Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione.
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L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 10709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10709 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 3347
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 12127/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/10/2013 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SPINACI Sante che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nei confronti OT EL che è stato condannato - con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e ravvisata la continuazione tra i reati contestati - alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per tutti i reati edilizi e violazione di sigilli a lui ascritti, fatta eccezione per le condotte contestate al punto 5 del capo A).
I fatti sono stati accertati in Castel San Giorgio il 17 luglio 2008.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, ricorre personalmente OT EL, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)).
Assume che la Corte territoriale ha applicato erroneamente l'art. 159 cod. pen. e non ha valutato che il reato era ampiamente prescritto,
avendo considerato una sospensione del termine di prescrizione di oltre quattro mesi laddove, secondo l'art. 159 cod. pen., la sospensione non poteva avere una durata superiore ai sessanta giorni, trattandosi di rinvio un disposto per impedimento della parte. Inoltre la Corte di appello ha altrettanto erroneamente escluso di non essere stata investita, con i motivi di impugnazione, della valutazione circa la configurabilità delle contravvenzioni urbanistiche, omettendo ogni pronuncia in proposito. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Quanto al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia, va chiarito come la decisione della Corte territoriale sia stata corretta sul rilievo che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità per i reati urbanistici, avendo criticato la sentenza impugnata con specifico ed esclusivo riferimento al reato di violazione di sigilli muovendo doglianze specifiche solo in ordine a tale capo della sentenza.
Nè il ricorrente può pretendere di aver devoluto alla Corte d'appello la cognizione sugli altri capi della sentenza per avere apoditticamente affermato, contestando nei motivi d'appello l'affermazione di responsabilità per il delitto di violazione di sigilli, la mancanza di prova in ordine alla sua responsabilità per le violazione edilizie.
Si tratta, all'evidenza, di un motivo generico e perciò geneticamente inammissibile che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. Questa Corte ha affermato che è generico, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, il motivo che non illustri le ragioni dell'asserita erronea valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale (Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione.
3. Quanto alla doglianza circa l'errore che si addebita al Giudice d'appello in ordine al computo del termine di sospensione della prescrizione, va precisato che - qualora la censura fosse fondata, nel senso che si sarebbe dovuta calcolare una sospensione della prescrizione non superiore ai sessanta giorni dalla data di cessazione dell'impedimento - la causa estintiva dei reati contravvenzionali (non anche del delitto) sarebbe maturata. Tuttavia, nel caso di specie, i reati contravvenzionali non furono investiti in toto da una valida impugnazione e inoltre il termine di prescrizione fu sospeso per l'intera durata perché il rinvio fu concesso dal Giudice e fu chiesto dal difensore, quale sostituto processuale di quello di fiducia, per concessione di un termine a difesa.
Va in primo luogo chiarito che in caso d'inammissibilità originaria dell'impugnazione, non può essere dichiarata, nel giudizio di legittimità, la prescrizione di un reato, laddove in punto di responsabilità si sia formato il giudicato prima della maturazione del termine di prescrizione, sempre che per quello stesso capo l'impugnante non abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Quando cioè il capo della sentenza, come nella specie, non sia stato investito da un motivo di gravame valido, siccome la parte non ha proposto una specifica impugnazione su un capo della sentenza, ciò determina il formarsi di una preclusione processuale che si risolve, sul piano sostanziale, nella formazione di un giudicato parziale interno, con la conseguenza che la mancata impugnazione del capo della sentenza non consente al giudice dell'impugnazione di rilevare l'eventuale verificarsi di una causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., concernente l'obbligo di immediata declaratoria, in ogni stato e grado del processo, di determinate cause di non punibilità, proprio perché la mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio su quella parte del rapporto giuridico processuale già definito con il giudicato parziale ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità. In secondo luogo, va ricordato come questa Corte abbia già affermato che, in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, l'art. 102 cod. proc. pen. non riconoscendo rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia alla designazione del suo sostituto, prevede che quest'ultimo possa esercitare tutti i diritti assumendo i doveri del difensore. Non può riconoscersi neppure in favore del sostituto processuale la facoltà di chiedere un termine per la difesa, in quanto si tratta di un soggetto che rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presuppone la preparazione adeguata (Sez. 5, n. 14115 del 10/11/1999, Di Prenda, Rv. 216105).
Ne consegue che il rinvio accordato dal Giudice di merito non può essere ne' ricompreso in quelli necessitati dall'esigenza di assicurare il diritto di difesa e ne' in un rinvio per legittimo impedimento del difensore, con la conseguenza che correttamente è stato calcolato il termine di sospensione della prescrizione da udienza a udienza.
A- Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015