Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ancorché la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2014, n. 13447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13447 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 12/02/2014
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 315
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 34148/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST EA N. IL 08/06/1978;
avverso la sentenza n. 365/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 07/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, per il rigetto e, in subordine, la rimessione alle sez. Unite.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di TI DR avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, che in data 9.2.12 lo aveva condannato per reati ex artt. 337 e 651 c.p.. Argomentava la Corte distrettuale che a fronte di notifica dell'estratto contumaciale in data 3.5.2012 l'atto d'appello era stato presentato solo il 22.6.2012, oltre il termine di 45 giorni rilevante nella specie.
2. Ricorre nell'interesse dell'imputato il difensore avv. Di Girolamo. Con unico motivo di violazione di legge deduce che poiché il Tribunale aveva indicato in sentenza il termine di deposito dei 90 giorni, il proprio termine per impugnare non decorreva dalla notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, avvenuta prima della scadenza del termine indicato nel dispositivo, ma dalla scadenza di quest'ultimo: ciò anche in applicazione dell'autonomia della decorrenza dei termini per imputato e difensore, prevista dall'art. 585 c.p.p., comma 3. Con la decorrenza al prescritto 9.5.2012, la scadenza doveva ritenersi consumata al 23.6.2012, da qui la ritualità dell'appello.
3. Il procuratore generale ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la sua rimessione alle Sezioni unite.
Il 6.2.2014 è stata depositata memoria difensiva a sostegno dei motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
4.1 La fattispecie con cui la Corte suprema deve confrontarsi è la seguente: deliberazione di dispositivo di sentenza con indicazione di termine per il deposito della motivazione diverso dall'ordinario;
deposito concretamente anticipato e precedente alla scadenza del termine assegnato in sentenza;
notifica dell'estratto al solo imputato (che era contumace), avvenuta essa pure prima della ricordata scadenza assegnata nel dispositivo;
atto di appello presentato dal difensore nei 45 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel dispositivo ma oltre i 45 giorni decorrenti dall'avvenuta notificazione anticipata dell'estratto contumaciale all'imputato.
Tale fattispecie pone sul piano logico-sistematico due questioni:
- quale sia il momento dal quale decorrono i 45 giorni per l'impugnazione, quando la sentenza sia stata depositata prima della scadenza del termine indicato nel dispositivo e di tale anticipato deposito sia stata data tempestiva comunicazione alle parti;
- se, nel caso la soluzione sia quella fatta propria dalla Corte d'appello, il difensore abbia diritto ad una propria notificazione dell'avviso di avvenuto deposito anticipato, autonoma rispetto a quella che intervenga per l'imputato (ex art. 585 c.p.p., comma 3).
5. Nel caso concreto, in cui l'appello è stato presentato nei 45 giorni dalla scadenza del termine indicato nel dispositivo, la prima questione è pregiudiziale.
5.1 Nella giurisprudenza di questa Corte suprema vi è un precedente massimato (Sez.4, sent. 12260/2003) che afferma corretta l'individuazione della decorrenza del termine per impugnare nel momento della notificazione dell'anticipato deposito della sentenza. Ciò, si è argomentato, "per la decisiva ragione che il termine per impugnare è di quindici, trenta e quarantacinque giorni e non di trenta e quarantacinque giorni più il termine per il deposito della sentenza, essendo riservato il termine per il deposito, ovviamente, alla redazione della sentenza, al giudice, quindi, e non all'imputato o alle altre parti, sicché, qualora la sentenza sia depositata prima della scadenza del termine e ne sia notificato l'estratto all'imputato prima di tale scadenza, il termine di trenta giorni, che è il termine per impugnare, decorrerà per l'imputato contumace dalla data della notificazione e non dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, avendo egli diritto ex lege a trenta giorni e non a trenta giorni più quel numero di giorni che vanno dal deposito alla scadenza del termine per il deposito. D'altro canto, il dato testuale è inequivoco, prevedendo l'art. 585 c.p.p., comma 2, come si è visto, che "i termini previsti dal comma 1 - cioè i quindici, i trenta e i quaranta giorni - decorrono da determinati fatti tassativamente elencati, fatto che, per il contumace, è la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento".
Tale insegnamento si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale che in termini prevalenti, precedenti e successivi, afferma invece essere ogni eventuale notifica precedente la scadenza del termine indicato nel dispositivo inefficace a determinare autonomamente una decorrenza diversa e anticipata rispetto a quella indicata in tale dispositivo (Sez.5 sent. 8942/1995; Sez.4 sent. 3250/1997; Sez.l, sent 6381/2000;
Sez. 3, sent. 2070/2000; Sez.5, sent. 19519/2007; Sez.6, sent. 14356/2009). A sostegno della conclusione si assume che "l'operatività di detto termine ordinario non resta esclusa dalla notifica dell'estratto contumaciale in data anteriore, in quanto un'esclusione siffatta, ad evidenza irrazionale nella disciplina logico-sistematica delle impugnazioni, comprimerebbe ingiustificatamente i diritti della difesa (alla compiuta tutela, invece, è rivolta - con finalità sicuramente non restrittive - la previsione dell'art. 548 c.p.p., comma 3)". Il principio di diritto affermato da 12260/2003 risulterebbe confermato successivamente, secondo la massimazione intervenuta, da due sentenze della Quinta sezione (sent. 40259/2008; sent. 40165/2009). Si tratta però in entrambe le fattispecie di impugnazioni proposte dalla parte pubblica, aspetto che dalle motivazioni risulta determinante nella soluzione dei rispettivi casi concreti. Nel secondo, in cui si tratta di impugnazione di sentenza deliberata ai sensi dell'art. 425 c.p.p., in realtà si prospetta in termini assorbenti il diverso tema dell'irrilevanza dell'assegnazione di un termine diverso da quello ordinario previsto per i provvedimenti camerali: SU, sent. 21039/2011. Nel primo, la Quinta sezione da conto del maggioritario indirizzo contrario e, pur adombrandone la non persuasività, argomenta la diversa soluzione appunto con l'affermazione che in quel caso non si sarebbe posto un problema di contrazione del diritto di difesa in quanto l'impugnazione era stata proposta dalla parte pubblica, sicché non vi sarebbe stata la eadem ratio richiamata dalla giurisprudenza contraria (la sentenza svolge anche un'interessante riflessione sulla peculiare diligenza richiesta dallo specifico microsistema ex artt. 544 e 548 c.p.p. alla parte civile, per trarne argomento a sostegno della propria conclusione).
5.2 A giudizio di questa Sezione l'insegnamento prevalente va confermato, con le ulteriori considerazioni che seguono, senza che il riferito quadro delle pronunce massimate renda necessaria, o anche solo opportuna, la rimessione della questione alle Sezioni unite (in definitiva, per quanto ricordato, solo la sentenza 12260/2003 costituendo allo stato precedente in termini contrario). Il microsistema normativo destinato al tema della conoscibilità della sentenza, comprensiva della deliberazione e della motivazione che spiega la prima, è costituito in particolare dagli artt. 544, 545, 548 e 585 c.p.p.. Il legislatore ha previsto in via generale i due casi, della motivazione contestuale (545 c.p.p., commi 2 e 3) e della motivazione differita (548 c.p.p., commi 2 e 3); nel secondo caso, la scelta normativa ha perseguito un preciso equilibrio tra le esigenze di razionalità ed economia processuale e la tutela indefettibile per l'esercizio del diritto di difesa nella peculiare occasione dell'impugnazione del provvedimento deliberato.
Tale equilibrio è raggiunto con la previsione di un sistema legale di termini generali predefiniti, termini pertanto ex lege ed operanti con automatismo, collegati alle due fattispecie che possono verificarsi.
Così, si prevede un termine ordinario per il deposito della sentenza (il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, 544.2) dalla cui scadenza decorre il termine per l'impugnazione, ma contestualmente si attribuisce al giudice la facoltà di indicare un termine più lungo purché non eccedente il novantesimo giorno da quello della pronuncia (544.3: si noti, il giudice può indicare qualsiasi giorno all'interno dei novanta ex lege, quindi pure con riferimento diretto al calendario compreso in tale periodo e senza, in particolare, essere vincolato ad indicazioni che corrispondano a numeri - venti, trenta, quarantacinque, sessanta - che in qualche modo possono trovare fonte in altre disposizioni processuali). Quando il giudice deposita la motivazione entro tali termini previsti ex lege, nessuna notificazione o comunicazione è dovuta ad alcuna delle parti, pubblica o privata, sicché è onere delle stesse attivarsi per la concreta conoscenza del contenuto della sentenza e il conseguente rispetto dei termini per impugnare (585 c.p.p., comma 1, lett. a, b, c, in relazione al comma 2, lett. b e c - prima parte).
Quando invece il giudice non osserva per il deposito il termine generale, o quello diverso che ha indicato nel dispositivo (e prescindendo in questa sede dal tema della valenza della proroga prevista dall'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis), alle parti deve essere comunicato e notificato l'avviso del deposito (tardivo) della sentenza (art. 548 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c - seconda parte).
Ciò che va evidenziato, in questo microsistema, è che l'indicazione di un maggior termine per il deposito non è attribuita alla pura discrezionalità del giudice, ma è ancorata alla sussistenza di specifici requisiti (art. 544, comma 3) il cui elemento unificante è quello di costituire ragioni che rendono non possibile l'osservanza del termine generale di quindici giorni. Da qui il perseguimento dell'equilibrio (tra efficienza ed economia del microsistema relativo al deposito della motivazione non contestuale e salvaguardia del diritto di difesa) con la corrispondente, e consequenziale, previsione ex lege di un maggior termine. Pertanto, a ben vedere, il deposito anticipato della motivazione (specialmente quando lo scostamento dei tempi sia imponente) se costituisce da un lato un obiettivo segno dell'inadeguatezza della preventiva valutazione del giudice, tuttavia non può essere apprezzato come una Yevocà della precedente valutazione di complessità (nelle sue varie possibili forme di sussistenza) ne', tantomeno e in assenza di una previsione normativa conforme, può determinare gli effetti propri di un provvedimento di revoca della precedente statuizione. In questi termini va pertanto condiviso e ribadito il precedente indirizzo prevalente, che nega rilievo ed efficacia alla notificazione, o alla comunicazione, di un deposito anticipato rispetto al termine precedentemente indicato nel dispositivo, perché ciò determinerebbe una violazione del diritto di difesa, come in via generale e con apprezzamento preliminare, tutt'altro che manifestamente irrazionale, costituito dal legislatore quanto ai termini per impugnare.
5.3 Se questa è la ricostruzione generale del microsistema de quo (valida ed efficace pertanto per ogni imputato, che sia stato presente o sia stato qualificato assente al momento della deliberazione), ugualmente condivisibile è la ulteriore conclusione, relativa specificamente all'imputato contumace, che esclude la possibilità di interpretare il combinato disposto dell'art. 548, comma 3 e l'art. 585, comma 2, lett. d) in termini peggiorativi, conducendo sostanzialmente alla compressione del diritto di difesa dell'imputato contumace ed inevitabilmente al suo trattamento sfavorevole, rispetto a quello degli imputati presenti o assenti. Ed in effetti l'espressione "in ogni caso", con cui l'art. 548, comma 3 prevede l'obbligo di notificare sempre all'imputato contumace l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, deve essere interpretato nel senso dell'ampliamento delle garanzie, non della loro compressione (che sarebbe in sè manifestamente irrazionale e determinerebbe una disparità di trattamento essa pure palesemente irrazionale). "In ogni caso", pertanto, non può che significare che, quale che sia il termine del deposito della sentenza (contestuale, ordinario, più lungo indicato dal giudice nel dispositivo) e a prescindere dal rispetto o meno del termine assegnato dalla legge o indicato dal giudice per il deposito, all'imputato contumace deve essere notificato non solo l'avviso di deposito ma anche l'estratto contumaciale della sentenza: ciò spiega la corrispondente previsione dell'art. 585, comma 2, lett. d) (che prevede la decorrenza del termine per impugnare dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento: sull'inconfigurabilità di alcuna equipollenza con altro atto, SU, sent. 35402/2003; Sez.6 sent. 7706/2004; Sez.l, sent. 3798/2001). Appare così francamente asistematica una lettura dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d) che finisce con l'estrapolare la lettera della norma dal contesto sistematico dell'intero articolo, quando tale contesto individua il giorno di esecuzione dell'avviso di deposito con estratto contumaciale in una prospettiva che vede quel momento fisiologicamente seguire l'avvenuta scadenza dei termini di deposito e meccanismo che consente l'attivazione della decorrenza dei termini per impugnare, anche per l'imputato contumace. In altri e conclusivi termini, il combinato disposto dell'art. 544 c.p.p., art. 548 c.p.p., comma 3 e art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d
- prevede per il contumace una garanzia aggiuntiva: al sistema di termini ex lege delineato dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, art. 548 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 585 c.p.p., comma 1 (che prevede in definitiva un termine complessivo dato dalla somma di quello generale o indicato dal giudice, sintomatico della valutata sussistenza di complessità, e di quello scelto dal legislatore con quantificazione automatica corrispondente ai vari casi), efficace per gli imputati presenti o assenti al momento della deliberazione, per il contumace si aggiunge la previsione della peculiare modalità (avviso di deposito con estratto) con cui l'informazione sull'esistenza della sentenza deve essere trasmessa. Modalità che "in ogni caso" deve essere seguita e dalla cui necessaria esecuzione solo decorre il termine per impugnare, senza che questa modalità di informazione possa determinare una contrazione del termine complessivo stabilito in via generale dal legislatore.
5.4. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto che per l'imputato contumace il termine per impugnare decorre dall'esecuzione della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, quando tale notificazione avvenga dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, e dalla loro scadenza quando la notificazione sia eseguita antecedentemente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello dell'Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2014