Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 4
In tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di servizi nell'interesse dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si sostanzia né nell'atto, meramente interno, di scelta del privato né nell'ulteriore ed opposto estremo dell'acquisizione del "tantundem" patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse all'accordo con l'amministrazione; in assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la consumazione del reato coincide con il momento di materiale affidamento del servizio.
Il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in esame, con riferimento ad una esternalizzazione di servizi regionali a favore di una società privata, in presenza di un singolo inadempimento costituito dall'essere stato un dipendente adibito ad una funzione diversa da quella pattuita).
L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti.
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2013, n. 50334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50334 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
50334 /1 3 34 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1428 Dott. NICOLA MILO - Consigliere - NC SERPICO Dott. REGISTRO GENERALE N. 23561/2012 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA -- Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CHIMIA ON ND N. IL 19/09/1946 LILLO GIUSEPPE N. IL 01/11/1956 SA ON N. IL 30/03/1954 SA NC N. IL 17/08/1964 SCOPELLITI RINALDO N. IL 15/05/1959 TT NC N. IL 14/03/1942 LOIERO AGAZIO N. IL 14/01/1940 DURANTE NICOLA N. IL 15/11/1967 CHIARAVALLOTTI GIUSEPPE N. IL 26/02/1934 avverso la sentenza n. 698/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, DE 27/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA DE 02/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona DE Dott. FODARONI che ha concluso per cans sulle pocs accessi einem L. ; в и новка для гот - La chunna - нно l' mompt to DE i Salad s Anois l'armellement seen روزها o : tho DEron;
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2. Avverso la sentenza proponeva appello la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, limitatamente alle decisioni dal contenuto assolutorio, per quel che qui interessa, nei confronti di AD NT (ma solo per i capi 1, 2, 3, 4, 7, 20 e 28); LO EP NT MA (capi 1 e 6); LO AZ, DU 6). IC e LO TO (capo 9); HI EP (capi 20 e Interponevano appello anche i difensori degli imputati condannati.
4. Con la sentenza oggi gravata da ricorso per cassazione la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità DEl'appello proposto dal Procuratore Generale limitatamente ai capi aventi ad oggetto i reati sub nn. 2), 3), 4), 7) e 20) nonché degli appelli proposti dagli imputati AD NT e LO EP NT MA. In riforma DEla sentenza di primo grado, accogliendo l'appello DEla Procura, ha dichiarato - AD NT e LO EP NT MA colpevoli anche DE reato, contestato ex art 416 cpp , di cui al capo 1) DEla rubrica e per l'effetto, rideterminato la pena originariamente comminata;
- LO AZ e DU IC colpevoli DE reato sub capo 9), condannandoli alla pena di giustizia;
- non doversi procedere nei confronti di HI EP in ordine al reato a lui ascritto al capo 6) e di La ÌM NT SA in ordine al reato sub 34) perché estinti per intervenuta prescrizione rideterminando, solo per il secondo, la pena;
confermato nel resto la sentenza impugnata.
5. Hanno proposto ricorso per Cassazione, AD, NT e RAo;
LO, La IM, EL, LO AZ, DU, HI, anche personalmente TI.
6. A volerne sintetizzare i contenuti sino all'estremo al fine di una migliore intellegibilità DEla vicenda in processo, il giudizio posto all'esame di questa Corte - 1 -che ebbe inizialmente a coinvolgere circa un centinaio di imputati ruota intorno alla figura DEl'imprenditore AD NT, particolarmente attivo nel settore DE lavoro interinale, e, sul piano oggettivo, tocca i temi legati alla esternalizzazione di taluni servizi pubblici da parte DEla Regione Calabria. Nell'asserto accusatorio il AD tramite un consorzio di imprese , tutte sostanzialmente facenti capo allo stesso, costituito a ridosso DEla approvazione DEla normativa regionale destinata a regolamentare proprio la esternalizzazione di servizi (che in precedenza la citata regione eseguiva tramite l'utilizzo di lavoratori precari) e con l'ausilio di altri imprenditori a lui vicini nonché avvalendosi DEle contegno partecipativo e agevolativo di diversi funzionari pubblici e politici, questi ultimi attirati dal bacino elettorale garantito dal mondo DE precariato e dalla possibilità di collocare, presso le imprese facenti capo al detto consorzio destinate a svolgere i servizi esternalizzati, diversi soggetti loro vicini ebbe ad aggiudicarsi la originaria gara avente ad oggetto la esternalizzazione di taluni servizi per poi , con condotte reiterate negli anni , profittando di tale originaria aggiudicazione e grazie ad una distorta applicazione DEla normativa di riferimento , ottenere l'affidamento senza gara pubblica , di altri servizi ' esternalizzati, svolti per il tramite DEla imprese consorziate, in ragione di una affermata ma contestata natura analoga o complementare degli stessi rispetto ai servizi originariamente aggiudicati. Il tutto in aperta e sistematica violazione degli obblighi assunti nella esecuzione dei progetti affidati, soprattutto con riferimento alla effettiva esecuzione DEle relative incombenze nonché al rispetto degli impegni legati alla assunzione ed alla destinazione allo svolgimento dei servizi in oggetto dei lavoratori precari in precedenza utilizzati dalla Regione. Da qui l'originaria contestazione associativa;
e, ancora l'individuazione di diversi reati fine nelle ipotesi DEittuose DE peculato DEla frode ex art 356 cpp, DEla corruzione, DEla truffa ex art 640 e 640 bis cp.
6.1 Sul piano processuale giova evidenziare : che in sede di udienza preliminare alcuni dei soggetti all'epoca indagati segnatamente quelli coinvolti dalla odierna fase di legittimità, ebbero ad optare per il rito abbreviato non condizionato mentre altri sono stati giudicati con il rito ordinario;
2 relativamente alla contestazione associativa, il GU, ebbe a assolvere i soggetti giudicati con l'abbreviato ed a rendere il provvedimento ex art 425 cpp nei confronti di quelli che avevano optato per il giudizio ordinario, ritenendo al fine non configurabile in linea di principio l'associazione per come contestata;
- interposto ricorso per cassazione dalla Procura generale avverso tale ultima decisione, la Corte ha annullato il provvedimento ex art 425 cpp;
- per l'effetto il processo ha subito una ulteriore frammentazione per cui, quanto al reato associativo i soggetti che optarono a scegliere l'abbreviato sono in ' discussione, in questo giudizio, innanzi a questa Corte per effetto DEla condanna resa in appello ( ci si riferisce alle posizioni DE AD NT DE LO) ; quelli giudicati con l'ordinario, rinviati a giudizio in esito all'annullamento disposto da questa stessa Corte, non risultano allo stato ancora giudicati in primo grado;
per le ulteriori imputazioni , le posizioni dei soggetti che ebbero ad optare per l'ordinario, sono state definite con sentenza DE Tribunale di Catanzaro allegata in su iniziativa DEla difesa DEl'AZ LO;
- infine, molte DEle originarie imputazioni ex artt 314 e 640 e 640 bis cp sono state riqualificate dal GU in termini di abuso d'ufficio.
7. I singoli ricorsi . per7.1 AD NT . Condannato, con la decisione resa in appello, l'associazione di cui al capo 1, e già in primo grado, per abuso d'ufficio ( in tal senso riqualificati i capi 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19) con valutazione di responsabilità resa dal GU e confermata dalla Corte distrettuale per la ritenuta inammissibilità DEl'appello interposto dall'imputato.
7.1.1 Lamenta, in primo luogo, erronea applicazione degli artt 127 e 599 cpp con conseguente nullità DEla Sentenza di appello giusta l'art 178 comma I lettera C e 179 comma primo cpp. La Corte distrettuale, compulsata per un rinvio in ragione DE legittimo impedimento DE difensore quanto alla partecipazione alla udienza DE 13 ottobre 2011, ha rigettato la richiesta considerata la natura camerale DE procedimento. Ed evidenzia al fine che il giudizio sarebbe stato celebrato nelle forme DEl'udienza pubblica , dato che rendeva inconferente la disciplina di cui all'art 127 cpp . La contrazione dei diritti DEl'imputato a compensazione DElo sconto di pena favorito dal rito alternativo non può precipitare sino al punto di limitare la partecipazione DE difensore al giudizio che ove legittimamente 3 impedito, mantiene il diritto al differimento DEl'udienza giusta il combinato disposto di cui agli artt agli art 443 comma III e 599 cpp. Ciò soprattutto una volta consentita in appello in sede di abbreviato la rinnovazione istruttoria giusta l'art 603 cpp.
7.1.2 Si adduce poi violazione di legge avuto riguardo all'art 581 cpp e mancanza di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità DEl'appello proposto dal AD. La Corte distrettuale, sul presupposto DEla genericità e DEla aspecificità dei motivi, ha ritenuto inammissibile l'appello. Il gravame tuttavia riposava su specifiche doglianze mosse avverso la motivazione resa dal Giudice di prime cure, in piena coerenza al disposto di cui all'art 581 cpp. Critiche immediatamente involgenti, rispetto alla contestate ipotesi di abuso di ufficio, la negata sussistenza DEla affermata violazione di legge, l'assenza DE dolo intenzionale, la mancata individuazione DE pubblico ufficiale quale intraneus necessario per la configurabilità DE reato proprio addebitato, l'illogicità DE decidere con riferimento alla affermata estraneità DEla AN dalle incolpazioni, l'aver ritenuto momento costitutivo DE reato il circuito legato alle assunzioni dei lavoratori raccomandati da politici e funzionari compiacenti quale ragione di riscontro DEla pregressa formazione illecita di un atto amministrativo, l'assenza di prova in punto ai riscontri sui ricavi percepiti dal ricorrente in conseguenza DEla addotta attività illecita, il mancato coinvolgimento nelle imputazioni di tutti gli amministratori DEla WH OT, la mancata considerazione DE Giudicato cautelare caduto sui fatti, il dato legato alla dismissione da parte DE AD DE ruolo di amministratore DE consorzio IU 7.1.3 Si adduce, ancora violazione di legge nonché vizio di motivazione, mancante o manifestamente illogica con riferimento alla ritenuta fondatezza DEla contestazione associativa. La Corte ha disatteso il ragionamento sotteso alla valutazione assolutoria resa dal GU in forza alla quale non potrebbe sussistere una associazione finalizzata alla esecuzione di reati fine contro la PA senza la partecipazione necessaria di intranei alla stessa amministrazione di riferimento . E ciò riferendosi riferendosi pedissequamente alla valutazione resa dalla Corte di Cassazione avuto riguardo al non doversi procedere ex art 425 cpp disposto dal Gip nei confronti degli altri imputati cui era contestato il reato associativo che non avevano attivato il rito abbreviato, tralasciando che quella valutazione mal si attagliava alla specie perché ineriva all'asserito malgoverno DEla regola di giudizio di cui all'art 425 quale motivo atto a giustificare, in quel segmento processuale, l'annullamento DEla decisione DE GU . Travisando il tenore DEla decisione DEla Corte di Cassazione, il giudice DEl'appello si è pedissequamente e acriticamente affidato al tenore di siffatta statuizione, omettendo di operare il giusto confronto con la decisione , di segno opposto, assunta dal GU , così da incorrere in un evidente difetto di motivazione. La motivazione, inoltre, appare illogica laddove si pretende di ricavare la sussistenza degli estremi tipici DEl'associazione dal mero pedissequo riferimento alla avvenuta dimostrazione dei singoli reati fine . Ciò peraltro a fronte di una affermata struttura associativa volta a realizzare più reati di abuso di ufficio, il che rende poco logica l'idea di un apparato organizzativo che non veda come presente la permanente intraneità dei pubblici ufficiali e che incide sulla indeterminatezza programmatica tipica DEl'associazione spingendo piuttosto in coerenza verso il concorso nel reato continuato . L'imputazione associativa , infine , risulterebbe ricalcata sulle strutture societarie lecite coinvolte nei DEitti di scopo. Escluso che nella specie le società costituite dal saladino siano finalizzate esclusivamente alla commissione dei DEitti scopo contestati , la Corte ha omesso di motivare sulla necessaria indivuazione di un apparato organizzativo sconnesso da quello imprenditoriale nell'ambito DEla cui dimensione si sarebbero realizzati i reati fine, sovrapponendo i due momenti e finendo per rendere punibili i diversi imputati solo i ragione DEla appartenenza degli stessi all'organigramma DE sodalizio lecito. Sempre con riferimento alla contestazione associativa, ancora, la difesa evidenzia come al termine DEla discussione di primo grado la Procura generale ebbe a riqualificare molti dei fatti contestati in termini di abuso di ufficio senta poi ridefinire la contestazione associativa, adeguandola alla nuova prospettazione giuridica data ai reati fine. La condanna per l'ipotesi associativa risulta dunque caduta su una fattispecie conOTata da una palese eterogeneità DEla componente programmatica DEl'associazione siccome contestata con conseguente non coincidenza tra fatto contestato e sentenza emessa in violazione DEl'art 522 I Comma cpp .
7.1.4 Si lamenta nullità DEla sentenza per incompatibilità funzionale di un componente DE CO , segnatamente l'estensore, il quale avrebbe dovuto astenersi perchè già investito DEla trattazione di un processo ( ai danni di alcuni giornalisti che per i fatti oggi in processo, erano imputati di diffamazione nei confronti di una coimputata ) in seno al quale ebbe ad esprimere una valutazione di merito collegata alla decisione finale DE processo che occupa. Fermo il dato DEla 5 certa incompatibilità DE componente DE CO in questione e sul presupposto DEla avvenuta acquisizione in epoca successiva alla definizione DE processo DEla OTizia afferente siffatta incompatibilità, la difesa sostiene, che al di là DEl'esercizio DEle ricusazione , siffatta situazione è destinata ad incidere sulla capacità DE giudice, minandone la terzietà in aperta distonia con i principi costituzionali di imparzialità e DE giusto processo. Da qui la nullità DEla sentenza sanzionabile ex art 178 comma I cpp .
7.1.5 Con riferimento ai capi 11, 12 13, 14 ,15 ,16 18 ,19 , viene dedotta violazione di legge avuto riguardo all'art 323 cpp nonché vizio di motivazione avuto riguardo all'art 7 Dlvo 157/95 sul presupposto DEla mancanza di complementarietà o analogia tra i servizi di cui ai contratti stipulati con riferimento alle dette imputazioni e quelli afferenti la esternalizzazione di cui al progetto oggetto DE contratto stipulato in esito alla gara pubblica con il consorzio brutium;
ciò in ragione DEla natura altamente discrezionale DEla valutazione sottesa ai riferiti giudizi - di complementarietà e analogia fonte di divers interpretazioni mentre DE tutto - irrilevante al fine doveva ritenersi il riferimento alla costante violazione degli obblighi conseguenti ai detti contratti ed alla mancata esecuzione dei necessari controlli da parte degli organi a ciò deputati. Ancora si lamenta l'erronea o ' comunque l'omessa individuazione DE vantaggio ingiusto, confuso con il diverso tema DEla violazione perpetrata;
infine, si lamenta la non configurabilità DE reato sul piano DEl'elemento soggettivo , già posto in dubbio dall'aleatorietà DE ' riferimento alla violazione di legge , ulteriormente inficiato dal perseguimento DEl'interesse pubblico realizzato attraverso le condotte contestate, id est.
7.1.6 Infine si contesta la decisione impugnata in punto alla comminata interdizione perpetua dai pubblici uffici ed alla interdizione legale ex art 32 cp erroneamente disposte senza considerare la misura DEla pena in concreto irrogata.
7.2 LO EP : condannato in appello per l'associazione di cui al capo 1 e per abuso di ufficio relativamente ai capi 11,13, 14, 15,16,18,19 ( sempre in ragione DEla dichiarata inammissibilità DEl'appello). Il ricorso ribadisce i motivi sub 2, 3, 4 DE ricorso AD precisando ulteriormente sul piano DEla critica mossa alla condanna per associazione, la palese frettolosità DEla disamina avuto riguardo al capo 9, utilizzato quale reato fine a comprova DEla presenza DEla associazione quando da tale contestazione il ricorrente era stato mandato assolto dal Gup. 6 Con le memorie depositate il 27 febbraio 2013 ed il 27 settembre 2013, a firma DEl'avvocato Aricò si ribadisce il tema legato alla erronea declaratoria di ' inammissibilità DEl'appello alla luce DEla specificità dei motivi sottesi al gravame interposto avverso la decisione di primo grado. Si specifica poi il tema DEla illogicità DEla motivazione avuto riguardo alla contraddizione tra la declaratoria di inammissibilità DEl'appello DE Pm con riferimento ai capi di imputazione 2,3,4,7,20 e la ritenuta ammissibilità DE gravame con riferimento alla contestazione associativa laddove anche in parte qua il ricorso DEla parte pubblica riproponeva pedissequamente il tenore DEla originaria imputazione. Si sottolinea infine il difetto di motivazione siccome conseguenza immediata DEla erronea declaratoria di inammissibilità, risultando eluse le argomentazioni difensive tramite un richiamo per relationem palesemente inadeguato a fronte DE tenore DEle contestazioni. La difesa si sofferma inoltre sulla mancata confutazione DEla motivazione di primo grado in punto alla sussistenza DE reato associativo, avendo il giudice distrettuale prestato pedissequa adesione al contenuto DEla sentenza DEla Corte di cassazione resa in disamina DE provvedimento ex art 425 cpp per gli indagati che ebbero a preferire il giudizio ordinario senza che tuttavia la motivazione sia caduta specificamente sull'apporto partecipativo garantito dal LO, anche sotto il profilo DEl'elemento soggettivo, di certo non ricavabile dai singoli reti fine. Si segnala infine, l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, compreso quello associativo nelle more tra la sentenza di appello e la decisione di legittimità, ' considerata al fine la data di commissione degli stessi ( per i reati di abuso la data di stipula dei contratti per l'esecuzione dei progetti salvo che per i capi 18, 19 laddove la difesa si riferisce ai decreti di affidamento diretto dei servizi, termine di riferimento utilizzato anche per la partecipazione associativa, cessata, nel ritenere prospettato , alla data di consumazione degli ultimi due momenti tipici DEla condotta contestata al ricorrente ), i periodi di sospensione riscontrati nel corso DE processo, l'indifferenza DE dato normativo da applicare ( quello previgente o quello attuale dopo la novella apportata dalla legge 251/05) attesa la sostanziale coincidenza dei temi di prescrizione dettati dalle due discipline nel caso.
7.3 Ricorsi nell'interesse di HI EP, in ordine al quale la Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi ' procedere relativamente al reato di cui abuso di ufficio per intervenuta estinzione DE reato per prescrizione. 7 Tre i ricorsi due a firma tecnica, resi dagli avvocati Armando Veneto e RAo Scalzi;
uno personalmente sottoscritto dall'imputato.
7.3.1 Con il ricorso a firma DEl'avvocato Veneto si lamenta vizio di motivazione avuto riguardo agli artt 192 comma I e II cpp e 323 cp. La motivazione resa dal Giudice DEl'appello distorce totalmente contenuto e accertamenti sottesi alla sentenza di primo grado, ritenendo illegittima la DEibera DEla giunta regionale 332/03 a fronte di una diversa valutazione resa dal Giudice di prime cure nell'ottica funzionale di cui all'art 323 quale atto non precettivo perché di mero indirizzo;
tralasciando che tale DEibera non rilevava in sé in punto alla sua adozione ma assumeva valenza , in ragione DE contestato abuso , nel momento di sua esecuzione, estranea alla posizione DE ricorrente;
affermando che dalla stessa sentenza di primo grado sarebbero emersi rapporti di conoscenza e frequentazione DE HI con il AD ma dimenticando di considerare le dichiarazioni DE LO che avrebbe escluso la sussistenza di contratti tra i due aventi ad oggetto la - trattazione dei temi legati al servizio ipnosi- e in radice che tali contatti non rilevavano se non correlati al fatto in contestazione. La Corte avrebbe infine tralasciato di motivare sugli interessi pubblici correlati al servizio affidato, sottesi alla detta DEibera, tali da escludere il dolo intenzionale DEl'abuso d'ufficio.
7.3.2 Con il ricorso a firma DEl'avvocato Scalzi si evidenzia in primo luogo il difetto di motivazione legato alla nullità DEla sentenza per la omessa valutazione DEla memoria difensiva prodotta alla udienza dibattimentale DE 24 febbraio 2012 Ed al fine, per rimarcare la violazione DEl'art 178 cpp lettera C correlata a tale omessa valutazione ribadisce i temi difensivi ivi esplicitati, tutti ritenuti determinanti ai fini DEla decisione, che vanno dagli effetti sul reato contestato DEla archiviazione DE ricorrente dal reato associativo alla illegittimità DEla modifica DEla imputazione non consentita dal rito, al difetto di contestazione ed esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi DE riscontrato abuso d'ufficio sino alla inattendibilità DEla istruttoria posta a fondamento DE ritenuto giudizio di responsabilità.
7.3.3 Con il ricorso personalmente proposto il HI ha ripercorso i motivi di doglianza già entrati in processo per effetto dei ricorsi a firma tecnica, precisando, con l'ultimo motivo, la inammissibilità originaria DE ricorso articolato dal PM e accolto dalla Corte di appello giacchè alla data di proposizione DElo stesso 1 ' dicembre 2010 seguendo la prospettazione DEla Corte, che ha individuato nel 6 maggio 2003 la data di commissione DE DEitto il reato doveva ritenersi già 8 prescritto con conseguente carenza di interesse DE Pm a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione in primo grado.
7.4 Ricorso La IM NT. Condannato in primo e secondo grado per i capi 3, 7, 10 (in ragione DEla violazione DEl'art 356 cp) e 6 ( per abuso di ufficio ).
7.4.1 Con il primo motivo si lamenta violazione DEl'art 323 cp nonché vizio di motivazione avuto riguardo al fatto contestato sub 6. Il La IM ebbe ad assumere il ruolo di Presidente DE consiglio di amministrazione DEla WH OT dal 1 ottobre 2003 . Per contro il reato in contestazione si sarebbe consumato nel settembre DElo stesso anno, prima DEla assunzione di questa carica. Sul punto la Corte non avrebbe preso posizione alcuna malgrado l'incidenza DE fatto rispetto alla ascrivibilità DEla condotta. La Corte avrebbe poi glissato sugli ulteriori rilievi critici tutti volti ad evidenziare la marginalità DE ruolo gestorio svolto dal ricorrente in un ambito organizzativo peraltro ampiamente DEineato dalle precedenti scelti gestionali, motivando con riferimenti inconferenti non idonei a superare la evidenziata discrasia temporale . Ciò peraltro a fronte di una condotta non inquadrabile nella fattispecie contestata per l'assenza DEla doppia ingiustizia quantomeno sul piano DE motivato approfondimento DE tema legato alla esistenza dei presupposti in capo al Consorzio dei requisiti per ottenere l'affidamento, comunque prescritta già alla data DE ricorso.
7.4.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo all'art 356 cp con riferimento ai capi 7 e 10 ; ed ancora con riferimento al capo 3 per come riqualificato dal giudice di prime cure;
ed ancora si lamenta difetto di motivazione. Sul presupposto DEl'affermato ruolo di incontroversa predominanza gestoria ascritto alla AN doveva escludersi la responsabilità DE ricorrente quanto ai reati contestati, in linea peraltro con quanto effettuato dal GU avuto riguardo al capo 5 DEla rubrica, per il medesimo reato e sempre in ragione DE primario ed assorbente ruolo svolto dalla AN. Del resto la Corte avrebbe integralmente pretermesso la disamina critica DEla motivazione di primo grado malgrado le puntuali doglianze sollevate in punto al ruolo partecipativo ed all'elemento soggettivo nella specie riferibile al La IM.
7.5 AD RAo, condannato per il capo 4 ( fatto punito ai sensi DEl'art 356 cp). Quattro i motivi di ricorso.
7.5.1 Con il primo si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione avuto riguardo all'art 356 cp e in special modo alla inesatta qualificazione DE rapporto 9 contrattuale fraudolentemente ineseguito nell'asserto accusatorio . Secondo la difesa il rapporto tra la società e la regione andava qualificato come contratto di servizio destinato a durare nel tempo e dunque suscettibile di diverse modificazioni immediatamente correlate alla organizzazione DE personale. La società esecutrice, quale obbligo principale, aveva assunto quello di assicurare il servizio di sorveglianza idraulica impegnando al fine, a tempo indeterminato, i 490 lavoratori precari prima dedicati in via interinale ai servizi poi esternalizzati;
volta che sia stato dato adempimento a siffatto obbligo, le evenienze incidentali sulla esecuzione DE rapporto afferenti soggettivamente i lavoratori coinvolti ( turn over e mobilità DE personale determinati dalle diverse contingenze DE momento) non costituivano ragione di inadempimento destinata a concretate il reato contestato. Da qui la lamentata violazione di legge in uno alla omessa motivazione, nulla avendo la Corte risposto sul punto per come prospettato in appello.
7.5.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi vengono ascritti al dato afferente il riscontro DEl'elemento soggettivo DE reato contestato. Le due sentenze di merito con percorsi non assolutamente identici definiscono le ragioni poste a fondamento DE reso giudizio di responsabilità in capo al AD in primo grado il GU avrebbe dato risalto al ruolo di responsabile DE personale, nei fatti distratto dalla funzione per la quale era stato assunto;
il Giudice distrettuale, prescindendo dalla funzione, rimarca invece proprio la concreta violazione agli obblighi di contratto maturata con riferimento alla posizione DE ricorrente, assunto quale sorvegliante e destinato a tutt'altra funzione. In entrambi i casi, tuttavia si prescinde dalla ' individuazione degli elementi dai quali desumere la consapevolezza in capo al AD che il contratto prevedeva tale vincolo di destinazione per il personale assunto sicchè , guardando ad entrambe i momenti posti a fondamento DEla valutazione , anche la coscienza di svolgere e fare svolgere mansioni diverse rispetto a quelle previste al momento DEl'esecuzione non equivaleva alla consapevolezza di violare l'impegno contrattuale assunto dalla impresa esecutrice DE servizio.
7.5.3 Con il terzo motivo di adduce violazione di legge avuto riguardo all'art 110 cp . La Corte, nel ritenere non maturata la prescrizione, ha affermato che anche a far data dal 1 marzo 2004, momento nel quale il saladino ebbe a cessare dalle funzioni volte alla preparazione DEle buste paga , per esservi subentrato il centro di Cosenza lo stesso avrebbe comunque continuato a trasmettere i dati al detto centro. Così facendo tuttavia ha finito per ritenere che ogni soggetto coinvolto nella 10 esecuzione DE contratto con la PA, qualunque lavoratore adibito ai rispettivi cantieri con il in difformità rispetto alle ragioni e funzioni di assunzione, avrebbe concorso privato esecutore che, in ragione di tale differente mansione di destinazione dei lavoratori, violava gli impegni contrattuali assunti con la committente .
7.5.4 Con l'ultimo motivo ribadisce l'eccezione di prescrizione. Cessato l'incarico di responsabile DE personale, il AD doveva ritenersi deresponsabilizzato rispetto alle attività che riguardavano la destinazione dei lavoratori, perdendo ogni rilievo anche decisionale, nella organizzazione DE lavoro. Da tale momento ( luglio DE 2003, allorquando venne sostituito nella funzione dalla Masi così come dichiarato dal teste OSSO;
o marzo 2004, data di commissione DEla funzione di redazione DEle buste paga al centro di Cosenza) sarebbe venuta meno la distinzione DE ricorrente rispetto agli altri lavoratori destinati a funzioni diverse, con conseguente prescrizione DE reato.
7.6 EL AL, condannato per abuso di ufficio (capo 20 DEla rubrica ).
7.6.1 Con il primo motivo adduce violazione di legge in relazione all'art 323 cp. Il versamento DEle residue tranches di finanziamento in favore di tesi SP fu effettuato dallo EL in presenza di una situazione consolidata da un punto di vista contrattuale tale da imporre di procedere nel senso riscontrato per evitare a BR un aggravio di pregiudizio. Ciò anche in ragione DEla insolvenza di ES sicchè, l'intervento in erogazione avrebbe favorito il mantenimento DEle relative posizioni lavorative e avrebbe comunque consentito a Regione Calabria di sperare in un possibile recupero DEle tranches di finanziamento già erogate, prive di garanzie di supporto, altrimenti irrimediabilmente compromesse . Il tutto in ' ragione DE concomitante interesse pubblico perseguito, escluderebbe il dolo intenzionale, rendendo illogica la motivazione DEla Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto siffatte giustificazioni non tali da motivare una posizione contraria al DEiberato DE DA. Con il secondo motivo la difesa lamenta una sostanziale divergenza tra motivazione ( nella quale il giudizio di responsabilità è limitato all'abuso di ufficio) e dispositivo, il quale porta ad una condanna resa anche per la contestata ipotesi ex art 640 bis . Difformità evidenziata con l'appello senza che la Corte abbia preso posizione alcuna sul punto. Si contestano in ogni caso i presupposti per il riscontro DEl'ipotizzata truffa, non individuandosi nella condotta gli artifizi e raggiri utili al fine DEla contestazione mossa. 11 Con il terzo motivo infine la difesa lamenta la misura DEla pena irrogata inadeguata al contegno processuale e non determinata considerando la situazione di necessità nella quale lo EL si è trovato ad operare.
7.7 AZ Loeiro, condannato per abuso di ufficio ( capo 9 ) fatto per il quale era stato assolto in primo grado. Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
7.7.1 Con il primo si segnala violazione di legge con riferimento all'art 521 comma II cp, all'art 597 cpp e 441 I comma cpp. Linea conduttrice di tutte e tre le contestazioni mosse è data dalla affermata diversità DE fatto contestato, per come riqualificato e riportato all'egida DEl'art 323 cp dal Giudice di prime cure in conformità alla richiesta in tal senso formulata dalla Procura generale in sede di discussione in primo grado, rispetto a quello sul quale è caduta la decisione . Muovendo dall'idea per la quale è la violazione di legge posta a fondamento DE contestato abuso a costituire l'elemento individualizzante DEla contestazione sollevata ai sensi DEl'art 323 cp, la difesa evidenzia che nella specie, rispetto alla contestazione, a mutare sono sia il provvedimento adottato quale riferimento DEla affermata violazione di legge che anche il titolo partecipativo sotteso alla condanna comminata. Con riferimento al primo elemento, dalla imputazione, riletta nell'ottica DE 323 cp, emergerebbe con evidenza che la contestazione mossa al ricorrente afferiva alla violazione dei principi contenuti nel DPGR 354/99 in materia di separazione tra attività di indirizzo e controllo da quelle di gestione e amministrazione, nella specie violati per il tramite DEla DEibera DEla Giunta regionale calabra DE 13/2/06 presieduta dal ricorrente, con la quale veniva affidato direttamente al Consorzio IU il progetto di realizzazione DE censimento DE patrimonio immobiliare DEla Regione Calabria. Nel capo di imputazione , all'infuori di tale contegno, non risultava nemmeno ipotizzato il coinvolgimento DE LO con riguardo ad altre fasi e provvedimenti DEl'iter che portò al detto apprezzamento. Evidenzia la difesa che il GU, avuto riguardo proprio a tale frazione DEla condotta immediatamente ascritta al LO aveva assolto il ricorrente sia per ragioni afferenti l'elemento ' soggettivo ( per l'assorbente presenza di un interesse pubblico sotteso alla condotta , immediatamente riscontrato nella esigenza di salvaguardare ambiti occupazionali realizzando un servizio da più parti sollecitato) sia per la inidoneità DEla norma richiamata a fungere da presupposto per la violazione di legge o regolamento utile ai sensi DEl'art 323 cp. Questa valutazione, sottolinea la difesa, non costituisce oggetto di contestazione da parte DEla Procura che ebbe ad interporre appello né 12 risulta superata dalla Corte distrettuale: sia l'appellante e in linea pedissequa la Corte mutano il riferimento normativo quale oggetto di asserita violazione , individuandolo piuttosto nell'art 7 DLVO 195/99, immediatamente correlato alla DEibera di affidamento DE servizio e di poi alla stipula DE relativo contratto posti in essere dal dirigente SC AL;
atto, di assoluta autonomia DEl'organo gestionale, rispetto al quale il LO era DE tutto estraneo tant'è che la stessa imputazione non lo vedeva coinvolto in alcun modo. Così ricostruito il fatto, al LO viene addebitato il diverso, rispetto alla contestazione pur come riqualificata, ruolo di concorrente, morale, nella condotta posta in essere in via materiale e diretta dalla SC. Tracciato questo nuovo ' itinerario fattuale a fronte dunque di una mutatio effettiva e non di una ' riqualificazione , la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello non potendovi non essere coincidenza assoluta tra il fatto giudicato e quello gravato d'appello su iniziativa DE PM . Nel merito, poi, in assenza di contestati momenti di collegamento tra i due momenti, di indirizzo e di gestione, DEl'azione amministrativa non bastava, sul piano oggettivo, per ritenere il LO concorrente DEla SC, attribuirgli la paternità DEl'antecedente logico giuridico necessario DEla condotta ascritta a quest'ultima ; occorreva piuttosto individuare DEle condotte di istigazione o di induzione alla commissione DEl'atto tipico. Ma a fronte di siffatti rilievi la Corte nulla avrebbe risposto, ancorandosi, nel ricostruire il collegamento tra il prevenuto e la successiva condotta ad altri attribuita nella consapevolezza DEla mera inidoneità al fine DE solo atto di indirizzo- a mere congetture peraltro assolutamente nuove sia rispetto ai temi in fatto introdotti in giudizio con la contestazione sia anche avuto riguardo al tenore DE gravame Avesse la contestazione riqualificata abbracciato anche il tema DE concorso DE LO nella condotta immediatamente posta in essere dalla SC, ecco che, la novità sopra segnalata si sarebbe intrecciata ulteriormente con la violazione DEl'art 441 1 comma che esclude in sede di abbreviato la possibilità di modificare ' l'imputazione in presenza di un fatto diverso da quello contestato. Violazione che si aggiunge, in termini di corollario necessario alle altre rappresentate ai sensi degli artt 521 e 597 cpp.
7.7.2 Con il secondo motivo si adduce violazione DEl'art 110 cp e invalidità DEla motivazione in ragione DEla ritenuta configurazione DEla condotta concorrente e e DE nesso eziologico. La sentenza impugnata, afferma la difesa, si muove lungo la ricostruzione fattuale resa dal GU e non se ne discosta . Di talchè , persa 13 consistenza da parte DEl'originario costrutto accusatorio (in forza alla quale l'intera operazione contestata al capo 9 costituiva il frutto di un sottostante accordo raggiunto dal LO con il AD NT , basato sulle dichiarazioni DEla AN, smentite dal primo decidente) ed evidenziato che dopo un primo incontro con i rappresentati DEle società interessate al servizio ( AN e RA in particolare ), dall'esito negativo, solo in un secondo incontro il LO, in accordo con il DU, senza assumere impegni vincolanti, decise di seguire la strada suggeritagli dai primi ( non per dare corpo ad un escamotage ma adottando la soluzione giuridica più confacente, peraltro perorata da un consulente giuridico scelto dai detti interessati, id est conferire il servizio al consorzio IU senza gara sulla base DEla originaria assegnazione e dentro i limiti consentiti dalla soglia comunitaria per il conferimento reso senza passare dal mercato); il tutto al fine di realizzare l'interesse primario al mantenimento DEle soglie occupazionali legate ai dipendenti DEle società coinvolte nelle esternalizzazioni in uno a quello afferente la realizzazione di un servizio pubblico sollecitato dalla Corte dei conti e dal dipartimento competente. In tale quadro, sottolinea la difesa, in assenza DEla prova di un intervento diretto sulla SC, escluso dal Gip anche in linea con le dichiarazioni di quest'ultima e in presenza di una assoluta autonomia DEla dirigente ( la quale ultima ebbe a concretare le violazioni di legge sottese alla contestata ipotesi di abuso di ufficio ) la Corte , a meno di non voler cadere in palesi contraddizioni anche logiche , avrebbe dovuto escludere il ruolo di concorrente attribuito al ricorrente. Giudizio questo invece cui siperviene ugualmente sulla base di mere congetture, omettendo di precisare in che termini e con che forme ebbe a manifestarsi la partecipazione al reato rivolta al LO nonché la causalità di tale condotta rispetto a quelle poste in essere dagli atri concorrenti.
7.7.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla affermata sussistenza DE dolo intenzionale richiesto dall'art 323 cp. In linea con quanto ritenuto dal primo giudice , secondo la difesa nella specie il riscontrato, concomitante e assorbente, interesse pubblico perseguito dalla azione amministrativa contestata è destinato ad oscurare il favoritismo o il danno a terzi correlato alla esecuzione DEla stessa. La Corte sul punto avrebbe pretermesso ogni valida argomentazione, confondendo il piano DEla violazione riscontrata con il dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie in contestazione.
7.7.4 Con il quarto motivo, infine, la difesa evidenzia la nullità DEla sentenza per inosservanza DEle norme sul giusto processo immediatamente correlate al dovere 14 di astenersi nella specie pretermesso non solo dal giudice relatore, dott Grillone, DEla sentenza in contestazione ( per ragioni coincidenti con quelle sollevate in ricorso dalla difesa DE AD) ma anche dall' altro giudice a latere, sentito quale persona informata sui fatti in altri procedimento conOTato da indagini collegate al processo che occupa giusta l'art 317 comma II .
7.7.5 Con memoria depositata l'11 febbraio 2013 la difesa DE ricorrente ha poi allegato in processo la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro ai danni di tutti gli altri imputati giudicati con il rito ordinario, destinata ancor di più a radicare il ragionevole dubbio utile ad escludere la colpevolezza DE ricorrente considerato che in detta statuizione, in posizione analoga alla decisione assunta dal GU, è stato assolto dalla imputazione sub 9 l'assessore che ebbe a promuovere la DEibera DEla giunta regionale nr 107/06 . Ha altresì allegato anche la documentazione a supporto DE lamentato vizio correlato al dovere di astensione che gravava sul giudice a latere Galati in ragione DE ruolo di soggetto sentito perché informato - sui fatti dallo stesso assunto nel procedimento penale aperto dalla procura di Salerno per accertare l'esistenza di fatti di reato commessi nella conduzione DEle indagini relative al processo in oggetto.
7.8 DU IC, avente posizione processuale assolutamente identica a quella DE precedente ricorrente LO AZ. Vengono addotti 10 motivi , tutti ' preceduti dalla considerazione per la quale la sentenza impugnata manca di una autonoma ricostruzione DEla vicenda riposando in fatto sul percorso DEineato in parte qua dal Giudice di prime cure in esito alla quale tuttavia il DU è stato assolto.
7.8.1 Con il primo motivo si adduce violazione di legge avuto riguardo all'art 533 cpp -inosservanza DE principio DEl'oltre ragionevole dubbio nonché difetto di motivazione. A fronte di una medesima ricostruzione DEla vicenda in fatto, per potersi ritenere che la sentenza di condanna resa a modifica di una pregressa valutazione assolutoria sia stata pronunziata oltre ogni ragionevole dubbio occorreva che la stessa desse conto dei vizi logici, DEle oggettive incongruenze e insufficiente dalla decisione riformata , così da pervenire all'affermazione che la soluzione scelta era l'unica possibile. La sentenza impugnata per contro si basa su una ricostruzione alternativa poggiata su congetture instabili, equivoche ' suscettibili di plurime interpretazioni. La Corte, in particolare, a fronte DE solido argomentare DE primo giudice, tralascia DE tutto i temi legati alla prova DEla condotta illecita , DE concorso e DE nesso di causalità e ricava la presenza 15 DEl'elemento soggettivo dalla consapevolezza di contribuire in maniera determinante all'affidamento illegittimo DE servizio al consorzio IU e per esso alla WH OT;
ciò senza confrontarsi con le considerazioni sottese all'argomentare DE GU (la non credibilità DEla AN;
l'assenza di condotte illecite nelle due riunioni con i rappresentanti DE consorzio precedenti la DEibera di giunta;
la presenza di soluzioni di continuità , segno di aperta autonomia decisoria tra le condotte contestate al DU e l'affidamento DE servizio ad opera DEla SC, descritto analiticamente negli accertamenti in fatto e diritto rimessi alla detta dirigente il ruolo assunto dal DU, limitato alla semplice erogazione di un parere). La Corte, seguendo l'intera ricostruzione operata dal GU, attribuisce un significato diverso solo alla riunione in casa LO cui lega l'affidamento DE servizio conferendo rilievo alle dichiarazioni DEla SC,nella parte in cui afferma di aver agito in esecuzione DE decreto DEla giunta regionale, disinteressandosi, tuttavia, quanto a queste ultime, DE tenore complessivo DEle stesse, tese ad escludere pacificamente ogni pressione da parte DE DU.
7.8.2 Con il secondo motivo si adduce difetto di motivazione sulla ritenuta sussistenza DEla condotta materiale di contrattazione e sul ritenuto concorso nel reato proprio, nonchè motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. La sentenza di primo grado ha ridotto il ruolo DE ricorrente alla mera erogazione di un consiglio al presidente DEla Giunta;
era la Corte dunque a dover dimostrare in che termini , per contro, si sarebbe dipanata la condotta di contrattazione ' mercanteggiamento, decisione riferita al DU con riferimento all'affidamento DE servizio in questione . Ciò considerando peraltro che nella specie il reato ritenuto afferisce alla condotta materiale DEla sola SC cui dunque il DU era estraneo ma ciononostante concorrente senza che tuttavia siano stati;
ma non risultando indicati gli elementi in cui si sarebbe sostanziata l'intesa, la presenza di una pressione , la persuasione o l'induzione verso il contegno tenuto dalla funzionaria.
7.8.3. Con il terzo motivo si evidenzia violazione di legge avuto riguardo agli artt 40, 41, 323 cp;
nonché vizio di motivazione sul rapporto di causalità tra la condotta ( di contrattazione) e l'evento ( l'affidamento). Travisamento probatorio con riferimento alle dichiarazioni di SC AL, ZO ON nonché DE tenore DEla DEibera DEla Giunta calabra nr 107/06. La sentenza non motiva sul nesso causale che doveva correre tra la condotta ascritta e l'evento DE reato contestato ( l'affidamento ) limitandosi 16 insufficientemente ad affermare che senza il decreto DEla Giunta regionale la marasco non avrebbe proceduto all'affidamento. Travisa poi le prove orali poste a fondamento DEl'argomentare sul punto: quanto a quelle DEla SC pretermettendone il contenuto complessivo e omettendo un confronto con la decisione di prime cure sul punto;
quanto a quelle DEll'ZO, perché lo stesso aveva riferito che la SC aveva agito in ragione DEl'indirizzo politico tracciato dalla detta DEibera e non in esecuzione DEla stessa. Sarebbe ancora stato travisato il tenore DEla DEibera nr 107/06 che non prevedeva alcun affidamento integrale DE servizio legato al censimento DE patrimonio al consorzio IU , limitandone entità oggettiva e durata;
la stessa era poi rivolta alle determinazioni accertative dei presupposti di merito e di legge rimesse al direttore DE dipartimento personale , all'epoca individuato in OM EP, soggetto diverso dalla SC, con conseguente presenza di una circostanza non indifferente ai fini DEla dinamica dei successivi affidamenti. Frutto di mere congetture e illazioni deve ritenersi poi l'affermazione, sempre incidente sul nesso di causalità, in forza alla quale doveva escludersi un intervento sulla SC da parte DEla AN, malgrado i rapporti correnti tra le due, avendo quest'ultima previamente concordato il contenuto DEla DEibera di indirizzo con il LO e il DU .Ed infine, sul nesso di causalità era caduto quale momento di recisione ex art 41 comma II, cp tra la condotta ' ascritta al ricorrente e l'affidamento il contegno autonomamente ascritto ai ' coimputati OM e OR che in presenza DEla determina DEla Giunta regionale alternativa all'affidamento DE servizio al IU, avevano sollecitato la SC all'affidamento per evitare che trovasse applicazione la DEibera alternativa 7.8.4 Con il quarto motivo il difetto di motivazione cade sull'elemento soggettivo DE reato. La sentenza ricava la consapevolezza DE DU di aver agito per contribuire ad agevolare la condotta DEla SC con l'affidamento contestato in ragione DE pervicace impegno DEla AN, DE tenore minuzioso DEla DEibera di indirizzo, DEla implausibile frammentazione DE procedimento di formazione DEla volontà DEl'ente pubblico, elementi questi inidonei a sorreggere sul piano DEla ' coerenza e illogicità, la dimostrazione DE dolo intenzionale richiesta dall'art 323 . Come DE resto dovevano ritenersi mere congetture quelle esplicitate a pagg 46 e 47 DEla decisione impugnata .
7.8.5 Con il quinto motivo si adduce violazione di legge avuto riguardo all'art 192 cpp per l'assenza di un quadro indiziario conOTato dai requisiti DEla gravità, 17 'precisione concordanza . Mancanza di un movente quale possibile collante. Violazione DEl'art 546 cp in relazione alla lettera E e lacunosità e oscurità DEla motivazione con conseguente vizio ex art 606 comma I lettera E. Richiamandosi alle ragioni espresse in precedenza si lamenta la sussistenza di un quadro indiziario utile al reso giudizio di responsabilità; l'assenza DEla indicazione degli elementi probatori posti a fondamento DEla decisione assunta;
l'incompletezza manifesta DEla decisione a fronte DEla soluzione di segno opposto argomentata in primo grado dal GU.
7.8.6 Con il sesto motivo la motivazione viene contestata sotto il versante DEla inadeguata valutazione DEle dichiarazioni dei coimputati RA, LO AZ e TO. Malgrado con l'appello la Procura avesse chiesto che le dichiarazioni DE RA venissero confrontate e riscontrate non con quelle degli altri imputati LO e DU ma con quelle, eminentemente accusatorie, DEla AN, questa operazione non è stata effettuata dal Giudice DEl'appello considerando la confermata inattendibiità DEla AN stessa. La decisione impugnata mostra dunque i segni di una ulteriore palese illogicità e contaddittorietà laddove non procede a confutare la ricostruzione DE GU in forza alla quale in esito al secondo incontro a casa LO non vennero presi impegni di alcuna natura .
7.8.7 Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt 423 e 441 comma I cpp nonché DEl'art 111 cost e 6 lettera D DEla convenzione europea dei diritti DEl'uomo. Nonchè vizio di motivazione. In ragione di una inammissibile fluidità DEla contestazione , il ricorrente venne imputato di peculato e truffa per poi vedersi ascritto il diverso reato di abuso di ufficio con totale modifica DEl'imputazione in ragione DEla strutturale e -ontologica diversità tra le fattispecie in discussione avvenuta in un giudizio abbreviato non condizionato in violazione DEl'art 441 comma I che vieta l'applicabilità DEl'art 423 cpp. Con l'appello, poi la Procura ha ulteriormente trasformato gli elementi essenziali DEla fattispecie ingenerando ulteriore incertezza sull'imputazione e minando definitivamente le possibilità di difesa DEl'imputato, portato a giudizio per un reato e giudicato per altro reato senza essersi mai potuto difendere in ragione DE rito prescelto. La disarticolazione operata dalla sentenza di primo grado in esito alle assoluzioni riferite a molti dei coimputati originariamente coinvolti nella complessa contestazione doveva altresì incidere anche sulla identità soggettiva e oggettiva DE fatto concorsuale contestato, vincolando viepiù la Corte a mantenersi all'interno DE fatto originariamente contestato vincolato dal rito 18 adottato Punti tutti questi pretermessi nella valutazione DEla Corte con • conseguente ulteriore difetto di motivazione.
7.8.8 Con il motivo sub 8 la difesa lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità degli originari motivi di appello per la genericità degli stessi avuto riguardo alla mancata indizione DEle prove a sostegno DEl'ipotesi di concorso tra i pretesi sodali sotto il profilo materiale e soggettivo. Ciò peraltro in linea con le altre declaratorie di inammissibilità rese dal medesimo giudice distrettuale con riferimento ad altri punti DE medesimo gravame.
7.8.9 Con il motivo sub 9 si lamenta la dosimetria DEla pena, manifestamente spropositata perché determinata, quale pena base di riferimento in misura pari ai due terzi DE massimo edittale previsto.
7.8.10 Con il motivo sub 10 si lamenta violazione di legge con riferimento agli rtt 2 comma IV e 535 comma I cpp. Le spese, ai sensi DEl'art 535 cpp vigente all'epoca DE fatto, più favorevole al reo, andavano limitate ai soli reati cui la condanna si riferisce e senza vincolo di solidarietà considerata la natura sostanziale DEla ' norma 7.8.11 Con motivi aggiunti DE 23 marzo 2012 la difesa ha ulteriormente evidenziato la nullità DEla sentenza per la omessa valutazione DEle ragioni difensive esplicitate con la memoria depositata ex art 121 cpp nel corso DE Giudizio di appello, integralmente pretermessa dalla Corte distrettuale. Inoltre , con ulteriore memoria depositata il 25 Maggio 2013 la difesa ha ulteriormente esplicitato , ricapitolandole, le doglianze sottese alla affermata violazione DE principio DEl'oltre ogni ragionevole dubbio avuto riguardo al tenore DEla motivazione nel raffronto con la decisione assolutoria assunta in primo grado, soffermandosi altresì sulla invalidità DEla configurazione DEla condotta senza una autonoma e diversa ricostruzione DE fatto, DEla motivazione sul nesso di causalità , sul dolo intenzionale , sulla mancanza tra correlazione e accusa nonché sull'omesso esame DEla memoria difensiva. Infine con nuova memoria di udienza depositata l'11 settembre 2013 vengono ulteriormente ribaditi i temi difensivi legati alla invalidità DEla motivazione alla ' violazione DEl'art 6 DEla CEDU. Si precisa altresì l'intervenuta prescrizione, caduta al più tardi il 1 settembre 2013 considerando quale dies a quo la data DE decreto di affidamento e non operando al fine l'interruzione legata al differimento DEl'udienza DE 29 maggio 2013, non avendo aderito la difesa DE ricorrente all'astensione prevista per la detta data di udienza. 19 7.9. Ricorso di TI RAo, condannato in primo e secondo grado per il capo di imputazione 17 ( 319, 321 cp in esso arrbito il capo di cui al punto 16 ) . Tre i motivi di ricorso.
7.9.1 Con il primo lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 62, 63, 192, 198, 362 cpp nonché motivazione illogica e contradditoria. Il giudice di prime cure , nel ricostruire il fatto e nel rendere il giudizio di responsabilità in punto ai fatti addotti, avrebbe utilizzato al fine le dichiarazioni autoindizianti rese dal TI sentito dal PM ex art 362 cpp con conseguente inutlizzabilità assoluta DEle stesse per violazione DE comma II DEl'art 63 stesso codice. Le trascrizioni DE verbale di sommarie informazioni, come documentato in atti, poi non coincidevano con il contenuto DE sonoro registrato mancando in quest'ultimo la parte DEle ' dichiarazioni trascritte da pag 69 a pag 91. La Corte distrettuale, nel confermare la decisione assunta, pur prendendo atto di siffatta inutilizzabilità, affermando di non prenderne in considerazione il contenuto ai fini DE giudizio da rendere, ha reso una motivazione apparente, tralasciando che nella specie ciò che era stato violato era il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.
7.9.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all'art 319 cpp ed alla normativa extrapenale all'uopo richiamata a sostegno DEla condanna. Secondo la difesa nella specie l'affidamento DE servizio relativo alla realizzazione DE progetto for europe rientrerebbe nell'ipotesi non DEl'appalto ma DEla concessione. Da qui la non necessarietà DEla gara pubblica e la ammisibilità DEla trattativa privata con conseguente venir meno DEla contrarietà ai doveri DEl'ufficio ritenuta dai Giudici DE merito. Nelle motivazioni dei due giudici DE merito si tralascia il dato in forza al quale, il nuovo dirigente DE settore amministrativo di competenza, lungi dal riscontrare asserite illegittimità nel decreto di affidamento reso dal ricorrente, ebbe a confermarne il tenore dando corso al servizio, senza esercitare alcun potere in autotutela, così come sarebbe stato obbligato a fare, tanto da rendere indifferente alla specie anche il difetto di motivazione DEl'atto segnalato dai Giudici DEla Corte distrettuale. In ogni caso, diversamente da quanto ritenuto in sentenza , il decreto di affidamento venne reso quando ancora era vigente il rapporto con il IU derivante dall'originaria gara di appalto;
lo stesso atto costituiva poi mera esecuzione di una determinazione aliunde resa dalla PA la DEiberazione DEla giunta regionale nn 1123/03 tant'è che acompetente - - 20 comprova il ricorrente aveva già allegato la autorizzazione DE dirigente vicario DEla regione e la certificazione rilasciata dal competente settore amministrativo, che il costo DE servizio rientrava all'interno DE 50% DE corrispettivo oggetto DEl'originario affidamento reso in favore DE IU. A fronte DEla natura esecutiva DEla condotta verrebbe meno sia il presupposto oggettivo DEla contestata corruzione ex art 319 cp - mancherebbe in sé una condotta finalizzata a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice e non vi sarebbe la prova DEla convergenza di intenti tra corrotto e corruttore quanto al mercimonio DEla funzione alla luce DEla mancanza di discrezionalità DEl'agire - sia DE dolo finalizzato a compiere un atto contrario ai doveri. La stessa modestia DE prezzo corruttivo ( l'assunzione DEla figlia DE ricorrente presso una DEle consorziate per otto mesi ) potrebbe assumere rilievo nell'ottica esclusiva DEla corruzione impropria;
il tutto altresì considerando che la contrarietà ai doveri d'ufficio non può essere esclusivamente ricavata dalla mera illegittimità DEl'atto adottato.
7.9.3 Con il terzo motivo lamenta difetto di motivazione, illogica e contraddittoria avuto riguardo alla dosimetria DEla pena e alla mancata applicazione DEle generiche , non avendo la sentenza dato il giusto peso valutativo alla incensuratezza DE ricorrente. Considerato in diritto.
8. La sostanziale identità dei temi in discussione afferenti le posizioni dei ricorrenti AD NT e LO per un verso, LO AZ e DU per altro verso ' giustifica una trattazione unitaria dei rispettivi ricorsi , peraltro ed in coerenza definiti in termini assolutamente coincidenti.
9. Prendendo le mosse dai ricorsi DE AD e DE LO ed analizzando preliminarmente le questioni pregiudiziali in rito sollevate dai due ricorrenti, va segnalato come tutte si siano rivelate infondate. Così deve ritenersi con riferimento alla questione legata alla nullità DEla sentenza impugnata per le affermate ragioni di incompatibilità dei giudici a latere DE CO chiamato a comporre la Corte distrettuale (ricorrente AD) : quale che sia il tenore oggettivo DEla prospettate ragioni di incompatibilità non può infatti non evidenziarsi, in linea con il costante orientamento espresso sul tema da questa Corte ( cfr da ultimo sezione terza, sentenza nr 13593/10 ; sezione prima Sentenza n. 35773/2013) che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità DE giudice, non determina la nullità DE provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, 21 che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cpp risultando in tali termini assolutamente inconferente il dato afferente il momento in cui le ragioni di tale incompatibilità sono entrate nel patrimonio cognitivo DEl'interessato, questione in fatto peraltro solo labialmente affermata in ricorso. Parimenti inconferente è la doglianza relativa all'affermata violazione DE diritto di difesa articolata dalla difesa DE AD : è infatti OTo che secondo l'interpretazione costantemente fornita da questa Corte ( cfr tra le tante per un precedente di questa stessa sezione la Sentenza n. 10840 DE 18/10/2011), nel giudizio di appello instaurato a seguito DEl'impugnazione DEla sentenza emessa nel giudizio abbreviato, quale è quello di specie, l'impedimento a comparire DE difensore DEl'imputato non può dare luogo al rinvio DEl'udienza camerale, in quanto quest'ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen, con conseguente inapplicabilità DEl'art. 420-ter, comma quinto. Del resto e infine sul punto, tutte le considerazioni difensive comunque volte - malgrado tale inequivoca lettura DE dato normativo in esame a ribadire la prospettata ipotesi di nullità impingono ancor più radicalmente, nella obiezione di fondo puntualmente nell'occasione,sollevata dalla Procura Generale in udienza in forza alla quale malgrado il denegato rinvio, l'udienza non venne caratterizzata da alcuna attività processuale destinata ad incidere sulle prerogative difensive DEl'interessato. Da ultimo, deve altresì ritenersi insussistente la affermata violazione DE principio di correlazione tra contestazione e sentenza non corrispondente, nell'assunto ' DEla difesa DE AD NT, avuto riguardo al mancato adeguamento DEla contestazione associativa rispetto alla diversa qualificazione ascritta ai reati fine, riportata dal Gup dentro l'area DEl'abuso di ufficio laddove risultavano originariamente contestati i reati di peculato e truffa ex artt 640 e 640 bis cp : la diversa qualificazione giuridica ascritta ai reati fine non ha mutato le conOTazioni sottese al reato associativo, visto nelle sue componenti essenziali in fatto, rimaste sostanzialmente invariate a fronte DEla più confacente veste giuridica definita dal Giudice ai reati fine, lasciando così inalterata la fisionomia DEl'ipotesi accusatoria senza incidere, impedendole o anche solo menomandole, le prospettive difensive DEl'imputato, qui peraltro solo aprioristicamente segnalate siccome violate.
9.1 Venendo al merito dei ricorsi in disamina, ritiene la Corte fondate le doglianze mosse dalle difese volte a colpire la motivazione adottata dalla Corte territoriale nel ritenere inammissibili, perchè generici e aspecifici, gli appelli ( articolati nell'occasione con un unico ricorso da entrambi gli imputati) proposti avverso la 2 22 2 sentenza di primo grado nella parte in cui veniva definita la responsabilità DE AD NT e DE LO rispetto alle contestazioni loro mosse, tutte qualificate ai sensi DEl'art 323 cp, per i reati fine DEla associazione imputata al capo 1. La sentenza di appello ha ritenuto inammissibile il ricorso degli imputati per la aspecificità dei motivi, non contenenti una critica argomentata alla decisione di primo grado. Affermano in particolare i Giudici distrettuali che le doglianze erano o inconferenti o pienamente assorbite dal motivare DEla decisione DE GU che viene peraltro richiamata pedissequamente in coincidenza con talune DEle ragioni di doglianza sollevate dall'appello. La Corte è di diverso avviso. L'appello conteneva infatti una critica argomentata quanto alle valutazioni rese dal Giudice di prime Cure. Se per il vero il ricorso in questione appariva primariamente caratterizzato da generiche considerazioni in diritto sulla natura DEla legge violata, sulla presenza DEla doppia ingiustizia, sulle conOTazioni DEl'elemento soggettivo nella forma DE dolo intenzionale, per altro verso non può non evidenziarsi come lo stesso non mancasse anche di riferimenti concreti rispetto all'argomentare DEla decisione resa in primo grado: quale che fosse poi la fondatezza in diritto e la compiutezza logica dei relativi assunti difensivi, gli stessi imponevano comunque una risposta argomentata da parte DE Giudice DEl'appello . E così , certamente dotati di specificità rispetto alla decisione in contestazione dovevano ritenersi il riferimento all'affermata assenza di prova in punto al flusso di denaro in direzione dei due ricorrenti ( trattandosi di introiti esclusivamente acquisiti dalla WH OT ) ; alla non rintracciabilità, nella motivazione contestata, DE vantaggio ingiusto utile a concretare l'abuso di ufficio di volta in volta prospettato, non rinvenibile, nell'assunto difensivo, nella richiesta di assunzioni di soggetti conosciuti e vicini ai soggetti pubblici coinvolti nella indagini;
alla lamentata assenza di violazione di legge guardando alle legittime assunzioni e retribuzioni dei diversi dipendenti DEle società interessate;
alla pretermissione DE dato fattuale legato alla sostanziale estraneità DE AD NT una volta fuoriuscito formalmente dal Consorzio IU, considerata anche l'assenza di elementi dimostrativi che ne avvaloravano una presenza sostanziale;
al mancato accertamento dei motivi e DEle finalità che avrebbero conOTato l'agire DE pubblico ufficiale e DE correo privato istigatore nei singoli casi , in presenza peraltro, DEl'interesse pubblico perseguito di volta in volta segnalato;
alla incidenza da 2 23 3 ascrivere con riferimento ai fatti di cui al capo 6 ( progetto ipnosi), quanto al ' parere fornito dalla triade di giuristi compulsati nell'occasione. Alla luce DE ricorso in appello siccome sopra DEineato riassuntivamente nei suoi profili di specifica contestazione alla motivazione DEla decisione di primo grado, deve escludersi che lo stesso potesse essere nella specie definito in termini di inammissibilità per la violazione DE disposto di cui all'art 581 cpp . E ciò quale che sia la latitudine che si intenda ascrivere alla specificità che deve colorare i motivi di appello se diversa e meno pregnante rispetto a quella propria DEle doglianze sottese al ricorso di legittimità in ragione DEla natura devolutiva DEla impugnazione di primo grado ( così da ritenere non generici anche appelli che si risolvano in una mera devoluzione DEle questioni in fatto e diritto dibattute in primo grado e superate dal Tribunale : cfr in tal senso le sentenze di questa Corte 17770/12 DEla sezione II;
1470 e 1237/12 DEla sezione III ) o se costruita in termini sostanzialmente analoghi a quelli propri DE ricorso di legittimità ( da ultimo si veda sezione VI, sentenza nr 1770/13). Nel caso, infatti, il ricorso non solo consentiva una piena individuazione dei punti di decisione devoluti alla cognizione DE giudice ma esprimeva critiche argomentate in fatto e diritto, rispetto alle conclusioni assunte dal giudice di primo grado : osservazioni di dissenso che imponevano una risposta, irrimediabilmente pretermessa per contro dalla scelta DE giudice distrettuale.
9.2 L'annullamento in parte qua DEla decisione gravata di ricorso porta poi la Corte a definire il processo afferente le contestazioni di riferimento ( segnatamente quelle tutte qualificate dal GU in termini di abuso di ufficio, relative ai capi 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 DEla rubrica per il AD NT;
nonchè quelle di cui ai nn 11,13, 14, 15,16,18,19 per il LO ) ai sensi DEl'art 620 cpp lettera a) per intervenuta estinzione DE reato per prescrizione. Al fine giova precisare che : il reato di abuso di ufficio è pacificamente un reato di evento, qui l'ingiusto vantaggio patrimoniale garantito agli odierni ricorrenti quale conseguenza DEl'azione amministrativa posta in violazione di leggi o regolamenti;
ne deriva, ai fini DE perfezionamento DE reato, l'indifferenza al fine degli atti amministrativi nei quali si è sostanziata la violazione di legge, apprezzabili soltanto sotto il profilo DEla loro legittimità o illegittimità amministrativa (integrativa, in caso di rilevata illegittimità, di una DEle condizioni costitutive DE reato di abuso) 24 piuttosto rileva unicamente il concreto verificarsi DEl'ingiusto vantaggio patrimoniale il quale, in linea di principio, va riferito al complesso dei rapporti giuridici a carattere patrimoniale comunque derivanti dalla violazione realizzata dal soggetto qualificato e sussiste non solo laddove l'abuso consenta l'acquisizione di determinate utilità materiali ma anche quando lo stesso sia destinato a creare un accrescimento DEla situazione giuridica soggettiva a favore di colui nel cui interesse l'atto è stato posto in essere;
laddove poi l'azione amministrativa illegittima, come nella specie, si concreti nell'attribuzione di servizi nell'interesse al privato DEla gestione DEl'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale non si sostanzia nè nell'atto, meramente interno, amministrativo, di scelta DE privato né tantomeno nell'ulteriore ed opposto estremo DEla acquisizione DE tantundem patrimoniale derivante dall'esecuzione di quel servizio, essendo sufficiente al fine la mera stipula DEl'atto negoziale nel quale si incontrano la volontà DEl'amministrazione ' rappresentata all'esterno , e quella DE soggetto illegittimamente beneficiato giacchè già da tale momento la sfera patrimoniale DEl'interessato si è ingiustificatamente accresciuta DEle posizioni di diritto soggettivo comunque legate alla presenza DEl'accordo contratto con l'amministrazione; ciò sempre che sussista la detta distinzione dei momenti (interno) di scelta e ( esterno) di materiale conferimento DE servizio di talchè, ove manchi tale differenziazione, la soglia di consumazione DE reato deve necessariamente farsi risalire al momento di materiale affidamento DE servizio. 'In ragione di tanto, nell'individuare il momento di consumazione e a caduta, di decorrenza DE termine di prescrizione inerente i reati sopra segnalati ascritti agli odierni ricorrenti occorre fare riferimento alla data di stipula dei relativi contratti inerenti l'esecuzione dei rispettivi progetti per tutti i capi in disamina, all'infuori di quelli distinti dai nn 18 e 19 laddove i due relativi progetti vennero conferiti direttamente con i decreti di affidamento. Non vale, dunque, così come ha inteso suggerire la Procura generale nel corso DEla udienza riferirsi al momento di effettiva percezione degli importi stanziati per i progetti in questione. Così facendo, infatti, mal si individua, per quanto sopra segnalato, l'effettiva concretizzazione DEl'ingiusto vantaggio alla luce di una distorta rappresentazione DElo stesso in linea di principio;
e, DE tutto illogicamente, si differisce nel tempo la soglia di consumazione DE reato subordinandola , nella sua verificazione , peraltro ad accadimenti incerti non solo nel quando ( l'adempimento DEl'amministrazione 252 5 1 seguendo la linea all'obbligo assunto ) ma anche nell'an ( paradossalmente interpretativa suggerita, l'eventuale mancato pagamento da parte DEla amministrazione, pur se motivato da un inadempimento volontario DE privato nella esecuzione DE progetto, finirebbe per incidere sulla stessa compiuta realizzazione DE reato di abuso d'ufficio). Ne consegue che 'poichè detti contratti o i decreti di affidamento si attestano temporalmente tutti in epoca compresa tra il 3 giugno 2003 ( il contratto 614 relativo alla contestazione di cui al capo 6) ed il 14 luglio 2005; poiché, ancora nel caso in esame come evidenziato dalla difesa DE LO ' ' nonchè dalla stessa sentenza impugnata (trattando la posizione DE HI) ' è indifferente l'applicazione DEla disciplina vigente o di quella previgente alla novella apportata dalla legge 251/05 ( potenzialmente consentita dalla data di decisione in primo grado) giacchè il termine massimo da considerare per la prescrizione, è comunque pari ad anni sette e mesi sei;
considerati inoltre i periodi di sospensione per come, sempre puntualmente, indicati , con le relative causali , dalla difesa DE LO con le memorie DE 27 settembre 2013, deve ritenersi maturata nelle more tra la ecco che la prescrizione nel caso, ' decisione in appello e la trattazione DEla presente fase di legittimità per tutti i reati contestati ai ricorrenti AD NT e LO EP fatti oggetto di condanna e diversi dalla contestazione associativa . Sul punto occorre fare una ulteriore precisazione. Va infatti evidenziato che talune DEle contestazioni ( capi 6, 13, 14, 18 e 19) coinvolgono più episodi in fatto, destinati a concretare autonome e diverse ipotesi di abuso di ufficio da sommare a quelle di matrice originaria sostanziatesi tramite il genetico contratto o decreto di affidamento;
ciò in ragione di rinnovazioni DEl'originario contratto di proroghe DEla durata di esecuzione DElo stesso o ' anche di ampliamenti DE tenore oggettivo dei progetti dati in esecuzione così da dare corpo a condotte che, pur inserendosi nel solco già tracciato dalle precedenti azioni, erano comunque destinate a concretare nuove e reiterate violazioni nonché ulteriori indebiti incrementi patrimoniali. Tali diversi episodi , considerate le date di rispettiva consumazione dei relativi autonomi reati, risulterebbero sottratti alla riscontrata prescrizione. Malgrado ciò non può non segnalarsi come, nel qualificare le originarie contestazioni in termini 26 di abuso di ufficio il GU, pur potendo valutare siffatti diversi reati inseriti ' nell'unico capo secondo il sistema DEla cosiddetta continuazione interna, ha invece considerato le vicende in discussione guardando solo ed esclusivamente al fatto genetico concretante l'originario , illegittimo, affidamento DEla esecuzione dei rispettivi progetti in questione. Lo si desume dal tenore DEla motivazione adottata , capo per capo, laddove lo sforzo argomentativo viene riferito ai citati momenti genetici DEl'affidamento relegandosi tacitamente siffatte diverse condotte ad ambiti tipici DE postfatto non degno di autonoma considerazione Ancor più inequivocabilmente lo si ricava dalla pena comminata, determinata per i ricorrenti, guardando, proprio con riferimento ai capi interessati dalla discussione che occupa ad una unica ipotesi DEittuosa e non a più reati uniti dalla continuazione, seppur ' interna . Sia per il AD, con riferimento al capo 6, che per il LO, avuto riguardo al capo 13, i reati ritenuti più gravi coincidono con alcune DEle imputazioni caratterizzate da tale pluralità di fatti suscettibili di autonoma sanzione;
la pena determinata non tiene , tuttavia, conto di tale pluralità di fatti ed appare esclusivamente attagliarsi alla attribuzione di un unico reato mentre se valutazione in funzione DEla continuazione v'è stata è solo quella, esterna, inerente i diversi capi DEla rubrica . A fronte di siffatta situazione, cristallizzata dal giudicato, altro non resta alla Corte che considerare i fatti di ciascun capo siccome sopra DEineati, coperti dalla prescrizione senza considerare le ulteriori condotte comunque desumibili dal tenore complessivo DEle relative contestazioni. Non emergendo, infine, dal tenore complessivo DEla motivazione adottata in primo grado ragioni valide per ritenere applicabile il disposto di cui all'art 129 comma II, va in coerenza dichiarato il non luogo a procedere per i reati di cui ai capi słopra indicati per intervenuta prescrizione.
9.3 Parimenti fondate devono ritenersi le doglianze mosse avverso la motivazione sottesa alla decisione in disamina laddove, in difformità rispetto alla valutazione resa in primo grado dal GU, è stata ritenuta la responsabilità dei ricorrenti anche per la contestazione associativa di cui al capo 1 DEla rubrica . L'analisi DE tema sotteso alla contestazione in esame presuppone due chiarimenti di fondo. In primo luogo, la valutazione resa sul punto dalla Corte territoriale non sembra discostarsi radicalmente da quella DE GU avuto riguardo alla ricostruzione DEla 2 27 2 vicenda in fatto ed anzi si muove proprio lungo il solco tracciato dal primo giudice, quantomeno sino ad un determinato momento DE motivare. Nella sentenza di primo grado ( si veda da fl 919 in poi) viene evidenziata con assoluta puntualità l'emergenza dagli atti DEla natura sistematica e reiterata DEle azioni DEittuose attraverso le quali gli amministratori di WH OT ( AN, La IM e RA ) e IU ( AD e LO) ebbero a fare incetta di progetti legati alla esternalizzazione di servizi pubblici DEla Regione Calabria, profittando DEla originaria aggiudicazione DE primo bando e sottraendosi continuativamente a qualsivoglia confronto pubblico imposto dalla natura dei servizi conferiti . Viene dunque attestata la presenza in nuce di un vincolo stabile, destinato a durare nel tempo e finalizzato a porre in essere reiterati DEitti con modalità costanti;
ciò con riferimento ai suddetti soggetti , che di fatto avrebbero preposto le strutture societarie alla realizzazione DE programma illecito. Ciò malgrado, il giudice di primo grado - ed è qui che si verifica la cesura tra le due decisioni di merito - ebbe a ritenere , secondo una tipica valutazione di principio che, avendo tale programma ad oggetto reati contro la PA, occorreva la imprescindibile partecipazione, intranea e organica all'associazione criminale, di componenti provenienti dalla amministrazione pubblica di riferimento. E in ragione di tale valutazione ebbe ad escludere la possibile sussistenza DEl'associazione contestata senza procedere oltre nell'approfondimento DEla tematica associativa. In tale abbrivio si incunea la decisione di questa Corte sistematicamente ' richiamata oltre che dalla Corte di appello in sentenza anche dalle stesse difese dei ricorrenti provocata dalla impugnazione in cassazione DEla , parallela ed ' assolutamente identica nel tenore, decisione assunta dallo stesso giudicante, pur se nelle forme di cui all'art 425 cpp, relativamente a quegli indagati che, a differenza degli odierni ricorrenti, non ebbero ad optare per l'abbreviato. Decisione, questa, emessa da questa stessa sezione DEla Corte (nr 1257/11) in forza DEla quale la valutazione resa dal Giudice di legittimità ebbe ad essere di segno radicalmente opposto rispetto a quello tracciato dal GU con la sentenza di non luogo a procedere. La decisione ora richiamata fornisce lo spunto per il secondo chiarimento preliminare. La valutazione resa da questa Corte nell'occasione che qui si riporta pedissequamente, condividendone il collegio integralmente l'assunto per la linearità DE principio in astratto ivi dettagliato - esonda di certo i confini afferenti il diverso giudizio di riferimento finendo per rappresentare incontrovertibilmente la 28 linea guida anche DEla presente fattispecie processuale. Non è dunque di ostacolo, a differenza da quanto sostenuto dalla difese, la peculiare genesi processuale DEla decisione dettata dalla Corte di legittimità. Tanto premesso, con la sentenza ora richiamata questa Corte ebbe a precisare che era da ritenersi errata la tesi sostenuta dal GU "secondo cui un'associazione per DEinquere costituita per realizzare reati contro la pubblica amministrazione è configurabile solo se vi facciano parte anche funzionari pubblici o in genere soggetti che appartengono all'amministrazione, potendo sicuramente ipotizzarsi un apporto DE pubblico ufficiale, non intraneo all'organizzazione DEittuosa, nei reati contro la pubblica amministrazione compreso il DEitto di abuso di ufficio costituenti il - - programma criminoso. In altri termini, il ruolo DE pubblico funzionario nella realizzazione DE reato costituisce una variabile indipendente rispetto alla configurabilità di un'associazione per DEinquere, costituita da privati, che si ponga l'obiettivo di realizzare i DEitti previsti dal titolo 2 DE codice penale La ritenuta mancanza di ogni accordo o vincolo tra gli imputati "soggetti pubblici" non può comunque portare alla negazione DEl'esistenza DEl'associazione, in quanto il legame associativo non deve essere ricercato solo tra tali soggetti, ma tra questi, singolarmente considerati, e i rappresentanti DEle società facenti capo al AD o ai suoi collaboratori. In questa prospettiva il nucleo DEl'associazione sarebbe costituito dalla componente privata a cui avrebbero però aderito i soggetti che ricoprivano incarichi pubblici, senza che tra questi ultimi esistesse alcuna forma di vincolo. Come è OTo per la configurabilità DE reato di partecipazione all'associazione non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. È a questa soluzione aperta che si riferisce il ricorso DE procuratore generale, che sottolinea come la prova DEl'esistenza DEl'organizzazione criminale sarebbe desumibile anche dalla continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra i soggetti coinvolti, nonché dall'interdipendenza DEle loro condotte e, soprattutto, dalla predisposizione dei mezzi finanziari". 'Ora la sentenza impugnata, sul punto DE tutto coerentemente, riprende il filo DEla valutazione associativa originariamente tracciato dal GU proprio partendo dal principio in diritto segnato da questa Corte E nel definire sia il tema DEl'associazione in sé sia quello DEla partecipazione ascritta ai ricorrenti in 2 29 9 disamina, per un verso indica alcuni elementi in fatto idonei a supportare il giudizio sulla effettiva presenza DEla struttura associativa contestata ( punti da 1 a 8 descritti ai fogli 2 e 3) , per altro verso, si richiama DE tutto asetticamente al tenore dei fatti compendiati nei reati fine, ritenuti cristallizzati sul piano processuale dal giudicato provocato dalla inammissibilità DE relativo appello. La disamina degli elementi in fatto sintetizzati a supporto DE giudizio sulla esistenza DEla associazione e sulla partecipazione alla stessa siccome ascritta ai ricorrenti imposta dalle osservazioni critiche compendiate nei motivi di ricorso in esame lascia evidentemente insoddisfatti. Degli elementi espressamente calendati quali momenti fattuali ritenuti utili al fine di supportare il positivo giudizio in punto alla sussistenza DEl'associazione, a ben vedere solo quelli distinti dai nn 3 e 4 (la costante violazione di legge volta ad esonerare le società consorziate dal confronto pubblico imposto dalla natura dei servizi affidati e la altrettanto costante iOTtemperanza agli obblighi contrattuali assunti) assumono un rilievo logico e strumentale rispetto al fine che interessa . Trattasi, tuttavia, degli stessi elementi già considerati genericamente dal GU, senza che la relativa valutazione resa sul punto dal primo decidente ebbe ad essere ulteriormente supportata da altri approfondimenti perché sopraffatta dalla assorbente, ma erronea, considerazione in diritto poi superata da questa Corte. Gli altri dati evidenziati dalla Corte di Appello sono conOTati da una evidente neutralità. In alcuni casi risultano smentiti dalle stesse valutazioni operate dal GU ( sulla costituzione DE consorzio IU si veda la sentenza di primo grado a pagina 914) senza che la Corte si sia premurata in alcun modo di fornire al dato una lettura diversa, se DE caso giustificata dal tenore complessivo degli elementi in gioco;
per gli altri, il relativo peso deduttivo presupponeva uno sviluppo argomentativo, reso necessario sia dalla assenza di evidenze indiziarie immediatamente desumibili dalla mera elencazione DEla emergenza istruttoria, sia dalla già citata incompletezza DEla argomentazione tracciata in nuce dal GU. La valutazione resa dalla Corte di appello finisce sostanzialmente per ripercorrere il perimetro valutativo in fatto tracciato dal GU seppur riletto alla luce DE principio in diritto dettato da questa Corte nel processo parallelo . Ed è valutazione che costituiva di certo un valido punto di partenza per la individuazione un programma DEittuoso da attagliare all'associazione e per la individuazione anche di una struttura di riferimento. E in linea di principio, muovendosi all'interno di tale ' percorso logico , anche il riferimento che la Corte territoriale mostra di fare ai 3 30 0 diversi reati fine ascritti agli odierni ricorrenti finiva per costituire l'ulteriore snodo argomentativo utile -ad individuare i singoli partecipi DEla compagine diversi dagli odierni ricorrenti;
a DEineare le rispettive condotte contributive al disegno comune;
- a definire le modalità specifiche attraverso le quali, di volta in volta, malgrado - l'assenza di un organico intraneo all'amministrazione di riferimento, veniva portato a termine un segmento DE programma concretato tramite la realizzazione di un reato contro la pubblica amministrazione;
- a dettagliare anche sul piano DEl'elemento soggettivo il ruolo partecipativo ascritto agli odierni ricorrenti. Ed è proprio su tali versanti che la motivazione in contestazione palesa le sue più vistose carenze. Il riferimento assolutamente nominale e tutt'altro che dettagliato ai reati fine è evidentemente inidoneo allo scopo. Ciò non solo perché il presupposto in diritto DEla cristallizzazione dei relativi episodi trovava spunto in una valutazione, quella DEla inammissibilità DEl'appello, errata e oggi travolta dalla presente decisione. Ma soprattutto perché la genericità DEle valutazioni rese sul punto dal giudice di prime cure non consentiva alla Corte territoriale di riferirsi pedissequamente ai reati fine senza ricavare dalla disamina analitica dei singoli episodi DEittuosi i tipici elementi in fatto dai quali inferire sia l'apporto partecipativo oggettivo che quello soggettivo ascritto ai diversi sodali. La neutralità DEla sentenza di primo grado imponeva un maggiore sforzo specificativo che consentisse anche di comprendere chi fossero gli altri sodali la sentenza impugnata oblitera assolutamente questo dato, sfalsato dalle dinamiche processuali che in ogni caso non facevano venire meno l'obbligo per il giudicante , seppur in via incidentale , di rintracciare gli altri partecipi ' definendone il ruolo. Ed anche a volerne DEimitare la sussistenza nell'ambito degli imprenditori o comunque dei collaboratori vicini al AD, occorreva confrontarsi con il fatto che per alcuni di essi la contestazione associativa in processo non risulta sia mai stata mossa e che altri son stati mandati assolti . Era necessario, per quanto sopra anticipato, e proprio partendo da ciascun abuso di ufficio correlato ai diversi progetti dati in esecuzione, approfondire oggettivamente e soggettivamente, la tematica legata al concorrente occasionale dotato DEla qualifica pubblica così da definire anche il tema, probatorio e non di diritto, destinato a definire l'ipotesi di una associazione finalizzata al compimento di 31 reati contro la pubblica amministrazione senza organici dotati DEla qualifica soggettiva. Occorreva, infine, trattare il tema legato al dolo DE DEitto associativo, dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione DEl'accordo e quindi DE programma DEinquenziale in modo stabile e permanente. L'affectio societatis scelerum può essere desunto dalla realizzazione DEl'attività DEittuosa in termini perfettamente conformi al piano associativo, dato questo che ben può costituire a seconda DEle dinamiche proprie di ciascuna vicenda, un elemento ' indiziante di grande rilevanza ai fini DEla dimostrazione DEla consapevole appartenenza all'associazione e dei rapporti tra i diversi associati. Ma tale sviluppo argomentativo presupponeva la compiuta disamina dei singoli reati fine, attività nella specie integralmente pretermessa. Si impone, dunque, l'annullamento DEla sentenza impugnata con rinvio al fine di consentire ad altra sezione DEla Corte di appello di Catanzaro di colmare i vuoti argomentativi in parte qua riscontrati alla luce DEle superiori indicazioni. Con la precisazione ulteriore che siffatta valutazione suppletiva non risulta ostacolata dalla intervenuta prescrizione dei reati fine, ben potendo il giudice DE merito trarre dagli episodi in fatto portati dai diversi capi di contestazione gli elementi se DE caso utili al giudizio legato alla responsabilità per il reato associativo. Da ultimo va chiarito che, a differenza di quanto osservato dalla difesa DE LO con le OTe DE 27 settembre 2013, il reato associativo non risulta allo stato estinto per prescrizione. La contestazione mossa in rubrica è elevata in permanenza. Ed è OTo che in siffatti casi, in tema di DEitti associativi, la permanenza DE reato cessa con la pronuncia di primo grado, in quanto, a seguito DEl'istruttoria dibattimentale espletata in tale fase, si accerta compiutamente il fatto da giudicare e si cristallizza l'imputazione, non più modificabile nei gradi di giudizio successivi;
regola che non muta nel caso di condanna in appello che segua una pronuncia assolutoria di primo grado nella quale, comunque, si definisce l'accertamento DE fatto in contestazione ( cfr in questi termini Sez. 5, Sentenza n. 36928 DE 18/04/2008 Cc. (dep. 26/09/2008) Rv. 241579). Considerando dunque la pena edittale prevista dall'art 416 cp, anche nella sola ipotesi DEla partecipazione non qualificata e guardando alla data di decisione in ' primo grado ( 2 marzo 2010), è dunque agevole ritenere non maturata la prescrizione DE reato associativo. Nè vale ' come sostiene la difesa DE LO, ancorare alla data di consumazione DEl'ultima condotta in fatto allo stesso ascritta 32 2 3 ( capi 18 e 19 , luglio DE 2005 ) l'elemento fattuale dal quale inferire lo scioglimento DE vincolo limitatamente a detto partecipe. L'assunto è errato in linea di principio perché la partecipazione all'associazione e dunque anche la stessa permanenza DE vincolo prescinde dalla partecipazione specifica ai reati fine rientranti nel programma DEittuoso;
ed è contraddetto in fatto dal tenore DEle stesse imputazioni chiamate a supporto DEla linea difensiva giacchè proprio dalle contestazioni in oggetto ( capi 18 e 19 ) emergono contegni involgenti la posizione DE LO che spingono la condotta partecipativa DElo stesso di certo sino al 27/2/08 ( data nella quale venne concessa la proroga DEla durata dei progetti BIFOR e INFOR) , così da vanificare ancor più radicalmente lo sforzo difensivo volto a comprovare la maturata estinzione per prescrizione. risultano assorbiti dalla definizione dei temi Gli ulteriori motivi di ricorso precedentemente trattati. 10. Ricorsi LO AZ e DU IC. I ricorsi dei detti imputati, condannati in secondo grado per abuso d'ufficio così qualificato, già dal GU, il fatto contestato al capo 9 DEla rubrica, per quanto compendiati da complesse ed articolate esposizioni difensive , esplicitate con i ricorsi e le memorie aggiuntive allegate agli atti, pongono sostanzialmente all'attenzione DEla Corte quattro fondamentali problematiche. Le prime due sono in rito e si risolvono in censure manifestamente infondate, la seconda ai limiti DEla inammissibilità. La prima, sollevata dalla difesa DE LO, ripropone la questione afferente la nullità DEla sentenza per la incompatibilità dei giudici a latere DEla Corte territoriale ed è questione che ha trovato risposta esaustiva in quanto sopra evidenziato trattando DEl'analogo tema sollevato dai precedenti ricorrenti, si che alla motivazione sopra rassegnata basta richiamarsi sul punto. La seconda riguarda il tema DEla ammissibilità DE ricorso in appello proposto dalla Procura generale avverso l'assoluzione resa in primo grado. Prescindendo anche dalla estrema genericità DEla censura nel caso la conformità DE ricorso al ' disposto di cui all'art 581 cpp in punto alla genericità e specificità dei motivi nell'occasione addotti trova conferma inequivoca nel tenore DEla sentenza in disamina che, quale che sia il grado di condivisione da riconoscere alla scelta adottata nel superare la decisione di primo grado, rappresenta una sostanziale 3 3 trasposizione DEle dettagliate osservazioni critiche formulate dalla Procura tramite l'appello. Gli ulteriori due temi, per il tenore DEle osservazioni formulate e, nel secondo caso, per la fondatezza dei rilievi critici sollevati dalla difesa, meritano un approfondimento più intenso. La prima questione tocca il tema DEla correlazione tra la contestazione e la sentenza di condanna alla luce DEla qualificazione operata dal giudice di primo grado e posta a fondamento DEla decisione impugnata. La seconda inerisce alla tenuta DEla motivazione adottata dalla Corte a sostegno DEla condanna emessa. Ciò sotto il profilo DE rilievo ponderale da ascrivere alla stessa nel confronto con l'argomentare di segno opposto reso DE Gup a supporto DEla originaria assoluzione ( assunta con la formula DE non aver commesso il fatto), il tutto alla luce DEla regola iuris sottesa all'art 533, comma I, cp;
ed ancora sul versante DEla coerenza a norma DEla valutazione operata in relazione al disposto di cui agli artt 110 e 323 cp. Solo le doglianze riferite a tale ultimo snodo critico si sono rilevate fondate. 10.1 Per quanto eccessivamente prolisso nel segnalare gli elementi addotti a sostegno DEla contestazione e proprio per tale ragione in alcuni punti anche disarticolato, il capo di imputazione in oggetto non solo consentiva la qualificazione operata dal GU in termini di abuso di ufficio ma conteneva anche tutti gli spunti per ricostruire la vicenda in disamina , quanto alla individuazione DE thema decidendum, secondo gli estremi poi confluiti nel ritenere DEla Corte territoriale, id est l'attribuire al LO ed al DU il ruolo di istigatori morali DEla condotta materiale che nella specie ebbe a concretare l'affermata violazione DE disposto di cui all'art 323 cp. In primo luogo, il tenore DEla contestazione in disamina conteneva di certo gli estremi in fatto utili alla imputazione per abuso d'ufficio anche se poi eccentricamente distolti dal PM procedente in direzione di altre e poco confacenti ai dati esposti - figure DEittuose ( 314, 640 e 640 bis cp). Al fine dal tenore testuale DEla contestazione risultano rintracciabili su più piani, i momenti DEl'azione amministrativa illegittima ( la DEibera DEla giunta regionale che ebbe ad affidare al Consorzio IU a trattativa privata il progetto DE censimento DE patrimonio immobiliare DEla regione, rimettendo ai funzionari esecutivi il compito prima di definire i termini DEl'assegnazione e poi di stipulare il contratto di riferimento;
ancora il successivo decreto di affidamento ' 34 reso da AR AL, dirigente incaricato nel settore di riferimento nonchè il contratto stipulato in forza dei primi due atti) con l'attribuzione soggettiva DEla relativa riferibilità ( per quel che riguarda il LO quale Presidente DEla Giunta DEla regione Calabria che ebbe a rendere la citata DEibera;
per quanto attiene al DU, quale segretario generale DEla regione per aver supportato tale atto partecipando alle trattative il ' "mercanteggiamento" di cui alla seconda DEle tre pagine DEla contestazione - con gli esponenti DE IU che ebbero a precederne l'emanazione). Emerge, inoltre, l'indicazione DE dato normativo assertivamente violato ( il DPGR nr 354/99 quanto al solo atto DEla giunta regionale;
l'art 7 DLVO 195/99 quanto ai presupposti che potevano consentire l'affidamento diretto DE servizio avuto riguardo a tutti e tre i sopradescritti momenti DEl'azione amministrativa dalla ' citata DEibera DEla giunta al decreto di affidamento sino al contratto) nonché quella DE soggetto destinato ad avvantaggiarsi DEl'attività posta in violazione di legge ( il Consorzio IU e per esso il AD che nell'interesse DE primo agiva) alla luce DE vantaggio eziologicamente correlato all'abuso ( l'affidamento DE servizio, con conseguente possibilità lucrarne i proventi e mantenere in vita il sistema di favore comunque legato alla occupazione dei lavoratori precari senza dover affrontare il confronto imposto dai bandi pubblici di gara). Certi, dunque gli elementi utili alla qualificazione in termini di abuso di ufficio, ritiene altresì la Corte che il seppur frammentato dipanarsi DEla complessa imputazione permetteva altresì di poter rintracciare gli estremi DEla condotta concorrente ascritta ai due ricorrenti nei termini ritenuti dal Giudice DEl'appello quali soggetti asseriti istigatori DEl'azione materiale poi posta in essere dal funzionario amministrativo che ebbe rendere il decreto di affidamento ed a stipulare il contratto con il IU . Vero è che in prima battuta la detta imputazione mostra di attribuire al LO solo il segmento di condotta legato alla DEibera di Giunta atto che in sè , ' ' pacificamente, per come ritenuto dal primo giudice senza che la Corte territoriale sia andata di contrario avviso, in quanto di mero indirizzo, non poteva concretare l'abuso. Ma è parimenti incontrovertibile che l'azione esecutiva posta in essere dal funzionario viene descritta in termini di conseguenzialità rispetto alla DEibera di Giunta come si desume 35 - dall'utilizzo DEl'avverbio "quindi" quale momento di collegamento tra i due capoversi che descrivono partitamente i due diversi momenti DEl'azione amministrativa;
- dal riferimento indistinto ai tre momenti DEla detta azione nel valutarne la illegittimità strumentale all' abuso realizzato;
- dal movente complessivo DEl'azione coinvolgente tutti i possibili concorrenti ( ultimo capoverso DEla seconda pagina DEla contestazione), descritto segnalando l'attività di trattativa resa a presupposto DEla DEibera DEla giunta regionale, involgente dunque non solo il LO ma anche il DU nella sua qualità di segretario generale DEla Regione. Ritiene in conclusione la Corte che , per quanto complicata , la lettura DEla contestazione permetteva alla difesa sin dalla origine una compiuta ' ' comprensione DEla dinamica in fatto e diritto imputata ai ricorrenti, vista in termini di fattispecie unitaria caratterizzata da una formazione progressiva DEl'azione volta alla realizzazione DEl'illecito là dove la violazione di legge concretante l'abuso viene correttamente ascritta al contratto ed al decreto, alla SC viene assegnato il ruolo di esecutore materiale DEla condotta mentre ai ricorrenti quello di concorrenti morali con condotta cristallizzata dall'atto DEiberativo di giunta ' primo passo, non essenziale ma piuttosto adeguatamente DEineato in funzione diretta a favorire il risultato illecito concordemente perseguito. 10.2 Ciò che non convince DEla decisione in contestazione è piuttosto il percorso argomentativo tracciato per giungere al giudizio di responsabilità. 10.3 In linea di principio va ricordato nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti DE materiale probatorio acquisito al processo, la riforma DEla sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione DEla decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità DE diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità DE primo giudizio ( da ultimo in tal senso, cfr che Sez. 6, Sentenza n. 8705 DE 24/01/2013 Rv. 254113; Sez. 6, Sentenza n. 49755 DE 21/11/2012 Ud. Rv. 253909). Occorre dunque , per saggiare la forza DEla motivazione in contestazione prendere le mosse dalle valutazioni rese in primo grado dal Gup sul punto. 36 Con la sentenza di primo grado LO e DU vennero assolti per non avere commesso il fatto . Molteplici furono le valutazioni poste a fondamento DEla decisione . In fatto il primo giudice ebbe ad escludere rilievo alle dichiarazioni DEla AN ed a ricostruire la vicenda sulla base DEle propalazioni DE RA ritenute ' convergenti con quelle dei due ricorrenti e DEla SC. In questo quadro viene a mancare il substrato accusatorio che legava AD al LO in virtù di accordi elettorali filtrati da promesse imprenditoriali. Emerge, piuttosto, una prima fase nella quale prevale la contrarietà all'affidamento diretto DE servizio al consorzio IU pur nella consapevolezza dei problemi sociali correlati alle situazioni economiche DElo stesso nell'approssimarsi DE cessare dei servizi. Il secondo incontro a casa LO vede prevalere la prospettiva poi concretata dalla DEibera DEla giunta regionale : viene emesso un atto esclusivamente di indirizzo politico che pur nella consapevolezza DEla difficoltà di ritenere legittimo l'affidamento diretto, teneva altresì in conto la necessità di attivare il servizio di censimento, sollecitato da più parti, e realizzava nel breve periodo anche l'interesse dei lavoratori DE IU , fermo restando l'obbligo di procedere quanto prima alla gara per un nuovo affidamento dei servizi esternalizzati. Si evidenzia in particolare che la DEibera genericamente prorogava l'efficacia DEl'originario affidamento generale e, ritenuto complementare il servizio censimento, a quelli già in essere ' ne favoriva una temporanea consegna in attesa DEla gara: il tutto subordinato alle valutazioni rimesse all'organo amministrativo e tecnico di accertare la possibilità in fatto e in diritto di procedere in linea con l'atto di indirizzo politico. Questo il fatto per come descritto dal primo decidente, in diritto il primo dato che interessa fare emergere è che, in prima battuta, il GU sembra circoscrivere il perimetro DEl'addebito mosso ai ricorrenti alla sola determina DEla giunta regionale. E nega, in riferimento alla stessa, sia l'elemento soggettivo DE reato ritenendo pacifico che l'interesse perseguito con l'adozione DEla DEibera DEla giunta regionale nr 107/06 era quello di realizzare il censimento DE patrimonio immobiliare e, con l'occasione, seppur temporaneamente, di evitare i problemi occupazionali correlati al possibile default DE Consorzio IU;
sia sul piano 1 oggettivo, la presenza di una violazione di legge funzionale all'abuso ex art 323 cp, perché la violazione DEle regole inerenti la ripartizione tra compiti di indirizzo e compiti gestionali era priva di valenza precettiva mentre, avuto riguardo all'art 7 DE Dlvo 157/95, in ragione DEla natura di mero atto di indirizzo privo di valenza 37 esecutiva da ascrivere alla detta DEibera, confermata dalla mancata incidenza diretta sulla fattispecie contrattuale, demandata all'organo dirigenziale nella sua discrezionale valutazione. Il Gup, poi, abbandona la linea originariamente tracciata e si sofferma anche sul peso che la condotta ascritta ai ricorrenti poteva aver assunto anche rispetto agli ulteriori addebiti afferenti l'azione amministrativa per il tramite dei quali ebbe a concretarsi l'abuso e segnatamente il decreto di affidamento DEl'incarico e la ' successiva stipula DE contrato di affidamento DE progetto, materialmente resi dalla dirigente SC. Su tale versante il GU ha escluso ogni responsabilità dei ricorrenti in nome DEla separatezza tra i compiti ascritti al LO quale componente Presidente DEla Giunta, e ancor più marcatamente al DU, che si era limitato ad assistere il primo nell'individuare la soluzione più confacente all'interesse pubblico perseguito, e gli ambiti, esecutivi, nei quali si era concretata effettivamente la violazione di legge;
ciò considerando peraltro le dichiarazioni DEla SC che, seppur interessata a liberarsi dal peso legato alla responsabiltà per i fatti in questione, ha sempre negato ogni pressione e indicazione ricevuta dai due ricorrenti quanto alla esecuzione DEl'atto di indirizzo, che non la vincolava in alcun modo. Sono tre, dunque, gli snodi essenziali DEla decisione in questione : l'assenza di riscontri istruttori rispetto al movente che aveva caratterizzato la prospettazione accusatoria , id est l'asse tra AD e LO in ragione DEle reciproche cointeressenze ( l'accaparramento contra legem dei servizi esternalizzati garantendo all'uomo politico il bacino elettorale favorito dai lavoratori impegnati tramite il Consorzio IU); la presenza di più ragioni di interesse collettivo ( lo svolgimento DE servizio oggetto DE progetto e l'interesse dei lavoratori occupati dal IU) volte a giustificare la DEibera di indirizzo, destinate a sopraffare la seppur consapevole presenza di profili di illegittimità DEl'affidamento senza gara, viepiù mitigata non solo dalla necessità dei riscontri in fatto e diritto legati alla sussistenza in capo al consorzio beneficiato dei requisiti utili allo svolgimento dei compiti allo stesso affidati ma anche dalla temporaneità DEl'affidamento in attesa DEla gara da bandire infine la mancanza di validi elementi utili a riscontrare una participazione, seppur di mera istigazione, ricavabile dalle condotte degli odierni ricorrenti, per la natura DEl'atto reso, di mero indirizzo, e per quanto dichiarato dalla SC in 38 punto a possibili pressioni subite nel procedere all'azione esecutiva, unico momento nel quale venne a materializzarsi la violazione di legge, prima non riscontrabile. Secondo la Corte distrettuale in piena adesione ai profili di rilievo sollevati dalla ' Procura generale con l'appello interposto avverso la sentenza DE GU, gli stessi elementi indicati dal primo giudice portano piuttosto a ritenere siccome comprovata la consapevolezza di LO AZ e di DU IC nel contribuire , con la propria azione in maniera determinante all'affidamento reso al IU . In 1 particolare viene dato particolare risalto ai ripetuti incontri, anche in sedi extra- istituzionali, che ebbero a precedere l'affidamento; alla esigenza DEla AN di trovare più punti di contatto con il LO, dapprima tramite il fratello, poi cercando il consenso DE consigliere giuridico DE Presidente il DU per l'appunto; il ' contenuto invero fin troppo dettagliato DEla DEibera di Giunta che finì per informare radicalmente l'atto di gestione che in nulla ebbe a discostarsi dal primo;
il comprovato rapporto di stretta cooperazione e confidenzialità tra la AN e la SC, tale che non avrebbero avuto senso alcuno le precedenti pressioni sull'organo politico laddove l'iniziativa da questo assunta non fosse stata determinante nel quadro illecito programmato;
i numerosi "paletti" volti a circoscrivere la possibilità DEl'affidamento, tutti sintomatici, come DE resto i dinieghi alle iniziali proposte DEla AN, DEla consapevolezza che tale affidamento, ove fosse confluito in un atto dirigenziale, sarebbe stato contrario alla normativa regolante la materia. Secondo la Corte, a fronte DEla minuziosità DEla DEibera di indirizzo, i poteri di accertamento demandati all'organo esecutivo erano mere clausole di stile;
le dichiarazioni DEla SC poi non solo non farebbero gioco nell'interesse dei ricorrenti ( giacchè, una volta emessa la DEibera, in ragione dei rapporti correnti con la AN non vi era più necessità alcuna di fare pressioni ulteriori) ma anzi costituirebbero un presupposto DE coinvolgimento dei due ( in quanto la stessa I sentita in data 20.6.08, ha spiegato di avere adottato il provvedimento di affidamento al fine di dare attuazione alla DEibera di Giunta). Sul piano soggettivo, poi, la Corte territoriale, per un verso esclude rilievo alcuno alle pressioni derivanti dai lavoratori ed alle esigenze di mantenimento dei livelli occupazionali, che potevano essere assicurate attraverso un affidamento legittimo e tramite una gara pubblica . Per altro verso toglie radicalmente SPzio all'interesse pubblico correlato alla esecuzione DE servizio di censimento, giacchè il competente 39 Dipartimento Regionale aveva prospettato una soluzione operativa alternativa meno costosa da realizzare attraverso l'utilizzo di risorse interne alla regione ' confluita in altro DEiberato DEla giunta predisposto nello stesso periodo e approvato ( sempre con LO Presidente) lo stesso giorno in cui la SC affidava l'incarico al IU. Tanto premesso , nel raffronto tra i due percorsi argomentativi sottesi alle contrastanti decisioni assunte nella specie dai due giudici DE merito, è opinione di questa Corte che la lettura DE medesimo dato probatorio considerato in prime cure siccome offerta in appello dalla Corte territoriale non risulti sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze DEla decisione assolutoria, che, dunque a fronte di quella riformatrice, finisce per divenire non più sostenibile, risultando dissolto ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza. Piuttosto, gli elementi addotti dalla Corte di appello, non di rado si allontanano dai profili di oggettività DEla ricostruzione fornita dal Gup rifugiandosi, se non in mere congetture, in valutazioni logiche tutt'altro che assorbenti rispetto alle letture alternative che possono darsi DE medesimo dato chiamato a supporto DE proprio ritenere. Ci si trova innanzi in definitiva, ad una ricostruzione alternativa peraltro dotata di una plausibilità forse anche minore rispetto a quella fornita dal primo giudice , evidentemente lontana da quell'apprezzamento assorbente l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, che dovrebbe conOTare l'argomentare in funzione DEla condanna in caso di riforma di sentenza assolutoria. Quanto ai profili oggettivi DEla condotta concorrente contestata ai ricorrenti va ribadito che il reato si è concretato tramite la condotta materiale DEla dirigente SC. Non poteva essere realizzato tramite l'atto immediatamente riferibile al LO e (meno decisamente) al DU ( che non era tra i componenti DEla Giunta). Tra i due momenti DEla condotta , quella di affermata istigazione ( la DEibera di indirizzo) e quella di materiale esecuzione ( il decreto di affidamento e la stipula DE contratto) vi sono anche DEle distanze formalizzate proprio dal tenore DEla DEibera regionale ( gli accertamenti demandati alla SC e da questa pacificamente pretermessi ). Manca in definitiva un appiglio oggettivo rispetto ad una azione di influenza successiva alla DEibera di indirizzo siccome svolta dai ricorrenti in direzione DEl'esecutore materiale: piuttosto, come rimarcato dal primo giudice, il concorrente ed esecutore materiale ha escluso radicalmente siffatti contegni mentre l'affermazione in forza alla quale la stessa avrebbe agito in 40 attuazione DEla DEibera regionale ben può essere inquadrata nella dinamica tipica tra azione politica e intervento esecutivo. A fronte di tale quadro di riferimento la Corte territoriale propone DEle considerazioni logiche non tali da mutare il quadro oggettivo al quale risulta ancorata la sentenza di assoluzione . Con un evidente salto logico si finisce per dare per scontato un presupposto che l'atto di indirizzo venne emanato nella - consapevolezza che la SC avrebbe poi pretermesso i controlli che erano di sua esclusiva pertinenza e che ivi venivano esplicitamente sollecitati che non trova - conferma alcuna nel materiale probatorio indicato e che non può ricavarsi dal tenore DEla DEibera di giunta la quale, semmai, contiene elementi sintomatici di segno opposto tali quantomeno da giustificare una lettura alternativa e meno ipotetica rispetto a quella fornita dalla Corte territoriale. Il maggior rigore che, su sollecitazione contenuta nell'atto di indirizzo, avrebbe dovuto informare l'azione DEl'organo esecutivo, ben può essere giustificato proprio in ragione DEla dubbia legittimità DEl'affidamento diretto DE servizio al IU, mai negata dalle stesse difese;
ed ascrivere a siffatto circostanziato mandato un ruolo di mera apparenza,in assenza di altri validi elementi utili a supportare con concretezza tale conclusione logica utili in distonia rispetto al dato formale, finisce per tradire una finalità interpretativa dei fatti destinata a sfalsare la corretta lettura dei dati offerti dalle emergenze istruttorie. Anche in ordine all'elemento soggettivo la sentenza impugnata deOTa carenze sia interne che strutturali, questa ultime rintracciate nel confronto con la valutazione sottesa alla decisione di primo grado. E' OTo che nel costante orientamento di questa Corte in tema di abuso d'ufficio, l'intenzionalità DE dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta DE pubblico ufficiale. Occorre piuttosto , per escludere la configurabilità DEl'elemento soggettivo, che il perseguimento DE pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale DEl'agente, con conseguente degradazione DE dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale (cfr tra le tante da ultimo l'arresto di questa sezione distinto dal nr 7384/11). -Le difese ed il GU in linea con le prime - hanno sottolineato che l'azione sottesa alla DEibera di giunta era volta non a favorire il consorzio IU ma a realizzare le esigenze di mantenimento dei livelli occupazionali, DEle quale il Consorzio era portatore indiretto, e quelle di immediata realizzazione DE censimento DE 41 patrimonio immobiliare DEla regione. La scelta fu quella di fondere seppure momentaneamente questi due scopi, in attesa che, sul piano amministrativo, si procedesse ad indire una gara volta nuovamente a ridefinire l'ambito DEla partecipazione alla esternalizzazione dei servizi pubblici DEla regione stessa. Questo dato trova riscontro oggettivo, ancora una volta, nel tenore DEl'atto ( l'unico) attraverso il quale si sarebbe concretata l'attività di istigazione, ne conviene la stessa Corte territoriale. Ma con la decisione impugnata tali momenti di interesse generale vengono sviliti, quanto alla loro effettiva consistenza, già in radice. Con valutazioni tuttavia tutt'altro che dotate di una supremazia logica rispetto alle considerazioni esposte dal Gup in primo grado. Rilevare che altra poteva essere la strada per realizzare il fine DE mantenimento dei livelli occupazionali altro non significa se non confermare in sè la sussistenza DE problema , politico e di interesse collettivo , affrontato nell'occasione dai due ricorrenti , utilizzando il parametro DEla legittimità DEla scelta adottata quale improprio motivo di valutazione logica DEla intenzionalità diretta a favorire il soggetto beneficiato dall'azione amministrativa non conforme a legge . Ciò trascurando di confrontarsi DE tutto con il dato legato alle conseguenze che a breve potevano prodursi sui livelli occupazionali garantiti dal IU nella SPzio di tempo necessario ad indire una nuova gara quale fattore logico per ritenere che, nella strada intrapresa dai ricorrenti , l'intenzione primaria perseguita non era quella di favorire il consorzio ed i soggetti che ne muovevano le fila. Più suggestivo è l'argomento legato alla contemporanea adozione di una DEibera resa sempre dalla Giunta regionale presieduta dal ricorrente LO con la quale, in epoca pressochè contestuale, il medesimo progetto venne affidato ad ambiti interni all'amministrazione stessa, con costi di spesa previsti assolutamente inconsistenti se parametrati a quelli preventivati per l'affidamento al IU. Sul punto la sentenza di primo grado non si sofferma adeguatamente e, per il vero, neppure i ricorrenti nelle pur estremamente copiose attività difensive, hanno fornito una spiegazione logica di siffatta circostanza, destinata nella lettura fornitane dalla ' Corte territoriale a manifestare così evidentemente il vantaggio ascritto al Consorzio da dove incidere per forza di cose anche sulla intenzionalità DEla condotta ascritta ai ricorrente . Vero è tuttavia che il dato si presta ad una valutazione logica alternativa e non meno dotata di plausibilità rispetto a quella prospettata dalla decisione impugnata, finendo così per essere non decisivo . La scelta di adottare un sistema di 42 realizzazione DE servizio alternativo rispetto a quello DEla esternalizzazione conferita al IU, avvenuta peraltro lo stesso giorno DE decreto di affidamento in tale ultimo senso reso dalla SC si rivela in aperta contraddizione logica anche con l'intenzione dei ricorrenti di favorire il detto consorzio ( che senso avrebbe emettere due atti di indirizzo di segno completamente opposto a distanza di pochi giorni ) nonché, sul piano oggettivo, in evidente distonia rispetto alla stessa possibilità di influire sul comportamento DEla autrice materiale DEla condotta ( sarebbe stato più semplice arrestarne l'azione amministrativa laddove questa fosse stata espressione indiretta DE volere dei due ricorrenti). Si aggiunga, infine, che nel valutare l'intenzionalità DE dolo sotteso all'abuso di ufficio, tra i possibili elementi sintomatici utili al fine non di rado si fa richiamo anche alla natura dei rapporti che legano l'agente e il beneficiato dall'azione illegittima ( da ultimo si veda Sez. 6, Sentenza n. 21192 DE 25/01/2013 Rv. 255368). Nel caso, uno degli elementi portanti DE ritenere assolutorio DE primo giudice, è stato il venir meno in esito alle emergenze processuali DEl'originario ' collante che costituiva, nella prpospettiva accusatoria, il prisma attraverso il quale interpretare l'intera vicenda di cui al capo 9 DEla rubrica, id est il collegamento tra LO e AD nel quadro DEle reciproche interessenze imprenditoriali ed elettorali. E' di tutta evidenza, infatti, che anche questo elemento costituiva uno dei momenti di assoluto rilievo per indirizzare le scelte dei due ricorrenti in termini di marcata e consapevole prevalenza DE vantaggio garantito ai soggetti beneficiati dalle riscontrate violazioni di legge funzionali all'abuso contestato portati). La Corte territoriale non si confronta in alcun modo con tale conclusione che pure costituiva uno snodo fondamentale DE motivare DE primo giudice ancor più inficiando, in tal modo, il portato logico DEla conclusione assunta anche a prescindere dal confronto con la assoluzione disposta dal GU. Ne viene l'annullamento senza rinvio DEla decisione impugnata con conseguente conferma DEla decisione di assoluzione , per non aver commesso il fatto, nei termini già definiti dal primo decidente . 11. Ricorso La IM NT . Il ricorrente, amministratore DEla WH OT dall'ottobre DE 2003 , è stato condannato in primo e secondo grado per abuso di ufficio ( così riqualificato il capo di imputazione sub 6 dal GU) e per tre diverse ipotesi di frode nelle pubbliche forniture (capi 3, 7, 10). 43 Dei motivi di ricorso , deve rilevarsi la fondatezza DE primo , involgente la contestazione per abuso di ufficio;
sono manifestamente infondate le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, legate a tutte le ulteriori imputazioni. 11.1. Con riferimento al contestato abuso d'ufficio di cui al capo 6 va evidenziato che il progetto in disamina, denominato " Ipnosi", relativo a tutta una serie di attività specialistiche in materia informatica, venne affidato al IU e per esso poi alla consorziata WH OT, a trattativa privata in spregio alle previsioni che imponevano la gara pubblica. Secondo il GU ( si veda da pagina 437 DEla sentenza ), con valutazione pedissequamente seguita dalla Corte territoriale, l'abuso si è concretato nella determina DE 22 settembre 2003 e consumato con il successivo contratto DE 24 settembre DElo stesso anno;
il ricorrente avrebbe concorso nel reato in virtù DEl'affidamento alla società dallo stesso rappresentata, la WH OT, DE servizio in questione. E' tuttavia pacifico che l'assunzione di siffatta carica da parte DE La IM è intervenuta nell'ottobre DE 2003, dopo la consumazione DE reato in questione senza che emergano dal tenore DEla sentenza impugnata momenti di coinvolgimento in fatto DE ricorrente che non siano immediatamente ancorati al ruolo formalmente assunto dal La IM con riferimento al detto ente sociale. La questione ancor prima DE tema legato alla eccepita prescrizione, involge, dunque, in termini evidentemente assorbenti giusta l'art 129 comma II cpp, il dato DEla attribuibilità in sé DE fatto al La IM, essendo intervenuto lo stesso nella fase di esecuzione DE contratto la cui stipula, estranea alla sfera di immediata riferibilità DE ricorrente, concretava l'ipotesi di reato allo stesso contestata. Se, dunque, è coerente al dato in fatto il coinvolgimento DE ricorrente nella contestazione di cui al capo 7, afferente la fraudolenta inesecuzione DE contrato stesso, medesima coerenza deve escludersi alla imputazione per l'abuso di ufficio di cui al capo 6 . Di talchè la sentenza impugnata va annullata in parte qua per non avere l'imputato commesso il fatto. 11.2 Sono manifestamente infondati i temi di ricorso compendiati al motivo sub 2 e legati ad affermate carenze di motivazione o violazioni di legge inerenti le tre contestazioni mosse ai sensi DEl'art 356 cp, viste in termini critici in punto al contributo partecipativo da attribuire al ricorrente in presenza DEla predominante ed assorbente attività gestoria ascritta pacificamente alla AN nonchè in ordine all'elemento soggettivo riferibile al La IM quanto ai detti reati. 44 Le due sentenze di merito, in una lettura congiunta favorita dalla sovrapponiblità DEle considerazioni esposte a sostegno DEle valutazioni di responsabilità rese in parte qua, assoluta precisione gli ambiti oggettivi degli DEineano con inadempimenti nei quali si è concretata, per ciascun servizio preso in considerazione dai tre diversi capi, l'inesecuzione posta a fondamento DEla affermata applicazione DEl'art 356 cp. Ambiti che inequivocabilmente cristallizzano i riscontrati inadempimenti nell'ottica DEla malafede contrattuale , termine di differenziazione tra il reato applicato e quello, affine, di cui all'art 355 cp ( la cui applicazione, in via di riqualificazione dei fatti, è stata invocata in udienza dalla difesa pur in assenza di esplicito motivo di ricorso) ; e ciò in ragione DEla assoluta intensità DEla inesecuzione contrattuale, a volte assolutamente integrale;
DEl'utilizzo di espedienti volti a celare, a fronte di una mera e superficiale patina di formale conformità DEla prestazione, la palese inadeguatezza DEla stessa rispetto all'interesse pubblico perseguito;
DEle conOTazioni DEl'azione, non di rado destinate a sfalsare i controlli di pertinenza DEla regione in modo di far apparire siccome regolarmente eseguita una prestazione altrimenti assolutamente carente o sostanzialmente inadempiuta. E così - quanto al capo 3 viene segnalata la stipula di contratti di assunzione secondo forme ( a progetto piuttosto che a tempo indeterminato) non in linea con gli obblighi assunti dal Consorzio IU e per effetto dei patti parasociali, dalle consorziate chiamate a rendere il servizio;
soprattutto viene evidenziato il sistematico storno dei lavoratori assunti con mansioni di sorvegliante idraulico in favore DEl'altro servizio inerente il censimento DE patrimonio immobiliare, sempre affidato al binomio IU WH OT, cosi da dar conto di diverse violazioni rispetto agli obblighi assunti, dalla materiale esecuzione in sé DE servizio alla destinazione non concordata dei lavoratori ad altre mansioni e, infine, alla omessa comunicazione di tali distrazioni DE personale;
- quanto al capo 7, si evidenzia la macroscopica inesecuzione DE progetto, di fatto non attuato, non essendo stati i relativi lavoratori mai destinati al detto compito, rimasto di fatto integralmente inevaso;
- quanto al capo 10 si sottolinea oltre alla già citata utilizzazione di lavoratori assunti con riferimento al progetto legato alla sorveglianza idraulica, l'assoluta inconferenza DEla prestazione resa nell'operare il censimento DE patrimonio immobiliare, DE tutto inidonea rispetto alla finalità perseguita dal progetto ( 45 sottolinea la Corte di appello richiamando la decisione DE primo giudice, che la "WH Not si era limitata a depositare, per ciascun immobile da censire, le mere risultanze catastali, ma non aveva mai presentato documenti idonei per includere nello stato patrimoniale DEla Regione nuovi cespiti e comunque utili ad una stima DE singolo cespite in ragione DEla consistenza DE bene, DElo stato d'uso). Definiti gli inadempimenti è stato poi adeguatamente rimarcato il ruolo contributivo sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, ascritto al ricorrente nel ' concorrere ai detti reati in contestazione. E ciò sia in ragione DE ruolo formale assunto di Presidente DE Consiglio di Amministrazione di WH Not, che lo rendeva diretto e inequivoco responsabile di adempimenti dallo stesso marcatamente non evasi ( si pensi ai contratti stipulati dallo stesso senza rispettare le conOTazioni imposte dagli obblighi assunti nei confronti DEla regione, prima dal IU e poi da WH OT in virtù dei patti parasociali;
ancora alla mancata comunicazione degli storni operati destinando i lavoratori addetti alla sorveglianza idraulica al progetto per il censimento immobiliare che pure era reso tramite WH OT) ; sia sottolineando la posizione operativamente assunta dal predetto nell'azione amministrativa tutt'altro che limitata ad un mero dato formale offerto dalla investitura sociale (si veda la motivazione di primo grado che, nel richiamarsi alla deposizione DE teste Osso, sottolinea che malgrado una egemonia di fatto nella gestione ascritta alla AN, tutti gli amministratori di why OT accentravano presso di essi compiti operativi); infine ed in stretta correlazione con quanto sopra, sottolineando l'indifferenza al tema DEla presenza di soggetti che di fatto svolgevano attività gestoria ( il RA e la AN) trattandosi di dati che non incidevano sulla permanenza degli obblighi comunque assunti dal ricorrente. Ne viene, dunque, l'assoluta infondatezza DEle contestazioni mosse a supporto DE motivo articolato per secondo, risultando la decisione contestata non solo conforme al dato normativo applicato ma anche evidentemente estranea a censure di sorta in punto alla completezza DEl'argomentare tracciato . 11.3 La manifesta infondatezza in parte qua DE ricorso finisce per rendere irrilevante il tema DEla intervenuta prescrizione, segnalato dalla difesa in udienza quanto ai detti reati;
ciò, al pari di quanto accade nelle ipotesi di inammisibilità radicale per la mancata instaurazione in parte qua di un valido rapporto ' processuale destinato, in quanto tale, a far recuperare SPzio al decorso DE tempo maturato dopo la sentenza di secondo grado , altrimenti, come nel caso, ininfluente. 464 6 Nè vale al fine evidenziare che la prescrizione dei capi di sentenza relativi alle imputazioni in oggetto sarebbe nella specie favorita dalla fondatezza DE motivo di ricorso legato alla imputazione di cui al capo 6 , tale da aver giustificato l'annullamento DEla sentenza nella parte afferente la relativa statuizione di condanna. La Corte infatti aderisce sul punto all'orientamento, già manifestato da questa stessa sezione ( con la sentenze DE 20/10/2011, dep. 22/02/2012, n. 6924, Fantauzza ed altro, e n. 34171/2008, Mannina) in forza al quale l'autonomia DEla statuizione di inammissibilità DE ricorso in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione DE reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento ad altri addebiti contestati con il medesimo ricorso. Alla unicità DE ricorso relativo a più imputazioni definite con la medesima decisione di condanna non equivale infatti la unicità DE rapporto processuale instaurato per effetto DE gravame laddove più siano siano i capi di condanna contestati dal medesimo ricorrente;
piuttosto, come chiarito anche DEle SS UU di questa Corte ( sentenza nr 1/2000) " in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni, i singoli capi DEla sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini DEl'impugnazione, stante il principio DEla pluralità DEle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni". Ciascun capo di sentenza, proprio in ragione DEla autonomia dei rapporti processuali, malgrado la trattazione unitaria DE processo, mantiene una autonoma attitudine al giudicato, a prescindere dalla sorte DEle altre imputazioni;
ciò sia nel caso di impugnazione parziale, per i capi di sentenza non impugnati, ma anche in ipotesi di annullamento parziale ex art 624 cpp , derivato dall'accoglimento DE ricorso solo per alcuni capi di condanna e non per altri così da dare corpo al giudicato parziale. Il tutto presuppone la autonomia in via di principio dei momenti processuali riferiti a ciascuna imputazione, solo documentalmente conOTati dalla proposizione di un unico ricorso e la scindibilità DE gravame unico proposto dal medesimo ricorrente e avente ad oggetto imputazioni diverse . Del resto che la unicità DE ricorso non significhi inscindibilità DEle sottese ' situazioni processuali corrispondenti ad imputazioni diverse è confermato dal fatto che ove proposto da più parti un unico gravame mosso avverso la stessa sentenza per capi che autonomamente riguardano i diversi ricorrenti da pacificamente corpo a più rapporti processuali, scindibili in tanti processi quanto sono i ricorrenti;
e non a caso, nel trattare i fenomeni DEla riunione o ' 47 separazione in fase di legittimità il codice di rito ( art 603 comma III ) non fa riferimento ai ricorsi bensì ai giudizi così confermando che al singolo ricorso ben possono corrispondere giudizi e quindi rapporti processuali distinti e che può procedersi alla separazione anche tra giudizi promossi, per più capi di condanna, promossi da un unico ricorrente con un unico ricorso. Né, infine, può ritenersi che il diritto DEl'imputato alla prescrizione, da più parti rivendicato in termini di prerogativa costituzionalmente protetta, possa imporre una soluzione interpretativa diversa giacchè , laddove l'estinzione sia maturata nelle more tra la sentenza di secondo grado e il giudizio di cassazione, il decorso DE tempo acquisisce rilievo solo in presenza di una ragione , prospettata e prospettabile in termini tali da poter ritenere validamente incardinato il rapporto processuale sotteso al controllo di legittimità mediante la indicazione di motivi consentiti ex 606 cpp comma I o non manifestamente infondati;
ciò avuto riguardo alla specifica imputazione oggetto di condanna e contestazione innanzi alla Corte, non ad ogni possibile altro capo di decisione in ordine al quale i motivi di ricorso siano stati ritenuti invece fondati. L'annullamento DEla sentenza nella parte relativa al capo 6 DEla rubrica ( considerato dai giudici DE merito il reato più grave ai fini DEla determinazione DEla pena nell'ottica DEla ritenuta continuazione con gli altri capi ) impone il rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per la rideterminazione DEla pena relativa agli altri reati in relazione ai quali la sentenza di condanna ha trovato, invece, piena conferma. 12. Ricorso AD RAo. Il ricorrente, secondo quanto chiarito dalla Corte distrettuale, è stato condannato per la affermata violazione DE disposto di cui all'art 356 cp perché, assunto per svolgere la funzione di sorvegliante idraulico, di fatto ebbe ad occuparsi di tutt'altre mansioni, segnatamente curando la redazione DEle buste paga. Con l'affidamento ( pagina 344 sentenza DE GU) DE servizio di sorveglianza idraulica, il consorzio IU e le consorziate si erano impegnati non solo ad assumere i lavoratori interinali di obiettivo lavoro che prima svolgevano il servizio ma anche a concordare previamente con la regione ogni questione afferente la gestione DE personale , in esse comprese anche la possibile dislocazione dei lavoratori verso funzioni e mansioni diverse da quelle originariamente indicate. E nel caso è pacifico in fatto, per come accertato dalla doppia conforme valutazione 48 in tal senso resa dai Giudici DE merito, che il ricorrente non ebbe a svolgere la funzione di sorveglianza, in distonia rispetto al ruolo ascrittogli al momento DEla assunzione ( resa sempre in attuazione degli obblighi assunti dal Consorzio). La Corte territoriale, in particolare, nel rispondere ai motivi di appello, tende espressamente a precisare che la condanna è stata resa in primo grado e confermata in appello non in ragione DE ruolo di responsabile DE personale rivestito dal ricorrente "ma solo perché egli - si ripete a scanso di equivoci - non ha mai svolto il ruolo di sorvegliante idraulico, pur essendo stato formalmente investito di questa mansione". E nel supportare la propria decisione i Giudici DEl'appello si sono richiamati alla giurisprudenza di questa Corte in forza alla quale risponde di concorso nella fraudolenta inesecuzione dei contratti di pubbliche forniture anche chi , pur non rivestendo il ruolo di interlocutore immediato DEla Pubblica amministrazione interessata fornisca prodotti, energie lavorative e quant'altro direttamente impiegato dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione DEl'opera o DE servizio pubblico oggetto DEla prestazione contrattuale sempre che abbia la consapevolezza che la cosa fornita sia impiegata direttamente nell'esecuzione DEl'opera pubblica e si ponga rispetto a essa come elemento essenziale per la sua realizzazione. Sia sul versante DEla condotta che su quello legato all'elemento soggettivo la decisione assunta non mostra di aver fatto buon governo dei principi in diritto cui dichiara di aver attagliato l'interpretazione DE fatto posta a fondamento DEla decisione. Si è detto, emerge con nettezza che il ruolo di concorrente nella fraudolenta inesecuzione DE contratto relativo all'affidamento DE servizio in questione è stato DE tutto sganciato da qualsivoglia ruolo decisionale ascritto al AD RAo nel convogliare il personale interessato in direzione di mansioni diverse da quelle concordate con l'ente pubblico interessato ( tant'è che in linea con l'assenza di un siffatto potere decisionale lo stesso è stato mandato assolto per la contestazione ex art 640 e 640 bis cp legata ai medesimi fatti inerenti l'esecuzione DE servizio di sorveglianza idraulica). Piuttosto, il dato oggettivo DEla condotta riferita al ricorrente si lega alla materiale inesecuzione DEla singola prestazione commissionatagli in forza DEla mansione assegnata al momento DEl'assunzione, quella di sorvegliante idraulico. Ora va detto che la esecuzione fraudolenta punita ai sensi DEl'art 356 cp deve riguardare la prestazione oggetto DE contratto e gli obblighi ad essa connessi. A 49 voler portare il discorso nell'ambito specifico che occupa, la violazione in questione veniva a configurarsi considerando gli obblighi connessi alla assunzione di personale diverso da quello da stabilizzare oppure nella generale inesecuzione DE servizio ( ad esempio , sempre per mantenersi all'interno DEle contestazioni inerenti l'odierno processo, si concretava quando le consorziate di IU destinavano gli stessi lavoratori finalizzati alla sorveglianza ad altro progetto, tanto da sostanziare una doppia violazione , lo storno non concordato e la materiale incompleta esecuzione DE servizio affidato). Nel caso, tuttavia, viene in gioco la singola situazione, quella DE ricorrente, che, assunto per la sorveglianza, tale prestazione effettiva mai ha reso . Per poterlo ritenere responsabile occorreva affermare, sul piano oggettivo, che la relativa condotta sostanziava in sè, in termini di assoluta rilevanza, il servizio non reso;
e, sul piano soggettivo, che l'autore di tale determinante omissione, nel quadro complessivo DE servizio da rendere, fosse consapevole sia DEl'obbligo di prestare esclusivamente, all'interno di quella realtà imprenditoriale, altro se non quella prestazione , sia DEla incidenza che tale prestazione assumeva rispetto all'obbligo assunto dal contraente diretto DE servizio esternalizzato. La sentenza non si pone in coerenza a tali linee di principio. Tace integralmente quanto al necessario approfondimento DE profilo soggettivo nei termini sopra descritti. Sul piano oggettivo, l'unico effettivamente esaminato, fa erroneamente coincidere la inesecuzione DE servizio affidato al IU al mancato esercizio, da parte DE ricorrente, DE ruolo di sorvegliante senza precisare in che termini tale singolo inadempimento poteva ritenersi così determinante nell'ottica complessiva di una attività che vedeva di certo, con quel medesimo ruolo, coinvolti diversi lavoratori. In realtà , l'inadempimento DE ricorrente costituisce solo una frazione DEla prestazione attraverso la quale si concretava l'obbligo inevaso assunto dalla società affidataria DE servizio. A ragionare diversamente, DE reato contestato avrebbero dovuto rispondere tutti i lavoratori altrimenti destinati ad altre funzioni rispetto a quelle concordate. Piuttosto, l'inadempimento, fraudolento, funzionale alla norma penale contestata , va visto in generale , come momento di complessiva inesecuzione DEla prestazione, letta nel suo intero e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano, come detto, un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti ( 505 0 tant'è che l'inadempimento relativo alla prestazione DE singolo non necessariamente avrebbe dato corpo al venir meno DEl'esecuzione DE servizio). Da qui l'annullamento DEla sentenza impugnata e l'assoluzione DE ricorrente perché il fatto non sussiste, soluzione che rende ulteriormente superfluo ogni ulteriore approfondimento legato alla eccepita estinzione DE reato in ragione DEla, affermata, intervenuta prescrizione. 13. Ricorso EL AL. Tre i motivi di ricorso. 13.1 L'esame DE primo motivo presuppone a monte l'individuazione DEla contestazione per come originariamente operata, inquadrata in fatto nell'affermato tentativo DE AD e di altri affermati componenti DEl'associazione di cui al capo 1 di entrare, mediante un consorzio costituito da più imprese ( consorzio IC ), nel capitale sociale DEla ES SP , società partecipata dalla regione Calabria mediante l'ente strumentale BR SP. Ingresso ( nel capitale di ES ) che avrebbe consentito ai sodali, secondo l'accusa, l'affidamento senza gara pubblica di commesse nel settore telematico e che andava realizzato rilevando parte DEle partecipazioni di BR ( che per individuare il partener privato cui cedere le partecipazioni aveva indetto apposita gara) con una manovra destinata a risanare la ES SP ,in situazioni di difficoltà , grazie ad un finanziamento da parte di BR. IL GU ha DE tutto escluso la illiceità DEla prima parte DEla contestazione immediatamente afferente la costituzione DE consorzio IC e l'intenzione di entrare in ES per ottenere, senza gare, l'affidamento DEle commesse nel settore di riferimento, limitando ( da fl 808 DEla motivazione) il perimetro di operatività DEle contestazione per come riscontrato in processo all'illegittimo finanziamento operato da BR in favore di ES SP, ritenendo all'uopo riscontrata la violazione di legge funzionale all'abuso ex art 323 cp nell'inosservanza DEl'art 3 DEla legge 7/84, istitutiva di BR, che vietava a quest'ultima l'intervento diretto a risanare imprese improduttive. Originariamente il finanziamento venne erogato in una prima tranches sotto altra dirigenza diversa da quella attratta alla competenza DE ricorrente. Subentrato lo EL nella presidenza DE DA di BR , questi in un primo momento ebbe a palesare al Consiglio gravi dubbi sulla possibilità di erogare ulteriori tranches DE finanziamento tanto che lo stesso organo ebbe a DEiberare di remorare e 51 sospendere il finanziamento in assenza DEla definizione DEle ragioni di dubbio prospettate, con riferimento all'operazione, proprio dal ricorrente . Malgrado ciò nel settembre DE 2005 lo EL, pur a fronte DEla determina di segno contrario assunta dal DA di BR , ebbe ad erogare le ulteriori tranches DE finanziamento senza precisare le motivazione di una siffatta autonoma scelta. Il tutto nella consapevolezza DEla illegittimità DE finanziamento e al fine di favorire indebitamente ES SP, all'epoca in grave stato di decozione, tanto da fallire nel giugno DE 2007. Ciò precisato in fatto, il motivo di ricorso è esclusivamente legato alla affermata insussistenza DE dolo intenzionale . Non viene in contestazione la citata ricostruzione in fatto, la violazione di legge descritta a fondamento DEl'abuso, l'insolvenza di ES al momento DEla erogazione di pertinenza DE ricorrente né la consapevolezza in capo allo EL di tale stato di decozione DEla beneficiata. A fondamento DE ricorso, piuttosto, viene addotto che il ricorrente avrebbe agito per evitare di compromettere la stabilità lavorativa dei dipendenti di ES nonché per non aggravare il pregiudizio di BR, legato ad un possibile fallimento di ES e, dunque, correlato alla maggiore difficoltà di rientrare nel finanziamento in precedenza erogato. La Corte territoriale, nel rigettare l'appello in parte qua, ha evidenziato che la tesi esposta dalla difesa in ordine alle ragioni di interesse collettivo che ebbero a giustificare l'azione DE ricorrente non troverebbe adeguato conforto probatorio oltre che logico. Lo EL non avrebbe adeguatamente chiarito in che termini l'interesse pubblico da questi prospettato potesse essere messo a repentaglio da una mera sospensione DEl'erogazione, coerente alla determina DE DA di BR - di una minima tranche di un finanziamento ben più consistente né, tanto meno, perché non potesse ritenersi maggiormente rispondente all'interesse pubblico il DEiberato DE c.d.a. né, infine, perché l'erogazione, nonostante tale DEiberato, dovesse essere intesa alla stregua di un 'atto dovuto'. 'La Corte ritiene che la decisione assunta meriti conferma anche se occorre ulteriormente dettagliarne il tenore argomentativo . Effettivamente l'assunto difensivo DE ricorrente non pare particolarmente definito nel rintracciare il portato DEl'asserito interesse collettivo che nel caso avrebbe guidato l'azione contestata tanto da porre in secondo piano la consapevolezza DE vantaggio indebitamente assicurato a ES SP. 525 2 Anche partendo dal dato, incontroverso, DElo stato di decozione di quest'ultima società quale passaggio funzionale al ragionamento logico DEla difesa in punto alla incidenza che , sulle possibilità di recupero DEle precedenti tranches di finanziamento erogato, avrebbe prodotto l'intervenuto fallimento di ES, resta da dire che non è stato adeguatamente chiarito in che termini tale finalità era in radice ostacolata dalla mera sospensione e non - dalla radicale negazione DE finanziamento decisa dal DA;
soprattutto , quale potesse essere il ruolo DE finanziamento ulteriormente e indebitamente erogato su iniziativa DElo EL rispetto alla possibilità di evitare il fallimento di ES, da li a poco poi, ugualmente intervenuto, così da salvaguardare i livelli ' occupazioni legati ai lavoratori di quest'ultima azienda . Del resto e infine, che l'azione in contestazione fosse primariamente caratterizzata dalla intenzione di favorire indebitamente il risanamento di ES SP, prescindendo integralmente dalle, pur se presenti, concause di interesse generale che ebbero comunque a colorare l'indebita erogazione DE finanziamento è conclusione che trova fuor da ogni SPzio di dubbio, conforto immediato nelle conOTazioni di macroscopica rilevanza degli aspetti di illegittimità DEla condotta posta in essere. E' infatti la dinamica che ebbe a precedere l'erogazione DE finanziamento ad escludere sul piano logico ogni possibile rilievo ad interessi collettivi sottesi alla condotta che, seppur compresenti, erano di certo recessivi rispetto al fine di favorire indebitamente il risanamento di ES SP. Dopo aver segnalato al Consiglio di amministrazione le ragioni utili per sospendere l'erogazione ed a fronte DEla DEibera di quest'ultimo organo pedissequamente resa in questo senso il ricorrente ebbe a porre in essere una condotta, nelle forme ' seguite e nei contenuti sostanziali assunti assolutamente distonica rispetto a tale premesse, decidendo, in assoluta autonomia e senza attivare nuovamente il filtro DE confronto con l'organo collegiale, di procedere alla ulteriore erogazione DE finanziamento senza mai fornire alcuna motivazione, preventiva all'atto, in ordine alle ragioni sopravvenute che giustificavano un così radicale mutamento sulla legittimità DEl'intervento. Sintomo questo inequivoco DEla consapevolezza DEla natura largamente recessiva di qualsivoglia ragione di interesse pubblico rispetto al vantaggio che si assicurava agli interessi di ES SP garantendo l'illegittima percezione DEla tranches di finanziamento in questione. Da qui l'infondatezza dei rilievi legati al primo motivo di ricorso. 53 '13.2 Quanto al secondo motivo osserva la Corte come nella sua originaria formulazione l'imputazione recava il concorrente riferimento a più reati : unitamente all'abuso di ufficio , poi posto a fondamento DEla condanna risultavano contestati, in continuazione anche l'abuso d'ufficio e la truffa ex art 640 bis cp. Il dispositivo DEla sentenza di primo grado reca letteralmente un riferimento complessivo ai reati di cui al capo ( il 20 ) DEla rubrica riferito allo EL con esclusione esplicita DEla sola contestazione legata al peculato;
ed in motivazione ( foglio 937) ci si riferisce solo all'abuso mentre nel determinare la pena non si applica alcun aumento per la continuazione, segno definitivo e inequivoco DE fatto che l'unico reato preso in considerazione per la condanna è l'abuso. Il ricorrente già in appello fece ricorso con riferimento alla contestazione relativa all'art 640 bis cp evidenziando comunque, in linea con i motivi di cui all'odierno ricorso di legittimità, in ogni caso il difetto di motivazione e l'insussistenza degli artifizi e raggiri utili a giustificare la condanna. La Corte distrettuale nulla ha disposto sul punto . Ritiene la Corte che nel caso si verta in ipotesi di errore materiale conclamato dai motivi di conflitto che corrono tra motivazione ( integralmente assorbita, anche nella determinazione DEla pena , dall'esclusivo riferimento all'abuso di ufficio) e dispositivo ( che riferendosi alla contestazione esclude solo il peculato senza fare cenno anche alla truffa ex art 640 bis cp ); il tutto in ragione di una evidente dimenticanza per non aver il giudice di prime cure, nel riferirsi alla originaria contestazione, espunto dalla condanna indicata in dispositivo oltre al peculato anche il reato di cui all'art 640 bis cp. A fronte di ciò la Corte di appello avrebbe ai sensi DEl'art 130 cpp dovuto provvedere ad emendare la sentenza di primo grado dall'errore ; ed in esito alla inerzia, grazie al motivo di ricorso sul punto articolato dalla parte interessata, nulla osta a che alla detta rettifica proceda questa Corte nei termini indicati in dispositivo. '13.3 IL terzo motivo è manifestamente infondato ai limiti DEla inammissibilità radicale. La contestazione mossa alla dosimetria DEla pena, già genericamente mossa in appello, non appare immune da tale difetto anche in questo grado, risultando comunque la stessa che riposa sulla mancata valutazione DEla - situazione di necessità che avrebbe colorato nel caso la condotta DE ricorrente ampiamente e satisfattivamente assorbita dalle valutazioni di segno contrario rese 54 dai giudici DE merito in punto alla sostanziale modestia DEla consistenza da ascrivere alle ragioni di interesse collettivo indicate dallo EL quale ragione giustificativa DEl'azione contestata. 13.4 Va infine precisato che il reato ascritto al ricorrente non si è prescritto nelle more tra la decisione impugnata e la presente fase di legittimità. Il reato si è consumato il 27 settembre 2005 , data DEla erogazione DE finanziamento indebito. Ai sensi DE combinato disposto di cui agli artt 157 e 161 cp il periodo, massimo, utile alla prescrizione viene determinato in anni sette e mesi sei il che porta alla data DE 27 marzo 2013 .Vanno poi aggiunti il periodo di sospensione maturato nella fase di merito ( per complessivi mesi tre e giorni 20) e quello legato all'astensione degli avvocati dall'udienza di discussione in sede di legittimità fissata per il 27 maggio 2013, destinato a coprire l'intero arco temporale successivo sino a tutto il 2 ottobre 2013 , data DEla successiva udienza di definizione DE presente processo (in punto alla non operatività DE limite dei sessanta giorni di cui al comma ¡I DEl'art 159 in ipotesi quali quella di specie cfr Sez. 4, Sentenza n. 10621 DE 29/01/2013 Ud. (dep. 07/03/2013) Rv. 256067 ed i precedenti conformi N. 46359 DE 2007 Rv. 239020, N. 20574 DE 2008 Rv. 239890, N. 25714 DE 2008 Rv. 240460, N. 18071 DE 2010 Rv. 247142). 14. Ricorso VA EP . IL ricorrente quanto al capo sei , l'unico rimasto in discussione nella presente fase di legittimità, è stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto. Interposto appello dalla Procura generale, la Corte distrettuale ha riscontrato i profili di responsabilità inerenti il reato contestato al suddetto, riqualificato in termini di abuso d'ufficio già dal Gup dichiarando tuttavia il non doversi procedere per la intervenuta estinzione per prescrizione DE reato. Dei tre ricorsi proposti a sostegno DEl'impugnazione proposta a sostegno DEla posizione DE HI, quello personalmente riferibile al ricorrente introduce un tema, DEla inammissibilità DEl'originario appello perché la prescrizione era già maturata all'epoca di interposizione DE relativo ricorso che, per la fondatezza DE rilievo, appare compiutamente assorbente tutti gli altri profili di contestazione. La Corte territoriale àncora al 6 maggio 2003 la data di consumazione DE reato ascritto al HI. Corretta che sia tale valutazione, la stessa non può essere posta in discussione perché coperta dal giudicato. E' altresi pacifico che l'appello DEla Procura è stato interposto ( il 1 dicembre 2010 ) in data successiva al decorso DE termine massimo per la prescrizione DE reato 55 contestato ( sette anni e sei mesi, mai sospesi in primo grado, in linea con quanto osservato dalla Corte territoriale caduti il 6 novembre 2010). Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata perchè la Procura appellante, all'epoca DEla proposizione DE ricorso, era priva di interesse ad impugnare con conseguente inammissibilità DE gravame . Deve, infatti, ritenersi che ove l'impugnazione sia rivolta ad ottenere la condanna nel merito a fronte di una estinzione DE reato maturata già prima DEla proposizione DEl'atto, il ricorso non solo sia volto in direzione di una conclusione non più compatibile con la sorte DE reato ma difetti anche DEl'interesse ad impugnare, concreto e attuale, nel caso peraltro non esplicitato in termini diversi dalla richiesta di condanna quale conseguenza DEla riforma DEla sentenza ( cfr in tal senso la sentenza di questa sezione DEla Corte distinta dal nr 18105/10 e quella nr 40536/10). Da qui l'annullamento senza rinvio DEla decisione impugnata. 15. Ricorso TI RAo. Il TI è stato condannato in primo grado, con valutazione di responsabilità confermata in secondo grado per corruzione ex artt 319 e 321 cp (capo 17) in esso reato considerato assorbito il reato di abuso d'ufficio di cui al capo 16 ( così riqualificati i fatti di cui all'originaria imputazione). Tre i motivi di ricorso, tutti inammissibili. 15.1 Il primo motivo è assolutamente inconferente giacchè riproduce integralmente la questione relativa alla dedotta inutilizzabilità DEle dichiarazioni di natura sostanzialmente confessoria rese dal TI in violazione DEl'art. 63 c.p.p.. Le ragioni DEla doglianza restano assolutamente oscure giacchè il Giudice di appello ha ritenuto fondata la contestazione ed esplicitamente espunto le dette dichiarazioni dal materiale probatorio utilizzato per ricostruire la vicenda in fatto. Di talchè , riposando il giudizio di responsabilità su elementi estranei alle dette dichiarazioni, per come non risulta contestato dalla difesa, resta incomprensibile la ragione legata alla riproposizione DE tema in questa sede. 15.2 Il secondo motivo è inammissibile per più versi. Anche con tale motivo vengono pedissequamente ribadite questioni sollevate con l'appello e puntualmente superate dalla Corte, senza che tuttavia la contestazione mossa in questa sede risulti rivolta al tenore DEla decisione di secondo grado attraverso un'articolata critica DE ritenere DEla Corte territoriale. Così è a dirsi quanto al rilievo da ascrivere nella specie alla circostanza in fatto, riconosciuta da entrambi i giudici DE merito, in forza al quale, seppur il decreto di affidamento ed il successivo contratto 56 trovino matrice soggettiva nell'odierno ricorrente ( per aver reso il decreto il 4 aprile ed il successivo 7 aprile 2005 stipulato il contratto), il progetto venne poi posto in esecuzione da altro dirigente. La Corte ha puntualmente preso in considerazione siffatta evenienza non mancando di sottolinearne l'inifluenza ai fini DEla responsabilità in esame. In particolare ha sostenuto la sostanziale irrilevanza che l'atto conclusivo sia stato poi adottato da altro dirigenteil De Grano: ciò in quanto il decreto emesso dal ricorrente “si è posto quale atto iniziale ed imprescindibile nell'ambito DE procedimento formativo DEla volontà DEl'ente e l'illecita condotta DE TI, attività insostituibile e necessaria rispetto all'evento, si è inserita nel determinismo produttivo DEl'ennesimo danno alla collettività regionale in processo". Questa valutazione, la cui evidenza logica e la conformità a diritto non paiono in discussione, non risultano sottoposte a critica in ricorso;
piuttosto, la difesa in parte qua ricalca inutilmente i temi DEl'appello imperniati su considerazioni ( il mancato esercizio DE potere di annullamento in autotutela da parte DE successivo dirigente) che non incidono per nulla sulla coerenza e correttezza DEla valutazione resa in parte qua dalla Corte. La difesa si sofferma poi sulla non necessità che nella specie all'affidamento si provvedesse con gare ad evidenza pubblica perché nel caso si verteva in ipotesi di concessione di servizio piuttosto che di appalto di servizio con conseguente ammissbilità DEla trattativa privata. Quale che sia la correttezza DEl'asserto e la pertinenza DElo stesso alla specie, il tema tuttavia non risulta articolato in sede di appello e da dunque adito ad una questione, in fatto e diritto, non suscettibile di rilievo in sede di legittimità per la prima volta. Infine, ribadendo pedissequamente il tenore dei motivi di appello, la difesa mostra di dare particolare SPzio - per escludere sotto ogni versante la responsabilità DE ricorrente anche nell'ottica DEla corruzione propria - alla, affermata, mera natura esecutiva DEla condotta posta in essere dal TI, evidentemente vincolata rispetto ad una volontà amministrativa già manifestata a monte dall'organo politico amministrativo, la giunta regionale, con la DEibera nn 1132/03. Ma l'assunto è in radice privo di qualsivoglia rilevanza. Si pone, infatti, contro l'evidenza in forza alla quale la valutazione dei presupposti di legge, per come calendati all'art 7 DE divo157/95 , che nel caso consentivano di seguire la trattativa privata piuttosto che altre procedure ad evidenza pubblica , spettava indefettibilmente all'organo amministrativo, nella specie incontrovertibilmente rappresentato, nel segmento di 57 sua immediata pertinenza, dal ricorrente. E che tali presupposti mancavano e non furono oggetto di alcuna valutazione preliminare è dato altrettanto incontroverso destinato a cristallizzare certamente la responsabilità DE TI rispetto alla palese illegittimità DEl'azione posta in essere, funzionalizzata al mercimonio DEla funzione in ragione DE corrispettivo portato dalla assunzione DEla figlia. Ne vale, ancora rifarsi alla circostanza che l'affidamento in questione era coperto nei costi di cui al 50% DE budget DEl'originario appalto aggiudicato al IU : ciò presupponeva a monte il giudizio di complementarietà DE servizio rispetto all'appalto principale siccome imposto dal citato art 7 che nel caso è stato radicalmente escluso dai giudici DE merito senza che sul punto la difesa abbia ribadito le critiche originariamente sollevate con gli appelli. 14.3. Il terzo e ultimo motivo, legato alla eccessività DE trattamento sanzionatorio applicato è inammissibile per non avere formulato il ricorrente nei due appelli articolati avverso la sentenza di primo grado alcun motivo di gravame legato alla commisurazione DEla pena . Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna DE ricorrente alle spese ed al pagamento DEla somma di euro 1000 in favore DEla cassa DEle ammende.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD NT per i reati di cui ai capi 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e di LO EP in relazione ai reati di cui ai capi 11,13, 14, 15,16,18,19 perché estinti per prescrizione;
annulla la medesima sentenza nei confronti di AD NT e LO EP in relazione al reato associativo ( capo 1) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione DEla Corte di appello di Catanzaro. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LO AZ e DU IC in relazione al reato di cui al capo 9 per non aver commesso il fatto. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD RAo perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HI EP per inammissibilità DEl'appello proposto dal PM avverso la sentenza di primo grado in relazione al capo 6. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di La IM NT senza rinvio in relazione al capo 6 per non aver commesso il fatto e con rinvio ad altra sezione 58 DEla Corte di appello di Catanzaro per la determinazione DEla pena per i residui reati di cui ai capi 3,7,10. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta il ricorso di EL AL rettificando il dispositivo DEla sentenza di primo grado nel senso che laddove è indicato " ( con esclusione DEla contestazione di peculato) deve intendersi trascritto con esclusione DEla contestazione di " peculato e di quella di cui all'art 640 bis cp) " . Dichiara inammissibile il ricorso di TI RAo e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro 1000 in favore DEla cassa DEle ammende. Così deciso il 2 ottobre 2013 IL Consigliere relatore il Presidente (Dott IC Milo) (dott Benedetto Paternò Raddusa) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 DIC 2013 REMAPREDICIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito