Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 2
Il registro personale del professore (nel caso, di istituto tecnico legalmente riconosciuto)è espressamente previsto dall'art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico. Nel giornale di classe debbono essere registrati "...i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe".
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge" implica l'esistenza di uno stato di custodia cautelare e un'ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., e non già l'astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304, primo comma, cod. proc. pen., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell'art. 159 cod. pen. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell'imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all'art. 304, primo comma, che prevede un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell'art. 304, primo comma, cod. proc. pen., che indica il presupposto per la sospensione.
Commentario • 1
- 1. Atto pubblico, pubblico ufficiale, nozione, effettiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/1999, n. 12862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12862 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 21.9.1999
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2. " AN ER " N. 1571
3. " NG Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " LL PP " N. 30642/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) IN AR RO n. Radicondoli 4.3.1930; 2) BO IA n. Genova 7.12.1948; 3) Di ME DA n. Contigliano 12.12.1948; AR LF n. Sora 25.1.1952;
CI MA n. Roma 19.11.1929; 6) IN LA n. Roma 21.9.1954; 7) BI LL n. Roma 23.5.1956; 8) Di LO NN AR n. S. Andrea di Conza 18.8.1946; 9) EL PO UG n. Roma 11.2.1934; 10) OC MO n. Roma 26.4.1953; 11) AN LA n. Scanno 16.4.1953; 12) MO DI n. Roma 13.8.1953
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 30 aprile Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udito in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Foscarini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione
Uditi i difensori UC OL, AS IN, RE AL, RL NZ, AS PO, EN IM, AO FF.
1) IN AR RO 2) BO IA 3) Di ME DA 4) AR LF 5) CI MA 6) IN LA 7) BI LL 8) Di LO NN AR 9) EL PO UG 10) OC MO 11) AN LA 12) MO DI, vennero tratti a giudizio per rispondere:
tutti A) del reato di cui agli artt. 110- 112 n. 1, 324 C.P., come sostituito dall'art. 323 I e II comma C.P., perché, in concorso fra di loro, essendo la prima preside e gestore della scuola secondaria legalmente riconosciuta "Istituto Tecnico Cardinal Marmaggi" con sede in Roma e gli altri insegnanti presso le sezioni della classe V dell'Istituto, nell'anno scolastico 1983/1984, mediante le omissioni ed i falsi di cui all'imputazione che segue, abusavano dei loro poteri al fine di procurare un ingiusto vantaggio a sè e agli alunni iscritti, che in tal modo evitavano di ottemperare alla obbligatorietà della frequenza e potevano conseguire il diploma pur in mancanza di tale condizione;
Roma 16.6.84.
B) del reato di cui agli artt. 110, 112 N. 1, 61 N. 2, 81 cpv., 479 C.P., perché, in concorso fra loro, al fine di commettere il reato rubricato su A), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, 1) omettevano ripetutamente di registrare le assenze di numerosissimi alunni, facendoli risultare presente, e 2 facendo altresì risultare interrogazioni di alcuni sicuramente assenti, 3) scrutinandoli infine pur in mancanza delle condizioni di Legge...; il capo di imputazione proseguiva, poi, indicando in maniera molto dettagliata le false attestazioni nei termini di cui sopra attribuite alla preside IN in relazione al registro generale delle assenze e presenze ed ai singoli professori in relazione al diario di classe ed al registro personale.
Con sentenza in data 23.6.97 il Tribunale di Roma dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto al capo B) e, con attenuanti generiche equivalenti, condannava IN ad anni due di reclusione e gli altri ciascuno ad anni uno mesi quattro di reclusione;
quanto al capo A) concesse attenuanti generiche prevalenti, proscioglieva per prescrizione.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30.4.99, confermava, in estrema sintesi ritenendo che 1) era insussistente la dedotta nullità assoluta ex art. 525 cpv. C.P.P. per asserita mancata rinnovazione del dibattimento a seguito della mutata composizione del collegio di primo grado 2) tutti gli imputati, preside ed insegnanti di istituto di istruzione parificata, erano pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 C.P. 3) sia il diario di classe che i registri personali dei professori erano atti pubblici 4) i falsi erano provati dalla analitiche dichiarazioni rese a verbale dagli ispettori ministeriali Teolato e Ciarrapico, da "facta concludentia", da ammissioni fatte da alcuni studenti e alcuni professori etc. 5) anche concedendo attenuanti generiche, peraltro equivalenti, non poteva ritenersi la prescrizione il cui termine, decorrendo dal 14.6.84, data del commesso reato, e considerato anche il periodo di sospensione dal 10.11.98 al 19.2.99, ai sensi dell'art.157 N. 3 C.P. si sarebbe "consumato" il 25.9.99.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per denunciare, in estrema sintesi:
1) nullità della sentenza di primo grado - e quindi di quella di appello - ai sensi dell'art. 525 cpv. C.P.P. per mancata rinnovazione del dibattimento a seguito della mutata composizione del Collegio giudicante (BO I, Di ME III, AR I, IN - BI II, Di LO II, EL PO I, OC I, AN I, MO I);
2) violazione dell'art. 479 C.P. per essersi ritenuto che il registro personale del professore ha natura di atto pubblico (CI I, III, IV, VIII, Di LO V, EL PO IV, MO II b, Di ME I);
3) inosservanza degli artt. 526-511 C.P.P. per mancata lettura, ovvero indicazione, degli atti del fascicolo per il dibattimento utilizzabili per la decisione da parte del Giudice di primo grado (BI, IN III);
4) nullità del decreto di rinvio a giudizio in ordine al reato di cui all'art. 323 C.P. per inosservanza dell'art. 429 lett. c C.P.P. posto che il capo d'imputazione non consentiva di comprendere quale ingiusto vantaggio "patrimoniale" gli imputati avessero conseguito per sè o per altri (BI, IN I);
5) inutilizzabilità ex artt. 195, 191, 526 C.P.P. delle dichiarazioni rese all'ispettore Teolato dagli studenti ELla Sala, Sacchetti, Stella, Zampa... (BI, IN IV);
6) violazione degli artt. 190, 191 C.P.P. per essersi ritenuti "dotate di rilevanza e serietà le dichiarazioni autoincriminanti rilasciate all'ispettore Teolato dal AR e da altri insegnanti coimputati..." (AR VI),
7) violazione dell'art. 110 C.P. - mancanza di motivazione sul ritenuto concorso nel reato tra i vari docenti e la preside (IN II, Di ME I, AR III, Di LO IV, EL PO III);
8) mancanza di motivazione sul fatto addebitato ai singoli imputati, tutti indistintamente accomunati senza distinzione delle particolari posizioni, e sul dolo (IN II, BO II, Di ME I, CI IV, V, IX, AR V, IN - BI V, Di LO II, AN II, OC III); mancata rinnovazione del dibattimento per risentire il teste NI OS ((AR IV, CI VI);
9) violazione degli artt. 62 bis, 69, 132, 133 C.P. in ordine alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente prescrizione del reato, e all'entità della pena (IN III);
10) violazione degli artt. 157, 160 C.P. - errata valutazione dei tempi di prescrizione: mancando la prova del concorso andavano valutate le posizioni dei singoli imputati e la data dell'ultimo episodio "in continuazione" in riferimento, appunto, a ciascun imputato;
la sentenza non aveva spiegato la ragione della sospensione della prescrizione dal 10.11.98 al 19.2.99; erroneamente la data dell'ultimo presunto reato era stata fatta coincidere con il 14.6.84, data del verbale conclusivo delle operazioni ispettive (IN III, BO III, Di ME II, AR VII, Di LO I, EL PO VI, CI XI, XII, OC III, AN III, MO III).
Motivi della decisione
Non sussiste la nullità della sentenza di primo grado - e quindi di quella di appello - per mancata rinnovazione del dibattimento a seguito della mutata composizione del Collegio giudicante.
È vero che nel caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale il dibattimento deve essere integralmente rinnovato "con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dall'esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove, dai provvedimenti relativi all'ammissione, dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 sgg. C.P.P." (S.U. 15.1.99, Iannasso + 1). Peraltro nella fattispecie ciò sostanzialmente è avvenuto risultando dal verbale dell'udienza 30.1.96 (successiva a quella del 18.9.95 nella quale vi era stata apertura del dibattimento con richieste ed ammissione di prove) che, a seguito della diversa composizione del Collegio, sull'accordo delle parti si procedette "alla rinnovazione degli atti fin qui compiuti mediante lettura degli stessi"; senza che la possibilità di lettura di atti della precedente udienza - che sicuramente "fanno parte" del fascicolo per il dibattimento - debba ritenersi limitata a quelli indicati nell'art. 511 comma II e sgg. che fanno riferimento soprattutto alle prove, con esclusione di quelle riguardanti, appunto, la "sequenza procedimentale" di cui sopra, che pure fanno parte del fascicolo per il dibattimento e dei quali è in linea generale consentita la lettura ai sensi dell'art. 511 I comma C.P.P. anche da parte del "nuovo" giudice (soprattutto se, come nella fattispecie, sussiste l'accordo tra le parti).
Stante quanto sopra non è necessario risolvere la questione se, anche secondo il nuovo C.P.P. (che non contiene una disposizione del tipo di quella di cui all'art. 592 C.P.P. 1930 - peraltro riferentesi specificamente all'amnistia - come interpretata da S.U. 27.11.82 Di Giovanni, in Cass. Pen. 1983 pagg. 815 sgg.), pregiudiziali all'applicazione di cause del reato (tra le quali prescrizione che, come si dirà in prosieguo, è ormai maturata per tutti i reati di falso addebitati agli imputati) siano, oltre le cause di improponibilità o improseguibilità dell'azione penale, anche le nullità assolute (che investano l'intero processo e non quindi, quelle riguardanti singoli atti o le prove) come quella dedotta nei ricorsi e prevista come assoluta dall'art. 525 cpv. C.P.P., con conseguente "ritorno" del procedimento al giudice di merito o al P.M. e vanificazione del principio dell'immediata declaratoria di cause di estinzione del reato;
dovendosi comunque solo per completezza rilevare che anche secondo la rigorosa interpretazione data dalle S.U. nella menzionata sentenza, non tutte le nullità assolute sarebbero pregiudiziali all'applicazione di cause estintive del reato ma soltanto quelle "inerenti al valido esercizio dell'azione penale" con esclusione, quindi, di quelle successive al rituale promovimento dell'azione penale tra le quali può farsi rientrare la nullità assoluta di cui all'art. 525 cpv. C.P.P.. Come sopra detto anche in relazione ai reati di falso addebitati ai singoli imputati in concorso fra loro, è maturata la prescrizione, non potendosi condividere quanto affermato dall'impugnata sentenza ne' in ordine alla sospensione del termine di prescrizione per il periodo dal 18.11.98 al 19.2.99 con implicito riferimento al rinvio dell'udienza per l'astensione collettiva dei difensori dalle udienze ne' in ordine alla data di consumazione del reato (dies a quo per il decorso del termine della prescrizione) genericamente individuata dalla Corte di Appello in quella del 14.6.84. Quanto al primo punto - di per sè determinante posto che, escludendo la sospensione per il periodo (di 101 giorni) dal 18.11.98 al 19.2.99 anche a ritenere la data di consumazione del reato nel 14.6.84 la prescrizione sarebbe maturata al 14.6.99 - va riaffermato, in conformità alla sostanzialmente costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. III 11.3.99, Savarese;
Sez. VI 6.11.98, Nascivera;
Sez. V 22.10.98, Chiarinello e altre), che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 I comma u.p. C.P. "in ogni caso in cui la sospensione... dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di Legge" implica l'esistenza di uno stato di custodia cautelare e un'ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellante a norma dell'art. 310 C.P.P., e non già l'astratta ricorrenza di talune delle cause di sospensione previste dall'art. 304 I comma C.P.P. che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria (i termini "... sono sospesi" e non, come il II comma "possono essere sospesi"); il menzionato I comma dell'art. 159 C.P. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell'imputato, tale, nella sostanza, risultando quella che vede l'art. 159 I comma u.p. C.P.P. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all'art. 304 I comma C.P.P. che prevede un'ordinanza appellabile al Tribunale del riesame ma soltanto alla parte dell'art. 304 I comma che indica il presupposto per la sospensione;
interpretazione che poi imporrebbe la sospensione del corso della prescrizione anche nei casi in cui l'imputato è in stato di custodia cautelare e, pur sussistendo il menzionato presupposto (del rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta di questi etc. etc.), non sia stata emessa "l'ordinanza appellabile a norma dell'art. 310". Ma vi è altra - e più rilevante - ragione che impone di ritenere decorso il termine della prescrizione.
L'impugnata sentenza ha calcolato i quindici anni (ex art. 157 n. 3 C.P.) dalla consumazione del reato continuato, commesso dagli imputati in corso fra loro, individuando tale consumazione nel 14.6.84 che dovrebbe essere la data della cessazione della continuazione.
Peraltro, a parte che il punto sull'esistenza del concorso di tutti gli imputati in tutti i reati non risulta affatto motivato (già la sentenza di primo grado, a proposito dell'aggravante ex art.112 N. 1 C.P. affermava di "... nutrire forti dubbi" della sussistenza della stessa trattandosi di reato ad personam e non di reato associativo) e un annullamento sul punto, nell'ipotesi che per taluno dei fatti in continuazione potesse ritenersi la data di consumazione nel 14.6.84 ("valida" per tutti gli imputati in caso di concorso), non potrebbe impedire l'ormai sicuramente maturata prescrizione, va rilevato che la data del 14.6.84 (genericamente indicata nei capi di imputazione e nella sentenza di appello) è quella della relazione degli ispettori ministeriali trasmessa il 15.6.84 al Provveditorato agli Studi e, di poi, al Procuratore della Repubblica e non quella di consumazione dell'ultimo reato (in ipotesi commesso in concorso tra tutti e in continuazione); "ultimo dei reati" la cui consumazione secondo i molto articolati capi di imputazione, non oltrepassa la data degli scrutini del secondo trimestre (quindi, al più, seconda metà di marzo 84) mai risultando addebitati falsi commessi in date successive al 15.3.84 eventualmente riferentisi alla classificazione del III trimestre e allo scrutinio finale (comunque sicuramente precedente la data della relazione ispettiva in misura che, anche se minima, mai potrebbe precludere la prescrizione).
Sicuramente infondato il motivo che, sulla scorta di una sentenza di questa Corte (Sez. V 13.1.99 N. 3004) non condivisibile sul punto, esclude che i registri personali dei professori (o, più precisamente, le attestazioni in essi contenute) costituiscano atto pubblico agli effetti dell'art. 479 C.P., tale qualità riconoscendo soltanto al diario di classe.
La questione è evidentemente rilevante in quanto l'esclusione di tale "qualità" porterebbe al proscioglimento con la formula "perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato" prevalente, ai sensi del II comma dell'art. 129 C.P.P., su quello della prescrizione (quanto agli imputati di falsi commessi soltanto sul registro personale e non pure sul diario di classe, pacificamente atto pubblico).
Premesso che nessuno dei ricorsi contesta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 C:P. del preside e degli insegnanti di istituto di istruzione parificato (correttamente affermata dai giudici di merito in relazione alle funzioni da essi esercitate), la Corte osserva che il registro personale del professore è espressamente previsto dall'art. 48 (rectius 41) del fondamentale R.D. 30.4.1924 N. 965 con l'indicazione di "giornale di classe" che deve essere tenuto da ogni professore (giurisprudenza sostanzialmente costante, fra tante Sez. VI 9.4.84 N. 4127, Barberis + 2; Sez. V 6.7.83 N. 8498, LE + 1; ad colorandum la stessa C.M., circolare ministeriale, 252/78 punto cinque richiamato dalla menzionata sentenza N. 3004/99 parla espressamente delle registrazioni che ogni docente è tenuto a compiere sul "giornale di classe" comunemente chiamato "registro personale del professore"), ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni del professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel determinato giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente per costante giurisprudenza atto pubblico. Nel "giornale di classe" ex art. 41 R.D. 30.4.1924 N. 965 (quindi registro personale del professore) debbono essere registrati "... i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni"; indiscutibile, quindi, la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti" (S. U.10.10.81, Di RL); ma indiscutibile detta natura anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato finale dello scrutinio finale, e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Ed infatti è il registro personale del professore che consente a questi (o a chi per necessità lo debba sostituire) di riferire nel consiglio dei professori in sede di scrutinio e fornire indicazioni e fare proposte (artt. 77 sgg. R.D.
4.5.1925 N. 653) in ordine alla valutazione dell'alunno, indicazioni tra le quali sicuramente rilevante è quella delle assenze relative alla materia insegnata dal professore non rilevando in contrario che attraverso un laborioso esame del diario di classe o di altri registri possa giungersi allo stesso risultato di conoscenza del numero delle assenze in quella determinata materia.
In conclusione il reato di falso in atto pubblico è
astrattamente ravvisabile in ordine a tutte le imputazioni, alcune soltanto delle quali prevedono la falsa attestazione nel diario di classe ma tutte quelle del registro personale del professore. Non risultando dalla stessa sentenza impugnata dati che consentano il proscioglimento con formula ampia di merito ai sensi del capoverso dell'art. 129 C.P.P., è precluso l'esame degli altri motivi di ricorso, tutti nella sostanza riguardanti per ragioni di fatto o di diritto la validità della motivazione della sentenza in relazione alla prova della sussistenza dei fatti, del dolo e quant'altro.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di tutti gli imputati per essere estinti per prescrizione tutti i reati agli stessi ascritti.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999