Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 L.F.) è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti. Ne consegue che se detta esistenza è dubbia, in quanto attestata solo da scritturazioni contabili fittizie effettuate per occultare lo stato di decozione o per altre ragioni, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 L.F..
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- 1. Art. 5 - Responsabilità dell’entehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 1 - Soggettihttps://www.filodiritto.com/
- 3. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [42] del Decreto Legislativo…https://www.filodiritto.com/
- 4. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode…https://www.filodiritto.com/
- 5. D.lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso ThyssenKruppMarco Lorenzo Minnella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Clicca qui per accedere alla sentenza della Corte di Assise di Torino, già pubblicata in questa Rivista con nota di Stefano Zirulia in merito alle responsabilità delle persone fisiche imputate. Con la sentenza del 15 aprile 2011[1], la seconda Corte di Assise di Torino ha riconosciuto la responsabilità da reato della Thyssen Krupp Acciai Speciali Terni s.p.a. per il reato di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). La vicenda è tristemente nota. La notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, negli stabilimenti torinesi della Thyssen Krupp, scoppia un terribile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2006, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/11/2006
Dott. MARASCA AR - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2110
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 47699/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OL EN, N. IL 23.05.1957;
avverso SENTENZA del 19.04.2005 CORTE DI APPELLO di CATANZARO;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SCALERA VITO;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Nicola Guerrera del foro di Tortora, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. OSSERVA
Il difensore di De AO AR - coamministratore della fallita s.r.l. Elbes - ricorre avverso la sentenza del 19.4.2005 con cui la Corte di Appello di Catanzaro aveva confermato la condanna per il delitto di bancarotta per distrazione pronunciata dal Tribunale di AO il 28 aprile 2004, deducendo la mancanza di motivazione o la sua manifesta illogicità in ordine alla effettiva esistenza di cespiti attivi, ammontanti a circa L. 428 milioni, menzionati nei bilanci del 1994 e 1996 ma non rinvenuti ne' dal liquidatore della società ne' dal curatore del successivo fallimento. In particolare rileva il ricorrente che sebbene il curatore del fallimento avesse dichiarato di non poter stabilire con certezza se le suddette poste, riportate in bilancio come valore delle rimanenze di magazzino, corrispondessero a mercè effettivamente rinvenuta in azienda ovvero fossero fittizie, il Tribunale di AO prima e la Corte di Catanzaro dopo avevano ritenuto apoditticamente effettive le poste di bilancio, superando senza adeguata giustificazione la specifica eccezione difensiva proposta sul punto, poi ribadita con i motivi di appello.
Il ricorso è fondato.
È evidente infatti che il reato di bancarotta per distrazione sussiste solo se cespiti attivi effettivi, realmente e sicuramente esistenti, siano stati sottratti alla garanzia dei creditori, mentre se detta esistenza effettiva è dubbia, in quanto attestata solo da scritturazioni contabili fittizie effettuate per occultare lo stato di decozione o per altre ragioni, non può ritenersi inverata la fattispecie legale incriminatrice prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 216. Orbene, il Tribunale di AO, pur dando atto di quanto aveva riferito il curatore del fallimento - che aveva dichiarato di non poter stabilire con certezza se le rimanenze di magazzino riportate nei bilanci fossero effettive o fittizie - aveva ritenuto dirimente la circostanza che dalla vendita dei beni effettivamente rinvenuti in magazzino, fosse stato ricavato solo L. un milione, il che dimostrava, a suo avviso, la sottrazione della differenza a conguaglio della posta riportata in bilancio.
Con l'appello il De AO aveva proposto specifica doglianza sul punto, deducendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado che, pur avendo rilevato come fosse incerta l'effettiva esistenza dei beni, tuttavia aveva ritenuto sussistente la loro distrazione.
La corte territoriale aveva disatteso il gravame, riportandosi genericamente alla motivazione della sentenza impugnata, così omettendo di dare adeguata contezza del perché dovesse ritenersi consumata la condotta distrattiva di beni la cui effettiva esistenza, come lo stesso curatore del fallimento aveva riferito, era dubbia. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà a nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007