Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 agosto 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 agosto 2016 |
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , di seguito denominato « legge costituzionale n. 1 del 1963 », e' sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
La regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.". - Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al numero 3) dell' articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.". - Art. 3. Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 3:
- Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.