Sentenza 6 novembre 1998
Massime • 1
L'art. 159 cod. pen., come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 cod. proc. pen., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati). (Vedi Corte cost., sent. n. 178 del 1991; sent. n. 114 del 1994; sent. n. 171 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/1998, n. 13643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13643 |
| Data del deposito : | 6 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 6.11.98
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 1499
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Serpico " N. 22876/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SC ES
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 19.3.1998, con la quale veniva confermata e la sua condanna per il reato di cui all'art. 341 c.p. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Giuseppe Veneziano,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
osserva
Con sentenza in data 19.3.1998 la Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado a SC ES per il reato di cui all'art.341 c.p. La Corte escludeva che fosse intervenuta la prescrizione del reato: pur essendo, infatti, il termine di sette anni e mezzo decorso con la data del 18.2.1998p occorreva tener conto che la prescrizione era rimasta sospesa dal 2.2.1996 al 19.3.1997 a causa dell'astensione degli avvocati dalle udienze. dovendo trovare applicazione al caso l'art. 159 c.p. nel testo modificato dalla L.
8.8.1995 n.332. Riteneva infondate le doglianze dell'appellante circa il rigetto di una richiesta di rinvio del giudizio di primo grado per impedimento del difensore, sia a causa dell'intempestività della richiesta, sia per il difetto di prova del carattere assoluto dell'impedimento. Riteneva infine integrati gli estremi del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
e non configurabili scriminanti.
Ricorre il SC deducendo erronea applicazione dell'art.159 c.p. ed inosservanza dell'art. 486 c.5 c.p.p. A suo avviso non potrebbe trovare applicazione al caso la L. n.332/95, che ha modificato l'art. 159 c.p., poiché questa collega la sospensione della prescrizione alla sospensione dei termini di custodia cautelare, che non vengono qui in considerazione;
mentre la sentenza avrebbe contraddittoriamente ritenuto da una parte l'irrilevanza di sospensioni precedenti e dall'altra la rilevanza del rinvio disposto il 2.2.1966 per effetto della citata legge. che nulla invece avrebbe innovato per quanto interessante la fattispecie. Non vi sarebbe stata inoltre alcuna sospensione dei termini, essendosi il Pretore limitato a rinviare il dibattimento;
e ciò per un tempo ben superiore ai dieci giorni di cui all'art. 477 c.p.p., senza alcun riguardo alla durata effettiva dell'ipotetica causa di sospensione. Erroneamente sarebbero state disattese, inoltre. le doglianze circa il mancato rinvio del giudizio di primo grado all'udienza del 19.3.1997, poiché il difensore aveva segnalato e documentato il proprio impedimento alcuni giorni prima del giudizio.
Deduce infine inosservanza dell'art. 530 c.2 c.p.p.9 sostenendo che le risultanze processuali avrebbero legittimato un'assoluzione;
ed inosservanza dell'art. 4 d.l. vo lgtz. n.288/1944. Sono manifestamente 7pive di fondamento le doglianze del ricorrente circa il mancato rinvio dell'udienza del 19.3.1997 in dipendenza di un impedimento adatto dal difensore, atteso che tale impedimento risulta essere stato noto all'interessato fin dal 5.2.1997 ed essere stato da lui segnalato soltanto il 17 marzo. Legittimamente. pertanto. la richiesta di rinvio è stata disattesa a causa della sua palese intempestività, che ne imponeva anche di per se stessa, e cioè anche indipendentemente dalla prova del carattere assoluto dell'impedimento, il rigetto.
Del tutto generici e comunque insuscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità. a fronte di una motivazione congrua ed immune da vizi logici, i rilievi in punto di responsabilità.
Fondati sono invece i rilievi sulla prescrizione del reato, commesso il 18.8.1990.
Il dibattimento era stato rinviato per tre volte a causa dell'astensione dei difensori dalla partecipazione alle udienze;
e precisamente dal 30.9.1994 al 5.6.1995;
dal 5.6.1995 al 2.2.1996; dal 2.2.1996 al 19.3.1997. Secondo i giudici di appello il corso della prescrizione doveva ritenersi sospeso durante tutto il periodo decorso per effetto dell'ultimo rinvio;
e ciò in applicazione dell'art. 15 c.2 della L. n.332/1995, modificatrice dell'art. 159 c.p. Tale assunto non pub essere condiviso. La norma citata ha trasformato, invero, le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati;
ma ciò significa che questa resta sospesa là dove effettivamente esista un provvedimento di sospensione dei termini di custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. Tenendo conto di tutte le causo interruttive. il termine massimo per la prescrizione del reato non poteva quindi superare la data del 18.2.1998; e l'estinzione del reato stesso avrebbe dovuto essere dichiarata dai giudici di appello. Ne consegue di necessità l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugna perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 6 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998