Sentenza 14 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2004, n. 39872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39872 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 14/07/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 01692
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 019653/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PP IC N. IL 02/12/1965;
avverso SENTENZA del 16/05/2003 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
udito il P.M. nella persona del Dott. F. M. Iacoviello che ha concluso: rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 16.5.2003 del giudice monocratico del Tribunale di Palermo, sez. distacc. di Bagheria, IP LA fu condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di euro tremila di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 61.283/62, in Santa Flavia il 27.2.2000.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, il quale, con il primo motivo, ne eccepisce la nullità per incompetenza per territorio (già eccepita alla prima udienza del giudizio di primo grado), essendo stata violata la norma dell'art. 5 co. 2 del Divo 3.12.99 n. 491, entrato in vigore il 9.7.2000, che ha attribuito al circondario del Tribunale di Termini Imerese anche il territorio del comune di Santa Flavia;
il ricorrente precisa che, alla data di entrata in vigore del D.L. vo cit, "il procedimento non poteva essere ritenuto pendente innanzi al Tribunale oggetto di revisione, in quanto non era stato ancora emesso ne' il decreto penale di condanna, ne' il decreto di citazione". Il motivo non è meritevole di accoglimento - anche se, astrattamente, fondato sulla norma citata (che, effettivamente, ha attribuito al circondario di Termini Imerese, tra gli altri, anche il territorio del comune di S. Flavia) - in quanto l'eccezione di incompetenza territoriale fu formulata tardivamente. Ed invero, dagli atti risulta che il processo inizio all'udienza del 12.7.2002 (f. 5), con la costituzione delle parti, la dichiarazione di contumacia dell'imputato e il rinvio disposto dal Giudice - su istanza del P.M. per l'audizione dei testi, in quella udienza assenti- all'udienza del 7.3. 2003; in tale udienza, su istanza del difensore, il processo fu rinviato all'udienza del 14.3.2003, nella quale fu trattato e la difesa prospettò - per la prima volta e perciò tardivamente - l'eccezione di incompetenza. Infatti, l'art. 21 co. 2 cpp dispone che "l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, ... entro il termine previsto dall'art. 491 comma 1" e, in base a tale ultima norma, le questioni concernenti, tra l'altro, la competenza per territorio, "sono precluse se non proposte subito dopo compiuto per la prima vota l'accertamento della costituzione delle parti"; tale fase era, nel caso in esame, conclusa, per l'appunto, con l'accertamento della costituzione delle parti, la consequenziale dichiarazione di contumacia dell'imputato e il provvedimento di rinvio. Le espressioni da ultimo sottolineate hanno, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il significato di imporre alle parti processuali interessate il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante cioè che segue la verifica della costituzione delle patti;
ne deriva che, qualora la prima udienza si sia conclusa con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare della competenza per territorio abbia comunque svolto una qualche attività processuale senza aver sollevato la questione stessa, rimane preclusa alla parte medesima la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6^, 21.1.1999 n. 809, Macavei, rv. 212916).
Con il secondo motivo viene denunciata violazione dei principio di acquisizione della prova e manifesta illogicità di motivazione, in quanto "nessuno dei verbalizzanti assunti quali testi...ha potuto confermare di avere, nella circostanza in questione, identificato l'attuale ricorrente e di averlo individuato tra i soggetti intenti a vendere il pesce"; il ricorrente fa seguire a tale proposito alcune affermazioni rese dai verbalizzanti LI, UR e SA. Tale secondo motivo è inammissibile perché è di mero fatto, attiene a una diversa valutazione delle risultanze processuali ed è, comunque, manifestamente infondato. Infatti, il primo Giudice ha affermato che "l'imputato in data 27 febbraio 2000 vendeva prodotti ittici a Porticello, ponendo le cassette con il pesce sulla sede stradale accanto a pozzanghere". Si tratta di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità e, comunque, sorretto da adeguata e logica motivazione, in quanto basata sugli elementi risultanti "dal verbale di contestazione e sequestro da cui emerse anche l'identificazione dell'imputato", nonché sulle dichiarazioni di "tutti i testi".
Deve, pertanto, concludersi che, non essendo meritevoli di accoglimento le censure dedotte, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2004