Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/1999, n. 12862
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

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Il registro personale del professore (nel caso, di istituto tecnico legalmente riconosciuto)è espressamente previsto dall'art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l'indicazione di "giornale di classe": esso deve essere tenuto da ogni professore ed è diverso dal diario di classe che riguarda l'intera classe e sul quale "si succedono" le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico. Nel giornale di classe debbono essere registrati "...i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe".

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge" implica l'esistenza di uno stato di custodia cautelare e un'ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., e non già l'astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304, primo comma, cod. proc. pen., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell'art. 159 cod. pen. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell'imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. proc. pen. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all'art. 304, primo comma, che prevede un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell'art. 304, primo comma, cod. proc. pen., che indica il presupposto per la sospensione.

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  • 1Atto pubblico, pubblico ufficiale, nozione, effettiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/1999, n. 12862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12862
Data del deposito : 21 settembre 1999

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