Sentenza 25 giugno 2013
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L'istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile alle sanzioni inflitte agli enti a seguito dell'accertamento della sua responsabilità da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, la cui natura amministrativa non consente l'applicabilità di istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2019, resa con motivazione contestuale, il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della società La Sportiva s.p.a., ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., per essere estinto l'illecito di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ascritto alla società in relazione al delitto di lesioni colpose gravi contestato al legale rappresentante D. Lorenzo, per esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p. 2. Avverso la suddetta sentenza, comunicata alla Procura generale presso la Corte di appello di Trento in data 23 dicembre 2019, è stato proposto dal Procuratore generale della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2013, n. 42503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42503 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 25/06/2013
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1349
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 8420/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IE & C. s.r.l., Responsabile Civile;
nel procedimento a carico di:
IA IE, n. a Senigallia il 14/3/1942;
avverso la sentenza del 29/11/2012 del Tribunale di Ancona, sez. dist. di Senigallia (nr. 636/2O12);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Francesco Tentindo, per la s.r.l. IA IE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/11/2012, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Ancona, sez. dist. di Senigallia, applicava nei confronti di IA IE la pena di Euro 600 di multa per il delitto di lesioni colpose in danno dell'operaio OR AR (acc. in Ripe il 31/10/2008).
Al IA era stato addebitato che, in qualità di datore di lavoro del OR, aveva consentito che il lavoratore operasse presso un trapano privo di dispositivo automatico di blocco, in caso di apertura del coperchio per lavori di regolazione, di tal che il OR, nello svolgere tale operazione, riportava l'amputazione di una falange. Con la sentenza il Tribunale applicava, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità degli Enti, ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, art. 63, alla s.r.l. "IA IE & C." la sanzione pecuniaria di Euro 10.000, nonché le misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. cit., per la durata di mesi due.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del IA, nella qualità di legale rapp.te della società, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice disposto le sanzioni interdittive alla società, ai sensi dell'art. 9, comma 2, benché ricorressero le circostanze di esclusione di cui all'art. 17, lett. a, b e c;
2.2. la eccessività della sanzione irrogata, per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 12, comma 2, lett. a);
2.3. il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'ente.
Con FAX pervenuto in cancelleria il 19/6/2013, il difensore documentava l'avvenuto risarcimento del danno.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Va premesso che in sede di udienza, il difensore della s.r.l. "IA IE & C", ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 63, ha chiesto l'applicazione alla società della sanzione di Euro 10.000 e l'applicazione delle "sanzioni interdittive D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 9". Nonostante ciò la difesa ha lamentato che le sanzioni interdittive non dovevano essere applicate, ricorrendo le cause di esclusione di cui all'art. 17, lett. a), b) e c), (per avere riparato le conseguenze del reato).
Orbene, pur rilevando che la copia della quietanza di risarcimento del danno prodotta in udienza è datata 14/3/2013 ed è quindi successiva alla emanazione della sentenza, va comunque ricordato che l'art. 25 septies, comma 3, stabilisce che "In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".
Da tale disposizione si evince che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.
Consegue che correttamente il difensore-procuratore speciale nella sua proposta ne ha fatto menzione e legittimamente il giudice le ha applicate.
3.2. Quanto alla doglianza relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria, va rilevato che essa è stata applicata in conformità alla richiesta difensiva senza che fosse invocata alcuna ulteriore diminuente della sanzione.
3.3. Quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione della pena (alla quale non era condizionata la richiesta di patteggiamento), essa è fondata. Invero il beneficio richiesto non può trovare applicazione nel sistema sanzionatori delineato dalla L. n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale (cfr. sul punto anche Cass. 20/3/2012, n. 10822 del 2012). Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2013