Articolo 236 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 236.

(Specie: regole generali)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1° la cauzione di buona condotta;

2° la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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