Sentenza 9 luglio 2009
Massime • 4
In tema di responsabilità da reato degli Enti, la persona giuridica che abbia omesso di adottare ed attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde del reato presupposto commesso da un suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa non è configurabile in relazione al delitto di corruzione propria, atteso che in tal caso la persona offesa è soltanto la P.A., interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio e dunque in situazione di contrasto con i fini illeciti e personali del funzionario infedele.
Si configura il delitto di corruzione impropria e non quello di corruzione propria in relazione ad un atto adottato dal pubblico ufficiale nell'ambito di attività amministrativa discrezionale, soltanto qualora sia dimostrato che lo stesso atto sia stato determinato dall'esclusivo interesse della P.A. e che pertanto sarebbe stato comunque adottato con il medesimo contenuto e le stesse modalità anche indipendentemente dalla indebita retribuzione.
In tema di responsabilità da reato, non è configurabile nei confronti dell'ente l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 12, comma secondo, lett. a), D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto.
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La sentenza della Corte di Cassazione del 17 luglio, riguarda lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti con prestazioni eseguite in modo differente da quella pattuite nel contratto di appalto danneggiando la P.A. in quanto la società ha percepito un “ingiusto” profitto in ragione degli artifici e raggiri posti in essere nell'esecuzione del contratto. Quindi, anche nell'esecuzione di servizi in tema di rifiuti si configura il reato di truffa quando la gestione illecita sia avvenuta attraverso la falsa attribuzione di codici dei rifiuti, falsificazione delle analisi del compost prodotto, falsa attribuzione di codici utili allo smaltimento in discarica, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2009, n. 36083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36083 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 09/07/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1437
Dott. FAZIO Anna IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 14039/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US LU, n. a Palermo il 10.3.1954;
IL LD, n. a Cornate d'Adda il 27.7.1929;
IMPRESA ER AV s.p.a.;
ER GO, n. a Dalmine il 15.11.1951;
ITALSTRADE s.a.s.;
CH RI, n. a Porto San Giorgio il 16.10.1948;
RA GI CO, n. a Milano il 27.02.1965;
UL SA, n. a Roma il 27.12.1965;
EN ZI, n. a Dubino il 27.7.1944;
e dal
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANOnei confronti di:
ON AN, n. a Malegno il 5.8.1941;
EL RO ES, n. a Pavia il 1.4.1968;
SE US, n. a Misterbianco il 22.22.1951;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa in data 4.11.2008;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto C. Dr. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale di Milano e di US, LL, Impresa ER AV s.p.a., TA s.a.s.; per il rigetto dei ricorsi di ER GO, HI RI, RR, FU SA;
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nei confronti di EN ZI, limitatamente alla configurabilità della corruzione impropria;
- udito l'avv. Ripamonti Daniele, difensore della parte civile AN s.p.a., che ha concluso nei confronti di RR GI CO, HI RI e US LU, associandosi alle conclusioni del P. G. e depositando conclusioni scritte e nota spese;
- uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati Sarno M. per US LU, Nemni R. per Impresa ER AV s.p.a., L. Sirotti per ER GO, S. Scuto per HI RI, L. Ricci per RR GI CO, V. Virga, per FU SA, M. La Marra, in sostituzione dell'avv. A. Gerosa, per EN ZI, i quali tutti si riportano ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;
- uditi gli avv. S. Canu per ON AN, M. Lugano per Pelagatti RO ES e B. Rossini per SE US, i quali hanno concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale di Milano.
RITENUTO IN FATTO
1. L'impugnata sentenza della Corte d'appello, emessa in data 4.11.2008 (così come quella di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2006) riguarda un ristretto numero di soggetti, giudicati con rito ordinario, mentre la maggior parte degli imputati (funzionari pubblici e imprenditori) coinvolti nelle indagini preliminari e nel rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale ha definito la propria posizione con l'applicazione di pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., o con rito abbreviato.
2. A seguito di esposto inviato nel febbraio 2002 alla Procura della Repubblica di Milano dall'arch. Lombardo Antonio, funzionario AN di Milano, furono avviate indagini preliminari, con utilizzazione di indagini bancarie e intercettazioni telefoniche e video-ambientali, su una situazione di diffusa illiceità, riferibile a vari dirigenti del Compartimento AN di Milano, tra cui il Capo Dipartimento UR AU, il dirigente amministrativo AN ET e il dirigente dell'area manutenzione AR De AR, ed un certo numero di imprese, tra cui la ICS FU ST di FU SA e la TA di GIdomenico RR, l'MA LE (della famiglia MA), l'Impresa ER AV s.p.a..
Le indagini furono indirizzate sull'attività di corruzione attiva e passiva - ruotante attorno ai tre dirigenti AN sopra nominati - finalizzata all'illecita aggiudicazione di gare d'appalto o all'illecita assegnazione di lavori stradali con la procedura della "somma urgenza", artatamente creata, ovvero all'ottenimento della rapida liquidazione dei pagamenti per lavori svolti.
3. Secondo quanto emerge dalle sentenze dei giudici di merito, l'attività di corruzione era volta a mantenere le scelte dell'AN nell'ambito di un ristretto gruppo di imprenditori;
il "sistema di controllo" così realizzato consentiva alle imprese di poter lavorare nelle zone più vicine alla propria sede e di potersi - tramite "pilotaggio" delle gare tra ditte affidabili e il sistema dei subappalti - alternare nell'aggiudicazione e nell'esecuzione di lavori, al fine di non far apparire aggiudicatane sempre le stesse.
4. Ricorrono per Cassazione gli imputati US LU, LL LD, ER GO, FU SA, RR GI CO, HI RI e EN ZI, le imprese ER AV s.p.a. e TA s.a.s. (condannate ex 231/2001), nonché il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano nei confronti di ON AN, AL RO ES e SE US, condannati in primo grado e assolti dai giudici d'appello con formule varie. I singoli ricorsi saranno di seguito esaminati nell'ordine qui indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. LU US, nella qualità geometra in servizio presso l'Area Nuove ST dell'ANAS di Milano, con riferimento all'illecita aggiudicazione di appalto concernente un impianto d'illuminazione situato nelle adiacenze del terminal dell'aeroporto di Malpensa, è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi e Euro 200,00 di multa per il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), commesso in concorso con il collega US ZA e con ES MA, MA UI e IA AL, dirigenti ad amministratori dell'Armar Elettrotecnica, separatamente giudicati. La condanna è stata fondata sulle dichiarazioni di MA ES, IA AL e LI MA, nonché sul contenuto di due intercettazioni telefoniche.
I giudici di merito hanno accertato che l'impresa MA Elettrotecnica aveva eseguito i lavori d'installazione dei pali per le bandiere e di quelli relativi all'impianto d'illuminazione dello svincolo del terminal dell'aeroporto. Entrambi i lavori erano stati eseguiti "sulla parola" di US ZA, responsabile dell'Area Nuove ST dell'AN di Milano, prima che fosse formalmente indetta la gara. Si era resa necessaria, pertanto, la regolarizzazione amministrativa di quanto era già stato realizzato. Fu deciso di "ratificare" a posteriori il fatto compiuto, con l'espediente di bandire una gara "pilotata", avente ad oggetto l'opera già realizzata.
A tal fine fu "inscenata" una ricerca di mercato, con individuazione di ditte (compiacenti) da invitare per la partecipazione alla gara. L'indicazione di tali imprese fu fatta dagli stessi MA, responsabili dell'Armar Elettrotecnica, al pubblico ufficiale US LU, a seguito di sua richiesta.
Le dichiarazioni accusatorie rese da ES MA, secondo i giudici di merito, risultavano avvalorate dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da IA AL e da MA LI, nonché dal contenuto di talune intercettazioni telefoniche intercorse tra i membri della famiglia MA.
5.1. Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce "erronea interpretazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo". Egli lamenta il rigetto, da parte della Corte territoriale, del motivo d'appello con cui era stata eccepita la "correttezza sostanziale dei criteri di scelta del contraente da parte della P.A. - in osservanza dei criteri dettati dalla c.d. "Legge Merloni" - e, conseguentemente, l'indifferenza dal punto di vista penalistico della condotta posta in essere". Assume che l'intervenuto ampliamento dell'area della discrezionalità della pubblica amministrazione nella scelta del contraente con trattativa diretta, ha introdotto "indirettamente una sorta di soglia di punibilità ai sensi dell'art. 353 c.p. legata all'importo delle opere appaltate", derivandone che, al di sotto dei centomila euro, l'amministrazione resta libera di attribuire l'incarico secondo ampia discrezionalità.
Si censura poi il mancato esame dell'elemento soggettivo del reato, evidenziandosi che "il tema del dolo assume rilevanza centrale", in relazione alla "'esistenza di una norma extrapenale integrativa della disciplina del codice di per sè idonea a generare un errore di fatto che esclude la punibilità".
L'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Senza toccare minimamente più rilevanti questioni che emergono dalla lettura del capo della sentenza che lo riguarda, il ricorrente espressamente limita la doglianza al mancato accoglimento del secondo motivo di gravame, rubricato come "mancata assoluzione in relazione alle modificazioni della norma extrapenale integrativa della fattispecie penale", e riproduce le identiche argomentazioni già motivatamente rigettate dalla sentenza impugnata, senza nulla aggiungere a quanto aveva dedotto con l'appello. Il motivo va, perciò, considerato privo della necessaria specificità, richiesta dalla lett. e) dell'art. 581 c.p.p., lett. c). La pretesa sussistenza di una "soglia di punibilità" è, comunque, palesemente infondata, non rilevando in alcun modo che la legge sopravvenuta abbia ampliato l'ambito della discrezionalità amministrativa nell'affidamento degli incarichi di esecuzione dei lavori stradali inferiori ad un certo valore economico. La accresciuta possibilità di affidamento diretto implica motivata assunzione di responsabilità da parte degli amministratori e non autorizza a realizzare "gare" al solo fine di occultare, con un fraudolento e simulato procedimento di concorrenza economica, le concrete scelte operate dai pubblici ufficiali in favore degli imprenditori da cui ricevevano tangenti.
Va, infine, rilevato che nell'appello era assente ogni profilo concernente l'elemento soggettivo, per cui la doglianza riguardante il dolo con riferimento alla sopravvenuta modificazione della legge extrapenale è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, per non essere stata dedotta con i motivi di appello.
6. LD IL, legale rappresentante della Beton LL s.p.a., è stato condannato alla pena (sospesa) di due anni e due mesi di reclusione per corruzione, in concorso con VE ZI (direttore tecnico della Vienne ST s.p.a.) e con AU UR (capo dipartimento AN di Milano), e per turbata libertà degli incanti, in concorso con ET AN, dirigente amministrativo del compartimento AN di Milano.
Risulta dalle sentenze di merito che i tre concorrenti, confessi, hanno definito il procedimento con patteggiamento e che anche il LL DO ha ammesso i fatti di cui all'imputazione. Le successive sue impugnazioni (appello e ricorso) hanno perciò investito soltanto la qualificazione giuridica dei fatti.
6.1. Il ricorrente - con riferimento al reato di cui al capo 4 dell'imputazione (art. 81 cpv. c.p., artt. 321 e 319 c.p.), dichiarato prescritto con la sentenza d'appello, deduce "violazione dell'art. 319 c.p. e dell'art. 129 c.p.p.", assumendo che il fatto integra il delitto di cui all'art. 318 c.p. nei confronti dei pubblici ufficiali e che, pertanto, non sussiste nei confronti dell'imprenditore LL DO.
Il motivo è inammissibile. In proposito va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice d'immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., postula che gli elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione da compiersi appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (cfr. Cass. n. 48524/2003, Gencarelli;
n. 4233/2009, Mazzamuto). Correttamente, pertanto, la Corte d'appello, avendo il giudice di primo grado dato conto delle ragioni poste a fondamento dell'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, ha dichiarato la causa estintiva del reato, non ravvisando l'evidenza di causa assolutorie di merito.
6.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea qualificazione della fattispecie contestata al capo 6 (artt. 110, 321, 319 e 319 bis c.p.), che si assume integrare il delitto di concussione e non di corruzione.
Trattasi di censura inammissibile innanzitutto per genericità, ma anche per manifesta infondatezza. Il motivo di ricorso si esaurisce in un'esposizione della giurisprudenza di legittimità in tema di differenza tra concussione e corruzione, senza l'indicazione degli elementi fattuali che sorreggono la richiesta di riqualificazione giuridica dei fatti, in violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
In ogni caso, si rileva che il LL DO è stato condannato per concorso in corruzione, essendo intervento a completare, con la dazione di denaro al capo dipartimento dell'AN, l'illecito rapporto corruttivo già instaurato tra quest'ultimo ed il VE, interrotto per mancanza di denaro da parte della Vienne ST s.p.a.. L'ingresso successivo del LL DO, volto a cogliere al volo l'"affare illecito" a cui il VE aveva di fatto rinunciato, esclude ogni configurabilità di costrizione o induzione da parte del AU e di soggezione da parte dell'imputato ricorrente.
6.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso che, con riferimento al capo 7 dell'imputazione (art. 110 c.p., art.353 c.p., comma 1 e 2, in relazione all'asta pubblica n. 067/2001 per lavori di consolidamento della canna di monte di una galleria), deduce la violazione dell'art. 353 c.p. e dell'art. 129 c.p.p., comma 1, per mancata dichiarazione della prescrizione del reato, la cui consumazione deve considerarsi avvenuta non già "al momento dell'apertura delle buste e della comunicazione del loro contenuto" all'impresa dell'imputato, bensì al momento della formazione e della pubblicazione del bando di gara "ritagliato" su misura della singola impresa.
Correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che il delitto di turbativa d'asta si consumò nel momento in cui il dirigente amministrativo dell'AN ET AN, dopo avere proceduto ad illegittima ed anticipata apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte concorrenti, comunicò al LL LD la "migliore" percentuale di ribasso da inserire nell'offerta. Fu tale procurata conoscenza a determinare l'alterazione della libera e genuina concorrenza tra i diversi offerenti e, quindi, a turbare lo svolgimento della gara, mentre tutti i precedenti comportamenti si risolsero in attività preparatorie non rilevanti ai fini della consumazione del reato.
Al momento della pronuncia della sentenza d'appello il reato non era, dunque, prescritto. Nè la prescrizione, in seguito maturata, può essere dichiarata in questa sede, giacché l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., (v. Cass. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca e n. 23428 del 22/03/2005, Bracale).
7. GO ER, legale rappresentante dell'Impresa ER AV s.p.a., fu condannato dal Tribunale alla pena (sospesa) di tre anni di reclusione per il capo d'imputazione 26:
corruzione (per avere promesso e consegnato la somma di Euro 40.000 ai pubblici ufficiali De AR e Liani, in relazione a tre opere, meglio indicate ai sottocapi A, B e C); per capo 49: turbata libertà degli incanti (in concorso con De AR ed altri, in relazione ad un lavoro di somma urgenza); per il capo 65: concorso in falsità materiale e ideologica in atto pubblico (per avere formato e utilizzato la nota 25.3.1999, integralmente falsa pur risultando munita di regolare protocollazione, necessaria per ottenere dalla Regione Lombardia l'autorizzazione per l'apertura di una cava). I giudici d'appello hanno assolto il ER GO dal capo 26/B (perché il fatto non sussiste) e dal capo 49 (per non aver commesso il fatto), con declaratoria di estinzione del reato di falso (capo 65) e conferma delle statuizioni civili nei confronti del Comune di Pontoglio e del Circolo Volontario Lega Ambiente interprovinciale Falcone e Borsellino.
Per i residui reati di corruzione, in ordine ai quali la colpevolezza del ER GO è stata confermata (capi 26/A e 26/C), la pena è stata rideterminata in due anni e quattro mesi di reclusione.
7.1. Dei dieci motivi di ricorso formulati dal ER GO è fondato soltanto il quinto, con cui è stata dedotta "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'applicazione dell'aumento di cui all'art. 81 c.p. in presenza di un unico reato". Secondo la Corte d'appello il ricorrente si accordò con De AR AR per il compimento di due atti contrari ai doveri d'ufficio, in un'unica occasione, consegnando poi la somma complessiva di Euro 40.000,00, quale compenso per l'affidamento delle opere di cui al capo 26 A (corruzione propria susseguente) e per quelle future di cui al capo 26 C (corruzione propria antecedente).
In fatto tale accertamento è di esclusiva competenza dei giudici di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità per essere stata espressa con motivazione indenne da vizi logici e giuridicamente corretta, eccettuato un errore di diritto sulla duplicazione della fattispecie e sulla ritenuta continuazione, dovendosi nel caso concreto ritenere la sussistenza di un unico reato, con conseguente illegittimità dell'aumento di pena per continuazione ex art. 81 cpv. c.p.. Il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e non assume rilievo per la determinazione del momento consumativo, sicché se l'illecita pattuizione e la dazione di denaro sono unitarie, anche se in funzione di una pluralità di atti già compiuti o da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non da luogo alla continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni e delle dazioni (cfr. Cass. n. 33435/2006, Battistella;
n. 47191/2004, Lacatena).
7.2. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il primo motivo d'impugnazione, con cui si assume la configurabilità del delitto di concussione nei fatti descritti ai capi 26/A e 26/B, attesa l'accertata assenza di ogni profilo d'induzione, e tanto meno di costrizione, da parte dei pubblici ufficiali e, per contro, l'accertato sussistente concorso, in paritaria convergenza di differenti illeciti interessi, tra l'imprenditore e i funzionari dell'AN.
Va, infatti, esclusa l'ipotesi della concussione, anche nella forma cosiddetta "ambientale", quando il privato s'inserisce in un sistema, come quello emergente dalla sentenza impugnata e sintetizzato nel precedente paragrafo 3, nel quale il mercanteggiamento dei pubblici poteri e la pratica della "tangente" erano costanti e funzionali al mantenimento della spartizione delle commesse pubbliche tra un ristretto numero d'imprenditori: in siffatta situazione, viene a mancare completamente sia la costrizione o l'induzione del pubblico ufficiale sia lo stato di soggezione del privato, che tende ad assicurarsi vantaggi illeciti, approfittando dei meccanismi criminosi e divenendo anch'egli, alla pari del funzionario corrotto, protagonista di un sistema illecito che elimina la concorrenza, alterando il mercato economico e stravolgendo tutti i meccanismi di scelta trasparente ed imparziale dell'impresa a cui assegnare la realizzazione di opere pubbliche, in violazione delle norme che regolano l'attività economica e amministrativa.
7.3. Irrilevante e del tutto privo d'interesse per l'imputato - alla luce di quanto si è osservato al paragrafo 7.1 sull'assorbimento dei fatti di cui ai capi 16/A e 26/B nell'unico reato di corruzione propria - è il secondo motivo di ricorso, che denuncia "erronea applicazione della legge penale" e vizio di motivazione sulla "erronea configurazione del delitto di corruzione propria, in luogo di quella di corruzione impropria susseguente di cui all'art. 318 c.p., comma 2, in relazione alla condotta descritta sub capo 26/A".
7.4. Inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo, con cui si deduce "erronea applicazione della legge penale" e vizio di motivazione "quanto all'erronea configurazione come delitto di corruzione propria della condotta descritta sub 26/C". Come si è rilevato al paragrafo 7.1, la Corte d'appello ha motivato esaurientemente sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di corruzione propria, anche in relazione all'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, con particolare riferimento alla dazione di denaro in vista della futura aggiudicazione di lavori. Nella situazione di sistematica corruzione e d'illecita assegnazione di commesse ad un numero ristretto d'imprenditori, che contrassegnava la gestione dell'AN di Milano, non assume alcun rilievo, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 319 c.p., che al momento del mercimonio (integrato dall'illecita pattuizione), non esistesse ancora il bando di gara, giacché il livello di potere effettivo del pubblico ufficiale al soldo degli imprenditori e la spregiudicatezza amministrativa da lui dimostrata negli anni garantivano della "affidabilità" e della concretezza dell'impegno d'assegnare all'impresa ER l'esecuzione dei lavori sulla strada statale 36 della Lombardia, del valore approssimativo di circa Euro 800.000.
Per la configurabilità del reato di corruzione propria non occorre individuare esattamente lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" tipico degli incarichi di competenza dell'AN (cfr. Cass. n. 2818/2006, Bianchi). Nè rileva in alcun modo che la commessa riguardante la strada statale n. 36 non fu poi affidata all'impresa ER GO, giacché, ai fini della configurabilità della corruzione, è sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione fu stata elargita o la promessa formulata (cfr. Cass. n. 40589 del 16/10/2008, Foresio;
4177 del 27/10/2003, Balsano).
7.5. Inammissibile è il quarto motivo, che deduce vizio di motivazione "in relazione all'elemento soggettivo dei reati di corruzione".
Del tutto infondatamente il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al dolo del reato di corruzione, considerato e adeguatamente valutato dalla sentenza impugnata a pag. 156. 7.6. Inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 è il sesto motivo, che censura la motivazione della sentenza "sulla valutazione delle circostanze attenuanti come equivalenti, anziché prevalenti sulla contestata aggravante".
Il riferimento alla propensione dell'imputato ad utilizzare l'arma della corruzione nella gestione della sua impresa è ben sufficiente a motivare il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti nè tale valutazione è sindacabile nel merito da parte di questa Corte di legittimità.
7.7. Inammissibili sono i motivi nn. 7, 8 e 9, relativi al reato di cui al capo 65, dichiarato estinto dalla Corte d'appello per intervenuta prescrizione.
Si censura innanzitutto la mancanza di motivazione, "in relazione alla qualificazione giuridica dell'oggetto materiale del reato". Il ricorrente lamenta che "la Corte d'appello, così come aveva fatto il Tribunale, non ha minimamente dato conto della questione concernente la qualificazione giuridica della nota 25 marzo 1999". A prescindere da ogni questione riguardante il sindacato di legittimità della motivazione in presenza di un'accertata causa di estinzione del reato, rileva il Collegio che il motivo è assolutamente generico, limitandosi il ricorso a definire "non scontata" la qualificazione giuridica del documento falso, senza indicare in alcun modo ne' quale errore avrebbero compiuto i giudici di merito ne' quale sarebbe la corretta qualificazione. Ne deriva l'inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
Del tutto irrilevante è, poi, il denunciato vizio di motivazione "in relazione alla qualifica giuridica dell'ipotetico intraneus", non incidendo in alcun modo sulla responsabilità dell'imputato che il falsificatore della nota fosse o meno un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Inammissibile, risolvendosi in censure alle valutazioni fattuali operate dalla Corte d'appello ed espresse in sentenza con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, è il motivo n. 9, che denuncia "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla responsabilità dell'imputato".
7.8. Infondato è anche l'ultimo motivo, che deduce vizio della motivazione sulle statuizioni civili, fatte oggetto di motivo d'appello, con cui si contestava che le spese sostenute dal Comune di Pontoglio e dal Circolo Legambiente fossero danni diretti e immediati derivanti dal reato di falsità in atto pubblico.
La stringata motivazione della sentenza d'appello rinvia a quella del Tribunale, che ha correttamente ritenuto risarcibile le spese sostenute dal Comune di Pontoglio e dal Circolo Legambiente, spese determinate dalla necessità di intraprendere una serie di legittime azioni, nell'interesse della collettività, al fine di impedire il più grave danno derivante dalla realizzazione di una cava di enormi dimensioni, risultato cui mirava la formazione e l'utilizzazione del falso documento addebitato all'imputato.
È risarcibile, infatti, non soltanto il danno immediato e diretto cagionato dal reato, ma anche quello eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente un rapporto di causalità tra il fatto dell'imputato e l'evento danno, in quanto il fatto dell'imputato, pur non determinando di per sè quel determinato evento, ebbe tuttavia a determinare uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato.
7.8. Il ricorso di GO ER va dunque accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, soltanto limitatamente ai reati dei capi 26 A e 26 C, che devono riqualificarsi come un unico reato di corruzione propria (artt. 319 e 321 c.p.). Per l'effetto va eliminata la pena di mesi due di reclusione inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
8. SA UL, titolare della ICS FU ST, è stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per corruzione continuata, in relazione al capo 2 (per avere corrotto UR AU, capo dipartimento dell'AN di Milano, che ricevette da lui L. 10 milioni e due orologi, l'uno del valore di L. 10 milioni e l'altro di L. 20/25 milioni di lire, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio in relazione all'assegnazione di lavori di somma urgenza) e al capo 9 (per avere, in concorso con GIdomenico RR, corrotto il dirigente AN ET AN, versandogli la somma di L. 250 milioni al fine di favorire l'aggiudicazione di lavori stradali alle imprese del gruppo FU, ciò che avveniva attraverso la clandestina e anticipata apertura delle buste delle offerte dei concorrenti, che dal AN venivano comunicate al FU SA per consentirgli di riformulare l'offerta "vincente").
8.1. Con il primo motivo di ricorso, il FU SA deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corruzione, mentre i fatti andavano qualificati come integranti il delitto di concussione. La censura, alquanto generica, è manifestamente infondata. I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della corruzione propria, con motivazione indenne da vizi logici e giuridicamente corretta, in quanto conforme alle ragioni e ai principi indicati al precedente paragrafo 7.2 (relativo all'imputato ER GO).
8.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e inosservanza dell'art. 89 c.p. in riferimento al rigetto della richiesta diminuzione di pena per vizio parziale di mente, assumendo che la sentenza impugnata (nel ritenere, ai fini dell'imputabilità, irrilevante il mero disturbo di personalità) si pone in contrasto con la decisione assunta da questa Corte, secondo cui ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale" (Cass., Sezioni unite, n. 9163/2005, Raso). Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non soltanto esprime (pag.58) la piena conoscenza del precedente giurisprudenziale invocato dalla difesa del FU SA, ma si è anche sostanzialmente attenuta al principio affermato nell'invocato precedente dalla Sezioni unite, le quali hanno precisato che "nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati".
E, con valutazione di fatto, insindacabile in questa sede, attesa la correttezza della motivazione (che il ricorrente, peraltro, non censura ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il giudice d'appello ha escluso sia la consistenza, l'intensità e la gravità dell'addotta infermità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, scemandola grandemente, sia la sussistenza del nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mentale.
9. GIdomenico RA, legale rappresentante della TA sas, ha riportato condanna a due anni di reclusione, con doppi benefici di legge, per il delitto di corruzione, in concorso con il AF SA, di cui al capo 9, già esaminato nel paragrafo precedente.
9.1. Il ricorrente censura innanzitutto la sentenza per violazione degli artt. 42, 43 e 110 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, nonché per vizio di motivazione: a fronte di specifico motivo d'appello sul difetto del dolo di partecipazione, i giudici d'appello avrebbero trascurato di rilevare che la consapevolezza del RR GIdomenico, sostanzialmente dipendente del FU SA, circa i metodi corruttivi da quest'ultimo realizzati per ottenere commesse dall'AN anche per la TA s.as., era successiva alla consumazione dei reati di corruzione. Il motivo va rigettato. La sentenza impugnata si sofferma lungamente (pagg. 60-63) sui rapporti tra FU RO e RR GIdomenico, sul ruolo e sulla responsabilità di quest'ultimo nella società TA, sulla sua attività di piena partecipazione e collaborazione con il FU SA, sulle parziali ammissioni dell'imputato, sulla sua diretta partecipazione al pagamento di quote del prezzo della corruzione. Da tutto il contesto, con corretta motivazione, la sentenza ha tratto le ragioni di piena sussistenza dell'elemento psicologico.
9.2. Infondato è anche il secondo motivo, con cui si deduce inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 62 c.p., n.5, e relativo vizio di motivazione, con riferimento al diniego dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, in relazione al fatto doloso della persona offesa come causa concorrente del reato, assumendo il ricorrente che il fatto doloso rilevante ai fini del riconoscimento della circostanza debba individuarsi nel "compimento volontario da parte del pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni di un atto causalmente strettamente correlato all'evento giuridico oggetto del reato di corruzione". La circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa (art. 62 c.p., n. 5) ricorre quando la condotta di quest'ultima si inserisce nella serie casuale di produzione dell'evento e si collega sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo, nel senso della necessità che la persona offesa abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo.
Tale circostanza non è applicabile al delitto di corruzione per plurime ragioni.
Va innanzitutto evidenziata la strutturale incompatibilità della predetta circostanza attenuante con la fattispecie della corruzione, reato a concorso necessario, in cui le condotte dolose del corrotto e del corruttore - coautori del reato - costituiscono elemento costitutivo della fattispecie. La tesi del ricorrente implicherebbe la possibilità per che corrotto e corruttore di beneficiare della predetta attenuante, invocando la concorrenza dell'altrui fatto doloso, ciò che si tradurrebbe in una sistematica vanificazione della pena edittale prevista dal legislatore.
A prescindere da tale paradosso, va rilevato che la predetta circostanza attenuante non ricorre in presenza del fatto doloso del coautore del reato, bensì quando ricorre "il fatto doloso della persona offesa", che nel delitto di corruzione propria è soltanto la Pubblica Amministrazione, interessata a che i propri atti non siano oggetto di mercimonio, in contrasto con i fini illeciti e personali del funzionario infedele.
Del tutto fuori luogo è l'invocazione, da parte del ricorrente, del principio di immedesimazione organica tra funzionario e pubblica amministrazione, rapporto che viene automaticamente meno con la commissione del reato doloso, commesso per fini personali dell'agente e non riferibile in alcun modo alla pubblica amministrazione. 10. RI CH, capo dipartimento AN di Milano, successore del UR AU, è stato condannato - con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. - alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per concorso in corruzione continuata (art. 319 c.p.), per avere ricevuto, quale corrispettivo per l'assegnazione di lavori stradali di somma urgenza. Euro 5.000 da RO SI, legale rappresentante della CE s.p.a. (capo 20) e Euro 4.000 da IS CO, legale rappresentante della IS ST (capo 33).
10.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 197 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett.
e), è generico.
Il ricorrente censura quella parte della motivazione, che qualifica come massima di esperienza, in cui la Corte milanese descrive la "deriva" del HI RI ricordando i tanti soggetti che, "nominati per "moralizzare" un settore..., alla prova dei fatti, dopo un periodo iniziale improntato all'esecuzione del mandato ricevuto" si fanno "coinvolgere in un meccanismo illecito che avrebbero dovuto eliminare".
La censura, volta a contrastare la carica di disvalore che da tale passaggio motivazionale ricade sull'attività e sulla condotta del nuovo capo dipartimento che avrebbe dovuto ripristinare la legalità compromessa e violentata dalla precedente gestione, rimane giuridicamente fine a se stessa, giacché non riesce a individuare alcuna conseguenza invalidante la valutazione e il ragionamento svolto, con correttezza giuridica e logica, dai giudici d'appello. Alla stessa maniera, il ricorrente non dimostra quale incidenza sull'accertamento della responsabilità penale del HI RI (che ricevette, secondo l'accertamento di fatto emergente dalla sentenza, le indicate somme di denaro dagli imprenditori per le assegnazioni di commesse) derivi dal denunciato malgoverno dell'art.197 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 che la Corte territoriale avrebbe operato con la mancata considerazione dell'incompetenza del capo dipartimento in ordine all'assegnazione dei lavori in "somma urgenza" ovvero della richiesta di intervento dell'Avvocatura dello Stato affinché dirimesse una questione di interpretazione di alcune norme con riferimento all'impresa SI.
10.2. Infondata è la seconda censura, che denuncia "mancanza di motivazione del diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale".
La richiesta dell'appellante era finalizzata all'assunzione della testimonianza della sorella del HI RI sulla provenienza delle somme di denaro contante, poste all'interno di buste su carta intestata AN, sequestrate nella sua abitazione.
Il ricorrente denuncia l'illogicità del rigetto della richiesta, ritenuta infondata in una parte della motivazione riferita non già alla provenienza delle predette somme di denaro, bensì ad altra circostanza relativa ad un viaggio effettuato dall'imputato. La denunciata "inconferenza con la richiesta formulata dalla difesa" non determina vizio della motivazione, giacché il rigetto della domanda di rinnovazione del dibattimento è comunque ampiamente, anche se implicitamente, motivato.
In proposito va ricordato che la rinnovazione del dibattimento, su richiesta della parte (art. 603 c.p.p., comma 1), può essere disposta dal giudice soltanto se egli "ritiene di non esser in grado di decidere allo stato degli atti". Tale discrezionalità non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, oppure, al contrario, se il giudice di appello era nella oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, cosicché la rinnovazione non si palesava necessaria. Orbene, la motivazione della Corte territoriale (pp. 123-130), con riferimento alla ritenuta penale responsabilità del HI RI - fondata sulle chiamate in correità di SI e di EN ZI, motivatamente ritenuti credibili e attendibili, sul contenuto delle registrazioni, ritenuto non soltanto valido riscontro alle chiamate, ma anche un "dato autonomo di prova d'accusa" - è stata ampia, approfondita, esaustiva e compiutamente dimostrativa della piena possibilità del giudice d'appello di decidere allo stato degli atti.
10.3. Non merita accoglimento neppure la censura di erronea applicazione della legge penale e relativo vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art.319 c.p., anziché di quella di corruzione impropria, prevista dall'art. 318 c.p., corrispondendo il compimento dell'atto anche all'interesse della pubblica amministrazione.
Il problema involge la questione relativa alla configurabilità della corruzione propria anche nell'esercizio di attività amministrativa discrezionale.
Senza necessità di affrontare il tema nella sua ampia estensione, ritiene il Collegio che il giudice d'appello ha correttamente ritenuto la sussistenza della corruzione propria nei fatti commessi dal HI RI.
Sarebbe stato configurabile la corruzione impropria se l'adozione di atti e il contenuto di essi, nell'ambito dell'attività amministrativa discrezionale dell'AN in materia di lavori stradale, fosse stato determinato esclusivamente dall'interesse pubblico, sicché l'atto amministrativo - con riferimento all'an, al quando, al quid e quomodo - sarebbe stato in ogni caso quello realizzato, indipendentemente dall'illecita ricezione di danaro da parte degli imprenditori.
Nella situazione di sistematica violazione delle regole che caratterizzava la gestione dell'AN di Milano, nonostante il mutamento del titolare del compartimento, situazione nella quale il ricorso alla "procedura di somma urgenza" era divenuto lo strumento deliberatamente e fraudolentemente utilizzato per saltare le ordinarie procedure amministrative, al fine di mantenere le assegnazione di lavori stradali in un ristretto numero di imprese ed impedire che potesse effettivamente funzionare la concorrenza di altre imprese, la scelta della procedura d'urgenza e di una determinata impresa per effetto della ricezione o della promessa di denaro o di altre utilità integra la violazione di doveri d'ufficio (che impongono la disinteressata valutazione della situazione concreta) e, perciò, configura il delitto previsto dall'art. 319 c.p.. 10.4. Infondato è, infine, l'ultimo motivo d'impugnazione, con cui, richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte (sent. n. 21192/07), si deduce applicazione erronea della legge penale e relativo vizio della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 319 bis c.p., in quanto la ricezione del danaro non era strettamente correlato ad uno specifico contratto da stipulare.
Va innanzitutto rilevato l'erronea invocazione del precedente giurisprudenziale di questa Corte, che nella sentenza sul ricorso EL ha chiaramente precisato che la circostanza aggravante di cui all'art. 319 bis c.p., relativa all'ipotesi in cui la corruzione abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, non ricorre quando l'accordo criminoso intervenga successivamente alla stipulazione di contratti regolari, e cioè nel corso dell'esecuzione di essi (Cass. Sez. 6, n. 21192/2007, rv. 236625).
Correttamente la Corte milanese ha osservato che, nel presente caso, il contratto di affidamento dei lavori stradali in somma urgenza non era ancora stato stipulato ed ha, perciò, ritenuto la sussistenza dell'aggravante, in relazione alla posizione apicale dell'imputato nel compartimento AN di Milano e alla supervisione che egli aveva su tutti gli atti dei suoi collaboratori e subordinati, "ivi compresa la decisione di affidare i lavori in somma urgenza e dunque di stipulare con l'impresa affidataria il contratto (...) nel quale era interessata l'AN".
11. Inammissibile per tardività è il ricorso di EN ZI, che risulta depositato in data 19 marzo 2009, ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorrente dal 19 gennaio 2009, data in cui fu notificato l'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace.
12. L'impresa ER AV s.p.a. è stata condannata alla sanzione pecuniaria di Euro 50.000, con confisca di pari ammontare, ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5 in relazione al delitto di corruzione di cui al capo 26, del quale è stato ritenuto colpevole ER GO, legale rappresentante dell'impresa dal 16.10.1989 al 25.2.2003, il quale rivestiva posizione apicale nella società.
I giudici di merito hanno accertato che il reato fu commesso dal ER GO nell'interesse della società rappresentata ed ha ravvisato la "rimproverabilità" della condotta dell'impresa nella mancata adozione del modello organizzativo idoneo a sventare eventuali coinvolgimenti dell'impresa in azioni corruttive del suoi rappresentanti.
12.1. Il primo motivo d'impugnazione censura la sentenza per erronea applicazione di legge, avendo la Corte d'appello omesso l'accertamento positivo degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivi) l'illecito amministrativo dell'Ente. Il secondo e il terzo motivo deducono erronea applicazione della legge in quanto i reati (di cui al capo 26/A e al capo 26/C) realizzati da GO ER non erano prevedibili. Assume la ricorrente che "il dettato normativo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 non stabilisce in alcun modo l'obbligo per gli enti di adottare modelli organizzativi", i quali costituiscono esclusivamente una condizione esimente della responsabilità dell'ente. Ne consegue che l'omessa adozione di detto modello non può costituire automaticamente una responsabilità dell'impresa, dovendosi individuare l'elemento costitutivo soggettivo di responsabilità dell'ente, che non può che consistere nella colpa.
La tesi della ricorrente si muove all'interno delle categorie tradizionali di responsabilità, mentre il D.Lgs. n. 231 del 2001, che ha attuato parzialmente la delega prevista dalla L. 29 settembre 200, n. 300, ha introdotto un nuovo sistema di responsabilità sanzionatoria, un tertium genus rispetto ai noti e tradizionali sistemi di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa propria dell'ente, allorquando è stato commesso un reato (tra quelli espressamente elencati nella sezione 3^ del D.Lgs.) da un soggetto che riveste una posizione apicale nell'interesse o vantaggio della società (all'art. 5, comma 1, lett. a), sul presupposto che - come efficacemente è stato rilevato in dottrina - il fatto-reato commesso da un soggetto che agisca per la società è fatto della società, di cui essa deve rispondere.
In forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Cost.. La sussistenza dell'interesse (considerato dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità fino a quando sussiste l'immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente. Quest'ultimo non risponde allorquando il fatto è commesso dal singolo "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5.2), non riconducibile neppure parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più possibile configurare la suddetta immedesimazione.
Ad eccezione dell'ipotesi ora menzionata (art. 5.2) - che le sentenze dei giudici di merito, nel caso esame, hanno motivatamente escluso - per non rispondere per quanto ha commesso il suo rappresentante l'ente deve provare di avere adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato. Originano da questi assunti le inversioni dell'onere della prova e le previsioni probatorie di cui al cit. D.Lgs., art. 6 e, specificamente, la necessità che l'ente fornisca innanzitutto "la prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine" (D.Lgs. cit., art. 6, lett. a). È significativo che tutte le altre previsioni probatorie, elencate nell'art. 6 dopo la lett. a (compreso il comportamento fraudolento dell'autore del reato), presuppongono l'adozione e l'attuazione dei predetti modelli di organizzazione e di gestione.
La mancata adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore del reato) è sufficiente costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose.
In tale concetto di "rimproverabilità" è implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la legittima e fondata convinzione della necessità che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente ai sensi del D.Lgs., art. 1, comma 2, adotti modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati reati, che l'esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e consistenti, giacché le "principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa" (Rel. ministeriale cit.).
In conclusione, dall'esame del D.Lgs. n. 231 del 2001, e particolarmente dagli artt. 5 e 6, scaturisce il principio di diritto secondo cui l'ente che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gestionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicalesoltanto nell'ipotesi di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 2.
Essendo mancata, da parte dell'impresa ER AV s.p.a., la prova di avere adottato e attuato alcun modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire reati di corruzione e risultando escluso da tutta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito che GO ER abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, il motivo va rigettato.
13. La TA s.a.s. è stata condannata alla sanzione pecuniaria di Euro 90.000, con confisca della somma di Euro 35.999, ex D.Lgs. n.231 del 2001, art. 5 in relazione al delitto di corruzione di cui al capo 9, del quale è stato ritenuto colpevole, in concorso con SA FU, GIdomenico RR, legale rappresentante dell'impresa, che ovviamente rivestiva posizione apicale nella società.
I giudici di merito hanno accertato che il reato fu commesso dal RR GIdomenico nell'interesse della società rappresentata ed ha ravvisato la "rimproverabilità" della condotta dell'impresa nella mancata adozione del modello organizzativo idoneo a sventare eventuali coinvolgimenti dell'impresa in azioni conduttive del suoi rappresentanti.
13.1. La ricorrente deduce plurimi vizi di motivazione della sentenza, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, nessuno dei quali è fondato.
Il primo motivo, con cui si censura la qualificazione di "rilevante" attribuita al vantaggio economico conseguito dall'impresa, nonché la mancata disposizione di perizia per la ricostruzione dei dati rilevanti sullo stato economico e patrimoniale, è inammissibile in quanto implica valutazioni fattuali di esclusiva competenza dei giudici di merito, che sul punto hanno reso adeguata motivazione, giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici (pp. 130-131 sent. Tribunale e p. 62-64 sent. d'appello).
Con il secondo motivo, si assume che i giudici hanno omesso di tenere distinte le posizioni del RR GIdomenico persona fisica da quella della società TA persona giuridica. Il motivo, in parte generico, è infondato per le ragioni esposte al paragrafo 12.1, a proposito del ricorso dell'impresa ER AV s.p.a..
Il terzo motivo, che censura la commisurazione della sanzione pecuniaria, è inammissibile per genericità, costituendo ripetizione del motivo d'appello già motivatamente rigettato dalla Corte di Milano.
Infondato è il quarto motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riconoscimento dell'attenuante di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2, lett. a), pur essendo stato il danno risarcito all'AN da SA FU, socio occulto della TA s.a.s..
Correttamente la circostanza attenuante è stata esclusa dalla Corte d'appello con riferimento alla valenza esclusivamente personale della condotta risarcitoria ed alla mancata formalizzazione e dimostrazione della qualità di socio del FU SA.
Trattasi infatti di circostanza avente natura analoga a quella prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, in ordine alla quale è recentemente intervenuta pronuncia di questa Corte, a Sezioni unite, escludendo che, ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la circostanza attenuante si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Cass. Sez. U, n. 5941/2009, Pagani), ciò che non risulta aver fatto ne' il RR GIdomenico ne' la società TA.
14. Il Procuratore generale della Repubblica di Milano ha presentato ricorso nei confronti di AN ON, AL RO ES e US SE, che la Corte d'appello ha assolto, in riforma della sentenza di primo grado.
14.1. AN ON era stato condannato per tentativo di turbata libertà degli incanti (artt. 56 e 110 c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2), per avere, in qualità di legale rappresentante della
Sials s.r.l., in concorso con il dirigente AN De AR AR, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a turbare la regolarità della procedura di ricerca di mercato - gara ufficiosa relativa ai lavori di verniciatura dei piedritti delle gallerie (capo 53).
Contro la sentenza d'appello che ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, il P.M. deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)". 14.2. La Corte territoriale ha assolto EL RO ES, in riforma della prima sentenza che aveva condannato l'imputato, direttore dell'Area Esercizio presso il Compartimento AN di Milano, per due fatti di corruzione passiva: per avere, in concorso con De AR, accettato la promessa e ricevuto per mano del De AR, da NZ SP, procuratore della SP ST s.r.l e legale rappresentante della Edilstrade s.r.l, una somma di denaro pari a Euro 12.000 suddivisa un due parti rispettivamente di Euro 5.000 e Euro 7.000, in relazione a procedure di somma urgenza (capo 29); per avere ricevuto la somma di Euro 3.000 da AM UA, direttore tecnico ed amministratore di fatto della Soimet s.a.s., per accelerare l'iter contabile conseguente all'esecuzione di lavori (capo 45).
Dal primo reato l'imputato è stato assolto per non aver commesso il fatto;
dal secondo perché il fatto non sussiste, ex art. 530 c.p.p., comma 2. Il P.M. ricorre per Cassazione deducendo per il primo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) in relazione all'art.546 c.p.p., comma 1, lett. e), e per il secondo violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e). 14.3. US SE, dirigente amministrativo del Compartimento AN, era stato condannato per il delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 353 c.p., commi 1 e 2, per avere, in concorso con ER GO, AR De AR e altri, turbato la gara informale espletata il 28.11.2002 per l'affidamento di lavori di realizzazione di una galleria artificiale tra le gallerie Maccagno, al fine specifico di favorire l'aggiudicazione alla società CIC Compagna Italiana ST s.p.a., aggiudicazione che - per cause non dipendente dalla volontà degli imputati - avvenne invece a favore di altra società (capo 49).
Contro la sentenza d'appello che ha assolto il SE perché il fatto non costituisce reato, il P.M. deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).
14.4. In accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale, il ricorso del Pubblico Ministero nei confronti dei tre imputati sopra indicati va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, perché, al di là delle formule sintetiche sotto cui sono stati rubricati, i motivi sono fondati su una ricostruzione dei fatti diversa da quella ritenuta, con motivazione indenne da vizi logici e giuridici, nella sentenza impugnata.
15. In conclusione, l'unico ricorso che merita parziale accoglimento è quello di ER GO, nei cui confronti la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente ai reati dei capi 26 A e 26 C, che vanno riqualificati come un unico reato di corruzione propria (artt. 319 e 321 c.p.), con conseguente eliminazione della pena di due mesi di reclusione inflitta a titolo di aumento per la continuazione.
I ricorsi di LU US, LD LL, di EN ZI e del Procuratore generale della Repubblica di Milano sono inammissibili.
I ricorsi di RI HI, GI CO RR, FU SA, dell'Impresa ER AV s.p.a. e della TA s.a.s. vanno rigettati.
Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di US LU, LL LD e EN ZI segue la condanna dei ricorrenti al pagamento della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
Tutti i ricorrenti privati, il cui ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile, vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p.. US LU, HI RI e RR GIdomenico vanno altresì condannati in solido a rifondere le spese sostenute dalla parte civile ANAS, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GO ER limitatamente ai reati dei capi 26/A e 26/C, che riqualifica come un unico reato di corruzione propria (artt. 319 e 321 c.p.) ed elimina la pena di mesi due di reclusione inflitta a titolo di aumento per la continuazione;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale di Milano nei confronti di ON AN, AL RO ES e SE US.
Dichiara inammissibili i ricorsi di US LU, LL LD e EN ZI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi della Impresa ER AV s.p.a., della TA s.a.s. e di HI RI, RR GIdomenico, FU SA, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna i ricorrenti US LU, HI RI e RR GIdomenico in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ANAS che liquida in Euro 5.000 (cinquemila) oltre 12.50% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2009