Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
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Versione
17 aprile 1994
17 aprile 1994
Art. 2945.
(Effetti e durata dell'interruzione).
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
((Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione))
(Effetti e durata dell'interruzione).
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
((Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione))
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- 1. Ex Parte CreditorisAvv. Brunella Caniglia · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024 · 243.41377
In materia di successione dei diritti non azionati dalla società ai soci medesimi, la valutazione in ordine all'applicazione del novellato art. 2945 c.c. presuppone che la parte abbia positi... […]
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Giurisprudenza • +500
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- scissione degli effetti della notificazione·
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- art. 2504 bis c.c.·
- giurisdizione·
- interruzione prescrizione