Articolo 187 del Codice civile
Articolo 186Articolo 188
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
Art. 187.

((Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.)) ((I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente