Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
L'art. 316-ter cod. pen. configura un reato di pericolo, integrato dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l'adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a prescindere dalla prova del verificarsi di siffatte condotte che, se sussistenti, configurerebbero ulteriori reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto integrato il predetto reato dal conseguimento di pubbliche erogazioni sulla base di fatture falsamente quietanzate, sia perché attraverso tale meccanismo artificioso l'agente aveva ottenuto un finanziamento in riferimento ad attività non realmente esplicate, sia perché il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero interamente destinate alla realizzazione dell'opera prevista).
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 316-ter è stato del resto approfondito sia dalle Sezioni unite che dalla Corte costituzionale. Le Sezioni Unite sono intervenute con due decisioni. Con la prima (SU, 16568/2007) hanno tracciato i confini tra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter e quella di cui all'art. 640-bis, sottolineando – in linea con l'orientamento della Corte costituzionale – che l'introduzione nel codice penale dell'art. 316-ter ha risposto all'intento di estendere la punibilità a condotte “decettive” (in danno di enti pubblici o comunitari) non incluse nell'ambito operativo della fattispecie di truffa …
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Il datore di lavoro che, pur non avendo mai versato al lavoratore l'indennità per malattia, assegni familiari e/o cassa integrazione guadagni, abbia tuttavia portato le relative somme a conguaglio (negli appositi modelli DM10) con quanto da lui dovuto all'istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'articolo 316 ter del Codice penale. Sul punto, va ricordato che i modelli DM10 sono prospetti mensili con i quali il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'I.N.P.S. le retribuzioni corrisposte mese per mese ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2013, n. 35220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35220 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/05/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 911
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 10522/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS DO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 27-11-12 della Corte di Appello di Palermo, 1 sezione penale;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. MAZZOTTA Gabriele, con le quali si chiede il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. PANTALEO G., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, in data 27-11-12, ha confermato la condanna, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi sei di reclusione pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 28-3-11 nei confronti di IS DO per il reato di cui all'art. 316 ter c.p., commesso in Castelvetrano fino al 3-8-2005.
I Giudici di merito hanno ritenuto accertato che il IS, che, quale presidente dell'associazione interpoderale Europa 2001, era stato beneficiario di un finanziamento regionale per la costruzione di una strada interpoderale, in periodi corrispondenti ai pagamenti effettuati all'appaltatore NO NC, si era fatto versare da quest'ultimo somme in contanti pressoché corrispondenti per un ammontare pari e Euro 350.000. Il NO (che aveva definito con sentenza di applicazione della pena un procedimento a suo carico in cui era, tra l'altro, imputato anche come concorrente nel reato di cui all'art. 316 ter c.p.) aveva ammesso in giudizio di avere favorito il IS, fornendogli a titolo di prestito il denaro ricevuto in corrispondenza delle fatture emesse, previa detrazione di quanto occorso per il pagamento dei suoi fornitori.
Su queste basi la Corte di Appello è giunta alla conclusione che le fatture del NO, sebbene formalmente quietanziate, in realtà non venivano pagate dal IS, che però le utilizzava per ottenere vari acconti dalla Regione. La mera apparenza di validi pagamenti integrava gli estremi del reato contestato per le violazioni del decreto regionale che prevedeva invece la effettiva erogazione di somme da parte del beneficiario del finanziamento. 2.-. Avverso detta sentenza del 27-11-12 ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, IS DO, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione delle sua responsabilità per il reato a lui ascritto. Si sarebbe trattato, a suo avviso, di un prestito acceso dal committente per finanziare l'opera da realizzare e nessuna norma di legge vieterebbe questa condotta. A parte il fatto che nel caso di specie sarebbe stata dimostrata la restituzione delle somme prestate dal NO alla Associazione e non risulterebbe alcuna attività di raggiro, anche perché non era stato provato il ricorso a fatturazioni falsamente quietanzate. In ogni caso non sarebbe stata data alcuna motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per la integrazione del reato contestato.
3.-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che alla fattispecie di cui all'art.316 ter c.p. va attribuita la natura di reato di pericolo, essendo tale fattispecie integrata con la mera violazione di prescrizioni volte ad evitare la adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti a prescindere dalla prova di condotte di tal genere, che, se sussistenti, consentirebbero di ravvisare ulteriori figure criminose.
In applicazione di questi principi, correttamente i Giudici di merito hanno ritenuto che nel caso in esame il ricorso al prestito fornito da colui che era chiamato alla realizzazione dell'opera finanziata (e che per questa doveva essere retribuito) era senza dubbio un meccanismo idoneo a celare condotte in frode sia dell'ente pubblico sia dell'appaltatore. In definitiva, il conseguimento di pubbliche erogazioni sulla scorta di fatture falsamente quietanzate (trattandosi di fatture che in realtà non venivano realmente pagate dal IS, che però le utilizzava per ottenere gli acconti dalla Regione) realizzava a pieno il fatto di reato di cui all'art. 316 ter c.p., sia perché si trattava di un meccanismo artificioso attraverso il quale il ricorrente otteneva un finanziamento sulla base di attività non realmente esplicate sia perché il sistema adoperato non consentiva di verificare che le somme erogate dalla Regione fossero integralmente destinate alla realizzazione dell'opera prevista.
Si tratta di conclusioni che costituiscono adeguata applicazione delle regole del diritto e della logica e che non risultano in alcun modo scalfite dalle deduzioni del ricorrente.
4.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013