Sentenza 21 gennaio 2009
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Nel calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, non deve tenersi conto del termine indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5950 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 62
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 035820/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IG LG, N. IL 07/11/1966;
avverso SENTENZA del 15/05/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. D'AMBROSIO V. che ha concluso per annullamento senza rinvio per maturata prescrizione.
Udito il difensore Avv. NERI N. in sostituzione dell'Avv. BASSIGNANO G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 15.05.2008 la Corte d'appello di Torino integralmente confermava la pronuncia 23.10.2007 del Tribunale di Saluzzo che aveva condannato NA OL alla pena di mesi 4 di arresto per la contravvenzione alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, fatto commesso in Sanfront il 19.07.2003. Rilevava questa
Corte come il fatto storico fosse certo e non contestato, e come dovesse disattendersi la protesta difensiva circa la mancata prova dell'elemento soggettivo. Il reato poi non poteva ritenersi prescritto, atteso che si dovevano calcolare complessivamente mesi 4 e giorni 22 di sospensione, di tal che l'esito estintivo si sarebbe maturato solo il 10.06.2008.
2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetta imputata che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge: a) nel calcolo della sospensione del corso della prescrizione non si poteva tener conto della proroga di 30 giorni del termine per il deposito della sentenza, ex art. 544 c.p.p., e pertanto restavano solo mesi 3 e giorni 22 di sospensione, il che faceva maturare la prescrizione al 10.05.2008 (dunque prima della pronuncia della sentenza impugnata);
b) errata valutazione dell'elemento psicologico del reato, di cui mancava prova, e non potendosi porre un onere probatorio di buonafede a carico dell'imputata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze tutte di legge.
3.1 Esaminando dapprima la questione proposta in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, deve rilevare questa Corte come il relativo motivo di ricorso risulti del tutto improponibile: trattasi, invero, di contravvenzione per l'integrazione della quale è sufficiente - notoriamente - anche il solo atteggiamento colposo. Posto che la NA non ha mai contestato il fatto storico di aver materialmente violato gli obblighi di permanenza in casa di notte (essendo stata vista transitare in auto circa alle 22,30), e posto altresì che neppure si pone in discussione il dato della conoscenza da parte sua di tali obblighi (essendole stato notificato il decreto impositivo), risulta consequenziale la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo alla ricorrente che nessuna giustificazione ha mai inteso fornire di tale sua condotta. Valgono, del resto, le corrette argomentazioni sul punto dell'impugnata sentenza, per nulla inficiate dalle generiche, quanto apodittiche, doglianze della ricorrente.
2.2 Venendo ora al vaglio delle deduzioni in punto prescrizione, deve parimenti affermarsi la totale infondatezza delle stesse. Va dapprima, peraltro, rilevata l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove considera positivamente, nel calcolo del tempo di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p., quello indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza ex art. 544 c.p.p., comma 3. Ed invero, atteso che tale ipotesi non è contemplata nei casi specifici di cui al cit. art. 159 c.p., comma 1, nn. 1), 2) e 3), va anche affermato che essa non rientra neppure nella previsione generale della prima parte di detto comma, posto che nel caso di deposito differito della sentenza, ex art. 544 c.p.p., comma 3, non può dirsi che si realizzi una sospensione del processo
"imposta da una particolare disposizione di legge", trattandosi di una mera facoltà del giudice - a sua valutazione discrezionale - che non può dunque condurre alla sospensione del corso della prescrizione.
Ciò posto, non è maturato, peraltro, l'esito estintivo prima della sentenza di secondo grado (come sostenuto dalla ricorrente). Ed invero, anche sul punto, non è corretta la decisione impugnata che, al proposito, non considera la giurisprudenza di questa Corte regolatrice che ha più volte affermato il principio - che qui va ribadito - secondo cui il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, deve essere ricondotto alle sole ipotesi di effettivo impedimento fisico del difensore, e non a quei casi, come il presente, relativi a sue scelte pur legittime (quali le consultazioni difensive o la partecipazione all'astensione di categoria) che però non siano dettate da vero e proprio impedimento in tal senso ritenuto. Sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 25714 in data 17.06.2008, Rv. 240460, Arena;
Rv. 239890; Rv. 238544, ecc. Pertanto, dovendosi considerare tutto il periodo di differimento tra le udienze, e dunque dovendosi sommare al termine di legge (anni 4 e mesi 6 dal 19.07.2003) quello di effettiva sospensione, consegue che la prescrizione non è ancor oggi maturata.
3.3 In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in toto.
Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente NA OL al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009