Sentenza 19 ottobre 2012
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Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di enti pubblici si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perché la condotta non ha natura fraudolenta, in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce <
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Il datore di lavoro che, pur non avendo mai versato al lavoratore l'indennità per malattia, assegni familiari e/o cassa integrazione guadagni, abbia tuttavia portato le relative somme a conguaglio (negli appositi modelli DM10) con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316 ter del Codice penale. Sul punto, va ricordato che i modelli DM10 sono prospetti mensili con i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'I.N.P.S. le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2012, n. 46064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46064 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/10/2012
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2580
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 34028/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OM nato il [...];
avverso la sentenza del 19/12/2011 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott.ssa Cesqui Elisabetta che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to Gaudio Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del 19/12/2011, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale, in data 02/07/2010, il Tribunale di Sciacca aveva ritenuto RA MO colpevole dei delitti di cui all'art. 640 bis c.p. ("perché, con artifizi e raggiri consistiti nel presentare all'INPS di Sciacca domanda di prestazione di disoccupazione in cui attestava falsamente la sussistenza e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro intercorso con la ditta "Hotel Ristorante Parma di Capone A. & C. s.n.c." (....) induceva in errore l'ente pubblico previdenziale circa la sussistenza dei presupposti necessari per percepire l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, così ottenendo l'erogazione in suo favore" di Euro 3.831,27 per l'anno 2003 e di Euro 2.500,00 per l'anno 2004) e art. 483 c.p.. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 603 c.p.p., per avere la Corte disatteso l'istanza di riapertura dell'istruttoria finalizzata all'espletamento di una perizia grafica sulle sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti nella domanda presentata all'Inps. Il ricorrente sostiene, infatti, che non era stato lui a sottoscrivere la domanda in questione.
2. errata qualificazione giuridica: ad avviso del ricorrente, quand'anche il fatto gli fosse addebitato, il medesimo avrebbe dovuto essere sussunto o nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. (essendosi egli solo limitato a sottoscrivere una domanda senza avere, quindi, posto in essere alcuna attività di induzione in errore dell'Inps) o in quella di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 603 c.p.p.: la doglianza è manifestamente infondata. Infatti, la motivazione addotta dalla Corte a sostegno della reiezione dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ("allegazione dei documenti di identità alle domande per l'erogazione dell'indennità nelle quali si prospettava falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti" che unitamente all'incasso delle somme "dimostrano in maniera inequivoca la sua colpevole partecipazione al raggiro in danno dell'INPS": cfr pag. 2 del ricorso) deve ritenersi corretta, congrua e logica alla stregua degli indicati elementi fattuali, sicché non si presta alla generica censura dedotta dal ricorrente che non una parola ha speso circa il fatto di avere riscosso le somme in questione, fatto del tutto incompatibile con la sua asserita ignoranza nella sottoscrizione della domanda, come puntualmente stigmatizzato dalla Corte territoriale.
2. errata qualificazione giuridica: il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 640 bis c.p. che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, costituisce un'ipotesi aggravata dell'art. 640 c.p.. Sul punto va registrato che, nonostante il ricorrente, in sede di appello avesse dedotto - come risulta dalla stessa sentenza impugnata a pag.
2 - uno specifico motivo in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, "potendosi al più ritenere che il comportamento addebitato abbia integrato l'ipotesi prevista dall'art. 316 ter c.p.", tuttavia la Corte territoriale non si è peritata di rispondere avendo omesso, sul punto, qualsivoglia motivazione.
2.1. Peraltro, sulla questione di diritto questa Corte ritiene di dovere precisare quanto segue.
Si è in presenza di una assoluta carenza motivazionale che determina l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che, in sede di nuovo giudizio, si atterrà ai principi qui di seguito esplicitati.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica dei rapporti tra le fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 640 bis e 316 ter c.p., nella ordinanza n. 95 del 2004 - dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art.
2 - ha rilevato che "il carattere sussidiario e
"residuale" dell'art. 316 ter c.p., rispetto all'art. 640 bis c.p., - a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda - costituisce dato normativo assolutamente in equivoco". Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell'art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere)
con quelle di cui all'art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Ha tuttavia espressamente riservato all'"ordinario compito interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall'art.316 ter c.p., integri anche la figura descritta dall'art. 640 bis c.p., facendo applicazione in tal caso solo di quest'ultima previsione punitiva". E ciò perché la stessa Corte ha ritenuto evidente, anche in ragione delle preoccupazioni espresse dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, che l'art. 316 ter c.p. sia volto ad assicurare agli interessi da esso considerati una tutela aggiuntiva e "complementare" rispetto a quella già offerta dall'art. 640 bis c.p., "coprendo", in specie, gli eventuali margini di scostamento, - per difetto - dal paradigma punitivo della truffa rispetto alla fattispecie della frode "in materia di spese". Ciò sta dunque a significare che nella valutazione della fattispecie concreta è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri l'artificio di cui all'art. 640 c.p. e se da esso sia poi derivata l'induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di erogazione. La condotta descritta dal richiamato art. 316 ter c.p. si distingue, dunque, dalla figura delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.
La sussistenza, dunque, della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, non possono che formare oggetto di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto: in terminis SS.UU. le quali con la sentenza n 16568/2007 riv 235962, hanno proprio affermato che "(....) l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale".
2.2. Tanto premesso in punto di diritto, è del tutto evidente che, ai fini della soluzione giuridica - e cioè di quale reato l'imputato debba rispondere - occorre accertare, in punto di fatto, se e quali artifizi o raggiri il AN pose in essere nei confronti dell'Inps. Il suddetto dato fattuale, tuttavia, non risulta chiaro dall'impugnata sentenza: di conseguenza - come si è già rilevato - la medesima dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che, dopo avere effettuato il predetto accertamento di fatto, si atterrà, in punto di diritto, a quanto sopra specificato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2012