Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

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  • 1L’adeguata verifica nell’apertura del conto corrente a distanza
    Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 16 giugno 2025

    In caso di apertura di conto corrente a distanza, gli istituti di credito sono tenuti all'adeguata verifica del cliente, in forza di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 231/2007, ossia all'identificazione del cliente e alla verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (art. 18 lett. a) d.lgs. n. 231/2007). Le modalità di adeguata verifica sono regolate dall'art. 19 d.lgs. n. 231/2007, anche con riferimento all'ipotesi in cui manchi la presenza fisica del cliente; in tale ultimo caso, l'obbligo di identificazione si considera comunque assolto per i clienti che dispongono un bonifico verso un conto di pagamento …

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Una banca dati ad accesso limitato. - 2. Il sistema di raccolta quasi automatico delle informazioni. - 3. Finalità e funzioni. - 4. Conclusioni. 1. Una banca dati ad accesso limitato Da lunedì 28 ottobre è diventata operativa e disponibile online la nuova Banca Dati delle Aste Giudiziarie[1]. La sua realizzazione è avvenuta in applicazione dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 149, dd. 10 ottobre 2022 (c.d. “Riforma Cartabia”) il quale disponeva che presso il Ministero della Giustizia si sarebbe dovuta istituire una nuova banca dati relativa a tutte le aste giudiziarie: immobiliari, mobiliari e fallimentari. Il suo funzionamento è stato disciplinato dal decreto n. 99, dd. 11 …

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  • 3Contestazioni Su Utilizzo Carte Estere Per Spese Non Tracciate: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 settembre 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché l'utilizzo di carte estere è stato ritenuto finalizzato a sostenere spese non tracciate? In questi casi, l'Ufficio presume che le movimentazioni effettuate con carte collegate a conti esteri servano a occultare redditi non dichiarati o a sottrarre somme al monitoraggio fiscale. La conseguenza è il recupero delle imposte, con sanzioni e interessi, oltre al rischio di contestazioni anche in sede penale. Tuttavia, non sempre la contestazione è legittima: con adeguata documentazione è possibile dimostrare la liceità dei movimenti. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta l'uso di carte estere – Se le spese effettuate non …

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  • 45: la moneta elettronica conviene
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Antiriciclaggio, per il cambio di archivio va fissata una data di passaggioAccesso limitato
    Anita Mauro · https://www.eutekne.info/
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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2022, n. 12871
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21181-2021 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PALM ERI, rappresentata e difesa dall'avvocato TO ZIINO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 12871 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 22/04/2022 AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; - intimata - avverso la sentenza n. 3696/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …
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    • procedimento ex art. 1, commi 201 e ss. della l. n. 228 del 2012·
    • fondamento·
    • confisca del bene ipotecato·
    • sussistenza·
    • controversia sulla violazione dell'obbligo di provvedere da parte dell'anbsc·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • espropriazione immobiliare·
    • pignoramento: forma·
    • giurisdizione civile·
    • ipoteca·
    • giurisdizione ordinaria e amministrativa·
    • esecuzione forzata

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/09/2018, n. 40256
    Provvedimento: AND 40256-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez. 19 -CC 19/07/2018 Mariastefania Di Tomassi Francesco Maria Silvio Bonito R.G.N. 7244/2017 Mirella Cervadoro PA PI - Relatore - Giorgio Fidelbo Pierluigi Di Stefano Gastone Andreazza Angelo Caputo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UG TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano del 06/07/2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente PA PI; letta le richieste del Pubblico …
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    • ammissibilità·
    • sopravvenuta abrogazione di uno dei reati satellite·
    • pena applicata per più reati in continuazione·
    • falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità·
    • configurabilità del reato·
    • eliminazione della relativa porzione di pena, come determinato nel patteggiamento·
    • sussistenza·
    • esclusione·
    • illecito civile·
    • falso su assegno bancario trasferibile per girata·
    • nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del d.lgs. n.7 del 2016·
    • abrogazione dell'art. 485 cod. pen·
    • conseguenze in tema di poteri della corte di cassazione·
    • delitti·
    • patteggiamento

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/09/2018, n. 39608
    Provvedimento: 39 60 8-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 5 - Presidente - Mariastefania Di Tomassi CC 22/02/2018- Ugo De Crescienzo R.G.N. 41282/2016 Anna Petruzzellis Patrizia Piccialli Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni AN De IC Alessandro Maria Andronio -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Business Partner TA s.c.p.a., in persona dei procuratori speciali, quale mandataria di AN Nazionale del Lavoro s.p.a. avverso l'ordinanza del 10/12/2014 - 28/10/2015 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta …
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    • domanda di ammissione allo stato passivo·
    • termine di decadenza ex art. 1, comma 199, legge n. 228 del 2012·
    • procedimenti non soggetti al d.lgs. n. 159 del 2011·
    • confisca di prevenzione·
    • "dies a quo"·
    • terzo titolare di credito ipotecario·
    • individuazione·
    • ipotesi di omessa comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, stessa legge·
    • patrimoniali·
    • misure di sicurezza

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/09/2017, n. 22082
    Provvedimento: E 22082\ 17 T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI AMMINISTRATIVE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 18/07/2017 - Presidente Sezione - PU AURELIO CAPPABIANCA R.G.N. 17294/2014 PIETRO CAMPANILE - Consigliere - hon22082 Rep. ROSA MA DI VI - Consigliere - C.U BIAGIO VI - Consigliere - FELICE MANNA Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - CARLO DE CHIARA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17294-2014 proposto da: MINICHIELLO DE FURIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro …
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    • insussistenza – condizioni·
    • azione di regresso dell’obbligato solidale – ammissibilità·
    • estinzione·
    • estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione·
    • obbligazione a carico dell'obbligato solidale·
    • principi comuni·
    • sanzioni amministrative·
    • solidarieta'·
    • ambito di applicazione

  • 5Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2017, n. 20215
    Provvedimento: 20215-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Sent. n. sez. 4 Presidente - VA CA CC 23/02/2017- VA Conti R.G.N. 9342/2016 Maurizio Fumo Mirella Cervadoro -Relatore - AR ZA Anna Petruzzellis Luca Ramacci Giacomo Rocchi Andrea Montagni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di NG JA, nato in [...] il [...] avverso il decreto del 26/11/2014 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente AR ZA; lette le richieste del Pubblico …
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    • appello·
    • esclusione·
    • ragioni·
    • ricorso per cassazione·
    • richiesta di confisca di beni non sequestrati·
    • configurabilità·
    • ammissibilità·
    • richiesta di confisca non preceduta da sequestro anticipatorio·
    • decreto di rigetto·
    • sicurezza pubblica·
    • misure di prevenzione·
    • impugnazioni·
    • appartenenti ad associazioni mafiose
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni di carattere generale
  • Capo I : (ambito di applicazione)
  • Articolo 1
    Art. 1. (Definizioni) 1. Nel presente decreto legislativo:
    a) ABE: Autorita' europea di vigilanza (Autorita' bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010;
    b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il codice delle assicurazioni private ;
    c) Codice dei contratti pubblici : indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , recante il codice dei contratti pubblici ;
    d) Codice in materia di protezione dei dati personali : indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
    e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
    f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431 , e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
    g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , recante attuazione della direttiva 2007/64/CE , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE , 2006/48/CE , e che abroga la direttiva 97/5/CE ;
    h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
    i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
    l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione , come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 ;
    m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
    n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
    o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
    p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
    q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;
    r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all' articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
    s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
    t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
    u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
    v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
    z) TULPS : indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
    aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia.
    2. Nel presente decreto s'intendono per:
    a) Amministrazioni e organismi interessati: le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita', prescritti dalla pertinente normativa di settore nei confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita' di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle societa' di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
    b) attivita' criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
    c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all' articolo 134 TULPS , limitatamente all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 ;
    d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui e' stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita' ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
    e) beneficiario della prestazione assicurativa:
    1. la persona fisica o l'entita' diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;
    2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;
    f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
    g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';
    h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;
    i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
    l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
    m) conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attivita' o trasferimenti di cripto-attivita';
    m-bis) cripto-attivita': cripto-attivita' quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento o e' altrimenti qualificata come fondi;
    n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
    o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
    p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
    p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all' articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 , ove non diversamente stabilito.
    q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:
    1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
    2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
    3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;
    4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';
    5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
    6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
    7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
    8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
    9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
    r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate o controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile ;
    s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie;
    t) operazione: l'attivita' consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o di cripto-attivita' o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita' professionale o commerciale;
    u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
    v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
    z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
    aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;
    bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;
    cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche' i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;
    dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
    1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
    1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
    1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
    1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
    1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
    1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorita' indipendenti;
    1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
    1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta' metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
    1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
    1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
    2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
    3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
    3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
    3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entita' notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
    ee) prestatori di servizi relativi a societa' e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
    1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
    2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
    3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica;
    4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
    5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;
    ff) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 204 ;
    ff-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 204 ;
    gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
    hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
    ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, ((...)) punto 3), della direttiva 2009/110/CE ((del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)) , o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (( (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)) , o dai prestatori di servizi per le cripto-attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), ((del presente decreto)) con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;
    ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta dai soggetti obbligati;
    mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
    mm-bis) servizi per le cripto-attivita': i servizi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 ;
    nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
    oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
    oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entita' designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio ((,)) adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ((,)) e in base alla normativa nazionale;
    pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;
    qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 204 ;
    qq-bis) indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
    qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attivita': gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113 .
    3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
    a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;
    b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
    c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;
    d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i prelievi;
    e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e' subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
    f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
    g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attivita' di gioco;
    h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
    i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all' articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS , terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura e' allocata presso il concessionario.
    (23)

    --------------- AGGIORNAMENTO (23)
    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".