Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 agosto 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 agosto 2016 |
Commentari • 87
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 3 novembre 2025
Linee-guida CSM 2026 per la comunicazione istituzionale: contenuto Le Linee-guida del CSM, approvate il 10 giugno 2026, aggiornano i criteri della comunicazione esterna degli uffici giudiziari (requirenti e giudicanti) in conformità con i d.lgs. n. 188/2021 (presunzione di innocenza) e n. 198/2024 (misure cautelari) e nel rispetto degli orientamenti della Procura generale della Cassazione. Le linee guida prevedono che la comunicazione debba essere obiettiva, imparziale, misurata e priva di personalizzazioni o opinioni personali, vietando canali informativi privilegiati. In ambito penale, è previsto l'obbligo di specificare la fase del procedimento, distinguere le ipotesi investigative …
Leggi di più… - 2. Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2643, in tema di controllo notarile e competenza degli Uffici di Registro su costituzione società starthttps://www.iusinitinere.it/
a cura della Dott.ssa Linda Lorenzon Il caso La pronuncia concerne l'accoglimento del ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10004/2017 presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato – CNN, già ricorrente originario, che aveva solo parzialmente accolto i motivi di doglianza del CNN in tema di costituzione di start-up innovative. Nel ricorso originario, il CNN sosteneva che la disciplina dettata per la costituzione di s.r.l. start-up innovative, così come attuata dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e da successivi decreti direttoriali, e che, in particolare, prevede che l'atto costitutivo e lo statuto di s.r.l. start-up innovative possano essere redatti …
Leggi di più… - 3. Indicazioni per i servizi alle persone senza dimora valide per tutto il territorio della Regione Piemonte per l’emergenza epidemiologica da COVID 19Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
- 4. La Corte costituzionale sui reati ministeriali: regole di procedura eGuglielmo Leo · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Pubblichiamo immediatamente per la loro importanza, riservandoci per il prossimo futuro una illustrazione più meditata ed articolata, le sentenze depositate dalla Corte costituzionale in data 12 aprile 2012, con le quali sono stati respinti i ricorsi per conflitto tra poteri dello Stato proposti dalla Camera e dal Senato, relativamente ai notissimi procedimenti penali aperti nei confronti degli onorevoli Berlusconi (sentenza 87, giudizio pendente a Milano per concussione ed altro) e Mastella (sentenza 88, giudizio pendente dapprima a S. Maria Capua Vetere e poi a Napoli, per concussione e abuso d'ufficio). 2. Per la prima volta la Corte ha ricostruito compiutamente la disciplina dei …
Leggi di più… - 5. Previdenza Archivihttps://www.wikilabour.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2022, n. 8600Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 3337-2021 proposto da: INTERNATIONAL PROVISIONAL REPRESENTATIVE OF THE FREE TERRITORY OF TRIESTE - I.P.R.F.T.T. (Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste) quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Civile Sent. Sez. U Num. 8600 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 16/03/2022 Ric. 2021 n. 03337 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- Territory of Trieste e di altri Stati, in persona del Segretario Generale pro …Leggi di più...
- fattispecie·
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- difetto assoluto di giurisdizione·
- negazione della sovranità dello stato su porzione del territorio·
- fondamento·
- giurisdizione in generale·
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- 2. Trib. Livorno, sentenza 08/11/2024, n. 1130Provvedimento: N. R.G. 2273/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2273/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGAGLI Parte_1 C.F._1 LUIGI del foro di Prato ATTORE OPPONENTE contro QUALE PROCURATORE DI (C.F. ), con CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. GAMBI FRANCESCO del foro di Firenze CONVENUTO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI FRANCESCO del Controparte_2 P.IVA_2 foro di Firenze INTERVENUTA Posta in decisione all'udienza del 17.10.2024 sulle …Leggi di più...
- art. 496 c.p.c.·
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- 3. Trib. Caltanissetta, sentenza 29/04/2025, n. 209Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 560/2021 R.G.L., promossa D A in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore , corrente a Gela nella I. Giuffrida n. 12 (P.IVA: ) P.IVA_1 rappresentata e difesa – congiuntamente e disgiuntamente - dagli Avv.ti Salvatore Russotto (C.F: e Luigi Costa (C.F: C.F._1 ) del Foro di Gela giusta procura apposta in calce al C.F._2 presente atto presso il cui studio sito in Gela nella via Campochiaro n. 4 (ang. C.so Vittorio Emanuele) è elettivamente domiciliata, con dichiarazione del sottoscritto procuratore, ai soli …Leggi di più...
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- 4. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 28/08/2025, n. 5986Provvedimento: Pubblicato il 28/08/2025 N. 05986/2025 REG.PROV.COLL. N. 02498/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2022, proposto da AM NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Formato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di San Marco Evangelista, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio; Per l'accertamento del diritto alla restituzione degli immobili di proprietà del ricorrente, previo accertamento della decadenza e della …Leggi di più...
- art. 42 bis d.p.r. 327/2001·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 01/09/2025, n. 2288Provvedimento: Sentenza n. 2288/2025 Depositato il 01/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 08:30 con la seguente composizione collegiale: CUTRONEO NT FRANCESCO NI, Presidente BERARDI ANTONIO MARIA, Relatore CHINE' GINEVRA, Giudice in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1366/2023 depositato il 16/06/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria …Leggi di più...
- annullamento avviso di accertamento·
- giurisdizione giudice tributario·
- accertamento induttivo·
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- art. 39 DPR n. 600/73·
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , di seguito denominato « legge costituzionale n. 1 del 1963 », e' sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
La regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.". - Art. 2. Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al numero 3) dell' articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.". - Art. 3. Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 3:
- Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.