art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 D.P.R. n. 309/1990).
2. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata deducendo con unico motivo vizi di motivazione in riferimento al suo riconosciuto ruolo di capo e/o promotore. Assolutamente mancante sarebbe in particolare la giustificazione del provvedimento impugnato in relazione alle specifiche doglianze proposte dalla difesa con la richiesta di riesame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, poiché generico. Esso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre censure di merito alle quali il provvedimento impugnato ha fornito, anche mediante puntuali riferimenti all'ordinanza genetica, risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (p. 5 e ss., p. 14 e ss, in particolare pp. 24 e 25), e ad affermare in modo del tutto apodittico e aspecifico che "nel provvedimento impugnato non si trova traccia alcuna di qualsivoglia motivazione circa il ruolo di capo e/o promotore dell'organizzazione assunto dal ID". Invero, il provvedimento impugnato appare fondato su un'analisi scrupolosa e completa dell'imponente compendio indiziario che disegna a carico del ricorrente il ruolo di garante del canale calabrese di approvvigionamento della cocaina spacciata dal sodalizio, per questo capace di garantire all'associazione la disponibilità degli ingenti quantitativi di cocaina necessari ad accrescerne l'attività, su un piano paritario rispetto a quello apicale rivestito dal coimputato Alagona. Il provvedimento impugnato fa inoltre buon uso della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di reato associativo, ed in particolare di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Rv. 205653). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2015. Il Presidente Il Relatore Stefano Mogini Carlo Citterio салёный знорить DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 11 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GRIDIZIARIO Piera Esposito