Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 2
Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione.
Integra il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma secondo, cod. pen., l'offerta di danaro rivolta al custode giudiziario di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, per essere preferito, rispetto ad altri interessati, nella stipula di un contratto di affitto. (Fattispecie in cui il giudice che aveva emesso il sequestro preventivo aveva deciso di acquisire un parere del custode giudiziario sull'affidabilità del conduttore cui sarebbero stati dati in locazione alcuni terreni per la coltivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2013, n. 49057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49057 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
• 49 05 7 / 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/09/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. FRANCESCO SERPICO Dott. 1394 - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - N. 21039/2013 REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL VI N. IL 05/03/1971 nei confronti di: ND NT N. IL 19/04/1971 inoltre: ND NT N. IL 19/04/1971 avverso la sentenza n. 152/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE, che ha concluso per l'inammissibilità di entramb: ¿ ricors!, ли Udito, per la parte civile, l'Avv Udita difensor Avv. CRISTINA MANCiNi, che ha concluso foun l'eccoglimento del ricorso_ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 dicembre 2012 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 7 giugno 2010, appellata dall'imputato ND ON, ha ordinato la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale entro i limiti dell'art. 175 c.p., eliminando le disposizioni contenute in tale sentenza in favore della parte civile (amministrazione giudiziaria dei beni in sequestro preventivo in persona di NV MO) e confermando nel resto l'impugnata decisione.
2. La sentenza emessa dal Giudice di prime cure aveva condannato ND ON alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, oltre all'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo di tempo pari alla pena ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile (equitativamente determinati in misura pari ad euro cinquemila), ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 322, comma 2, c.p., commesso in Francavilla Fontana il 15 novembre 2005, per avere chiesto al custode giudiziario del compendio immobiliare della fondazione "Di Summa Semeraro" - Onlus, NV MO, di concedergli in fitto alcuni terreni della predetta associazione, che l'amministrazione giudiziaria intendeva affittare, offrendogli la somma di euro cinquemila per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, ed in particolare per favorirlo rispetto ad altre persone interessate alla conduzione di quei terreni. I beni della fondazione si trovavano in sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale per il reato di circonvenzione di incapace nel quale erano indagati PP SO, ES ed LO.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della parte civile, MO NV, nella sua qualità di custode ed amministratore giudiziario pro-tempore della predetta fondazione, deducendo vizi di inosservanza di norme processuali e carenze motivazionali, ed in particolare la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 76, 80, 81, 173, 491, 581 c.p.p., poiché nel corso di tutto l'iter processuale solo in sede di appello, e dunque tardivamente, il difensore dell'imputato ha genericamente chiesto, per la prima volta, che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva della parte civile. Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 76, 581, 597 e 526 c.p.p., per l'erroneità ed illogicità dell'affermazione della Corte d'appello, secondo cui, nell'ipotesi di cessazione dell'amministrazione, nessuno sarebbe in grado di rappresentare gli interessi pubblici, poiché tali interessi sono tutelati proprio dall'applicazione del principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p. . Si lamenta, infine, la violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 185 e 322 c.p., laddove la Corte, da un lato, ritiene sussistente il reato di istigazione alla corruzione, e, dall'altro lato, afferma che il soggetto passivo della condotta istigativa, ossia l'amministratore giudiziale, non ha la qualità di offeso e non può costituirsi parte civile, con la conseguenza che l'amministrazione giudiziaria non risulterebbe offesa in quanto il reato offende esclusivamente l'amministrazione della giustizia, dunque lo Stato, ed il pubblico ufficiale soggetto passivo dell'offerta corruttiva.
4. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, inoltre, ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'ND, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente illustrati. for the 1 Ме 4.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 322, comma 2, c.p., per l'assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al custode giudiziario della predetta fondazione, non avendo la Corte territoriale indicato gli elementi di prova da cui ha tratto la convinzione che il custode, pur non rientrando nella definizione di cui al comma 2 dell'art. 357 c.p., era comunque in grado di ingerirsi nelle scelte dell'ente amministrativo cui faceva capo;
dalla stessa deposizione testimoniale del MO, peraltro, risulta che egli non aveva alcun potere volto alla stipulazione di contratti con i terzi, essendo il tutto demandato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro sul compendio immobiliare in esame, con la conseguenza che la condotta posta in essere non era di per sé idonea al raggiungimento dello scopo anche in relazione alla sussistenza dell'elemento intenzionale.
4.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192 e 195 c.p.p., non avendo la Corte d'appello correttamente valutato le deposizioni testimoniali rese dalla persona offesa e dal coadiutore del custode giudiziario, ES RI, che ha sempre dichiarato di non avere mai assistito direttamente alla condotta contestata all'ND nell'avere offerto una somma di denaro al MO, e di averlo appreso da quest'ultimo solo successivamente, quando fecero rientro nell'auto; il MO, del resto, ha sempre affermato di aver colloquiato con l'ND da solo e senza la presenza di terze persone. La Corte territoriale, oltre a ritenere valide le affermazioni del RI, che potrebbero assurgere a mezzo di prova solo con le garanzie previste dall'art. 195 c.p.p., considera provata la penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, escludendo l'eventuale interesse che la stessa abbia nel costituirsi parte civile nel processo. Infine, la Corte di merito tace sul fatto che l'offerta per l'affitto dei terreni ha avuto corso ed è stata indirizzata all'autorità giudiziaria competente per il sequestro, tanto che la stessa fu inviata a nome di ND DA, fratello dell'imputato, a dimostrare come quest'ultimo non avesse interesse alla conduzione dei terreni.
4.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., laddove la Corte d'appello ha illogicamente ritenuto non influenti le dichiarazioni rese dal teste a discarico, CO IC, anch'egli presente sui terreni al momento del fatto in contestazione, né ha specificamente indicato le ragioni della sua ritenuta inattendibilità, tenuto conto che il teste ha riferito di aver visto e sentito colloquiare tranquillamente con il MO tutta la famiglia ND, compreso l'imputato, e che il MO è rimasto all'interno di uno stanzino-deposito dell'opificio, ove mai nessuno ha fatto accesso ad eccezione di un fratello dell'imputato.
4.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., apparendo la pena sproporzionata riguardo alle modalità e circostanze del fatto, atteso che l'imputato è soggetto del tutto incensurato, profilo, questo, su cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento del fatto, poiché altrimenti non avrebbe concesso il beneficio della non menzione della condanna.
5. Con memoria difensiva depositata nell'interesse dell'imputato in data 19 settembre 2013 si è altresì dedotto: a) la violazione dell'art. 610, comma 5, c.p.p., in relazione all'art. 613, comma 4, c.p.p., per l'inesistenza della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del 26 settembre 2013 all'imputato, in relazione al ricorso per cassazione dallo stesso personalmente proposto, della cui trattazione non gli è mai stato dato avviso;
ви ли 2 b) l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile per carenza di procura speciale ad impugnare per cassazione, ex artt. 575-576 c.p.p.; c) l'inammissibilità del ricorso della parte civile, nel punto in cui lamenta l'assenza di impugnazione, da parte dell'imputato, riguardo al profilo della carenza di legittimazione attiva della stessa parte civile, essendo stata compiutamente censurata la sentenza del Tribunale di Brindisi sul punto relativo alla condanna pronunziata in favore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Il ricorso proposto dalla parte civile è fondato e va accolto, ove si consideri, alla stregua di un pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale delineato da questa Suprema Corte, il principio secondo cui, in tema di questioni preliminari, la disposizione dettata dall'art. 491 cod. proc. pen. stabilisce che la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile venga posta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e venga decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti. Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza (Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250187; Sez. 6, n. 809 del 18/12/1998, dep. 21/01/1999, Rv. 212916; Sez. 4, n. 4950 del 31/01/1996, dep. 16/05/1996, Rv. 205221). Ne consegue che la costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, dunque, essere oggetto di impugnazione (Sez. 5, n. 496 del 17/11/1998, dep. 16/01/1999, Rv. 212153). Nel caso di specie, risulta dalla sentenza del Giudice di prime cure che la persona offesa, nella sua qualità di custode ed amministratore giudiziario, dopo aver chiesto ed ottenuto in data 19 settembre 2006 l'autorizzazione da parte del Giudice monocratico, si è costituita parte civile con atto depositato nella fase dell'udienza preliminare, in data 16 novembre 2006. Non risulta, al riguardo, alcuna opposizione tempestivamente formulata da altre parti, né, tanto meno, da parte dell'imputato, che solo in sede di gravame ha genericamente lamentato, peraltro all'interno di un motivo incentrato sull'eccesso sanzionatorio della condanna pronunciata ai fini civili, il difetto di legittimazione attiva in capo al MO NV, senza esplicitarne compiutamente le ragioni. Va dunque accolto il primo motivo di doglianza prospettato dalla parte civile, mentre le ulteriori censure dalla stessa formulate devono ritenersi logicamente assorbite. Sul punto, conclusivamente, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al giudice civile, che dovrà pronunziarsi in ordine alle correlative disposizioni civili a norma dell'art. 622 c.p.p. .
7. Inammissibile, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto dall'imputato, stante la palese infondatezza della prima doglianza ivi articolata peraltro riproduttiva di - analoga censura già motivatamente rigettata da entrambi i Giudici di merito - in ragione della pacifica natura pubblicistica dell'incarico assegnato al custode giudiziario (Sez. Un., n. 25161 del 24/04/2002, dep. 02/07/2002, Rv. 221659, con riferimento al 3 Ли diritto al compenso per l'attività svolta), tanto che per l'assunzione della relativa qualità, che costituisce un "munus publicum" obbligatorio a prescindere dalla formale accettazione, la giurisprudenza non ritiene necessaria l'espressa indicazione, contenuta nel verbale di sequestro, da parte della polizia giudiziaria, di aver reso edotto il destinatario dell'obbligo derivante dalla nomina (Sez. 3, n. 8550 del 07/02/2012, dep. 05/03/2012, Rv. 252759). Sul punto, come già accennato, la Corte d'appello ha correttamente osservato, con congrua ed esaustiva motivazione, che il Giudice del sequestro, prima di decidere sull'affitto dei fondi, avrebbe acquisito il parere, anche solo verbale, dell'amministratore-custode del compendio di beni sottoposto a vincolo reale al fine di verificare, sulla base dei dati in suo possesso, l'affidabilità del conduttore cui gli immobili sarebbero stati concessi per la relativa coltivazione, in tal guisa uniformandosi - per quel che inerisce al profilo dell'idoneità della contestata condotta delittuosa al raggiungimento dello scopo all'insegnamento ricavabile dalla pacifica 1 linea interpretativa in questa Sede tracciata, secondo cui non è determinante, in tema di corruzione, sia propria che impropria, il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, dep. 28/05/2010, Rv. 247373). Nel caso in esame, infatti, come puntualmente rilevato dai Giudici di merito, il fine perseguito dall'imputato era quello di ottenere il compimento di un atto violativo del dovere di imparzialità nella gestione dei beni pubblici amministrati, ossia di essere indebitamente favorito rispetto ad altri soggetti potenzialmente interessati alla titolarità dell'affitto dei beni in sequestro, privilegiando la sua offerta dinanzi al Giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione.
7.1. Parimenti inammissibili, altresì, devono ritenersi la seconda e la terza doglianza, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi alla Corte distrettuale - ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze - processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso la Corte territoriale, sulla base di quanto specificamente esposto in narrativa, ha proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dalla difesa, pervenendo alla decisione impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio già posto in risalto nella sentenza del Giudice di prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, esplicitando le ragioni per cui le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state ritenute intrinsecamente attendibili ed esternamente corroborate sia dalla documentazione acquisita agli atti (ad es., la formale richiesta di concessione in locazione dei terreni, inviata il giorno 4в ли successivo ai fatti a nome di ND IL, a conferma dell'interessamento della famiglia per la conduzione dei terreni in questione), sia dalle altre emergenze dibattimentali, ed in particolare dal rilevante contenuto della deposizione di RI ES, coadiutore del MO, che, pur non avendo assistito ai fatti nell'immediatezza del loro verificarsi (per essersi temporaneamente allontanato in occasione di una conversazione telefonica), ha confermato di essere stato destinatario dell'invito del MO a non allontanarsi più da lui, in quel contesto, a seguito dell'incontro avvenuto con l'imputato (che proprio in quell'occasione ebbe ad offrire la su indicata somma di denaro all'amministratore giudiziario), di averlo visto turbato quando fece ritorno al termine di quella telefonata e di averne ascoltato la descrizione dei fatti allorquando entrambi risalirono sull'autovettura per abbandonare il luogo ove era avvenuto l'incontro. La Corte territoriale, pertanto, ha congruamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto credibili le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, individuandone i relativi riscontri e ponendo, altresì, dettagliatamente in evidenza le ragioni dimostrative della valutazione di sostanziale irrilevanza del contributo offerto dalla deposizione resa dal teste IC CO ai fini della ricostruzione dei fatti, siccome ritenuta del tutto avulsa dalle modalità del loro effettivo svolgimento, in ciò confermando, peraltro, l'analoga valutazione già motivatamente espressa dal Giudice di prime cure. Corretta deve ritenersi, dunque, l'impostazione ricostruttiva seguita dalla Corte di merito, che si è, al riguardo, pienamente uniformata al quadro di principii delineato da questa Suprema Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. Un., n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214).
7.2. Analoghi profili di inammissibilità, inoltre, investono la quarta censura, dal ricorrente incentrata sulla pretesa sproporzione del trattamento sanzionatorio peraltro applicatogli nel minimo edittale - ivi censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di congrua motivazione da parte della Corte territoriale, che su tale punto ha fatto riferimento ai criteri di dosimetria della pena già utilizzati nella decisione del Giudice di primo grado, in tal guisa esprimendo la piena giustificazione di un apprezzamento di merito come tale non assoggettabile a sindacato in questa Sede, laddove le deduzioni difensive al riguardo formulate si pongono, di contro, nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero la concessione delle invocate attenuanti.
8. La Corte d'appello, pertanto, ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione della contestata ipotesi delittuosa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gi argomenti prospettati dalla difesa erano in realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio motivatamente giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. by Me In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico- fattuale che sorregge il tema d'accusa, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
9. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la prima delle eccezioni svolte nella memoria difensiva depositata il 19 settembre 2013 [v., supra, il par. 5, lett. a)], ove si consideri che la domanda proposta mediante la costituzione di parte civile non può che rimanere inserita all'interno del medesimo processo penale in cui la stessa è stata a suo tempo azionata, restando conseguentemente assoggettata alle medesime regole processuali poste a presidio della (strettamente connessa, sia sul piano oggettivo che soggettivo) valutazione di fondatezza, o meno, della correlata pretesa punitiva ivi esercitata dal P.M. . In tal senso, non essendo neanche astrattamente ipotizzabile alcuna separazione delle domande poste a fondamento delle rispettive, connesse, pretese, è agevole rilevare, sulla base dei dati emergenti dai relativi atti processuali - nella su citata memoria difensiva, peraltro, non compiutamente presi in considerazione - che il medesimo avviso di fissazione dell'udienza pubblica dinanzi a questa Suprema Corte è stato ritualmente e tempestivamente notificato, sia all'imputato che alla parte civile, nella medesima data, ossia il 19 giugno 2013, e con la chiara indicazione, nell'intestazione di entrambi gli avvisi, del medesimo numero del registro generale (ossia, il n. 21039/2013), tanto da essere contestualmente inviati per la relativa notificazione, ad entrambi i destinatari, in virtù della medesima disposizione della Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 giugno 2013, e con la medesima indicazione del su menzionato numero di registro generale, presso l'Ufficiale Giudiziario della Sede distaccata del Tribunale di Brindisi, in Francavilla Fontana. Destituita di fondamento, altresì, deve ritenersi la seconda eccezione formulata nella su citata memoria difensiva - ivi, peraltro, solo genericamente proposta - omettendo la stessa di considerare che in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile risulta espressamente conferita al difensore, in data 13 novembre 2006, una procura speciale con le più ampie facoltà di legge, il cui esercizio è stato specificamente autorizzato con riguardo sia al primo che ai successivi eventuali gradi di giudizio. Sul punto deve altresì rilevarsi che il ricorso per cassazione della parte civile risulta esser stato notificato all'imputato il 5 aprile 2013 (come emerge dalla relativa attestazione della Cancelleria della Corte d'Appello), e che quest'ultimo ha personalmente proposto il suo ricorso successivamente, depositandolo presso il Tribunale di Brindisi - Sez. distaccata di Francavilla Fontana il 17 maggio 2013, con la conseguenza che la su indicata eccezione difensiva, risolvendosi sostanzialmente in un motivo nuovo enucleato a sostegno dell'impugnazione, avrebbe dovuto avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.: secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, invero, la presentazione di motivi nuovi è consentita solo entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame sui singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (da ultimo, Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, dep. 10/11/2011, Rv. 251482). Analoghi profili di inammissibilità investono, poi, la terza eccezione difensiva [v., supra, il par. 5, lett. c)], che peraltro non provvede ad esaminare funditus l'intero 6 by theвы ли contenuto del ricorso proposto dalla parte civile (v., supra, il par. 3), ma si limita a contrapporre considerazioni critiche rispetto ai contrari argomenti esposti dalla parte civile sul punto della carente formulazione delle censure dall'imputato tardivamente articolate nel suo atto di appello, ovvero a reiterare eccezioni in ordine alla legittimità dell'ammissione della sua costituzione, eccezioni la cui delibazione deve ritenersi preclusa in questa Sede, per quanto già affermato, supra, nel par. 6. 10. Conclusivamente, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato consegue, ex art. 616 c.p.p., la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza relativamente alle statuizioni nei confronti della parte civile e dispone trasmettersi gli atti al competente giudice civile in grado di appello per le relative determinazioni. Dichiara inammissibile il ricorso di ND ON e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 26 settembre 2013 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore dr. ES Serpico dr. Gaetano De AmicisDe Amienia's DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 DIC 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A Of C EM R S Piera Esposito E T R Z I O O C N S 7