Sentenza 21 ottobre 2013
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato che non è proprietario dell'autoveicolo sottoposto a confisca, salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11496 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 21/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1535
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 51000/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 16/10/2012 del G.U.P. del Tribunale di Tivoli;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
letta la requisitoria del pubblico ministero in sede (sost. P.G. Dott. GERACI Vincenzo), che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca dell'autoveicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ministero del difensore l'imputato IO SA impugna per cassazione la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Tivoli con cui gli è stata applicata -su sua richiesta assentita dal p.m.- la pena, concessegli le attenuanti generiche, di tre anni di reclusione ed Euro 12.000 di multa e di quattro mesi di arresto per i reati, rispettivamente, di illecita detenzione per finalità commerciali di 500 grammi di stupefacente del tipo cocaina rinvenuti sull'autovettura di cui era alla guida e di illecita detenzione di cinque cartucce per fucile da caccia cai. 12. 2. Il ricorso è limitato alla disposta confisca dell'autovettura Volkswagen Golf intestata alla madre dell'imputato, usata dal IO e sulla quale è stata trovata la sostanza stupefacente caduta in sequestro.
Con l'unico motivo di impugnazione si deducono l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e art. 445 c.p.p. in tema di confisca facoltativa e il difetto e l'illogicità della motivazione sul punto. Il giudice di merito ha apoditticamente affermato la confiscabilità dell'autoveicolo, non precisando quali siano gli elementi indicativi della intrinseca "pericolosità" dello stesso e soprattutto quale sia il nesso strumentale che lo collega alla commissione del contestato reato di cui all'art. 73 L.S. Elementi critici che sono ripresi con una memoria difensiva depositata il 12.6.2013.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse del ricorrente.
Il giudice di merito nell'ordinare la confisca del veicolo, pur dando atto del dissequestro e della restituzione del mezzo all'avente diritto disposti con decreto del p.m. fin dal 18.4.2011, puntualizza come lo stesso veicolo sia intestato a OL IE, madre convivente dell'imputato (che non contesta tale circostanza). Ora, premesso che la formale titolarità di un bene in capo ad un soggetto estraneo al reato non è di per sè sola sufficiente ad escluderne la confisca, è agevole osservare che nel caso di specie l'imputato AC non è legittimato, perché privo di diretto interesse alla decisione, a proporre ricorso per cassazione ai fini della restituzione di un bene sequestrato e sottoposto a confisca che non gli appartiene (arg. ex Sez. 5^, 18.1.2013 n. 10205, Loccisano, rv. 255225).
L'unica persona legittimata ad invocare la restituzione della vettura confiscata è la sua proprietaria, persona diversa dall'imputato (vale a dire la madre del ricorrente, terza interessata), che potrà azionare la sua pretesa anche davanti al giudice dell'esecuzione penale (art. 676 c.p.p.). D'altro canto ne' con il ricorso, ne' con la memoria difensiva il ricorrente imputato ha dedotto e tanto meno dimostrato di vantare personale interesse, concreto e attuale, ad ottenere la restituzione dell'autovettura (v.: Sez. 3^, 27.1.2010 n. 10977, Ambrosetti, rv. 246344; Sez. 6^, 21.6.2012 n. 35786, Buttini, rv. 254395).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in misura di Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014