Articolo 16 del Codice ambientale
Articolo 13Articolo 15
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29 aprile 2006
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13 febbraio 2008
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16 settembre 2010
Art. 16. Decisione 1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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