Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
Nella truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale ai fini della maturazione della prescrizione - è quello in cui è stata posta in essere l'ultima azione utile finalizzata ad ottenere l'erogazione dell'ulteriore "tranche" di finanziamento.
Commentario • 1
- 1. Truffa: può concorrere con il reato di abusivismo finanziario?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall' art. 166, comma 1, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58 , può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2015, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 11/02/2015
Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere - N. 351
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 47582/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- GI AS, nato a [...] il giorno 29/11/1960;
- TR GE, nato a [...] il giorno 19/8/1959;
- FA GE, nato a [...] il giorno 25/12/1949;
- AN TO, nato a [...] il giorno 23/4/1946;
- TE AN, nato a [...] il giorno 28/6/1963;
- CI VI, nata a [...] il giorno 8/7/1967;
- OZ NI, nata a [...] il giorno 15/8/1948;
- AN IL, nata a [...] il giorno 5/12/1973;
avverso la ordinanza n. 788 + 795 + 797 + 798 + 799 + 820 + 831/2014 in data 24/9/2014 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PINELLI Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli indagati GI AS, TR GE e FA GE, Avv. Gianrico RANALDI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore degli indagati AN TO e TE AN nonché dei terzi ricorrenti CI VI, OZ NI e AN IL, Avv. Tullio PADOVANI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24/9/2014, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso in data 20/6/2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale che vede come indagati GI AS, TR GE, FA GE, AN TO e TE AN in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 640 bis c.p., relativo all'erogazione di un finanziamento agevolato (ex L. n. 662 del 1996 - "Patti Territoriali") al LI LL S.n.c. di Naro (AG), fatto per il quale sono indagati i soci dello stesso (LA LD e LA MA) nonché, a titolo di concorso, i soggetti sopra indicati ai quali si imputa la emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a fittizie forniture di beni e servizi "agevolati" al maglificio - con conseguenti false attestazioni di avvenuto pagamento - che il predetto maglificio ha, poi, fraudolentemente utilizzato per ottenere l'indebito finanziamento pubblico. Il sequestro è stato emesso "sino alla concorrenza del profitto ingiusto percepito pari ad Euro 2.995.109,16.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori degli indagati GI AS, TR GE, FA GE, AN TO e TE AN nonché dei terzi CI VI, OZ NI e AN IL, deducendo:
1. Per GI AS, TR GE e FA GE (trattandosi di ricorsi separati ma di identico contenuto):
1.a Erronea applicazione della legge penale in quanto il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto rispetto ad una fattispecie delittuosa per la quale è maturata la causa estintiva della prescrizione (ex artt. 157, 322 ter, 640, 640 bis e 640 quater c.p., in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p., art. 606 c.p.p.,
lett. b) ed e)).
Rileva al riguardo la difesa dei ricorrenti che la somma oggetto del sequestro preventivo è connessa ad un progetto relativo alla realizzazione di una unità produttiva destinata a "tintoria di tessuti e maglie" ed è relativa ad una somma che venne erogata in due distinte quote: la prima in data 10/2/2003 e la seconda in data 2/11/2004 in relazione alle provvidenze ed alle agevolazioni finanziarie di cui alla L. n. 662 del 1996. Il finanziamento sarebbe dovuto avvenire in tre tranches ma l'erogazione dell'ultima di esse è stata bloccata per effetto delle intervenute indagini. Alla luce di ciò il Tribunale del riesame avrebbe errato allorquando ha escluso la maturazione della prescrizione ritenendo che il reato ipotizzato è considerato "a consumazione prolungata" con la conseguenza che poiché l'ultima delle rate di pagamento non è stata ancora erogata il reato non sarebbe ancora (del tutto - ndr.) consumato.
1.b Erronea applicazione della legge penale poiché il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto rispetto ad un profitto che non è mai stato conseguito da alcuno in relazione alle fatture per operazioni pretesamente inesistenti emesse dalla impresa individuale De.Al. di FA GE, rispettivamente in data 12/7/2005 (fattura n. 7 per Euro 24.000) ed in data 19/7/2005 (fattura n. 8 per Euro 37.800) ed alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla succitata impresa individuale in data 7/10/2007 (ex artt. 56, 322 ter, 640, 640 bis e 640 quater c.p., in relazione agli artt. 125 e 321 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)).
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la motivazione del Tribunale del riesame sul punto si presenta "fuori contesto" rispetto alle condotte specificamente contestate alla impresa individuale De.Al. di FA GE atteso che si riferisce a fatture degli anni 2005 e 2007 in quanto le stesse, secondo l'ipotesi accusatoria sarebbero state formate in maniera strumentale onde consentire l'erogazione della terza tranche del finanziamento che di fatto non è mai avvenuta. L'azione potrebbe al più integrare la fattispecie del tentativo ma in questo caso nessun sequestro preventivo o per equivalente potrebbe operare in relazione a tale azione.
2. Per AN TO e TE AN:
2.a Violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3. Sulla premessa che la contestazione elevata ai predetti ricorrenti riguarda due fatture per operazioni asseritamente inesistenti (emesse rispettivamente il 30/6/2004 ed il 31/12/2004) che la società LI LL S.n.c. avrebbe utilizzato al fine di percepire indebitamente le erogazioni relative alla richiesta di finanziamento ex L. n. 662 del 1996, rileva la difesa che detti documenti contabili sono stati emessi in relazione ad una fornitura a tutti gli effetti avvenuta di due macchine per lavorazioni tessili e della quale nel ricorso la difesa dei ricorrenti ha illustrato tutti i passaggi con la conseguenza che difetterebbe il fumus commissi delicti posto a fondamento del provvedimento di sequestro.
A fronte delle fatture de quibus per un importo complessivo di Euro 1.074.000 la ditta CH ricevette pagamenti per Euro 784.000 mediante gli assegni indicati nel ricorso mentre il pagamento del residuo venne effettuato mediante l'emissione in data 7/1/2006 da parte del LI LL di altri 7 assegni di conto corrente. A fronte di tale situazione CH non ebbe difficoltà a rilasciare la dichiarazione del 25/1/2006 per la quale non fu fornita alcuna spiegazione sulla funzione della stessa, se non che gli assegni rilasciati in pari data potevano essere incassati solo dopo l'emissione del predetto documento. In relazione a detti ultimi assegni (fatta eccezione per due) il LI LL chiese di non metterli immediatamente all'incasso. Infine, il 26/6/2009 il LI LL informò CH di non poter più onorare gli impegni economici assunti. Che i macchinari forniti da CH fossero stati installati lo si evince anche dal fatto che nel giugno/luglio 2006 i tecnici di CH procedettero all'installazione degli stessi (come sarebbe dimostrato dalla documentazione prodotta dalla difesa).
Il Tribunale del riesame, peraltro, a fronte della copiosa documentazione prodotta dalla difesa, in violazione dell'obbligo motivazionale che gli competeva si sarebbe limitato ad affermare che la stessa non è in grado di contrastare efficacemente il contenuto degli incartamenti prodotti dalla Guardia di Finanza, ciò comporterebbe un evidente vizio di "travisamento della prova" del provvedimento impugnato.
2.b Violazione dell'art. 640 bis, in relazione agli artt. 157 e 158 c.p.. Detto motivo di ricorso presenta profili sostanzialmente analoghi a quelli indicati al superiore punto 1.a. Nello stesso si evidenzia peraltro che:
a) il primo finanziamento fu erogato sulla base dell'emissione di documentazione in relazione alla quale gli indagati TE e AN non hanno avuto alcun ruolo o coinvolgimento;
b) il secondo finanziamento è stato erogato all'esito della fornitura dei macchinari da parte della CH IL AC;
c) la terza quota di finanziamento non è stata erogata. Orbene, osserva la difesa dei ricorrenti, poiché ogni singola erogazione del finanziamento risulta essere conseguente alla produzione di documenti e di specifiche istanze e, quindi, frutto di condotte distinte, tale situazione impedisce di configurare la fattispecie di reato oggetto di contestazione come "reato unico a consumazione prolungata" situazione, quest'ultima, che sarebbe invece configurabile nel caso in cui la consumazione - non necessitante ulteriori condotte causalmente rilevanti - si prolunga senza limiti fintanto che non si interrompe la causa scatenante iniziale. Infatti, rileva sempre la difesa dei ricorrenti, nel caso in esame l'erogazione del finanziamento è avvenuta sulla base di una domanda iniziale, ma mentre la prima rata dello stesso è stata oggetto di un anticipo garantito da una fidejussione bancaria, la seconda e la terza tranche non sono conseguite automaticamente ma potevano essere erogate solo previa presentazione di documentazione circa l'iter degli interventi con la conseguenza che in caso di attività truffaldina era necessaria un'ulteriore attivazione del richiedente attraverso la produzione di volta in volta di documenti tesi ad ingannare l'ente concessionario.
Ne consegue che essendo i ricorrenti AN e TE estranei ai fatti che hanno portato alla erogazione della prima tranche del finanziamento ed essendo gli stessi al più coinvolti nella seconda tranche erogata in data 11/11/2004, i fatti-reato in contestazione risultano ad oggi prescritti.
3. Per i terzi ricorrenti CI VI, OZ NI e AN IL:
3.a Errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., art. 322 ter c.p., e art. 1298 c.c., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). Sul presupposto che con il decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 20/6/2014 sono stati sottoposti a sequestro preventivo anche i conti correnti di CI VI (cointestato al marito TE AN), di OZ NI (cointestato al marito AN TO) nonché di AN IL, rileva la difesa delle ricorrenti che il sequestro non poteva incidere sull'intero ammontare dei predetti conti ma al più sul 50% degli stessi essendovi una presunzione di comproprietà dei conti stessi. In ogni caso manca nel provvedimento impugnato qualsivoglia verifica circa la totale "riferibilità" delle somme sequestrate agli indagati con la conseguente necessità di disporre la restituzione alle ricorrenti della metà delle somme giacenti sui predetti conti correnti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo degli identici motivi di ricorso formulato nell'interesse dei ricorrenti GI AS, TR GE, FA GE (sopra riassunto al punto 1.a) nonché il secondo dei motivi di ricorso formulato nell'interesse dei ricorrenti AN TO e TE AN (sopra riassunto al punto 2.b) appaiono meritevoli di trattazione congiunta investendo la medesima problematica giuridica.
Come detto contestano i difensori dei ricorrenti che quello in contestazione ai predetti indagati sia un reato unico a consumazione prolungata e per l'effetto, poiché i due finanziamenti oggetto dell'operazione asseritamente truffaldina posta in essere dal LI Silla S.n.c. sono avvenuti il 10/2/2003 ed il 2/11/2004 le azioni delittuose si sarebbero consumate rispettivamente nelle date indicate e, quindi, i fatti-reato qualificati come violazione dell'art. 640 bis c.p., sarebbero estinti per intervenuta prescrizione.
Detti motivi di ricorso sono solo parzialmente fondati. È noto che questa Corte Suprema ha già avuto modo di evidenziare, con un assunto che anche l'odierno Collegio condivide, che "la truffa cosiddetta a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, e che si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento, mentre quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima, è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato" (Cass. Sez. 5, sent. n. 32050 del 11/06/2014, dep. 21/07/2014, Rv. 260496). Pur tuttavia non ritiene l'odierno Collegio che detto principio si attagli al caso qui in esame.
Non può, infatti, essere trascurato che tutta l'operazione che ha portato all'erogazione di un finanziamento agevolato (ex L. n. 662 del 1996 - "Patti Territoriali") al LI LL S.n.c. nasce da un contesto unitario in forza del quale la predetta società otteneva ab initio la concessione di un finanziamento nella complessiva misura di Euro 4.492.663,73.
Il fatto che detto finanziamento dovesse essere erogato in più tranches da erogarsi in momenti diversi, alcune delle quali previamente supportate dall'esibizione di ulteriori atti documentanti che l'attività per la quale era stato erogato il beneficio fosse "in progress", non fa perdere alla vicenda quel carattere di unitarietà che trova il proprio fondamento nel progetto iniziale. La produzione di ulteriore documentazione (asseritamente fittizia) comprovante l'esecuzione di lavori o l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'impresa alla quale era stato concesso il finanziamento costituisce semplicemente un profilo esecutivo della medesima "operazione" che è - ed è rimasta - sempre quella iniziale ed il cui fumus NO (per ciò che in questa fase di cautela reale interessa) porta a considerare la vicenda nel suo complesso unitario e non certo di smembrarla come se ci si trovasse di fronte ad autonome operazioni illecite perfezionatesi in occasione di ogni richiesta di accesso all'ulteriore tranche del finanziamento. Ciò detto, risulta allora evidente che non ci si trova in presenza di una pluralità di episodi criminosi realizzati in occasione dell'erogazione delle tranches del finanziamento ed eventualmente legati tra loro dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., quanto - come correttamente ritenuto dai Giudici territoriali - in presenza di un reato "a consumazione prolungata".
In quest'ottica - e pur sempre nei limiti nei quali si deve spingere l'accertamento del fumus commissi delicti nell'ambito del procedimento incidentale relativo alla valutazione della fondatezza dell'attivazione di una misura cautelare reale ù si inserisce anche l'ulteriore problematica riguardante l'estensione del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente a soggetti quali gli odierni indagati ricorrenti che risultano avere "partecipato" solo ad un limitato segmento temporale della condotta come è, per l'appunto, il caso dei soggetti operanti per la De.Al. di FA GE o della CH IL AC (di cui ai motivi di ricorso rispettivamente riassunti ai superiori punti 1.b e 2.a). Ora se, come detto, ci troviamo di fronte ad un "reato unitario a consumazione prolungata", appare di tutta evidenza che le azioni nell'ipotesi accusatoria poste in essere anche solo in un limitato segmento temporale da detti soggetti null'altro rappresentano se non momenti consumativi della medesima azione criminosa con la conseguenza che il sequestro preventivo ben può riguardare tutti i soggetti che hanno contribuito a vario titolo ed in momenti diversi ma con condotte (ancorché tra loro indipendenti) comunque convergenti alla realizzazione del reato de qua.
Se quanto fin qui esposto non consente di ritenere emendabile l'ordinanza impugnata, vi è però un ulteriore aspetto della stessa che non va esente da critica.
Erra, infatti, il Tribunale del riesame allorquando afferma che l'azione delittuosa non sarà definitivamente consumata fino al momento in cui non saranno interrotte le erogazioni delle tranches del finanziamento "in modo formale e definitivo" da parte dell'ente erogante così ritenendo che il termine di prescrizione del reato in contestazione non è ancora maturato.
Detta affermazione equivale da un lato a spostare sine die la data finale di consumazione del reato e, dall'altro, a far dipendere non dall'azione di chi è sottoposto ad indagini ma dalla persona offesa la decorrenza del termine di prescrizione dei fatti-reato in esame, il che non è conforme a diritto.
In realtà il momento iniziale dal quale si deve far decorrere il termine iniziale ai fini della valutazione circa l'eventuale maturazione della prescrizione del reato de qua non può che essere quello nel quale è stata posta in essere l'ultima azione utile finalizzata ad ottenere l'erogazione dell'ulteriore tranche del finanziamento. Ciò però non risulta dal provvedimento impugnato e dagli ulteriori atti che le difese dei ricorrenti hanno posto a disposizione dell'odierno Collegio.
Trattasi in ogni caso di accertamento di fatto che non compete a questo Supremo Collegio ma che non può che essere devoluto al giudice di merito.
Ne consegue che sotto il profilo da ultimo indicato l'ordinanza impugnata risulta essere viziata e, per l'effetto, la stessa deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame sul punto.
2. Inammissibile è, invece, la questione proposta dalla difesa degli indagati AN TO e TE AN e sopra riassunta al punto 2.a riguardante il fatto che i macchinari forniti da CH sarebbero stati realmente installati e che quindi la documentazione emessa a comprova dell'esecuzione della predetta operazione commerciale (e dei relativi pagamenti) non assumerebbe il carattere della fittizietà.
Si tratta di valutazioni che concernono il fatto e che, per l'effetto, non competono a questa Corte Suprema ed in relazione alle quali non è ravvisabile nel provvedimento impugnato alcuna "violazione di legge" in relazione alla quale l'ordinanza del Tribunale del riesame potrebbe ritenersi viziata anche sotto tale profilo.
3. Infondato è, infine, il ricorso proposto nell'interesse dei terzi CI VI, OZ NI e AN IL e di cui al superiore punto 3.a.
Al riguardo l'odierno Collegio non intende discostarsi dall'assunto di questa Suprema Corte secondo il quale "le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest'ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori (art. 1289 c.c.) o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante (art. 1834 cod. civ.)" (cfr. ex ceteris Cass. Sez. 3, sent. n. 45353 del 19/10/2011, dep. 06/12/2011, Rv. 251317).
Ne consegue che non emendabile appare allo stato l'adozione del provvedimento cautelare reale sulle intere giacenze dei conti correnti intestati o cointestati ai terzi ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015