Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2015, n. 6864
CASS
Sentenza 11 febbraio 2015

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Massime1

Nella truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale ai fini della maturazione della prescrizione - è quello in cui è stata posta in essere l'ultima azione utile finalizzata ad ottenere l'erogazione dell'ulteriore "tranche" di finanziamento.

Commentario1

  • 1Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2015, n. 6864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6864
Data del deposito : 11 febbraio 2015

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